
DECRETO PRESIDENZIALE 31 dicembre 2024, n. 583
G.U.R.S. 10 gennaio 2025, n. 2
Criteri per l'attribuzione e per l'erogazione del beneficio economico "una tantum" ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 [N.d.R. recte: 29 dicembre 1962, n. 28] e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice della Terzo Settore" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 5 aprile 2022, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 1 giugno 2022 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024 - 2026", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 20 gennaio 2024;
VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 20 gennaio 2024;
VISTA la circolare n. 23 del 27.12.2023 emanata dal Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione "Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE;
VISTO il comma 1 dell'art. 28 "Disposizioni varie", della citata legge regionale n. 28 del 18 novembre 2024, che stabilisce: "Il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, ad erogare a IRFIS FinSicilia S.p.a. la somma di 30.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4) per la costituzione di un fondo, quale sezione specializzata del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 e successive modificazioni, per la concessione di un contributo di solidarietà a fondo perduto, una tantum, nella misura massima di 5.000,00 euro, in favore di famiglie residenti in Sicilia da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con ISEE inferiore a 5.000,00 euro. I beneficiari del fondo saranno destinati ad attività socialmente utili, tenuto conto del loro stato psico-fisico, in base ad intese con i comuni di residenza. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per l'economia, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuate le modalità e i criteri selettivi per l'erogazione del beneficio economico una tantum.".
VISTO il crescente numero di soggetti indigenti bisognosi di interventi di natura economica "una tantum" per fronteggiare le condizioni di marginalità estrema;
VISTA la relazione prodotta dagli Uffici che, nel declinare operativamente le indicazioni diramate dalla norma, ha elaborato le modalità ed i criteri selettivi per la erogazione dl beneficio economico "Una tantum";
CONSIDERATO che il suddetto art. 28 co. 1 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 ha previsto che con decreto del Presidente della Regione Siciliana su proposta dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e dell'Assessore regionale per l'economia, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuate le modalità i criteri selettivi per l'erogazione del beneficio economico una tantum;
VISTA La deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 462 del 27/12/2024
Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per l'economia;
Decreta:
Costituzione del Fondo quale sezione specializzata del Fondo Sicilia. Finalità
1. Ai sensi dell'articolo 28 comma 1 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, ad erogare a IRFIS FinSicilia S.p.a. la somma di 30.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4) per la costituzione di un fondo, quale sezione specializzata del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 e successive modificazioni.
2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato alla concessione di un contributo di solidarietà a fondo perduto, una tantum, nella misura massima di 5.000,00 euro, in favore di famiglie residenti in Sicilia da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 e con ISEE inferiore a 5.000,00 euro.
Criteri per la concessione del contributo. Destinatari
1. Il contributo di solidarietà a fondo perduto, una tantum, di cui al presente decreto può essere concesso, nella misura massima di 5.000,00 euro, in favore di famiglie che abbiano i seguenti requisiti:
2. residenza in Sicilia da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della articolo 28 comma 1 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28;
3. ISEE relativo all'anno 2023 inferiore a 5.000,00 euro;
4. il Comitato per la gestione del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 e s.m.i. delibera la graduatoria dei beneficiari del contributo economico una tantum, elaborata sulla base dei seguenti criteri:
5. A parità di punteggio sarà preferito il nucleo familiare con più figli minori, nel caso di ulteriore parità sarà preferito il nucleo familiare con disagio sociale e in caso di ulteriore parità l'assegnazione avverrà mediante sorteggio.
6. Il contributo viene erogato a scorrimento della graduatoria elaborata ai sensi del presente articolo, secondo gli importi ivi indicati, e sino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
Realizzazione di attività socialmente utili
I beneficiari del fondo potranno essere destinati ad attività socialmente utili, tenuto conto del loro stato psicofisico, in base ad intese con i comuni di residenza.
Lo svolgimento di tali prestazioni non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato o di pubblico impiego.
Agevolazioni concedibili
1. La domanda sarà presentata sul modulo predisposto e con le modalità che saranno indicate nell'apposito avviso pubblico.
2. Il contributo economico viene erogato secondo le seguenti fasce:
- 5.000,00 euro oltre i 30 punti
- 3.500,00 euro fino a 30 punti
- 2.500,00 euro fino a 20 punti
3. L'erogazione del contributo agli aventi diritto è condizionata alla comunicazione ad IRFIS FinSicilia S.p.A. dell'attestazione resa dal Comune di residenza, in relazione all'attività socialmente utile prevista dall'articolo 28 comma 1 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28.
Funzionamento della misura
1. L'Assessorato della famiglia e delle politiche sociali provvederà alla pubblicazione dell'avviso pubblico, contenente lo schema dell'istanza e dei documenti a corredo della stessa, nonché le modalità per la concessione del contributo.
2. L'avviso sarà pubblicato sul sito dell'IRFIS FinSicilia S.p.A. e sul sito del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione in GURS e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 31 dicembre 2024.
SCHIFANI