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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 13 dicembre 2024, n. 1634

G.U.R.S. 3 gennaio 2025, n. 1

Istituzione del Gruppo di lavoro a supporto del Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente - Servizio 8 DASOE.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la l. 23/12/78 n. 833 recante: "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO il D.lgs. 30/12/92 n. 502 recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/92, n. 421" e s.m.i.;

VISTA l'Intesa sottoscritta tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 in data 20 marzo 2008 (Rep. Atti 116/CSR) concernente la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure, con la quale è stato posto a carico delle regioni e delle province autonome, a tutela dell'interesse pubblico rappresentato dal diritto alla salute e dalla garanzia della qualità del sistema sanitario, l'impegno a promuovere, tra l'altro, il monitoraggio e l'analisi degli eventi avversi e l'implementazione di buone pratiche per la sicurezza, stabilendo che i singoli eventi avversi e i dati elaborati debbano essere trasmessi al sistema informativo sanitario attraverso uno specifico flusso (SIMES);

VISTA la legge regionale 14/4/09, n. 5 recante: "Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale";

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella GURI n. 8 del 12/01/2010, con il quale è stato istituito il Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità - SIMES, con lo scopo di raccogliere le informazioni relative agli eventi sentinella, cioè quegli eventi di particolare gravità indicativi di un serio malfunzionamento del sistema sanitario, e di raccogliere altresì le informazioni relative alle denunce dei sinistri in modo da determinare il rischio infortunistico e assicurativo, eliminando l'asimmetria nei rapporti contrattuali con le compagnie di assicurazione;

VISTO il "Piano della Salute 2011 - 2013", approvato con D.P.Reg. 18 luglio 2011, con il quale la Regione Siciliana, per attuare il punto 17.2 "Programma Regionale per la promozione permanente della Qualità", si impegna a perseguire i seguenti obiettivi strategici: Promuovere il coinvolgimento dei cittadini e dei pazienti ed attuare forme costanti e strutturate di valutazione dei servizi sanitari; Promuovere l'erogazione di prestazioni sanitarie efficaci comprese nei livelli essenziali di assistenza; Migliorare l'appropriatezza delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza; Promuovere la sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico; Migliorare i processi; Sviluppare e gestire il sistema dei servizi in forma integrata nella logica della clinical governance;

VISTO il D.D.G. n. 2066 del 31 ottobre 2013, pubblicato nella GURS n 53 del 29/11/2013, di approvazione del Programma Regionale per l'attuazione degli interventi operativi per la sicurezza dei pazienti attraverso il monitoraggio degli eventi sentinella e l'implementazione delle raccomandazioni per la sicurezza dei pazienti;

VISTO il D.M. 2/4/2015, n. 70 recante: "Regolamento per la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" il quale prevede, rispetto alla gestione del rischio, che lo standard sia costituito dalla documentata e formalizzata presenza di sistemi o attività di sistema di segnalazione degli eventi avversi, identificazione del paziente, lista di controllo operatorio (c.d. Checklist operatoria) e scheda unica di terapia; sistema di raccolta dati sulle infezioni correlate all'assistenza, sorveglianza microbiologica, adozione delle procedure che garantiscono l'adeguatezza e l'efficienza dell'attività di sanificazione disinfezione e sterilizzazione, protocolli per la profilassi antibiotica e procedura per il lavaggio delle mani, programmi di formazione specifica;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in particolare le disposizioni dell'art. 1, commi 538 - 540, con cui si stabilisce che la realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresentano un interesse primario del Sistema Sanitario Nazionale e che le Regioni dispongano che tutte le strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) per l'esercizio dei seguenti compiti:

- Attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari;

- Rilevazione del rischio clinico di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva e passiva;

- Predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;

- Assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nell'attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto - assicurative;

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante: "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502;

VISTA la legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti delle professioni sanitarie" e, in particolare l'articolo 1, comma 1 il quale stabilisce che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute e deve essere perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività;

ATTESO che la legge 8 marzo 2017 n. 24 all'art. 2, comma 4, prevede l'istituzione in ogni regione di un Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccolga dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmetta annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità;

VISTO il D.A. n. 22 dell'11/01/2019 recante: "Adeguamento della Rete Ospedaliera Regionale al D.M. 70/2015;

VISTO il Patto per la Salute 2019-2021, giusta Intesa della Conferenza tra Stato e Regioni, del 18 dicembre 2020, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a favorire l'appropriatezza delle prestazioni, la promozione della salute e l'educazione sanitaria, prorogato dall'art. 4, c.7, del DL n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modifiche dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14;

VISTO il D.P.Reg. n. 9 del 5 aprile 2022 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19: Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3", che istituisce presso il Servizio 8 del Dipartimento ASOE dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, il "Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente" anche in applicazione e per lo svolgimento delle funzioni stabilite dal suddetto articolo 2, comma 4 della legge 8 marzo 2017 n. 24;

VISTO il D.M. 23 maggio 2022 n 77 recante: "Regolamento per la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale (GU n. 144 del 22/06/2022);

RITENUTO necessario, per dare attuazione a quanto previsto nella suddetta legge 24/2017 e nei Documenti di Consenso per consolidare le attività di prevenzione del rischio e della sicurezza del paziente, costituire un Gruppo di lavoro a supporto del Centro Regionale per la Gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del paziente del Servizio 8 DASOE con I Risk Manager Aziendali;

VISTA la nota DASOE prot. n. 8644 del 5/03/2024 con la quale si chiede alle Aziende sanitarie della regione di individuare o confermare il Risk Manager Aziendale;

VISTE le comunicazioni delle Aziende sanitarie della Regione che hanno riscontrato la nota DASOE prot. n. 8644 del 5/03/2024, con le quali sono stati comunicati i nomi dei Risk Manager Aziendali;

RITENUTO, al fine di dare impulso alle attività volte a garantire in ambito regionale il diritto alla sicurezza delle cure, di dover procedere all'istituzione del Gruppo di Lavoro;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa riportate ed integralmente approvate è costituito il Gruppo di Lavoro a supporto del Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente del Servizio 8 DASOE così composto:

- Il Dirigente Generale DASOE - Presidente del Gruppo di Lavoro;

- Il Dirigente del Servizio 8 DASOE - Vice-Presidente del Gruppo di Lavoro;

- Il Dirigente della U.O.B. 8.1 "Appropriatezza e percorsi diagnostici terapeutici assistenziali" Servizio 8 DASOE;

- Dirigenti medici del Servizio 8 DASOE;

- Risk Manager ASP 1 Agrigento

- Risk Manager ASP 2 Caltanissetta

- Risk Manager ASP 3 Catania

- Risk Manager A.O Cannizzaro di Catania

- Risk Manager AOU Policlinico Rodolico-San Marco di Catania

- Risk Manager ARNAS Garibaldi Catania

- Risk Manager ASP 4 Enna

- Risk Manager IRCCS Oasi Maria SS di Troina

- Risk Manager ASP 5 Messina

- Risk Manager AOU Policlinico G. Martino di Messina

- Risk Manager A.O. Papardo Messina

- Risk Manager IRCCS Bonino Pulejo di Messina

- Risk Manager ASP 6 Palermo

- Risk Manager IRCCS Ismett di Palermo

- Risk Manager A.O Riuniti Villa Sofia - Cervello Palermo

- Risk Manager AOU Policlinico Palermo

- Risk Manager ARNAS Civico di Palermo

- Risk Manager A.O. Buccheri La Ferla di Palermo

- Risk Manager Fondazione Istituto Giglio di Cefalù

- Risk Manager ASP 7 Ragusa

- Risk Manager ASP 8 Siracusa

- Risk Manager ASP 9 Trapani

Il Gruppo di Lavoro sarà organizzato in sottogruppi per aree tematiche e, in relazione alle tematiche trattate, potrà essere integrato da specifiche professionalità, di volta in volta individuate, previa autorizzazione da parte delle Amministrazioni di appartenenza.

Art. 2

Il Gruppo di Lavoro supporterà il Centro Regionale per la Gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del paziente del Servizio 8 DASOE, nella realizzazione delle attività di prevenzione del rischio e della sicurezza del paziente nelle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana.

Art. 3

Nessun compenso è dovuto ai Componenti del Gruppo di Lavoro ad eccezioni dei rimborsi, se e in quanto dovuti, per le spese sostenute per le trasferte necessarie alla partecipazione ai lavori, che rimangono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 4

Il presente Provvedimento sarà trasmesso alla GURS per la pubblicazione e sarà, inoltre, trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Palermo, 13 dicembre 2024.

VOLO