
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 6 novembre 2024
- Allegato al Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 4 gennaio 2025, n. 3
Contratti di sviluppo. Modifiche alla disciplina attuativa di cui al decreto 9 dicembre 2014.
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
Considerato che il medesimo articolo 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (nel seguito, Agenzia) le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;
Visto l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 201 n. 98 [N.d.R. recte: legge 9 agosto 2013 n. 98], che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;
Visto, in particolare, l'articolo 34 del predetto decreto 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014 - 2020, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L del 15 dicembre 2023, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 170/1 del 12 maggio 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, con l'obiettivo di rafforzare il mondo della scienza e della tecnologia al fine di stimolare la competitività industriale e implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di transizione digitale e verde nell'Unione europea;
Ritenuto opportuno apportare modificazioni al richiamato decreto 9 dicembre 2014 al fine di perseguire una ulteriore semplificazione delle procedure di accesso e un più efficiente utilizzo delle risorse a disposizione, anche attraverso una più puntuale caratterizzazione dei programmi di sviluppo di attività turistiche ammissibili all'intervento dello strumento agevolativo;
Ritenuto, altresì, opportuno adeguare l'elenco degli ambiti ammissibili per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione alla lista di tecnologie abilitanti che riflettono i nuovi obiettivi della strategia di politica industriale europea, riconducibili al richiamato programma Orizzonte Europa;
Decreta:
Modifiche al decreto 9 dicembre 2014
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) la lettera e) è sostituta dalla seguente: "e) "Regolamento n. 2023/2831": il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
2) la lettera i) è soppressa;
b) all'articolo 4, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con analogo accordo, il Ministero del turismo può destinare risorse all'attuazione dei programmi di sviluppo di attività turistiche di cui all'articolo 7.";
c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art 7
Programma di sviluppo di attività turistiche
1. Il programma di sviluppo di attività turistiche deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e dell'attrattività turistica, ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nel Titolo II, ed, eventualmente, progetti di innovazione dell'organizzazione o innovazione di processo, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.
2. Ai fini di cui al comma 1, il progetto d'investimento del soggetto proponente deve avere necessariamente ad oggetto interventi riconducibili:
a) al potenziamento e/o al miglioramento dell'offerta ricettiva. A tal fine il progetto deve rientrare in una o più delle seguenti categorie:
1. realizzazione di nuove strutture ricettive;
2. ampliamento di strutture ricettive esistenti, a condizione che il progetto d'investimento comporti un incremento della capacità ricettiva non inferiore al 20% rispetto alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
3. incremento della qualità dell'offerta ricettiva, a condizione che il progetto di investimento riguardi interventi volti ad aumentare la classificazione delle strutture ricettive sulla base della normativa nazionale e regionale applicabile;
4. integrazione, nell'ambito di strutture ricettive esistenti, di nuovi servizi annessi volti al miglioramento dell'offerta turistica, anche in funzione della destagionalizzazione dei flussi turistici ed in assenza delle fattispecie di cui ai punti sub 2. e 3.
b) al potenziamento e/o al miglioramento di strutture polifunzionali e di strutture in grado di incrementare sensibilmente il livello di attrattività turistica e di caratterizzazione dei territori di riferimento, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di risalita e le attività connesse ai comprensori sciistici, i porti turistici, i parchi tematici e acquatici, gli stabilimenti termali.
3. I progetti di investimento realizzati dalle eventuali imprese aderenti possono riguardare, in aggiunta alle categorie di cui al comma 2, la realizzazione di interventi volti al potenziamento e al miglioramento delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e delle attività commerciali. Gli interventi di cui al presente comma possono, altresì, essere realizzati dal soggetto proponente qualora lo stesso presenti, nell'ambito del medesimo programma di sviluppo, diversi progetti di investimento. Resta fermo, per i progetti concernenti le attività commerciali, il rispetto del limite percentuale di cui al comma 1.
4. L'articolazione del programma di sviluppo in più progetti d'investimento è consentita al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
a) i progetti d'investimento sono realizzati dalla medesima impresa ovvero da più imprese facenti parte del medesimo gruppo imprenditoriale;
b) i progetti d'investimento sono realizzati da più imprese che non si trovano nelle condizioni di cui alla lettera a) e sono volti a sviluppare sul territorio nazionale una ben individuata e caratterizzante tipologia di offerta turistica tematizzata;
c) i progetti d'investimento sono realizzati da più imprese che non si trovano nelle condizioni di cui alla lettera a) e che sono in grado di dimostrare la sussistenza di concreti collegamenti funzionali al perseguimento di comuni obiettivi di sviluppo e posizionamento nel mercato.
5. I progetti di innovazione dell'organizzazione o innovazione di processo possono attenere, tra l'altro, lo sviluppo di processi di digitalizzazione e di progetti digitali innovativi per personalizzare l'esperienza dei clienti, anche nell'ottica di promuovere un turismo consapevole e sostenibile e diversificare l'offerta turistica.
6. Fermo restando il rispetto dell'importo complessivo del programma di sviluppo di cui all'art. 4, comma 3, i progetti del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 7,5 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro qualora il programma di sviluppo preveda interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.
7. Per i programmi di sviluppo di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4.
8. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli II e III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.";
d) all'articolo 8, comma 9, le parole "Regolamento n. 1407/2013" sono sostituite dalle seguenti parole "Regolamento n. 2023/2831";
e) all'articolo 9, comma 6:
1) alla lettera b), punto 3, dopo le parole "interesse culturale, di turismo industriale, ospitalità alberghiera ed enogastronomia" sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero capacità del programma di sviluppare o consolidare un'offerta turistica tematizzata, con riferimento al turismo termale, congressuale/MICE, sportivo, portuale";
2) alla lettera b), il punto 5 è soppresso;
f) all'articolo 14, comma 2, dopo le parole "Con riferimento a quanto stabilito al comma 1," è aggiunto il seguente inciso "ferme restando le specificità previste per i programmi di sviluppo di attività turistiche di cui all'articolo 7,";
g) all'articolo 17, comma 1, le parole "Regolamento n. 1407/2013" sono sostituite dalle seguenti parole "Regolamento n. 2023/2831";
h) all'articolo 19-bis:
3) dopo il comma 12 è inserito il seguente comma "12-bis. Qualora il progetto d'investimento risulti qualificabile come grande progetto d'investimento, ai fini della determinazione delle agevolazioni concedibili si applica la correzione dell'aiuto secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0,34 × C) dove: R è l'intensità massima di aiuto di cui all'articolo 12 applicabile al progetto; A sono i primi 55 milioni di euro di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 110 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 110 milioni di euro. I progetti d'investimento avviati dallo stesso beneficiario nell'ambito della medesima unità produttiva entro un periodo di tre anni dalla data di avvio relativa a un altro investimento sovvenzionato con le agevolazioni di cui al presente articolo, sono considerati parte di un unico progetto di investimento; qualora tale progetto di investimento configuri un grande progetto d'investimento, si applica la richiamata correzione dell'aiuto.";
4) al comma 13, le parole "al comma 12" sono sostituite dalle seguenti parole: "ai commi 12 e 12-bis";
5) al comma 15, le parole "regolamento (UE) n. 1407/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti parole: "Regolamento n. 2023/2831";
i) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole "i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 21" sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché nell'ambito di un programma di sviluppo turistico, così come definito all'art. 7, i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo, di cui al medesimo art. 21";
j) all'articolo 24, comma 1, le parole "Regolamento n. 1407/2013" sono sostituite dalle seguenti parole "Regolamento n. 2023/2831";
k) all'articolo 31, comma 1, le parole "Regolamento n. 1407/2013" sono sostituite dalle seguenti parole "Regolamento n. 2023/2831";
l) nell'allegato n. 2, punto 2:
1) alla lettera d), le parole "Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 25 per cento delle spese di cui alle lettere a), b) e c)." sono eliminate;
2) alla lettera e) le parole "possono essere calcolati" sono sostituite dalle seguenti parole: "sono complessivamente calcolati";
m) nell'allegato n. 3, l'elenco delle tecnologie è sostituito dal seguente:
"
1. Tecnologie di fabbricazione
Linee generali:
- Tecnologie di fabbricazione pionieristiche come la produzione biotecnologica, la produzione additiva, la robotica industriale, collaborativa, flessibile e intelligente, i sistemi di produzione industriale integrati con risorse umane, promosse anche attraverso una rete dell'Unione di infrastrutture ad orientamento industriale, che forniscono servizi volti ad accelerare la trasformazione tecnologica e l'adozione da parte dell'industria dell'Unione;
- Innovazioni pionieristiche che impiegano differenti tecnologie abilitanti in tutta la catena del valore. Ne sono esempi le tecnologie convergenti, l'IA, i gemelli digitali, l'analisi di dati, le tecnologie di controllo, le tecnologie dei sensori, la robotica industriale, collaborativa e intelligente, i sistemi centrati sull'uomo, la produzione biotecnologica, le batterie di tecnologia avanzata e le tecnologie per l'idrogeno, compreso l'idrogeno basato su fonti rinnovabili, e le celle a combustibile, come pure le tecnologie laser e al plasma avanzate;
- Competenze, spazi lavorativi e imprese totalmente adattati alle nuove tecnologie, conformemente ai valori sociali europei;
- Impianti cognitivi flessibili, di alta precisione, privi di difetti, poco inquinanti e a bassa produzione di rifiuti, sostenibili e climaticamente neutri, conformemente all'approccio dell'economia circolare; sistemi di fabbricazione intelligenti ed efficienti sotto il profilo energetico che soddisfino le esigenze dei clienti;
- Innovazioni pionieristiche nelle tecniche per i sopralluoghi dei siti di costruzione, per una totale automazione del montaggio eseguito sul posto e dei componenti prefabbricati.
2. Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
Linee generali:
- Microelettronica e nanoelettronica, compresa la concezione, le componenti e le attrezzature produttive della progettazione e dello sviluppo che rispondono alle esigenze specifiche della trasformazione digitale e delle sfide a livello mondiale, in termini di prestazioni, funzionalità, consumo energetico e materiale e integrazione;
- Tecnologie di telerilevamento e azionamento efficienti e sicure e relativa cointegrazione con le unità computazionali come fattore abilitante dell'industria e dell'Internet delle cose, incluse le soluzioni innovative su materiali flessibili e conformabili per oggetti interattivi a misura d'uomo;
- Tecnologie come complementi o alternative alla nano-elettronica, quali l'informatica, la trasmissione e il telerilevamento quantistici integrati nonché le componenti dell'informatica neuromorfica e la spintronica;
- Architetture di calcolo, acceleratori e processori a basso consumo per una vasta gamma di applicazioni, fra cui l'informatica neuromorfica che alimenta le applicazioni di IA, l'elaborazione al margine (edge computing), la digitalizzazione dell'industria, i megadati e il cloud computing, l'energia intelligente e la mobilità connessa e automatizzata;
- Progettazione di unità di calcolo dei computer che offra solide garanzie di esecuzione affidabile, dotate di misure intrinseche di protezione della vita privata e di sicurezza per i dati di input e output e l'informatica quantistica, nonché per le istruzioni di elaborazione e interfacce uomo-macchina adeguate;
- Tecnologie fotoniche che permettono applicazioni con progressi altamente innovativi in termini di funzionalità, integrazione e prestazioni;
- Tecnologie dell'ingegneria dei sistemi e di controllo a sostegno di sistemi flessibili, evolvibili e completamente autonomi per applicazioni affidabili che interagiscono con il mondo fisico e l'uomo, anche nei settori critici dell'industria e della sicurezza;
- Tecnologie di software che rafforzino la qualità, la cibersicurezza e l'affidabilità dei software con una migliore vita utile, incrementando lo sviluppo della produttività e introducendo l'IA integrata e la resilienza nei software e nella relativa architettura;
- Tecnologie emergenti che espandono le tecnologie digitali.
3. Tecnologie abilitanti emergenti
Linee generali:
- Sostegno alle tendenze future ed emergenti nelle tecnologie abilitanti fondamentali;
- Sostegno alle comunità emergenti aventi, fin dall'inizio, un approccio centrato sull'uomo;
- Valutazione del potenziale dirompente delle nuove tecnologie industriali emergenti e del loro impatto su cittadini, industria, società e ambiente, realizzando interfacce con le tabelle di marcia industriali;
- Ampliamento della base industriale per l'adozione di tecnologie e innovazioni aventi un potenziale rivoluzionario, compreso lo sviluppo delle risorse umane e nel contesto mondiale.
4. Materiali avanzati
Linee generali:
- Materiali (compresi polimeri, bio-, nano-, e multi-materiali, materiali bidimensionali e materiali intelligenti - tra cui le lignocellulose -, materiali compositi, metalli e leghe) e materiali avanzati (ad esempio materiali quantistici, responsivi, fotonici e superconduttori) progettati con nuove proprietà tramite il trattamento di funzionalizzazione e che soddisfino i requisiti regolamentari (ma senza portare a un aumento della pressione sull'ambiente durante il loro intero ciclo di vita, dalle fasi di produzione a quelle di utilizzo e di fine vita);
- Trattamenti e produzione di materiali integrati seguendo un approccio etico orientato al cliente, compresi le attività preregolamentari e la valutazione del ciclo di vita, l'approvvigionamento e la gestione delle materie prime, la durabilità, la riutilizzabilità e la riciclabilità, la sicurezza, la valutazione del rischio per la salute umana e l'ambiente e la gestione del rischio;
- Fattori abilitanti dei materiali avanzati come caratterizzazione (ad esempio per la garanzia di qualità), modellizzazione e simulazione, realizzazione di progetti pilota ed espansione;
- Un ecosistema di innovazione delle infrastrutture tecnologiche dell'Unione, in rete e accessibile a tutti i portatori di interessi pertinenti, identificato e basato sulle priorità in accordo con gli Stati membri, che fornisce servizi per accelerare la trasformazione tecnologica e l'adozione da parte dell'industria dell'Unione, in particolare da parte delle PMI; questo ecosistema di innovazione coprirà tutte le tecnologie chiave necessarie per consentire innovazioni nel campo dei materiali;
- Soluzioni basate su materiali avanzati per il patrimonio culturale, il design, l'architettura e la creatività in generale, con un forte orientamento all'utente, per aggiungere valore ai settori industriali e alle industrie creative.
5. Intelligenza artificiale e robotica
Linee generali:
- Le tecnologie dell'IA abilitanti, come l'IA intuitiva, l'IA etica, l'IA controllata dall'uomo, l'apprendimento automatico senza supervisione, l'efficienza dei dati e le interazioni uomo-macchina e macchina-macchina avanzate;
- Robotica sicura, intelligente, collaborativa ed efficiente e sistemi incorporati e autonomi complessi;
- Tecnologie relative all'IA incentrate sull'uomo per soluzioni basate sull'IA;
- Sviluppo e collegamento in rete di competenze di ricerca nel settore dell'IA in tutta Europa, in un'ottica aperta e collaborativa, rafforzando nel contempo la capacità di test chiuso;
- Utilizzo dell'IA e della robotica per sostenere le persone con disabilità e l'inclusione delle persone emarginate;
- Tecnologie per piattaforme aperte di IA, compresi algoritmi di software, archivi di dati, sistemi basati su agenti, robotica e piattaforme di sistemi autonomi.
6. Industrie circolari
Linee generali:
- Le simbiosi industriali con i flussi di risorse tra i settori e le comunità urbane; processi e materiali, per trasportare, trasformare, riutilizzare e immagazzinare risorse, combinando la valorizzazione dei sottoprodotti, dei rifiuti, delle acque reflue e di CO2;
- Valorizzazione e valutazione del ciclo di vita dei flussi di materiali e di prodotti con l'utilizzo di nuove materie prime alternative, controllo delle risorse, tracciamento e selezione dei materiali (compresi metodi di prova validati e strumenti per la valutazione del rischio per la salute umana e l'ambiente);
- Prodotti progettati in maniera ecocompatibile, servizi e nuovi modelli di business caratterizzati da un migliore rendimento durante il ciclo di vita, una maggiore durabilità, la possibilità di potenziamento (upgrading) e la facilità di riparazione, smontaggio, riutilizzo e riciclaggio;
- Industria del riciclaggio efficace, massimizzando il potenziale e la sicurezza dei materiali secondari e riducendo al minimo l'inquinamento (cicli di materiali non tossici), la perdita di qualità e quantità dopo il trattamento;
- Eliminazione o, in mancanza di alternative, manipolazione sicura delle sostanze che destano preoccupazione nelle fasi di produzione e di fine vita; sostituti sicuri e tecnologie di produzione sicure ed economicamente efficienti;
- Fornitura sostenibile e sostituzione di materie prime, comprese le materie prime strategiche, lungo l'intera catena del valore.
7. Industria pulita a basse emissioni di carbonio
Linee generali:
- Tecnologie di processo, compreso il riscaldamento e il raffrescamento, strumenti digitali, automazione e dimostrazioni su larga scala per le prestazioni di processo e l'efficienza dal punto di vista energetico e delle risorse; significative riduzioni o prevenzione delle emissioni industriali di gas a effetto serra e inquinanti, incluse le emissioni di particolato;
- Valorizzazione del CO2 prodotto dall'industria e da altri settori;
- Tecnologie di conversione per un utilizzo sostenibile delle risorse di carbonio per aumentare l'efficienza delle risorse e ridurre le emissioni, compresi i sistemi energetici ibridi per l'industria e il settore energetico con un potenziale di decarbonizzazione;
- Elettrificazione e l'uso di fonti di energia non convenzionali all'interno di impianti industriali e gli scambi di energia e risorse tra impianti industriali (ad esempio attraverso la simbiosi industriale);
- Prodotti industriali che richiedono processi di produzione a basse o a zero emissioni di carbonio durante l'intero ciclo di vita.
8. Malattie rare e non trasmissibili
Linee generali:
- Comprensione dei meccanismi all'origine dello sviluppo di malattie non trasmissibili, tra cui quelle cardiovascolari;
- Strumenti e tecniche diagnostici per diagnosi più precoci e precise e per trattamenti mirati e tempestivi, che consentano il rallentamento o l'inversione della progressione della malattia;
- Soluzioni integrate per l'automonitoraggio, la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle patologie croniche e della multimorbilità, comprese le malattie neurodegenerative e cardiovascolari;
- Ambiti caratterizzati da esigenze cliniche fortemente insoddisfatte quali le malattie rare, compresi i tumori pediatrici.
9. Malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla povertà
Linee generali:
- Comprendere i meccanismi relativi alle infezioni;
- Fattori che favoriscono l'emergenza o la ricomparsa delle malattie infettive e la loro diffusione, compresa la trasmissione dagli animali all'uomo (zoonosi), o da altre parti dell'ambiente (acqua, suolo, piante, alimenti) all'uomo, nonché l'impatto del cambiamento climatico e dell'evoluzione degli ecosistemi sulla dinamica delle malattie infettive;
- Previsione, diagnosi rapida e precoce, controllo e sorveglianza delle malattie infettive, delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e dei fattori ambientali;
- Lotta alla resistenza antimicrobica, in particolare epidemiologia, prevenzione e diagnosi nonché sviluppo di nuovi antimicrobici e vaccini;
- Vaccini, comprese tecnologie di piattaforma per i vaccini, diagnosi, trattamenti e cure per le malattie infettive, incluse comorbilità e coinfezioni.
10. Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l'assistenza, compresa la medicina personalizzata
Linee generali:
- Strumenti e tecnologie per applicazioni in tutti gli ambiti sanitari e qualsiasi indicazione medica pertinente, comprese le limitazioni funzionali;
- Strumenti integrati, tecnologie, dispositivi medici, immaginografia medica, biotecnologia, nanomedicina e terapie avanzate (comprese terapia cellulare e genica), e soluzioni digitali per la salute umana e l'assistenza, tra cui IA, soluzioni mobili e telemedicina; affrontare al contempo, ove opportuno e sin dalle fasi iniziali, gli aspetti connessi a una produzione efficiente in termini di costi al fine di ottimizzare la fase di industrializzazione e il potenziale di innovazione per arrivare a un prodotto medicinale accessibile;
- Progetti pilota, diffusioni su larga scala, ottimizzazione e acquisizione dell'innovazione delle tecnologie e degli strumenti per la salute e l'assistenza in contesti reali compresi gli studi clinici, la ricerca in materia di attuazione compresa la diagnosi basata sulla medicina personalizzata;
- Processi e servizi innovativi per lo sviluppo, la produzione e la realizzazione rapida di strumenti e tecnologie per la salute e l'assistenza;
- Gestione dei dati sanitari, compresa la loro interoperabilità, metodi di integrazione, analitici e di visualizzazione, processi decisionali, basandosi sull'IA, estrazione dei dati, tecnologie dei megadati, bioinformatica e tecnologie di calcolo ad alte prestazioni per promuovere la medicina personalizzata, anche in materia di prevenzione, e per ottimizzare il percorso sanitario.
11. Impianti industriali nella transizione energetica
Linee generali:
- Strumenti e infrastrutture per il controllo del processo degli impianti di produzione per ottimizzare i flussi di energia e i materiali in interazione con il sistema energetico;
- Processi, progetti e materiali pertinenti, compresi i processi industriali a basse o a zero emissioni;
- Strategie e tecnologie a basse emissioni volte a rivitalizzare le zone carbonifere e ad alta intensità di carbonio in fase di transizione;
- Flessibilità ed efficienza dell'energia elettrica, delle materie prime e del riscaldamento negli impianti industriali e nel sistema energetico.
12. Competitività industriale nel settore dei trasporti
Linee generali:
- Unione degli aspetti fisici e digitali di progettazione, sviluppo e dimostrazione, fabbricazione, funzionamento, normazione, certificazione, regolamentazione di aeromobili, veicoli e navi e integrazione (compresa l'integrazione tra progettazione digitale e produzione digitale);
- Concezione e progettazione di aeromobili, veicoli e navi, compresi le parti di ricambio e gli aggiornamenti software e tecnologici, soluzioni software; utilizzo di materiali e strutture migliori, riciclaggio e riutilizzo dei materiali; efficienza, stoccaggio e recupero di energia, caratteristiche di sicurezza e protezione tenendo conto delle esigenze degli utenti, con un minore impatto sul clima, sull'ambiente e sulla salute, compresi il rumore e la qualità dell'aria;
- Tecnologie e sottosistemi di bordo, comprese le funzioni automatizzate, per tutti i modi di trasporto, tenendo in considerazione le esigenze di interfaccia con le infrastrutture e approfondendo le sinergie tecnologiche tra modi di trasporto; sistemi di trasporto multimodali; sistemi di sicurezza e prevenzione incidenti e rafforzamento della cibersicurezza; sfruttamento dei progressi in materia di tecnologie dell'informazione e di IA; sviluppo dell'interfaccia uomo-macchina;
- Nuovi materiali, tecniche e metodi di costruzione, gestione e manutenzione delle infrastrutture, garantendo una disponibilità di rete affidabile, interfacce intermodali e interoperabilità multimodale, sicurezza dei lavoratori e un approccio basato sul ciclo di vita completo;
- Fusione della progettazione e dello sviluppo di infrastrutture fisiche e digitali, manutenzione dell'infrastruttura, rigenerazione e aggiornamento dell'integrazione, interoperabilità e intermodalità dei trasporti, resilienza a eventi meteorologici estremi, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici.
13. Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
Linee generali:
- Elettrificazione di tutti i modi di trasporto, comprese nuove tecnologie ibride, basate su batterie e celle a combustibile per i sistemi di propulsione e i sistemi ausiliari di aeromobili, veicoli e navi, ricarica o rifornimento rapido, recupero di energia e interfacce di facile utilizzo e accesso con l'infrastruttura di ricarica o rifornimento, garantendo l'interoperabilità e la fornitura continua di servizi; lo sviluppo e la diffusione di batterie competitive, sicure, efficienti e sostenibili per veicoli a basse emissioni e a emissioni zero, prendendo in considerazione tutte le condizioni di utilizzo e durante le diverse fasi del ciclo di vita; lo sviluppo e la diffusione di accumulatori competitivi, sicuri, efficienti e sostenibili per veicoli a basse emissioni e a emissioni zero;
- Uso di combustibili sostenibili nuovi e alternativi, compresi biocarburanti avanzati, e nuovi aeromobili, veicoli e navi sicuri e intelligenti per modelli di mobilità e infrastrutture di sostegno esistenti e futuri, con un impatto ridotto sull'ambiente e sulla salute pubblica; componenti e sistemi di nicchia per soluzioni rispettose dell'ambiente (ad esempio sistemi avanzati di raccolta dati), tecnologie e soluzioni basate sull'utente per l'interoperabilità e la fornitura continua di servizi.
14. Mobilità intelligente
Linee generali:
- Cielo unico europeo: soluzioni a bordo e a terra per livelli simultaneamente più elevati di automazione, connettività, sicurezza, interoperabilità, efficienza, riduzione delle emissioni e servizi;
- Tecnologie ed operazioni ferroviarie per un sistema ferroviario di elevata capacità, silenzioso, interoperabile e automatizzato;
- Soluzioni di trasporto intelligenti per operazioni più sicure ed efficienti sulle vie navigabili;
- Tecnologie e operazioni relative alle vie navigabili per sistemi di trasporto sicuri e automatizzati che colgano le opportunità offerte dal trasporto per via navigabile;
- Sistemi e servizi di mobilità connessi, cooperativi, interoperabili e automatizzati, comprese soluzioni tecnologiche e gli aspetti non tecnologici, come l'evoluzione dei modelli di comportamento e di mobilità degli utenti.
15. Stoccaggio dell'energia
Linee generali:
- Tecnologie, compresi i combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e le loro catene di valore associate, e tecnologie dirompenti per rispondere al fabbisogno di stoccaggio energetico sia giornaliero che stagionale, nonché il loro impatto sull'ambiente e sul clima;
- Batterie intelligenti, sostenibili e durevoli e loro catena del valore dell'Unione, tra cui il ricorso a soluzioni basate su materiali avanzati, la progettazione, le tecnologie di produzione di batterie su larga scala ed efficienti dal punto di vista energetico, i metodi di riutilizzo e riciclaggio, nonché il funzionamento efficace a basse temperature e le esigenze di standardizzazione;
- Idrogeno, in particolare idrogeno a basse emissioni di carbonio e idrogeno basato su fonti rinnovabili, comprese le celle a combustibile, e la sua catena del valore nell'Unione dalla progettazione all'utilizzo finale in varie applicazioni.
16. Sistemi alimentari
Linee generali:
- Moderni sistemi per la sicurezza e la genuinità alimentare, compresa la tracciabilità, che migliorano la qualità alimentare e rafforzano la fiducia dei consumatori nel sistema alimentare;
- Adattamento del sistema alimentare ai cambiamenti climatici e attenuazione dei loro effetti, compreso lo studio del potenziale e dell'utilizzo del microbioma, delle diverse colture alimentari e delle alternative alle proteine animali;
- Sistemi alimentari sostenibili a livello ambientale, circolari, efficienti in termini di risorse e resilienti, dalla terra e dal mare, verso l'acqua potabile sicura e le problematiche marittime, l'azzeramento dei rifiuti alimentari nell'intero sistema alimentare, attraverso il riutilizzo di alimenti e biomasse, il riciclaggio di rifiuti alimentari, nuovi imballaggi alimentari e domanda di prodotti alimentari locali e adatti alle necessità.
17. Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione
Linee generali:
- Sistemi logistici, di produzione e di approvvigionamento sostenibili di biomassa, ponendo l'attenzione su applicazioni e utilizzi di elevato valore, sostenibilità sociale e ambientale, impatto sul clima e sulla biodiversità, sulla circolarità e sull'efficienza complessiva delle risorse, compresa l'acqua;
- Scienze della vita e loro convergenza con le tecnologie digitali per comprensione, prospezione e uso sostenibile delle risorse biologiche;
- Catene del valore a base biologica, materiali a base biologica, compresi materiali, sostanze chimiche, prodotti, servizi e processi ispirati al biologico con qualità e funzionalità innovative e sostenibilità migliorata (compresa la riduzione delle emissioni di gas serra), promuovendo lo sviluppo di bioraffinerie avanzate (di piccole e grandi dimensioni) utilizzando una gamma più ampia di biomasse; sostituzione dell'attuale produzione di prodotti non sostenibili attraverso il superamento delle soluzioni a base biologica per applicazioni innovative di mercato;
- Biotecnologia, compresa la biotecnologia intersettoriale all'avanguardia, per l'applicazione in processi industriali, servizi ambientali e prodotti di consumo competitivi, sostenibili e innovativi;
- Circolarità della bioindustria nell'ambito della bioeconomia attraverso l'innovazione tecnologica, sistemica, sociale e del modello di business per aumentare radicalmente il valore generato per unità di risorsa biologica, mantenendo più a lungo il valore di tali risorse nell'economia, preservando e rafforzando il capitale naturale, progettando l'eliminazione di rifiuti e inquinamento, sostenendo il principio dell'utilizzo a cascata della biomassa sostenibile attraverso la R&I e tenendo conto della gerarchia dei rifiuti.
18. Sistemi circolari
Linee generali:
- Transizione sistemica verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, a base biologica e circolare con nuovi modelli di interazione dei consumatori, nuovi modelli di business per l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali; prodotti e servizi che stimolino l'efficienza delle risorse e l'eliminazione o la sostituzione delle sostanze pericolose durante l'intero ciclo di vita; sistemi di condivisione, riutilizzo, riparazione, rigenerazione, riciclaggio e compostaggio;
- Ecoinnovazioni per la prevenzione e il risanamento dell'inquinamento ambientale da sostanze pericolose e prodotti chimici che destano nuove preoccupazioni nonché eliminazione dell'esposizione agli stessi; considerazione dell'interfaccia tra prodotti chimici, prodotti e rifiuti nonché di soluzioni sostenibili per la produzione di materie prime primarie e secondarie;
- Uso circolare delle risorse idriche, compresi la riduzione della domanda di acqua, la prevenzione delle perdite, il riutilizzo dell'acqua, il riciclaggio e la valorizzazione delle acque reflue; soluzioni innovative per le sfide relative al legame tra acqua, alimenti ed energia tenendo conto degli impatti dell'uso dell'acqua per fini agricoli ed energetici e consentendo soluzioni sinergetiche."
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dalle domande presentate dopo la a data di entrata in vigore dello stesso.
2. Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it. Dell'adozione del presente provvedimento sarà data, altresì, comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
Il Ministro
ADOLFO URSO