
DIRETTIVA (UE) 2025/1 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 27 novembre 2024
G.U.U.E. 8 gennaio 2025, Serie L
Direttiva che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sul recepimento
Adottata il: 27 novembre 2024
Entrata in vigore il: 28 gennaio 2025
Termine per il recepimento: 29 gennaio 2027
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
1) Le difficoltà delle imprese di assicurazione possono avere ripercussioni sostanziali sull'economia e sul benessere sociale negli Stati membri laddove tali difficoltà sfocino in un'interruzione della protezione fornita ai contraenti, ai beneficiari o alle parti lese. Il ruolo delle imprese di riassicurazione nell'economia, le loro interconnessioni con le imprese di assicurazione primaria e i mercati finanziari più in generale, così come la relativa concentrazione del mercato riassicurativo richiedono un quadro adeguato per affrontare le difficoltà o il dissesto in modo ordinato. Il risanamento e la risoluzione tanto delle imprese di assicurazione primaria quanto di quelle di riassicurazione dovrebbero quindi essere affrontati tenendo conto delle loro rispettive specificità.
2) La crisi finanziaria globale del 2008 ha reso palesi le vulnerabilità del settore finanziario e le sue interconnessioni. Le cause delle difficoltà e dei dissesti sembrano essere legate, tra l'altro, all'evoluzione dei mercati finanziari e alla natura intrinseca delle attività di assicurazione o di riassicurazione. A questo proposito, i rischi di sottoscrizione, ossia i crediti non sufficientemente coperti, un'errata determinazione dei prezzi, ossia premi sottostimati, la cattiva gestione di attività-passività e le perdite sugli investimenti sono aspetti indicati spesso come fonti principali di preoccupazione per le imprese di assicurazione e di riassicurazione. In tale contesto il denaro dei contribuenti è stato utilizzato per ripristinare le condizioni finanziarie deteriorate di diverse imprese di assicurazione. Anche se la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) mirava a rafforzare il sistema finanziario dell'Unione e la resilienza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, non ha eliminato completamente la possibilità di dissesto di tali imprese. Elevate volatilità di mercato e periodi prolungati di bassi livelli dei tassi di interesse potrebbero essere particolarmente dannosi per la redditività e la solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. La sensibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione agli sviluppi economici e di mercato richiede pertanto una cautela particolare e un quadro adeguato per gestire, anche in modo preventivo, potenziali deterioramenti della situazione finanziaria di tali imprese. Alcuni dissesti e quasi dissesti recenti, in particolare di natura transfrontaliera, hanno messo in evidenza le debolezze del quadro attuale che devono essere affrontate per organizzare adeguatamente un'uscita ordinata delle imprese di assicurazione o di riassicurazione dal mercato.
3) Le attività, i servizi o le operazioni svolti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione che non possono essere sostituiti facilmente entro un termine ragionevole o a costi ragionevoli per contraenti, beneficiari o parti lese devono essere considerati come funzioni essenziali delle quali deve essere assicurata la prosecuzione. Tali attività, servizi od operazioni possono essere essenziali a livello di Unione, nazionale o regionale. La continuità della protezione assicurativa o riassicurativa è spesso preferibile alla liquidazione di un'impresa in dissesto, dato che tale continuità offre l'esito più favorevole per contraenti, beneficiari o parti lese. Di conseguenza è essenziale che siano disponibili strumenti adeguati per evitare dissesti e, laddove questi ultimi si verifichino, per ridurre al minimo le ripercussioni negative preservando la continuità di tali funzioni essenziali.
4) Assicurare una risoluzione efficace delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in dissesto nell'Unione è un fattore essenziale nel completamento del mercato interno. Il dissesto di tali imprese incide non soltanto sui contraenti ed eventualmente sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria dei mercati in cui tali imprese di assicurazione e di riassicurazione operano direttamente, ma anche sulla fiducia nel mercato interno delle assicurazioni. Il completamento del mercato interno dei servizi finanziari ha rinsaldato l'interazione fra i vari sistemi finanziari nazionali. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono attive sui mercati finanziari per gestire il loro portafoglio di investimenti e i rischi legati alle loro attività. In tale contesto, l'incapacità degli Stati membri di affrontare il dissesto di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e di procedere alla risoluzione dell'impresa in un modo prevedibile e armonizzato che eviterebbe in modo efficace un danno sistemico più ampio può minare la stabilità dei mercati finanziari e, di conseguenza, il mercato interno nel settore dei servizi finanziari.
5) La crisi finanziaria globale del 2008 ha evidenziato la necessità di sviluppare un quadro adeguato di risanamento e risoluzione per le imprese di assicurazione e di riassicurazione. A livello internazionale, il Consiglio per la stabilità finanziaria ha pubblicato nell'ottobre 2011 e aggiornato nell'ottobre 2014 il documento dal titolo «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» (caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione per gli istituti finanziari), che include considerazioni sulla risoluzione di qualsiasi impresa di assicurazione che possa essere significativa o essenziale a livello sistemico in caso di dissesto. Nel giugno del 2016 il Consiglio per la stabilità finanziaria ha pubblicato orientamenti complementari sullo sviluppo di strategie e piani di risoluzione efficaci per gli assicuratori di importanza sistemica. Parallelamente nel novembre del 2019 l'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza assicurativa ha adottato «principi fondamentali sulle assicurazioni» per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, un «quadro comune per i gruppi assicurativi attivi a livello internazionale» che dettagliano le norme per la pianificazione preventiva del risanamento, e le azioni che le autorità dovrebbero intraprendere nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si ritirasse dal mercato e per la quale dovesse essere avviata la risoluzione. Tali sviluppi dovrebbero essere presi in considerazione quando si stabilisce un quadro in materia di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in dissesto.
6) Numerose imprese di assicurazione e di riassicurazione operano oltre i confini nazionali. La mancanza di coordinamento e di cooperazione tra le autorità pubbliche nel prepararsi e gestire le difficoltà o il dissesto di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che opera a livello transfrontaliero minerebbe la fiducia reciproca tra gli Stati membri, si tradurrebbe in un esito non ottimale per contraenti, beneficiari e parti lese e comprometterebbe la credibilità del mercato interno delle assicurazioni.
7) Attualmente non esistono procedure armonizzate a livello dell'Unione per la risoluzione coordinata delle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Al contrario, tra gli Stati membri si rilevano notevoli differenze sostanziali e procedurali tra le disposizioni normative, regolamentari e amministrative che disciplinano il dissesto delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Inoltre le procedure di insolvenza applicabili alle imprese potrebbero non essere sempre adeguate per le imprese di assicurazione o di riassicurazione, dato che tali procedure potrebbero non garantire sempre un adeguato proseguimento delle funzioni essenziali a vantaggio dei contraenti, i beneficiari e le parti lese, l'economia reale o la stabilità finanziaria nel suo complesso.
8) E' necessario garantire la continuità delle funzioni essenziali delle imprese di assicurazione o di riassicurazione in dissesto o di quelle a rischio di dissesto, riducendo al minimo, nel contempo, le ripercussioni di un dissesto di tali imprese sull'economia o sul sistema finanziario. Di conseguenza è necessario stabilire un quadro che fornisca alle autorità un insieme credibile di strumenti per intervenire in maniera sufficientemente precoce e rapida presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione in dissesto o a rischio di dissesto. Tale quadro dovrebbe assicurare che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, in conformità del principio secondo cui nessun creditore dovrebbe essere svantaggiato rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza («principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato»). Al fine di garantire che sia accuratamente rispecchiato il trattamento che gli azionisti, i contraenti, i beneficiari, gli aventi diritto e altri creditori interessati avrebbero ricevuto se l'impresa soggetta a risoluzione fosse stata sottoposta a una procedura ordinaria di insolvenza, dovrebbero essere presi in considerazione tutti gli eventi pertinenti che sarebbero innescati dall'apertura della procedura ordinaria di insolvenza o prima di essa nonché tutti gli eventi pertinenti relativi all'apertura della procedura, compresi quelli connessi alla protezione delle parti lese ai sensi della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per quanto riguarda i danni derivanti da incidenti in caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione.
9) Sulla base della direttiva 2009/138/CE, il quadro da definire dovrebbe consentire alle autorità di garantire la continuità della protezione assicurativa per contraenti, beneficiari e parti lese, cedere attività e portafogli sani dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, ove opportuno, nonché ripartire le perdite in modo equo e prevedibile. Tali obiettivi dovrebbero contribuire a evitare perdite inutili o difficoltà sociali che ricadono su contraenti, beneficiari e parti lese, mitigare le ripercussioni negative sull'economia reale, ridurre al minimo gli effetti negativi sui mercati finanziari nonché i costi per i contribuenti.
10) La revisione della direttiva 2009/138/CE e in particolare l'introduzione di requisiti patrimoniali maggiormente sensibili ai rischi, una vigilanza rafforzata, un potenziamento del controllo della liquidità e strumenti migliori per le politiche macroprudenziali dovrebbero ridurre ulteriormente la probabilità di dissesti di imprese di assicurazione o di riassicurazione e migliorare la resilienza di tali imprese allo stress economico, sia esso causato da perturbazioni sistemiche o da eventi specifici riguardanti la singola impresa. Tuttavia, nonostante un quadro prudenziale solido e robusto, non si possono escludere completamente situazioni di difficoltà finanziarie. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero essere preparati e disporre di strumenti adeguati di risanamento e di risoluzione per gestire situazioni che comportino tanto crisi sistemiche quanto il dissesto di singole imprese. Tali strumenti dovrebbero comprendere meccanismi che consentano alle autorità di gestire in modo efficace imprese in dissesto o a rischio di dissesto. Il ricorso a tali strumenti e l'esercizio di tali poteri dovrebbero tenere conto delle circostanze in cui il dissesto si verifica.
11) Taluni Stati membri hanno già introdotto obblighi di pianificazione preventiva del risanamento e meccanismi per la risoluzione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. Tuttavia l'assenza di condizioni, poteri e procedure comuni per il risanamento e la risoluzione di imprese di assicurazione o di riassicurazione in tutta l'Unione può intralciare il buon funzionamento del mercato interno e ostacolare la cooperazione tra autorità nazionali nella gestione di gruppi transfrontalieri di imprese in difficoltà o in dissesto. Ciò vale in particolare quando, per via del diverso approccio seguito, le autorità nazionali non dispongono del medesimo grado di controllo o della medesima capacità di procedere alla risoluzione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Tali differenze nei regimi di risanamento e risoluzione potrebbero incidere sulla parità di condizioni e creare potenzialmente distorsioni della concorrenza tra le imprese. E' opportuno eliminare tali ostacoli e adottare una normativa intesa a garantire che non sia pregiudicato il mercato interno. A tal fine, le norme che disciplinano il risanamento preventivo e la risoluzione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero essere soggette a disposizioni comuni di armonizzazione minima. Al fine di garantire la coerenza con la legislazione dell'Unione vigente nel settore dei servizi assicurativi, il regime preventivo di risanamento e il regime di risoluzione dovrebbero applicarsi alle imprese di assicurazione o di riassicurazione che sono soggette ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2009/138/CE.
12) Il dissesto di un soggetto affiliato a un gruppo può incidere rapidamente sulla solvibilità e sulle operazioni del gruppo nel suo complesso. Di conseguenza è necessario disporre di obblighi di pianificazione preventiva del risanamento e di pianificazione della risoluzione a livello di gruppo. Inoltre le autorità dovrebbero disporre di mezzi di intervento efficaci nei confronti di tali soggetti per imporre misure correttive che tengano conto della solidità finanziaria di tutti i soggetti del gruppo, affrontino gli impedimenti alla possibilità di risoluzione in un contesto di gruppo e producano un programma di risoluzione coerente per il gruppo nel suo complesso, in particolare in un contesto transfrontaliero. Gli obblighi in materia di pianificazione preventiva del risanamento, di pianificazione della risoluzione e di possibilità di risoluzione, nonché il regime di risoluzione dovrebbero pertanto applicarsi anche alle imprese madri, alle società di partecipazione e ad altri soggetti di un gruppo, comprese le succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite al di fuori dell'Unione.
13) Al fine di garantire che la pianificazione del risanamento e della risoluzione e l'effettiva risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a conglomerati finanziari o di gruppi assicurativi che sono essi stessi conglomerati finanziari o fanno parte di conglomerati finanziari possano svolgersi senza problemi e con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi, dovrebbero essere stabiliti obblighi di condivisione delle informazioni tra le autorità di risoluzione e di vigilanza delle banche e delle assicurazioni e dovrebbe essere concesso lo status di osservatore all'autorità di risoluzione bancaria in seno al collegio di risoluzione delle assicurazioni per un gruppo assicurativo che è o fa parte di un conglomerato finanziario conformemente alla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e viceversa.
14) Con le nuove norme introdotte dalla presente direttiva, le autorità di risoluzione nel settore assicurativo e riassicurativo e le autorità di risoluzione nel settore bancario disporranno ciascuna di un proprio quadro di risoluzione adeguato alle specificità dei settori assicurativo e riassicurativo e del settore bancario. La tempistica di una risoluzione in un contesto assicurativo e riassicurativo è diversa da quella di una risoluzione in un contesto bancario. Al fine di evitare una corsa agli sportelli, il Comitato di risoluzione unico e le autorità nazionali di risoluzione nel settore bancario di norma devono agire rapidamente. Le autorità di risoluzione nel settore assicurativo e riassicurativo, invece, hanno spesso il vantaggio di disporre di più tempo per trovare le soluzioni più vantaggiose per i contraenti. Nel settore assicurativo e riassicurativo è meno probabile che si verifichi un evento simile a una corsa agli sportelli, e le conseguenze di tale evento sarebbero diverse rispetto al settore bancario.
15) Entrambi i quadri legislativi settoriali hanno creato poteri decisionali indipendenti per le rispettive autorità. Di conseguenza, le autorità di risoluzione del settore assicurativo e riassicurativo e del settore bancario dovrebbero agire su un piano di parità. Per lo svolgimento dei compiti di risoluzione è fondamentale che le autorità di risoluzione del settore assicurativo e riassicurativo e del settore bancario si informino reciprocamente e cooperino in buona fede. Gli obblighi in materia di condivisione delle informazioni imposti dalla presente direttiva dovrebbero agevolare tale cooperazione. Pertanto, le autorità di risoluzione del settore assicurativo e riassicurativo e del settore bancario nonché le rispettive autorità di vigilanza assicurativa e riassicurativa e bancaria dovrebbero scambiarsi senza indugio le informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti.
16) Al fine di garantire che le autorità di risoluzione siano informate e consultate in una fase sufficientemente precoce del processo e in un modo strutturato che consenta loro di esercitare il rispettivo mandato in modo informato e coerente, è opportuno che le autorità di risoluzione nel settore assicurativo e riassicurativo e nel settore bancario siano invitate in qualità di osservatori nei rispettivi collegi di risoluzione. Ciò è particolarmente importante nel contesto della pianificazione preventiva del risanamento e della pianificazione della risoluzione, nonché per valutare se siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione e, infine, quando si intraprendono azioni di risoluzione in relazione a uno o più soggetti che fanno parte di conglomerati finanziari. Sulla base dell'esperienza acquisita, la Commissione dovrebbe riesaminare le pertinenti disposizioni della presente direttiva entro cinque anni dopo la sua entrata in vigore.
17) E' necessario assicurare l'adeguatezza e l'efficacia del quadro di risanamento e risoluzione, evitando allo stesso tempo oneri e costi amministrativi inutili per le imprese e le autorità. L'attuazione di tale quadro di risanamento e risoluzione dovrebbe quindi essere proporzionata alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'impresa interessata nonché delle sue attività e dei suoi servizi. Inoltre, dovrebbero essere prese in considerazione le differenze tra risanamento, da un lato, e risoluzione dall'altro. Per quanto concerne l'ambito di applicazione degli obblighi di pianificazione del risanamento e della risoluzione, le autorità dovrebbero stabilire, sulla base di diverse serie di criteri basati sul rischio, quali imprese sono soggette agli obblighi di pianificazione completi o semplificati. Al fine di promuovere la fiducia nel mercato unico dell'assicurazione e della riassicurazione e per favorire la parità di condizioni, si dovrebbe conseguire un livello minimo di preparazione attraverso la definizione di un livello minimo di copertura del mercato per il mercato assicurativo e riassicurativo vita e per il mercato assicurativo e riassicurativo non vita. Per quanto concerne l'ambito di applicazione degli obblighi di pianificazione della risoluzione, le autorità dovrebbero stabilire per quali imprese è più probabile, rispetto ad altre imprese di loro competenza, che l'azione di risoluzione sia nell'interesse pubblico in caso di dissesto o quali imprese svolgono funzioni essenziali.
18) Per lo stesso motivo le autorità dovrebbero applicare, se del caso, obblighi diversi o ridotti in materia di pianificazione preventiva del risanamento, pianificazione della risoluzione e informativa in funzione dell'impresa, e richiedere aggiornamenti con una frequenza inferiore. Nell'applicare tali obblighi semplificati, le autorità dovrebbero tener conto della natura, delle dimensioni, della complessità e della sostituibilità dell'attività di un'impresa, della sua struttura azionaria e forma giuridica, del suo profilo di rischio e del suo grado di interconnessione con altre imprese regolamentate o con il sistema finanziario in generale. Le autorità dovrebbero inoltre considerare la probabilità che il dissesto e la successiva liquidazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con procedura ordinaria di insolvenza abbiano un effetto negativo significativo sui contraenti, sui mercati finanziari, su altre imprese o sull'economia in generale. Le autorità dovrebbero riferire all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in merito all'applicazione di tali obblighi semplificati con cadenza annuale.
19) Ai fini di un processo di risoluzione ordinato e per evitare conflitti di interesse, gli Stati membri dovrebbero nominare autorità amministrative pubbliche o autorità investite di poteri amministrativi pubblici affinché svolgano le funzioni e i compiti connessi al quadro di risanamento e risoluzione. Essi dovrebbero provvedere affinché alle autorità di risoluzione siano destinate risorse adeguate. Quando uno Stato membro designa un'autorità di risoluzione che svolge già altre funzioni, dovrebbero essere messe in atto misure strutturali adeguate per separare tali funzioni da quelle relative alla risoluzione nonché per assicurare l'indipendenza operativa. Tale separazione non dovrebbe impedire alla funzione di risoluzione di avere accesso alle informazioni di cui necessita per l'esercizio dei suoi compiti nel contesto del quadro di risanamento e risoluzione o per la cooperazione tra le diverse autorità coinvolte nell'applicazione di tale quadro.
20) Date le conseguenze che il dissesto di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbero avere per i contraenti, il sistema finanziario e l'economia di uno Stato membro nonché l'eventualità di dover utilizzare fondi pubblici per affrontare un tale dissesto, i ministeri delle Finanze o altri ministeri competenti degli Stati membri dovrebbero essere implicati da vicino, sin dalle fasi iniziali, nel processo di gestione della crisi e di risoluzione.
21) E' essenziale che i gruppi o, se del caso, le singole imprese, preparino e aggiornino regolarmente piani preventivi di risanamento che stabiliscano le azioni che tali gruppi o imprese devono intraprendere per ripristinare la loro situazione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo della stessa che potrebbe mettere a rischio la loro sostenibilità economica. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto individuare una serie di indicatori quantitativi e qualitativi che determinerebbero l'attivazione delle misure correttive previste in tali piani preventivi di risanamento. Tali indicatori dovrebbero aiutare le imprese di assicurazione e di riassicurazione ad adottare misure correttive nel migliore interesse dei loro contraenti in linea con i sistemi di gestione del rischio delle imprese e non dovrebbero stabilire requisiti prudenziali normativi nuovi. La presente direttiva non dovrebbe pertanto impedire alle imprese né imporre loro di includere nei loro piani preventivi di risanamento i punti di deterioramento della posizione patrimoniale che precedono l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, della direttiva 2009/138/CE. I piani preventivi di risanamento che si applicano a tutti i soggetti giuridici rilevanti all'interno del gruppo dovrebbero essere dettagliati e dovrebbero essere basati su ipotesi realistiche che siano applicabili in una serie di scenari robusti e gravi. Tali piani preventivi di risanamento dovrebbero essere parte integrante del sistema di governance di un'impresa. Gli strumenti esistenti potrebbero essere presi in considerazione per l'elaborazione di tali piani preventivi di risanamento, tra cui la valutazione interna del rischio e della solvibilità, i piani di emergenza o i piani di gestione del rischio di liquidità. L'obbligo di preparare un piano preventivo di risanamento dovrebbe tuttavia essere applicato in modo proporzionato e non dovrebbe pregiudicare l'elaborazione e la presentazione di un piano di risanamento realistico secondo quanto previsto dall'articolo 138, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE. Se del caso, gli elementi del piano preventivo di risanamento potrebbero informare o servire da base per lo sviluppo del piano di risanamento di cui all'articolo 138, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.
22) E' necessario assicurare un livello adeguato di preparazione alle situazioni di crisi. Le imprese madri apicali o le imprese individuali di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero pertanto essere tenute a presentare i loro piani preventivi di risanamento alle autorità di vigilanza ai fini di una valutazione completa, che tenga conto anche della loro esaustività e della loro capacità di ripristinare la solvibilità di un'impresa o di un gruppo in modo tempestivo, anche in periodi di grave stress finanziario. Se un'impresa presenta un piano preventivo di risanamento non adeguato, le autorità di vigilanza dovrebbero poter esigere che essa prenda le misure necessarie per colmarne le carenze sostanziali.
23) La pianificazione della risoluzione è una componente essenziale di un processo di risoluzione efficace. Le autorità di risoluzione dovrebbero quindi avere tutte le informazioni necessarie per individuare le funzioni essenziali e assicurarne la prosecuzione. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di conoscenza privilegiata in merito al proprio funzionamento e ai problemi che da esso scaturiscono e, di conseguenza, le autorità di risoluzione dovrebbero redigere piani di risoluzione sulla base, tra l'altro, delle informazioni fornite dalle imprese interessate. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi, le autorità di risoluzione dovrebbero principalmente recuperare le informazioni necessarie dalle autorità di vigilanza.
24) Le imprese piccole e non complesse non dovrebbero essere tenute a redigere piani preventivi di risanamento separati, né dovrebbero essere soggette alla pianificazione della risoluzione, tranne qualora l'impresa in questione rappresenti un particolare rischio a livello nazionale o regionale.
25) Al fine di anticipare la possibile interazione delle misure correttive e delle misure di risoluzione nonché di migliorare la preparazione alle crisi e la possibilità di risoluzione dei gruppi, qualsiasi regime di gruppo per la pianificazione preventiva del risanamento e la pianificazione della risoluzione dovrebbe applicarsi a tutti i soggetti di un gruppo ai quali si applica la vigilanza di gruppo. I piani preventivi di risanamento e i piani di risoluzione dovrebbero tenere conto della struttura finanziaria, tecnica e commerciale del gruppo di cui trattasi e del suo livello di interconnessione interna.
26) I piani preventivi di risanamento e i piani di risoluzione di gruppo dovrebbero essere preparati per il gruppo nel suo complesso e dovrebbero individuare misure in relazione tanto all'impresa capogruppo quanto alle singole imprese figlie che fanno parte di tale gruppo. La misura in cui le imprese figlie sono considerate nei piani preventivi di risanamento e nei piani di risoluzione di gruppo dovrebbe tuttavia essere proporzionata alla loro rilevanza per il gruppo e per i contraenti, l'economia reale e il sistema finanziario negli Stati membri in cui tali imprese figlie operano. Le autorità di risoluzione degli Stati membri nei quali il gruppo detiene imprese figlie dovrebbero essere implicate nella predisposizione di qualsiasi piano di risoluzione. Le autorità interessate, nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza o dei collegi di risoluzione, dovrebbero adoperarsi per giungere a una decisione congiunta sulla valutazione e l'adozione di tali piani. Tuttavia un'adeguata preparazione alle crisi non dovrebbe essere influenzata dall'assenza di una decisione congiunta all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza o dei collegi di risoluzione. In tali casi ciascuna autorità di vigilanza responsabile per un'impresa figlia dovrebbe poter richiedere un piano preventivo di risanamento per le imprese figlie soggette alla sua giurisdizione ed effettuare la propria valutazione del piano preventivo di risanamento. Per le stesse ragioni, ciascuna autorità di risoluzione responsabile per un'impresa figlia dovrebbe, per le imprese figlie soggette alla sua giurisdizione, redigere e mantenere aggiornato un piano di risoluzione. La predisposizione di piani preventivi di risanamento e di piani di risoluzione individuali per imprese che fanno parte di un gruppo dovrebbe rimanere una circostanza eccezionale, debitamente giustificata e rispettare le medesime norme che sono applicate a imprese comparabili nello Stato membro interessato. Se sono elaborati piani preventivi di risanamento e piani di risoluzione individuali per imprese che fanno parte di un gruppo, è opportuno che le autorità interessate cerchino di conseguire, per quanto possibile, la coerenza di tali piani con i piani preventivi di risanamento e i piani di risoluzione del resto del gruppo.
27) Le autorità di risoluzione che non sono in disaccordo con una decisione congiunta possono raggiungere una decisione congiunta tra di esse su un piano di risoluzione di gruppo, nonché sull'individuazione degli impedimenti sostanziali e, ove necessario, sulla valutazione delle misure proposte dall'impresa capogruppo e delle misure richieste dalle autorità per affrontare o rimuovere gli impedimenti.
28) Al fine di mantenere tutte le autorità interessate pienamente e costantemente informate, le autorità di vigilanza dovrebbero trasmettere i piani preventivi di risanamento e le relative modifiche degli stessi alle autorità di risoluzione interessate e queste ultime dovrebbero a loro volta trasmettere i piani di risoluzione e le relative modifiche degli stessi alle autorità di vigilanza interessate.
29) Sulla base di una valutazione della possibilità di risoluzione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le autorità di risoluzione dovrebbero avere il potere di richiedere, direttamente o indirettamente attraverso l'autorità di vigilanza, che le imprese di assicurazione o di riassicurazione modifichino la propria struttura e organizzazione. Le autorità di risoluzione dovrebbero altresì poter adottare misure necessarie ma proporzionate per ridurre o eliminare eventuali impedimenti sostanziali all'applicazione degli strumenti di risoluzione e garantire la possibilità di risoluzione dei soggetti interessati. Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare la possibilità di risoluzione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione al livello di quelle imprese per le quali si prevede che, conformemente al piano di risoluzione di gruppo, sarebbero intraprese azioni di risoluzione. La capacità delle autorità di risoluzione di esigere modifiche della struttura e dell'organizzazione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di adottare misure destinate a ridurre o eliminare eventuali impedimenti sostanziali all'applicazione degli strumenti di risoluzione e di garantire la possibilità di risoluzione delle imprese interessate non dovrebbe andare oltre quanto necessario per semplificare la struttura e le operazioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata al fine di migliorarne la possibilità di risoluzione.
30) L'attuazione delle azioni delineate in un piano preventivo di risanamento o in un piano di risoluzione potrebbero avere effetti sul personale delle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Tali piani dovrebbero pertanto includere procedure d'informazione e di consultazione dei rappresentanti dei dipendenti nel corso di tutto il processo di risanamento e di risoluzione ove appropriato. Tali procedure dovrebbero tener conto dei contratti collettivi, di altri accordi previsti dalle parti sociali, come pure del diritto nazionale e dell'Unione in materia di partecipazione dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori ai processi di ristrutturazione aziendale.
31) Il risanamento e la risoluzione efficaci di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione o di soggetti di un gruppo che opera in tutta l'Unione presuppone che le autorità di vigilanza e quelle di risoluzione cooperino nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza e dei collegi di risoluzione in tutte le fasi del processo, dalla stesura dei piani preventivi di risanamento e dei piani di risoluzione fino all'effettiva risoluzione dell'impresa. Se le autorità sono in disaccordo in merito alle decisioni da prendere in relazione a gruppi e imprese, l'EIOPA dovrebbe, come ultima istanza, svolgere un ruolo di mediazione.
32) Durante le fasi preventiva e di risanamento gli azionisti dovrebbero mantenere la piena responsabilità e il pieno controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Una volta che l'impresa sarà soggetta a risoluzione, essi saranno sollevati da tali responsabilità. Il quadro di risoluzione dovrebbe pertanto prevedere un avvio tempestivo della risoluzione, ossia prima che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia insolvente a termini di bilancio o di flussi di cassa, prima che l'intero capitale sia esaurito o prima che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di far fronte ai suoi obblighi di pagamento nel momento in cui diventano esigibili. La risoluzione dovrebbe essere avviata quando un'autorità di vigilanza, dopo aver consultato l'autorità di risoluzione, o un'autorità di risoluzione, dopo aver consultato l'autorità di vigilanza, stabilisce che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in dissesto o rischia un dissesto e che misure alternative non impedirebbero tale dissesto entro un periodo di tempo ragionevole. Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe essere considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una qualsiasi delle seguenti circostanze: i) quando l'impresa viola o probabilmente violerà il requisito patrimoniale minimo di cui al titolo I, capo VI, sezione 5, della direttiva 2009/138/CE e non vi sono ragionevoli prospettive di ripristino della conformità; ii) quando l'impresa non soddisfa più le condizioni di autorizzazione o è gravemente inadempiente agli obblighi giuridici previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari cui è soggetta o rischia di essere nel prossimo futuro gravemente inadempiente agli obblighi giuridici previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari cui è soggetta in un modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione; iii) quando le attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione sono inferiori alle passività, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro lo saranno; iv) quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non è in grado o è probabile che non sia in grado di pagare i propri debiti o altre passività nel prossimo futuro, compresi i pagamenti in scadenza ai contraenti o ai beneficiari; o v) quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario.
33) Al fine di stabilire una chiara delimitazione delle responsabilità tra le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione, è opportuno specificare che, dopo l'avvio dell'azione di risoluzione da parte dell'autorità di risoluzione, quest'ultima diventa responsabile in ultima istanza dell'attuazione efficace di tale azione di risoluzione. A partire da tale momento, l'autorità di vigilanza dovrebbe pertanto astenersi dall'adottare misure nei confronti dell'impresa soggetta a risoluzione senza il previo accordo dell'autorità di risoluzione. Analogamente, l'autorità di risoluzione dovrebbe avere il potere di porre fine, nel contesto dell'azione di risoluzione, a qualsiasi misura adottata dall'autorità di vigilanza nel caso in cui il mantenimento di tale misura ostacoli l'applicazione degli strumenti di risoluzione.
34) L'uso di strumenti e poteri di risoluzione potrebbe perturbare l'esercizio dei diritti di azionisti e creditori di imprese di assicurazione e di riassicurazione. In particolare, il potere delle autorità di risoluzione di cedere le azioni o di cedere, in tutto o in parte, le attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a un acquirente privato senza il consenso degli azionisti incide sui diritti di proprietà di questi ultimi. Inoltre, il potere di decidere quali passività cedere al di fuori di un'impresa in dissesto per garantire la continuità dei servizi ed evitare effetti negativi sui contraenti, sui beneficiari e sulle parti lese, sull'economia reale o sulla stabilità finanziaria nel suo complesso potrebbe incidere sulla parità di trattamento dei creditori. Qualsiasi strumento di risoluzione dovrebbe pertanto essere applicato esclusivamente alle imprese di assicurazione o di riassicurazione in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario e proporzionato per perseguire gli obiettivi della risoluzione nell'interesse generale tenendo debitamente conto dell'obiettivo della protezione dell'interesse collettivo dei contraenti, dei beneficiari e di coloro che vantano crediti. L'interesse individuale di una determinata persona o di un determinato gruppo non dovrebbe prevalere sull'equilibrio complessivo dell'interesse collettivo dei contraenti, dei beneficiari e delle persone che vantano crediti dell'impresa interessata.
35) In particolare gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere applicati soltanto quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non può essere liquidata applicando le procedure ordinarie di insolvenza senza pregiudicare indebitamente la protezione dei contraenti, dei beneficiari e di coloro che vantano crediti o senza destabilizzare il sistema finanziario o impedire la rapida cessione e la prosecuzione delle funzioni essenziali e non vi sono prospettive ragionevoli di soluzioni alternative del settore privato, neanche sotto forma di un aumento del capitale, da parte degli azionisti esistenti o di terzi, sufficiente a ripristinare la sostenibilità economica piena del soggetto senza che ciò incida sui crediti di assicurazione o di riassicurazione. I sistemi di garanzia delle assicurazioni applicabili a un'impresa che soddisfa le condizioni per la procedura di insolvenza o la risoluzione dovrebbero essere presi in considerazione nel determinare se l'applicazione degli strumenti di risoluzione sia necessaria nell'interesse pubblico. Qualsiasi interferenza con i diritti di azionisti e creditori che risulti da un'azione di risoluzione dovrebbe essere compatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»). In particolare, qualora creditori della stessa classe siano trattati in maniera diversa nel contesto di un'azione di risoluzione, le differenze dovrebbero essere giustificate dal pubblico interesse e proporzionate al rischio sostenuto e non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di cittadinanza.
36) Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di un certo grado di flessibilità per bilanciare gli obiettivi della risoluzione tenendo conto, ove necessario, della natura e delle circostanze di ciascun caso.
37) Nel perseguire gli obiettivi della risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare il modo più appropriato per ridurre al minimo i costi della risoluzione. Ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario è un obiettivo della risoluzione, ma l'utilizzo di tale sostegno costituisce anche un costo della risoluzione. La riduzione al minimo dei costi non dovrebbe tuttavia essere considerata un obiettivo distinto della risoluzione, bensì un principio al quale le autorità di risoluzione dovrebbero ispirarsi nel decidere come conseguire al meglio gli obiettivi della risoluzione.
38) Nell'applicare gli strumenti di risoluzione e nell'esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero adottare tutte le misure adeguate per assicurare che l'azione di risoluzione sia presa in conformità con il principio secondo il quale i crediti di assicurazione e di riassicurazione sono interessati dopo che gli azionisti e altri creditori hanno sostenuto la loro parte di perdite. Inoltre le autorità di risoluzione dovrebbero provvedere affinché i costi della risoluzione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione siano ridotti al minimo e che i creditori della stessa classe ricevano pari trattamento.
39) La svalutazione o la conversione di strumenti di capitale, titoli di debito e altre passività ammissibili dovrebbe prevedere un meccanismo interno di assorbimento delle perdite. Tale meccanismo, combinato con strumenti di cessione che miravano a mantenere la continuità della copertura assicurativa a beneficio dei contraenti, dei beneficiari e delle parti lese, dovrebbe consentire il conseguimento degli obiettivi della risoluzione e dovrebbe limitare in larga misura le ripercussioni sui contraenti del dissesto di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Vi potrebbero tuttavia essere casi estremi nei quali la risoluzione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione richiede l'intervento di regimi nazionali specifici, in particolare un sistema di garanzia delle assicurazioni o un fondo di risoluzione, per fornire risorse complementari per l'assorbimento delle perdite e la ristrutturazione o, come ultima istanza, un finanziamento pubblico straordinario. Le salvaguardie necessarie che mirano a proteggere i creditori dovrebbero riflettere altresì l'esistenza di tali regimi nazionali specifici, che a loro volta devono rispettare la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione. Lo strumento della svalutazione o conversione dovrebbe essere applicato prima di ricorrere a qualsiasi sostegno finanziario pubblico straordinario.
40) L'interferenza nei diritti di proprietà non dovrebbe essere eccessiva. Gli azionisti, i contraenti, i beneficiari, coloro che vantano crediti e altri creditori delle imprese di assicurazione e di riassicurazione interessati non dovrebbero pertanto subire perdite maggiori di quelle che avrebbero subito se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse stata liquidata nel momento in cui è stata presa la decisione di risoluzione. Il «principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato» riflette il diritto fondamentale alla proprietà tutelato dall'articolo 17 della Carta. Tale diritto dovrebbe essere tutelato nella procedura di risoluzione amministrativa garantendo che qualsiasi azionista, contraente, beneficiario, persona che vanta crediti di assicurazione o altro creditore interessato non sia svantaggiato rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza. La valutazione del trattamento che i contraenti, i beneficiari e le parti lese avrebbero ricevuto in tal caso dovrebbe includere qualsiasi pagamento che i contraenti, i beneficiari e le parti lese avrebbero ricevuto dai sistemi di garanzia delle assicurazioni, se del caso, e dagli organismi di indennizzo ai sensi della direttiva 2009/103/CE. Qualora le attività e le passività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a risoluzione siano parzialmente cedute a un acquirente privato o a un'impresa-ponte, è opportuno liquidare la parte residua di tale impresa soggetta a risoluzione con procedura ordinaria di insolvenza. Gli azionisti e i creditori che si trovano coinvolti nella procedura di liquidazione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero avere il diritto a ricevere, in pagamento o a compensazione dei loro crediti nel quadro di tale procedura, una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse stata integralmente liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
41) Per tutelare i diritti di azionisti e creditori, compresi contraenti, beneficiari e coloro che vantano crediti, è necessario stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e delle passività dell'impresa soggetta a risoluzione così come riguardo alla valutazione del trattamento che tali azionisti e creditori, compresi contraenti, beneficiari e coloro che vantano crediti, avrebbero ricevuto se l'impresa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Di conseguenza è necessario stabilire che prima dell'avvio dell'azione di risoluzione occorre effettuare una valutazione equa e realistica delle attività e delle passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Tale valutazione dovrebbe poter essere impugnata. Tuttavia, in ragione della natura dell'azione di risoluzione e del suo stretto legame con la valutazione, tale impugnazione dovrebbe essere possibile soltanto se è simultaneamente diretta avverso la decisione di risoluzione. E' altresì necessario stabilire che, dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione, occorre effettuare un raffronto tra il trattamento che gli azionisti e i creditori, compresi contraenti, beneficiari e coloro che vantano crediti, hanno effettivamente ricevuto e quello che avrebbero ricevuto nel contesto di una procedura ordinaria di insolvenza. Tale raffronto a posteriori dovrebbe essere contestabile separatamente dalla decisione di risoluzione. Gli azionisti e i creditori che hanno ricevuto meno dell'importo che avrebbero ricevuto nel contesto di una procedura ordinaria di insolvenza dovrebbero avere diritto al pagamento della differenza.
42) Quando vengono intraprese azioni di risoluzione, i contraenti potrebbero mantenere una parte o la totalità dei benefici previsti nei loro contratti e non dovrebbero necessariamente concludere un nuovo contratto assicurativo. In caso di liquidazione di un'impresa con procedura ordinaria di insolvenza, una modifica del contratto potrebbe comportare costi di sostituzione per i contraenti. In particolare per i contratti di assicurazione a lungo termine, le condizioni di mercato e le caratteristiche proprie dei contraenti, nonché i costi aggiuntivi quali le commissioni di intermediazione e di chiusura, potrebbero comportare costi significativi per i contraenti che devono sostituire i loro contratti. Per stimare tali costi di sostituzione nel contesto del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, occorre presumere che la conclusione di un nuovo contratto di assicurazione con una copertura comparabile e disponibile sul mercato ai tassi di mercato prevalenti avvenga entro un termine ragionevole dalla data dell'azione di risoluzione.
43) E' importante che le perdite siano rilevate nel momento in cui si verifica il dissesto di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. La valutazione delle attività e passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto dovrebbe basarsi su ipotesi eque, prudenti e realistiche nel momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione. Nella valutazione, il valore delle passività non dovrebbe però essere influenzato dalla situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le valutazioni al fine di orientare la scelta e la concezione delle azioni di risoluzione dovrebbero essere coerenti con il quadro normativo prudenziale applicabile, ma, nel contesto della risoluzione, potrebbero essere apportate modifiche mirate ai principi alla base di tale quadro, in particolare quando non è soddisfatto il presupposto della continuità aziendale dell'impresa interessata. Le autorità di risoluzione dovrebbero poter procedere, in situazioni eccezionali di urgenza, a una valutazione rapida delle attività e passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. Si tratterebbe di una valutazione provvisoria, valida fino al momento in cui è effettuata una valutazione indipendente. L'EIOPA dovrebbe istituire un quadro di principi da impiegare nello svolgimento di tale valutazione e dovrebbe prevedere che le autorità di risoluzione e chi effettua la valutazione indipendente possano servirsi di specifici metodi diversi ove opportuno.
44) Quando intraprendono azioni di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto delle misure previste nel piano di risoluzione e applicarle, a meno che esse ritengano, alla luce delle specifiche circostanze, che gli obiettivi della risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in detto piano.
45) Gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere idonei a fronteggiare un ampio spettro di scenari largamente imprevedibili, tenendo conto del fatto che può esservi una differenza tra la crisi di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione e una crisi sistemica di più ampio respiro. Gli strumenti di risoluzione dovrebbero pertanto affrontare ciascuno di tali scenari, compreso il solvent run-off dell'impresa soggetta a risoluzione fino alla sua cessazione, la vendita dell'attività o delle azioni dell'impresa soggetta a risoluzione, la costituzione di un'impresa-ponte, la separazione delle attività e passività dai portafogli deteriorati o in sofferenza dell'impresa in dissesto e la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e di altre passività ammissibili dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto.
46) In casi specifici, qualora determinati soggetti del gruppo forniscano a un'impresa soggetta a risoluzione servizi essenziali per garantire la continuità della copertura assicurativa, l'autorità di risoluzione dovrebbe avere il potere di assicurare che i beni e i servizi forniti da tale prestatore di servizi essenziali in questione continuino a essere forniti nei casi in cui la situazione finanziaria di quest'ultimo peggiori a causa del dissesto di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione all'interno dello stesso gruppo e il ricorso a tale potere sia necessario per preservare la continuità della copertura assicurativa fornita da altri soggetti del gruppo. Tali poteri potrebbero comprendere l'esercizio dei poteri di risoluzione e l'applicazione di strumenti di risoluzione al prestatore di servizi essenziali.
47) Quando gli strumenti di risoluzione sono stati utilizzati per cedere portafogli assicurativi a un soggetto sano, che potrebbe essere un acquirente del settore privato o un'impresa-ponte, la parte residua dell'impresa dovrebbe essere liquidata entro un periodo di tempo adeguato. La durata di tale periodo dovrebbe essere basata sulla necessità per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto di fornire servizi o sostegno per consentire all'acquirente del settore privato o all'impresa-ponte di svolgere le attività o i servizi acquisiti in virtù di tale cessione.
48) In ciascuno Stato membro dovrebbero essere istituiti meccanismi di finanziamento per indennizzare i contraenti, i beneficiari e le persone che vantano crediti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate in tale Stato membro. Dovrebbero essere disponibili meccanismi di finanziamento per soddisfare i crediti di altri creditori e azionisti in base al principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, ove ciò sia necessario per evitare il ricorso a fondi pubblici. Tali crediti dovrebbero essere calcolati secondo la gerarchia dei creditori nella procedura ordinaria di insolvenza, al fine di impedire che gli azionisti o gli altri creditori siano indennizzati prima dell'indennizzo completo dei contraenti, dei beneficiari o delle persone che vantano crediti. Se da un lato dovrebbe essere evitato l'assorbimento diretto delle perdite di un'impresa di assicurazione, dall'altro dovrebbe essere possibile utilizzare tali meccanismi di finanziamento per finanziare altri costi associati all'uso di strumenti di risoluzione, in ultima istanza, nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi della risoluzione e purché i principi di risoluzione siano pienamente rispettati. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere che i meccanismi di finanziamento possano essere utilizzati per assorbire le perdite dei contraenti, dei beneficiari e di coloro che vantano crediti. In tal caso, l'impresa in dissesto uscirebbe dal mercato e la totalità o parte dei portafogli di contratti di assicurazione sarebbe ceduta nell'ambito dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o a un'impresa-ponte, o sarebbe mantenuta nell'impresa soggetta a risoluzione se sottoposta a solvent run-off. In ogni caso, i crediti degli azionisti dovrebbero essere svalutati prima che i meccanismi di finanziamento della risoluzione possano essere utilizzati per assorbire le perdite. Riconoscendo la diversità dei mercati assicurativi, agli Stati membri dovrebbe essere concessa una certa flessibilità in relazione alle modalità precise di finanziamento esterno, purché sia assicurata la disponibilità di liquidità sufficiente a garantire l'indennizzo in tempi ragionevoli. Uno Stato membro dovrebbe imporre un obbligo di contributo solo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate in tale Stato membro e alle succursali nell'Unione di un'impresa di un paese terzo stabilite nel suo territorio.
49) Lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa dovrebbe consentire alle autorità di risoluzione di vendere l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o rami della sua attività a uno o più acquirenti senza il consenso degli azionisti. Nell'applicare tale strumento le autorità dovrebbero disporre una commercializzazione aperta, trasparente e non discriminatoria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o dei rami della sua attività, adoperandosi nel contempo per ottenere il prezzo di vendita più alto possibile. Quando tale procedura non sia possibile per ragioni d'urgenza, le autorità dovrebbero intraprendere azioni per ovviare a possibili effetti negativi sulla concorrenza e sul mercato interno.
50) I proventi netti derivanti dalla cessione delle attività o passività dell'impresa soggetta a risoluzione quando si applica lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa dovrebbero andare a beneficio dell'impresa che rimane sottoposta alla procedura di liquidazione. I proventi netti derivanti dalla cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi dall'impresa soggetta a risoluzione quando si applica lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa dovrebbero andare a beneficio dei proprietari di tali azioni o altri titoli di proprietà, a condizione di indennizzare innanzitutto i contraenti e gli altri creditori nella misura in cui i loro crediti siano stati svalutati senza essere interamente compensati. I proventi dovrebbero essere calcolati al netto dei costi indotti dal dissesto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalla procedura di risoluzione.
51) Le informazioni riguardanti la commercializzazione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto e i negoziati con i potenziali acquirenti prima dell'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa sono probabilmente sensibili e potrebbero comportare rischi per la fiducia nel mercato assicurativo. Di conseguenza, è importante assicurare che la divulgazione al pubblico di tali informazioni, prevista dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), possa essere ritardata per il tempo necessario a pianificare e strutturare la risoluzione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.
52) Un'impresa-ponte è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche o controllata dall'autorità di risoluzione. La finalità principale di un'impresa -ponte è garantire che le funzioni essenziali continuino ad essere fornite ai contraenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. E' opportuno pertanto gestire l'impresa-ponte come un soggetto economicamente sostenibile in situazione di continuità operativa e rimetterla sul mercato non appena ve ne siano i presupposti ovvero liquidarla se l'impresa non è economicamente sostenibile.
53) Lo strumento della separazione di attività e passività dovrebbe consentire alle autorità di cedere attività, diritti o passività di un'impresa soggetta a risoluzione a una società veicolo distinta al fine di rimuovere, gestire e liquidare tali attività, diritti o passività. Al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto, lo strumento della separazione di attività e passività, la cui funzione principale è facilitare la cessione di un portafoglio, dovrebbe essere utilizzato soltanto in combinazione con altri strumenti.
54) Un regime di risoluzione efficace dovrebbe garantire che le imprese di assicurazione o di riassicurazione possano essere sottoposte a risoluzione in un modo che riduca al minimo le ripercussioni negative di un dissesto sui contraenti, sui contribuenti, sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria. La svalutazione o la conversione dovrebbe garantire che, prima di incidere sui crediti di assicurazione e di riassicurazione, gli azionisti e i creditori di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto subiscano le perdite per primi e sostengano una parte adeguata dei costi derivanti dal dissesto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione non appena si ricorre a un potere di risoluzione. Lo strumento della svalutazione o conversione dovrebbe quindi dare agli azionisti e ai creditori delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e, in una certa misura, ai contraenti, un incentivo maggiore a controllare la salute di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in circostanze normali.
55) E' importante assicurare che le autorità di risoluzione dispongano della flessibilità necessaria, in una serie di circostanze, per sottoporre a solvent run-off l'impresa soggetta a risoluzione, per cedere le sue attività, i suoi diritti e le sue passività nelle migliori condizioni per i contraenti oppure per assegnare le perdite rimanenti. Di conseguenza è opportuno stabilire che le autorità di risoluzione dovrebbero essere in grado di applicare lo strumento della svalutazione o conversione sia quando l'obiettivo è la risoluzione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto come impresa soggetta a solvent run-off, sia quando i servizi assicurativi essenziali sono ceduti mentre la parte residua dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione cessa di operare e viene liquidata. In tale contesto la ristrutturazione delle passività assicurative potrebbe essere giustificata per garantire la continuazione di una parte importante della copertura assicurativa e laddove ciò sia ritenuto nel migliore interesse dei contraenti.
56) Quando vi è una prospettiva realistica che la sostenibilità economica dell'impresa possa essere ripristinata e i contraenti non subiscano perdite nel processo di risoluzione, si potrebbe ricorrere allo strumento della svalutazione o conversione per ripristinare la continuità aziendale dell'impresa soggetta a risoluzione. In tal caso la risoluzione tramite svalutazione o conversione dovrebbe essere accompagnata dalla sostituzione della dirigenza, fatta eccezione quando il mantenimento della dirigenza sia opportuno e necessario per il conseguimento degli obiettivi della risoluzione.
57) Non è opportuno applicare lo strumento della svalutazione o conversione ai crediti nella misura in cui questi ultimi siano assistiti da garanzie o da garanzie reali o garantiti in altro modo, dato che tale svalutazione o conversione potrebbe risultare inefficace oppure in ragione delle potenziali ripercussioni negative di tale svalutazione o conversione sulla stabilità finanziaria. Tuttavia, per assicurare che lo strumento della svalutazione o conversione sia efficace e consegua gli obiettivi è auspicabile che si possa applicare a una gamma più ampia possibile di passività non garantite di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. In ogni caso è opportuno escludere determinate categorie di passività non garantite dall'ambito di applicazione dello strumento della svalutazione o conversione. Di conseguenza per garantire la continuità delle funzioni essenziali lo strumento della svalutazione o conversione non dovrebbe applicarsi a talune passività nei confronti dei dipendenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto o ai crediti commerciali relativi a beni e servizi indispensabili per il funzionamento quotidiano di tale impresa. Per soddisfare gli obblighi pensionistici e gli importi delle pensioni dovuti a fondi pensionistici e fiduciari di tali fondi, lo strumento della svalutazione o conversione non dovrebbe applicarsi alle passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto nei confronti di un regime pensionistico. Per limitare il rischio di contagio sistemico, lo strumento della svalutazione o conversione non dovrebbe applicarsi alle passività derivanti dalla partecipazione a sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a sette giorni, o alle passività nei confronti di imprese di assicurazione o di riassicurazione, enti creditizi e imprese di investimento, ad eccezione dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo, con una scadenza originaria inferiore a sette giorni.
58) La protezione dell'interesse collettivo di contraenti, beneficiari e coloro che vantano crediti è uno degli obiettivi principali della risoluzione. I crediti di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto essere soggetti all'applicazione dello strumento della svalutazione o conversione solo come misura di ultima istanza e le autorità di risoluzione dovrebbero considerare attentamente le conseguenze di una svalutazione potenziale dei crediti di assicurazione derivanti da contratti di assicurazione detenuti da persone fisiche e micro, piccole e medie imprese.
59) Le autorità di risoluzione dovrebbero poter escludere, integralmente o parzialmente, le passività in talune circostanze, ad esempio quando non sia possibile svalutare o convertire tali passività in tempi ragionevoli, quando l'esclusione sia strettamente necessaria e proporzionata al fine di conseguire gli obiettivi della risoluzione o, ancora, quando l'applicazione dello strumento della svalutazione o conversione provocherebbe una distruzione di valore tale che le perdite subite da altri creditori sarebbero più elevate che se tali passività non fossero state escluse dalla svalutazione o dalla conversione. Quando si applicano tali esclusioni, il livello di svalutazione o di conversione delle altre passività ammissibili può essere aumentato per tener conto delle esclusioni stesse, fatto salvo il rispetto del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato. Allo stesso tempo, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a finanziare la risoluzione con fondi provenienti dal loro bilancio generale.
60) Nell'applicare lo strumento della svalutazione o conversione ai contratti di assicurazione, le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto del fatto che i livelli minimi di copertura obbligatoria ai sensi del diritto applicabile sono soddisfatti a seguito della ristrutturazione del contratto. Ciò non dovrebbe impedire all'autorità di risoluzione di applicare lo strumento della svalutazione o conversione ai crediti di assicurazione sorti prima della data dell'azione di risoluzione.
61) Di norma le autorità di risoluzione dovrebbero applicare lo strumento della svalutazione o conversione in modo tale da rispettare il trattamento paritario dei creditori e il rango dei crediti ai sensi del diritto fallimentare vigente. Le perdite dovrebbero pertanto essere assorbite innanzitutto da strumenti del capitale regolamentare e dovrebbero essere ripartite tra gli azionisti mediante la cancellazione, la cessione o una forte diluizione delle azioni. Se ciò non bastasse, il debito subordinato dovrebbe essere convertito o svalutato. Le passività di primo rango dovrebbero essere convertite o svalutate soltanto se il debito subordinato è già stato convertito o azzerato integralmente. La contestazione della svalutazione del valore nominale dello strumento o passività ovvero della sua conversione derivante dall'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione dovrebbe essere possibile solo a norma del diritto dello Stato membro dell'autorità di risoluzione che ha esercitato i poteri di svalutazione o di conversione.
62) Le esenzioni per le passività, come nel caso, tra gli altri, dei sistemi di pagamento e di regolamento, dei creditori dipendenti o commerciali, o del rango preferenziale, dovrebbero applicarsi allo stesso modo nei paesi terzi e nell'Unione. Al fine di garantire che le passività possano essere svalutate o convertite in paesi terzi, è necessario stabilire che le disposizioni contrattuali disciplinate dal diritto dei paesi terzi riconoscano tale possibilità. Non si dovrebbero imporre tali termini contrattuali per le passività escluse dall'applicazione dello strumento della svalutazione o conversione o nei casi in cui il diritto del paese terzo o un accordo vincolante concluso con tale paese terzo consenta all'autorità di risoluzione dello Stato membro interessato di applicare tale strumento.
63) Gli azionisti e i creditori dovrebbero contribuire, nella misura necessaria, al meccanismo di ripartizione delle perdite di un'impresa in dissesto. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che gli strumenti di capitale di livello 1, 2 e 3 assorbano completamente le perdite quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione emittente raggiunge il punto di insostenibilità economica. Di conseguenza le autorità di risoluzione dovrebbero essere tenute ad azzerare tali strumenti o a convertirli, ove opportuno, in strumenti di livello 1 quando si raggiunge il punto di insostenibilità economica e prima che sia avviata qualsiasi azione di risoluzione. A tale scopo, il punto di insostenibilità economica dovrebbe essere inteso come il punto al quale l'autorità di risoluzione interessata stabilisce che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione soddisfa le condizioni per la risoluzione, ovvero il punto al quale detta autorità stabilisce che tale impresa cesserebbe di essere economicamente sostenibile se tali strumenti di capitale non fossero svalutati o convertiti. Tali obblighi dovrebbero essere riconosciuti nelle clausole che disciplinano lo strumento, e in qualsiasi prospetto o documento di offerta pubblicato o fornito in relazione agli strumenti.
64) Al fine di assicurare un'esecuzione efficace della risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di tutti i poteri giuridici necessari che si possono esercitare in diverse combinazioni quando sono applicati gli strumenti di risoluzione. Tali poteri giuridici dovrebbero comprendere: il potere di cedere azioni o attività, diritti o passività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto a un altro soggetto, quale un'altra impresa o un'impresa-ponte, il potere di svalutare o cancellare azioni o il potere di svalutare o convertire le passività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto, il potere di sostituire la dirigenza e il potere di imporre una moratoria temporanea del pagamento dei crediti. Saranno necessari poteri accessori, compreso quello di richiedere ad altre parti del gruppo di continuare a fornire servizi essenziali.
65) Non occorre prescrivere con esattezza i mezzi attraverso i quali le autorità di risoluzione dovrebbero intervenire nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. Le autorità di risoluzione dovrebbero poter scegliere tra assumere il controllo attraverso un intervento diretto nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione oppure attraverso un provvedimento esecutivo. Esse dovrebbero decidere in base alle circostanze del caso.
66) E' necessario stabilire gli obblighi procedurali per assicurare che le azioni di risoluzione siano notificate nelle debite forme e rese pubbliche. E' probabile che le informazioni ottenute dalle autorità di risoluzione e dai loro consulenti professionali durante il processo di risoluzione siano tuttavia sensibili e dovrebbero quindi essere soggette a un regime efficace di riservatezza prima che la decisione di risoluzione sia resa pubblica. Tutte le informazioni fornite rispetto a una decisione prima che questa sia presa, che si tratti della possibilità o meno che le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte, dell'uso di uno specifico strumento o di qualsiasi azione nel corso della procedura, devono essere considerate come suscettibili di avere ripercussioni sugli interessi, pubblici e privati, interessati dall'azione. Occorre quindi assicurare l'esistenza di meccanismi adeguati per mantenere riservate dette informazioni, compresi il contenuto e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione e gli esiti delle valutazioni effettuate in tale contesto.
67) Non dovrebbero essere impediti gli scambi di informazioni tra le autorità di risoluzione e le autorità fiscali. Tali scambi dovrebbero essere conformi al diritto nazionale e le informazioni, se provengono da un altro Stato membro, dovrebbero essere scambiate solo con l'esplicito consenso della pertinente autorità da cui provengono.
68) Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di poteri accessori per garantire l'efficacia della cessione di azioni o titoli di debito e attività, diritti e passività a un acquirente terzo o a un'impresa-ponte. In particolare, per facilitare la cessione di crediti di assicurazione o di riassicurazione senza che ciò incida sul profilo di rischio complessivo del portafoglio corrispondente e delle riserve tecniche nonché dei requisiti patrimoniali associati, dovrebbero essere preservati i benefici economici forniti dagli accordi di riassicurazione. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto avere la capacità di cedere i crediti di assicurazione o di riassicurazione congiuntamente ai diritti di riassicurazione corrispondenti. Tale capacità dovrebbe altresì comprendere il potere di rimuovere i diritti dei terzi dai titoli ceduti o dalle attività cedute, il potere di dare esecuzione a contratti e il potere di assicurare la continuità degli accordi nei confronti del ricevente delle attività e delle azioni cedute. Dovrebbe restare impregiudicato anche il diritto di una parte di risolvere un contratto con un'impresa soggetta a risoluzione, o con un soggetto del suo gruppo, per motivi diversi dalla risoluzione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. Le autorità di risoluzione dovrebbero inoltre disporre del potere accessorio di imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione residua, liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, di fornire i servizi necessari per consentire all'impresa alla quale sono state cedute attività o azioni in virtù dell'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'impresa-ponte di svolgere la propria attività.
69) Ai sensi dell'articolo 47 della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. Di conseguenza è opportuno prevedere il diritto di impugnare le decisioni prese dalle autorità di risoluzione.
70) Le misure di gestione della crisi intraprese dalle autorità di risoluzione possono richiedere complesse valutazioni economiche e un ampio margine di discrezionalità. Dette autorità sono specificamente dotate delle competenze necessarie per effettuare tali valutazioni e determinare il corretto uso del margine di discrezionalità. E' quindi importante assicurare che le complesse valutazioni economiche effettuate dalle autorità di risoluzione in tale contesto servano da base agli organi giurisdizionali nazionali che riesaminano le misure di gestione delle crisi interessate. Tuttavia la complessa natura di tali valutazioni non dovrebbe impedire agli organi giurisdizionali nazionali di esaminare se le prove sulle quali l'autorità di risoluzione si è basata sono accurate, affidabili e coerenti, se contengono tutte le informazioni pertinenti di cui occorre tenere conto per valutare una situazione complessa e se possono confermare le conclusioni che ne sono state tratte.
71) Al fine di trattare situazioni di urgenza è necessario prevedere che l'impugnazione non dia luogo a una sospensione automatica degli effetti della decisione contestata e che la decisione dell'autorità di risoluzione sia immediatamente esecutiva, presupponendo che la sospensione sia contraria al pubblico interesse.
72) E' necessario proteggere i terzi che hanno acquisito attività, diritti e passività dell'impresa soggetta a risoluzione in buona fede in virtù dell'esercizio dei poteri di risoluzione da parte delle autorità. E' altrettanto necessario assicurare la stabilità dei mercati finanziari. Un diritto di impugnazione esercitato nei confronti di una decisione di risoluzione non dovrebbe quindi incidere su qualsiasi atto amministrativo successivo o qualsiasi transazione conclusa sulla base di una decisione annullata. In tali casi, le misure correttive della decisione indebita dovrebbero limitarsi a riconoscere agli interessati il risarcimento dei danni subiti.
73) Può essere necessario adottare con urgenza misure di gestione della crisi in ragione di gravi rischi per la stabilità finanziaria nello Stato membro interessato e nell'Unione. Qualsiasi procedura a norma del diritto nazionale relativa alla domanda di approvazione giudiziaria ex-ante di una misura di gestione della crisi e all'esame di tale domanda da parte di un organo giurisdizionale dovrebbe quindi essere rapida. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'autorità interessata possa formulare la propria decisione immediatamente dopo l'approvazione da parte di un organo giurisdizionale. Tale possibilità non dovrebbe pregiudicare il diritto delle parti interessate di presentare una domanda dinanzi un organo giurisdizionale per ottenere l'annullamento della decisione. Tuttavia tale possibilità dovrebbe essere concessa soltanto per un periodo limitato dopo che l'autorità di risoluzione ha adottato la misura di gestione della crisi, al fine di non ritardare indebitamente l'applicazione della decisione di risoluzione.
74) Una risoluzione efficiente e la necessità di evitare conflitti di competenza giurisdizionale impongono che non venga aperta né portata avanti alcuna procedura ordinaria di insolvenza in relazione a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto mentre l'autorità di risoluzione esercita i propri poteri di risoluzione o applica strumenti di risoluzione, tranne che su iniziativa o con il consenso dell'autorità di risoluzione. E' quindi necessario stabilire che taluni obblighi contrattuali possono essere sospesi per un periodo limitato per consentire alle autorità di risoluzione di applicare gli strumenti di risoluzione. Tale possibilità non dovrebbe tuttavia applicarsi agli obblighi connessi ai sistemi designati da uno Stato membro di cui alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), comprese le controparti centrali. La direttiva 98/26/CE riduce i rischi connessi alla partecipazione a sistemi di pagamento e sistemi di regolamento titoli, in particolare riducendo le perturbazioni in caso di insolvenza di un partecipante a un tale sistema. E' necessario assicurare che tali tutele continuino ad essere applicate in situazioni di crisi e che sia mantenuta una certezza adeguata per gli operatori di sistemi di pagamento e di regolamento titoli e per gli altri partecipanti al mercato. Una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi non dovrebbe quindi, di per sé, essere considerata come una procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, a condizione che gli obblighi sostanziali derivanti dai contratti in questione continuino a trovare esecuzione.
75) E' necessario assicurare che le autorità di risoluzione, quando cedono attività e passività a un acquirente del settore privato o a un'impresa-ponte, dispongano del tempo adeguato per individuare i contratti che devono essere ceduti. Le autorità di risoluzione dovrebbero quindi avere la possibilità di limitare i diritti delle controparti di procedere al close-out, anticipare o estinguere in altro modo contratti finanziari prima della cessione. Tali limitazioni dovrebbero consentire alle autorità di risoluzione di ottenere un quadro reale della situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto, senza le modifiche in termini di valore e contenuto che deriverebbero da un ampio esercizio dei diritti di recesso. Inoltre tali limitazioni dovrebbero contribuire a evitare la creazione di instabilità nel mercato. L'interferenza con i diritti contrattuali delle controparti dovrebbe comunque essere limitata alla misura minima necessaria. Eventuali limitazioni dei diritti di recesso imposte dalle autorità di risoluzione dovrebbero quindi applicarsi soltanto in relazione alle misure di gestione della crisi o agli eventi direttamente collegati all'applicazione di tali misure. I diritti di recesso derivanti da qualsiasi altro inadempimento, compreso il mancato pagamento o versamento dei margini, dovrebbero quindi restare impregiudicati.
76) E' necessario preservare i legittimi accordi finanziari in caso di cessione di una parte, ma non della totalità, delle attività, dei diritti e delle passività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. E' pertanto opportuno stabilire meccanismi di protezione per impedire la separazione di passività o diritti e contratti collegati, compresi contratti con la stessa controparte assistiti da accordi di garanzia, contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, accordi di compensazione, accordi di netting per close-out e contratti di finanza strutturata. Quando si applicano tali meccanismi di protezione, le autorità di risoluzione dovrebbero essere tenute a cedere tutti i contratti collegati nell'ambito di un accordo protetto, ovvero a lasciarli all'impresa di assicurazione o di riassicurazione residua in dissesto. Tale forma di protezione dovrebbe garantire che il trattamento ai fini del capitale regolamentare previsto dalla direttiva 2009/138/CE per le esposizioni soggette a un accordo di netting non sia alterato.
77) Al fine di fornire stabilità finanziaria all'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dovrebbe essere introdotta una moratoria sui diritti di riscatto dei contraenti. Tale moratoria e la conseguente stabilità finanziaria per l'impresa interessata dovrebbero fornire alle autorità di risoluzione un tempo sufficiente per valutare tali imprese e quali strumenti di risoluzione dovrebbero essere applicati. Tale moratoria dovrebbe altresì garantire un trattamento equo dei contraenti ed evitare quindi potenziali ripercussioni finanziarie negative sui contraenti che non sarebbero tra i primi a riscattare la loro polizza. Poiché uno degli obiettivi della risoluzione è il proseguimento della copertura assicurativa, i contraenti dovrebbero continuare a effettuare qualsiasi pagamento obbligatorio in base ai contratti di assicurazione o di riassicurazione interessati, anche nel caso di assicurazioni di rendite.
78) Garantire che le autorità di risoluzione dispongano degli stessi strumenti e degli stessi poteri di risoluzione agevolerà un'azione coordinata in caso di dissesto di un gruppo transfrontaliero. Tuttavia sembrano necessarie ulteriori misure per promuovere la cooperazione e prevenire risposte nazionali frammentate. Per concordare un programma di risoluzione di gruppo nel contesto della risoluzione di soggetti di un gruppo, le autorità di risoluzione dovrebbero quindi essere tenute a consultarsi a vicenda e a cooperare in seno ai collegi di risoluzione. Al fine di mettere a disposizione un consesso per la discussione e per il conseguimento di tali accordi, dovrebbero essere istituiti collegi di risoluzione che andrebbero a integrare i già esistenti collegi delle autorità di vigilanza attraverso l'aggiunta delle autorità di risoluzione e il coinvolgimento dei ministeri competenti, dell'EIOPA e, se opportuno, delle autorità responsabili dei sistemi di garanzia delle assicurazioni. I collegi di risoluzione non dovrebbero essere organi decisionali, quanto piuttosto piattaforme che agevolano il processo decisionale delle autorità nazionali, mentre dovrebbe spettare alle autorità nazionali interessate prendere le decisioni congiunte.
79) A seguito degli sviluppi normativi in risposta alla crisi finanziaria mondiale, dell'esperienza acquisita dopo tale crisi e dell'applicazione della presente direttiva, la Commissione, previa consultazione dell'EIOPA, dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'adeguatezza di norme minime comuni per i sistemi di garanzia delle assicurazioni nell'Unione. Tale relazione dovrebbe almeno: valutare lo stato di avanzamento dei sistemi di garanzia delle assicurazioni negli Stati membri (livello di protezione, tipi di prestazioni assicurative protette, ipotesi di intervento); esaminare le opzioni strategiche, comprese le diverse opzioni di intervento, come il ricorso a sistemi di garanzia delle assicurazioni per mantenere o liquidare le polizze di assicurazione, tenendo debitamente conto delle differenze tra i prodotti assicurativi nei vari Stati membri; valutare la necessità di introdurre e, se del caso, delineare le misure necessarie per fissare una base minima di riferimento per i sistemi di garanzia delle assicurazioni in tutta l'Unione. La relazione dovrebbe essere eventualmente corredata di una proposta legislativa.
80) Nella risoluzione di gruppi transfrontalieri è opportuno raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la necessità di procedure consone alla criticità della situazione e funzionali al raggiungimento di soluzioni efficaci, eque e tempestive per il gruppo nel suo complesso e, dall'altro, l'esigenza di tutelare i contraenti, l'economia reale e la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera. Le diverse autorità di risoluzione dovrebbero pertanto condividere i loro pareri in seno al collegio di risoluzione e qualsiasi azione di risoluzione proposta dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe essere preparata e discussa tra le diverse autorità di risoluzione nel contesto dei piani di risoluzione di gruppo. Al fine di agevolare decisioni rapide e congiunte, laddove possibile, i collegi di risoluzione dovrebbero tenere conto altresì dei pareri delle autorità di risoluzione di tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera.
81) Le azioni di risoluzione decise dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbero tener sempre conto delle ripercussioni sui contraenti, sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria negli Stati membri in cui il gruppo opera. Le autorità di risoluzione dello Stato membro nel quale è stabilita un'impresa figlia dovrebbero pertanto essere in grado di opporsi, in ultima istanza e in casi debitamente giustificati, alle decisioni dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, qualora tali autorità ritengano che le azioni e le misure di risoluzione non siano adeguate, in ragione della necessità di tutelare i contraenti, l'economia reale e la stabilità finanziaria in tale Stato membro oppure in ragione degli obblighi cui sono soggette imprese comparabili in tale Stato membro.
82) I programmi di risoluzione di gruppo dovrebbero agevolare una risoluzione coordinata, che ha più probabilità di produrre i migliori risultati per tutte le imprese di un gruppo. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbero pertanto proporre programmi di risoluzione di gruppo e sottoporli al collegio di risoluzione. Le autorità di risoluzione che non concordano in merito a un programma di risoluzione di gruppo o decidono di intraprendere un'azione di risoluzione indipendente dovrebbero spiegare le motivazioni del loro dissenso all'autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo e notificare tali motivazioni, unitamente ai dettagli di qualsiasi azione di risoluzione indipendente che intendono intraprendere. Le autorità di risoluzione che decidano di discostarsi dal programma di risoluzione di gruppo dovrebbero tenere debitamente conto dell'impatto potenziale di tale scostamento sui contraenti, sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria degli Stati membri nei quali sono ubicate le altre autorità di risoluzione, nonché dei potenziali effetti di tale scostamento su altre parti del gruppo.
83) Al fine di assicurare un'azione coordinata a livello di gruppo, le autorità di risoluzione dovrebbero essere invitate ad applicare, nel contesto di un programma di risoluzione di gruppo, il medesimo strumento ai soggetti appartenenti al gruppo che soddisfano le condizioni per la risoluzione. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbero quindi disporre del potere di applicare lo strumento dell'impresa-ponte a livello di gruppo al fine di stabilizzare un gruppo nel suo complesso e cedere la proprietà delle imprese figlie all'impresa-ponte in vista della successiva vendita di tali imprese figlie, come pacchetto unico o singolarmente, quando le condizioni di mercato sono adeguate. Inoltre l'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe avere il potere di applicare lo strumento della svalutazione o conversione a livello di impresa madre.
84) Una risoluzione efficace delle imprese e dei gruppi di assicurazione e di riassicurazione attivi a livello internazionale implica una cooperazione tra le autorità degli Stati membri e quelle dei paesi terzi. A tal fine, qualora la situazione lo giustifichi, l'EIOPA dovrebbe avere il potere di elaborare e concludere accordi quadro di cooperazione non vincolanti con le autorità di paesi terzi conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Per il medesimo motivo, le autorità nazionali dovrebbero essere autorizzate a concludere accordi bilaterali con le autorità di paesi terzi in linea con gli accordi quadro di cooperazione dell'EIOPA. Lo sviluppo di tali accordi bilaterali dovrebbe garantire una pianificazione, un processo decisionale e un coordinamento efficaci in relazione a tali imprese di assicurazione e di riassicurazione attive a livello internazionale. Al fine di creare parità di condizioni, tali accordi bilaterali dovrebbero essere reciproci e prevedere che le autorità di risoluzione riconoscano reciprocamente le rispettive procedure e vi diano esecuzione, fatto salvo il caso in cui si applichi un'eccezione che consenta di rifiutare il riconoscimento delle procedure di risoluzione di paesi terzi.
85) E' opportuno che la cooperazione tra le autorità di risoluzione riguardi tanto le imprese figlie di gruppi dell'Unione o di paesi terzi, quanto le succursali di imprese di assicurazione o di riassicurazione dell'Unione o di paesi terzi. Le imprese figlie dei gruppi di paesi terzi sono imprese stabilite nell'Unione e sono pertanto pienamente soggette al diritto dell'Unione, compresa l'applicazione di qualsiasi strumento di risoluzione. Occorre tuttavia preservare il diritto degli Stati membri di agire nei confronti delle succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione la cui sede legale è stabilita in un paese terzo nei casi in cui il riconoscimento e l'applicazione alla succursale di procedure di risoluzione del paese terzo metterebbero a repentaglio l'economia reale o la stabilità finanziaria dell'Unione o in cui i contraenti dell'Unione non riceverebbero lo stesso trattamento dei contraenti del paese terzo. In tali circostanze gli Stati membri dovrebbero avere il diritto, dopo aver consultato le loro autorità di risoluzione, di rifiutare il riconoscimento delle procedure di risoluzione di paesi terzi.
86) L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe impedire ai sistemi nazionali di garanzia delle assicurazioni di coesistere con il quadro di risanamento e risoluzione, indipendentemente dalla fonte di finanziamento dei sistemi nazionali di garanzia delle assicurazioni. Il ricorso a strumenti e poteri di risoluzione per un'impresa di assicurazione o di riassicurazione non dovrebbe impedire ai contraenti, ai beneficiari e a coloro che vantano crediti di essere compensati attraverso tali sistemi nazionali di garanzia delle assicurazioni.
87) L'EIOPA dovrebbe promuovere la convergenza delle prassi delle autorità di risoluzione attraverso orientamenti emanati conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Più in particolare, l'EIOPA dovrebbe specificare quanto segue: a) ulteriori dettagli sui criteri relativi all'applicazione degli obblighi semplificati per talune imprese; b) una serie di scenari per i piani preventivi di risanamento e un elenco minimo di indicatori qualitativi e quantitativi; c) i criteri per l'individuazione delle funzioni essenziali; d) ulteriori questioni e criteri per la valutazione della possibilità di risoluzione; e) i dettagli sulle misure per affrontare o eliminare gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e le circostanze in cui ciascuna misura può essere applicata; e f) le modalità con cui le informazioni dovrebbero essere fornite in forma sintetica o collettiva ai fini degli obblighi di riservatezza.
88) Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero facilitare la coerente armonizzazione e la tutela adeguata dei contraenti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'EIOPA dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione.
89) Laddove previsto dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe adottare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE, progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'EIOPA conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010, al fine di specificare i seguenti aspetti: a) i criteri per assoggettare l'impresa a una pianificazione preventiva del risanamento, i metodi da utilizzare per determinare le quote di mercato ai fini della pianificazione del risanamento e le informazioni che devono essere contenute nei piani preventivi di risanamento; b) il contenuto dei piani di risoluzione e il contenuto dei piani di risoluzione di gruppo; c) diversi elementi sulla valutazione, tra cui le circostanze in cui una persona è considerata indipendente ai fini dell'esecuzione di una valutazione, le metodologie per valutare il valore delle attività e delle passività nel contesto della risoluzione, la separazione delle diverse valutazioni, una metodologia per il calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nelle valutazioni provvisorie, metodologie e principi sulla valutazione delle passività risultanti da derivati e la metodologia per svolgere la valutazione della differenza di trattamento; d) il contenuto delle clausole contrattuali da includere nei contratti finanziari disciplinati dal diritto di un paese terzo; e) il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione. Laddove previsto dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe adottare progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall'EIOPA mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 al fine di specificare le procedure, il contenuto e un "insieme minimo di moduli e modelli standard per la fornitura di informazioni ai fini dei piani di risoluzione e della cooperazione da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
90) La direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) contengono norme per la protezione di azionisti e creditori di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione di tali direttive. Qualora le autorità di risoluzione debbano agire rapidamente, tali norme potrebbero compromettere l'efficacia dell'azione di risoluzione e dell'applicazione degli strumenti e dei poteri di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione. Le deroghe previste dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e dal regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) dovrebbero pertanto essere estese alle azioni intraprese nel contesto della risoluzione di imprese di assicurazione e di riassicurazione. Al fine di garantire il massimo grado di certezza del diritto ai portatori di interessi, tali deroghe dovrebbero essere definite in modo chiaro, essere ristrette ed essere applicate esclusivamente nell'interesse pubblico e nel rispetto dei presupposti per la risoluzione.
91) Al fine di assicurare un'adeguata condivisione delle informazioni e l'accesso alle stesse a tutte le autorità interessate, è necessario assicurare che le autorità di risoluzione siano rappresentate in tutti i consessi pertinenti e che l'EIOPA benefici delle competenze necessarie per svolgere i compiti relativi al risanamento e alla risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Di conseguenza si dovrebbe modificare il regolamento (UE) n. 1094/2010 per designare le autorità di risoluzione come autorità competenti ai sensi di tale regolamento. Tale assimilazione fra autorità di risoluzione e autorità competenti è coerente con le funzioni che l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1094/2010 attribuisce all'EIOPA, ossia contribuire e partecipare attivamente all'elaborazione e al coordinamento di piani di risanamento e di risoluzione.
92) E' necessario garantire che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, coloro che ne controllano effettivamente l'attività e il loro organo amministrativo, direttivo o di vigilanza rispettino i loro obblighi in relazione alla risoluzione di tali imprese. E' altrettanto necessario garantire che tali imprese, coloro che ne controllano effettivamente l'attività e il loro organo amministrativo, direttivo o di vigilanza siano soggetti a un trattamento analogo in tutta l'Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a prevedere sanzioni amministrative e altre misure amministrative che siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative dovrebbero rispondere a determinati requisiti quanto a destinatari, criteri di cui tener conto nell'applicare una sanzione amministrativa o un'altra misura amministrativa, pubblicazione delle sanzioni amministrative o di altre misure amministrative, poteri sanzionatori fondamentali e livello delle ammende amministrative. Fatto salvo il rispetto rigoroso del segreto professionale, l'EIOPA dovrebbe gestire una banca dati centrale di tutte le sanzioni amministrative o delle altre misure amministrative e delle informazioni sui ricorsi ad essa fornite dalle autorità di vigilanza e dalle autorità di risoluzione.
93) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a stabilire norme per sanzioni amministrative o altre misure amministrative per le violazioni della presente direttiva che sono soggette al diritto penale nazionale. Tuttavia, il mantenimento di sanzioni penali in luogo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative per le violazioni non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità di risoluzione e delle autorità di vigilanza di cooperare, accedere a informazioni e scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza di altri Stati membri, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per procedere siano state adite per le pertinenti violazioni.
94) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'armonizzazione delle norme e delle procedure di risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle conseguenze che il dissesto di una tale impresa può avere sull'intera Unione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
95) Quando adottano decisioni o intraprendono azioni in applicazione della presente direttiva, le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione dovrebbero sempre tenere debitamente conto dell'impatto delle loro decisioni e azioni sui contraenti, sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria di altri Stati membri e dovrebbero prendere in considerazione la significatività di qualsiasi impresa figlia o di attività transfrontaliere per i contraenti, il settore finanziario e l'economia dello Stato membro in cui è stabilita tale impresa figlia o nel quale vengono svolte tali attività, anche nei casi in cui l'impresa figlia o le attività transfrontaliere interessate rivestano un'importanza limitata per il gruppo.
96) Entro cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione, sulla base dell'esperienza acquisita e previa consultazione dell'EIOPA, dovrebbe svolgere una valutazione e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in modo più dettagliato e concentrandosi su determinati aspetti dell'applicazione della presente direttiva,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
GU C 275 del 18.7.2022.
Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 novembre 2024.
Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009).
Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009).
Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003).
Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014).
Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998).
Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004).
Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007).
Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017).
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014).
Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021).
TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E DESIGNAZIONE DELLE AUTORITA' DI RISOLUZIONE
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme e procedure relative al risanamento e alla risoluzione dei soggetti seguenti:
a) imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nell'Unione e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2009/138/CE;
b) imprese di assicurazione e di riassicurazione madri stabilite nell'Unione;
c) società di partecipazione assicurativa e società di partecipazione finanziaria mista stabilite nell'Unione;
d) società di partecipazione assicurativa madri in uno Stato membro e società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro;
e) società di partecipazione assicurativa madri nell'Unione e società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione;
f) succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite in un paese terzo che soddisfano le condizioni di cui agli articoli da 75 a 80.
La presente direttiva stabilisce inoltre norme e procedure relative ai prestatori di servizi essenziali, qualora sia avviata la risoluzione per la pertinente impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Quando stabiliscono e applicano gli obblighi previsti dalla presente direttiva e utilizzano i diversi strumenti a loro disposizione in relazione a uno dei soggetti di cui al primo o secondo comma, le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza tengono conto della natura dell'attività di tale soggetto, della sua struttura azionaria, della sua forma giuridica, del suo profilo di rischio, delle sue dimensioni, del suo status giuridico e della sua interconnessione con altri enti o col sistema finanziario in generale, nonché dell'ambito e della complessità delle sue attività.
2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose o aggiuntive rispetto a quelle della presente direttiva e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della stessa, a condizione che siano di applicabilità generale e non siano in contrasto con la presente direttiva e i relativi atti delegati e di esecuzione.
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1) «risoluzione»: applicazione di uno strumento di risoluzione o di uno strumento di cui all'articolo 26, paragrafo 7, al fine di conseguire uno o più obiettivi di risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2;
2) «impresa di assicurazione»: impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE;
3) «impresa di riassicurazione»: impresa di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;
4) «società di partecipazione assicurativa»: società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE;
5) «società di partecipazione finanziaria mista»: società di partecipazione finanziaria mista ai sensi all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;
6) «società di partecipazione assicurativa madre in uno Stato membro»: società di partecipazione assicurativa che è stabilita in uno Stato membro e che non è un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista autorizzata o costituita nello stesso Stato membro;
7) «società di partecipazione assicurativa madre nell'Unione»: società di partecipazione assicurativa madre in uno Stato membro che non è un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, di un'altra società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista autorizzata o costituita in un qualsiasi Stato membro;
8) «società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro»: società di partecipazione finanziaria mista che è stabilita in uno Stato membro e che non è un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista autorizzata o costituita nello stesso Stato membro;
9) «società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione»: società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro che non è un'impresa figlia di un'impresa autorizzata in un qualsiasi Stato membro né di un'altra società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
10) «gruppo»: gruppo ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE;
11) «obiettivi della risoluzione»: obiettivi di risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2;
12) «autorità di risoluzione»: autorità designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 3;
13) «autorità di vigilanza»: autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 13, punto 10, della direttiva 2009/138/CE;
14) «strumento di risoluzione»: uno strumento di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3;
15) «potere di risoluzione»: uno dei poteri di cui agli articoli da 42 a 54;
16) «ministeri competenti»: ministeri delle Finanze o altri ministeri degli Stati membri che sono responsabili delle decisioni economiche, finanziarie e di bilancio a livello nazionale secondo le competenze nazionali e che sono stati designati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7;
17) «alta dirigenza»: persona o persone che dirigono effettivamente l'impresa e che sono responsabili della gestione quotidiana e ne rispondono all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa;
18) «gruppo transfrontaliero»: un gruppo le cui entità sono stabilite in più di uno Stato membro;
19) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che, se erogato a livello nazionale, configurerebbe un aiuto di Stato, forniti per mantenere o ripristinare la sostenibilità economica, la liquidità o la solvibilità di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), o di un gruppo di cui tale soggetto fa parte;
20) «entità del gruppo»: persona giuridica facente parte di un gruppo;
21) «autorità di vigilanza del gruppo»: autorità di vigilanza del gruppo ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE;
22) «piano preventivo di risanamento»: piano preventivo di risanamento predisposto e aggiornato a norma dell'articolo 5;
23) «piano preventivo di risanamento di gruppo»: piano preventivo di risanamento di gruppo predisposto e aggiornato a norma dell'articolo 7;
24) «attività transfrontaliere significative»: attività transfrontaliere significative ai sensi dell'articolo 152 bis bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;
25) «funzioni essenziali»: attività, servizi o operazioni svolti da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a beneficio di terzi che non possono essere sostituiti entro un termine ragionevole o a costi ragionevoli, laddove l'incapacità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere tali attività, servizi od operazioni avrebbe probabilmente un impatto significativo sul sistema finanziario o sull'economia reale di uno o più Stati membri, compreso, in particolare, l'impatto derivante dagli effetti sul benessere sociale di un gran numero di contraenti, beneficiari o parti lese o da perturbazioni sistemiche o da una perdita di fiducia generale nella prestazione di servizi assicurativi;
26) «linee di business principali»: linee di business e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, utili o valore di avviamento (franchise value) di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un gruppo di cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione fa parte;
27) «meccanismo di finanziamento»: meccanismo istituito da uno Stato membro in conformità dell'articolo 81, al fine di garantire l'effettiva applicazione da parte dell'autorità di risoluzione degli strumenti di risoluzione e l'effettivo esercizio dei poteri di risoluzione;
28) «fondi propri»: fondi propri previsti dall'articolo 87 della direttiva 2009/138/CE;
29) «azione di risoluzione»: decisione di sottoporre un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), a risoluzione a norma dell'articolo 19 o 20, ad applicazione di uno strumento di risoluzione o all'esercizio di uno o più poteri di risoluzione;
30) «piano di risoluzione»: piano di risoluzione predisposto per un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a norma dell'articolo 9;
31) «risoluzione di gruppo»: uno dei due interventi seguenti:
a) azione di risoluzione a livello di un'impresa madre o di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza di gruppo, o
b) coordinamento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione e dell'esercizio dei poteri di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione in relazione ai soggetti di un gruppo;
32) «piano di risoluzione di gruppo»: piano di risoluzione di gruppo predisposto a norma degli articoli 10 e 11;
33) «autorità di risoluzione a livello di gruppo»: autorità di risoluzione nello Stato membro in cui si trova l'autorità di vigilanza del gruppo;
34) «programma di risoluzione di gruppo»: piano finalizzato a una risoluzione di gruppo predisposto a norma dell'articolo 73;
35) «collegio di risoluzione»: collegio istituito in conformità dell'articolo 70;
36) «collegio europeo di risoluzione»: collegio istituito a norma dell'articolo 71;
37) «società di partecipazione assicurativa mista»: società di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE;
38) «procedura ordinaria di insolvenza»: procedura collettiva di insolvenza che comporta lo spossessamento parziale o totale di un debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore di norma applicabile alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai sensi del diritto nazionale, sia essa specifica per tali imprese oppure applicabile in generale a qualsiasi persona fisica o giuridica;
39) «titoli di debito»: obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti ad acquisire titoli di debito;
40) «credito di assicurazione»: credito di assicurazione ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE;
41) «impresa madre in uno Stato membro»: impresa madre ai sensi dell'articolo 13, punto 15, della direttiva 2009/138/CE;
42) «disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione»: disciplina istituita dagli articoli 107, 108 e 109 TFUE e i regolamenti e tutti gli atti dell'Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, o dell'articolo 109 TFUE;
43) «liquidazione»: realizzazione delle attività di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e);
44) «strumento della separazione di attività e passività»: meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un'autorità di risoluzione, di attività, diritti o passività di un'impresa soggetta a risoluzione a una società veicolo per la gestione di attività e passività secondo il disposto dell'articolo 30;
45) «società veicolo per la gestione di attività e passività»: persona giuridica che soddisfa i requisiti stabiliti all'articolo 30, paragrafo 2;
46) «strumento della svalutazione o conversione»: meccanismo per l'esercizio, da parte di un'autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione o conversione in relazione alle passività di un'impresa soggetta a risoluzione secondo il disposto dell'articolo 35;
47) «strumento per la vendita dell'attività d'impresa»: meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un'autorità di risoluzione, di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un'impresa soggetta a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un'impresa soggetta a risoluzione a un acquirente diverso da un "impresa ponte secondo il disposto dell'articolo 31;
48) «impresa -ponte»: persona giuridica che soddisfa i requisiti stabiliti all'articolo 32, paragrafo 2;
49) «strumento dell'impresa -ponte»: meccanismo per la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un'impresa soggetta a risoluzione o di attività, diritti o passività di un'impresa soggetta a risoluzione a un'impresa-ponte secondo il disposto dell'articolo 32;
50) «strumento del solvent run-off»: meccanismo per vietare a un'impresa soggetta a risoluzione di concludere nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e per limitarne l'attività all'amministrazione esclusiva del portafoglio esistente fino alla cessazione delle sue attività e alla sua liquidazione nell'ambito di una procedura ordinaria di insolvenza secondo il disposto dell'articolo 27;
51) «titoli di proprietà»: azioni, altri titoli che conferiscono la proprietà, titoli convertibili in – o che conferiscono il diritto di acquisire – azioni o altri titoli di proprietà, e titoli che rappresentano partecipazioni azionarie o altri titoli di proprietà;
52) «azionista»: un detentore di titoli di proprietà;
53) «poteri di cessione»: poteri specificati all'articolo 42, paragrafo 1, lettera e) o f), di trasferire azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero qualsiasi combinazione degli stessi, da un'impresa soggetta a risoluzione a un ricevente;
54) «controparte centrale» (CCP): una CCP ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
55) «derivato»: un derivato quale definito ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 648/2012;
56) «poteri di svalutazione o conversione»: poteri di cui all'articolo 35, paragrafo 2, e all'articolo 42, paragrafo 1, lettere da g) a k);
57) «passività garantita»: passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o altra forma di adempimento è garantito da impegno, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto ed altri contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
58) «strumenti di livello 1»: elementi dei fondi propri di base che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;
59) «strumenti di livello 2»: elementi dei fondi propri di base e accessori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;
60) «strumenti di livello 3»: elementi dei fondi propri di base e accessori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE;
61) «passività ammissibili»: passività e strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti di livello 1, 2 o 3 di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), e che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento della svalutazione o conversione a norma dell'articolo 35, paragrafi da 5 a 8;
62) «sistema di garanzia delle assicurazioni»: sistema ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro e finanziato mediante contributi delle imprese di assicurazione o di riassicurazione o dei contraenti che garantisce il pagamento, in tutto o in parte, dei crediti di assicurazione ammissibili a favore di contraenti, assicurati e beneficiari ammissibili, o garantisce la continuazione delle polizze di assicurazione quando un'impresa di assicurazione non è in grado, o è probabile che non sia in grado, di adempiere a obblighi e impegni derivanti dai suoi contratti di assicurazione;
63) «strumenti di capitale pertinenti»: strumenti di livello 1, 2 o 3;
64) «tasso di conversione»: fattore che determina il numero di azioni o altri titoli di proprietà in cui è convertita una passività di una data classe, facendo riferimento a un singolo strumento di detta classe o a una specifica unità di valore di un credito;
65) «creditore interessato»: creditore la cui pretesa si riferisce a una passività svalutata o convertita in azioni o altri titoli di proprietà mediante l'esercizio del potere di svalutazione o conversione conformemente all'uso dello strumento della svalutazione o conversione;
66) «ricevente»: soggetto al quale sono trasferiti azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero una combinazione degli stessi, dall'impresa soggetta a risoluzione;
67) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica e le festività pubbliche nello Stato membro interessato;
68) «diritto di recesso»: diritto di recedere da un contratto, diritto di anticipazione, close-out, compensazione o netting di obbligazioni nonché eventuali disposizioni analoghe che sospendono, modificano o estinguono l'obbligo di un contraente oppure una disposizione che impedisce l'insorgere di un obbligo previsto dal contratto, come accadrebbe in assenza della stessa;
69) «impresa soggetta a risoluzione»: uno dei soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), nei confronti dei quali è adottata un'azione di risoluzione;
70) «impresa capogruppo»: impresa madre in uno Stato membro di un gruppo sottoposto a vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettera a) o b), della direttiva 2009/138/CE che non sia un'impresa figlia di un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista autorizzata e costituita in uno Stato membro;
71) «impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo»: impresa di assicurazione di un paese terzo o impresa di riassicurazione di un paese terzo ai sensi dell'articolo 13, punti 3 e 6, della direttiva 2009/138/CE;
72) «procedura di risoluzione di un paese terzo»: azione ai sensi del diritto di un paese terzo per gestire il dissesto di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo o di un'impresa madre di un paese terzo che è comparabile, in termini di obiettivi e di risultati attesi, alle azioni di risoluzione di cui alla presente direttiva;
73) «succursale nell'Unione di un'impresa di un paese terzo»: succursale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo situata in uno Stato membro;
74) «autorità pertinente di un paese terzo»: autorità di un paese terzo competente a svolgere funzioni comparabili a quelle delle autorità di risoluzione o delle autorità di vigilanza ai sensi della presente direttiva;
75) «contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà»: contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
76) «accordo di netting» (netting arrangement): accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out per cui, al verificarsi di un evento che determini l'escussione della garanzia (comunque e ovunque definito), le obbligazioni delle parti sono anticipate di modo che tali obbligazioni diventano immediatamente esigibili, oppure sono estinte, e in entrambi i casi sono convertite in un unico credito netto o da esso sostituite; sono inclusi le «clausole di compensazione (netting) per close-out» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), punto i), della direttiva 2002/47/CE e il «netting» ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 98/26/CE;
77) «accordo di compensazione» (set-off arrangement): accordo in virtù del quale due o più crediti od obbligazioni esistenti fra l'impresa soggetta a risoluzione e una controparte possono compensarsi reciprocamente;
78) «contratti finanziari»: contratti finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 100, della direttiva 2014/59/UE;
79) «misura di prevenzione della crisi»: esercizio dei poteri di imporre a un'impresa di far fronte alle carenze o agli impedimenti alla possibilità di risanamento a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della presente direttiva, esercizio dei poteri di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 15 o 16 della presente direttiva, applicazione di una misura a norma dell'articolo 137, dell'articolo 138, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 139, paragrafo 3, e dell'articolo 140 della direttiva 2009/138/CE e applicazione di una misura preventiva a norma dell'articolo 141 della direttiva 2009/138/CE;
80) «misura di gestione della crisi»: azione di risoluzione o nomina di un amministratore speciale ai sensi dell'articolo 44 o di una persona ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1;
81) «autorità macroprudenziale nazionale designata»: autorità cui spetta la conduzione delle politiche macroprudenziali di cui alla raccomandazione B1 della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3);
82) «mercato regolamentato»: mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
83) «ente creditizio»: ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
84) «impresa di investimento»: impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
85) «impresa piccola e non complessa»: un'impresa piccola e non complessa ai sensi dell'articolo 13, punto 10 bis, della direttiva 2009/138/CE;
86) «prestatore di servizi essenziali»: un soggetto che fornisce beni o servizi, quali servizi informatici, utenze e locazione, riparazione e manutenzione dei locali, necessari per assicurare la continuità del funzionamento delle operazioni di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o necessari per assicurare la continuità della copertura assicurativa e che fa parte dello stesso gruppo di tale impresa;
87) «impresa figlia»: impresa figlia ai sensi dell'articolo 13, punto 16, della direttiva 2009/138/CE;
88) «impresa figlia nell'Unione»: impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha sede in uno Stato membro e che è un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo o di un'impresa madre di un paese terzo;
89) «succursale»: succursale ai sensi dell'articolo 13, punto 11, della direttiva 2009/138/CE;
90) «organo amministrativo, direttivo o di vigilanza»: organo amministrativo, direttivo o di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, punto 43, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (5);
91) «conglomerato finanziario»: un conglomerato finanziario ai sensi all'articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE.
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012).
Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002).
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).
Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015).
Designazione delle autorità di risoluzione e dei ministeri competenti
1. Ciascuno Stato membro designa una o, in via eccezionale, più autorità di risoluzione abilitate ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione.
2. Sono autorità di risoluzione le banche centrali nazionali, i ministeri competenti, le autorità amministrative pubbliche o le autorità investite di poteri amministrativi pubblici.
3. Qualora un'autorità di risoluzione sia incaricata di altre funzioni, comprese funzioni di vigilanza, sono adottate adeguate misure strutturali per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidate all'autorità di risoluzione a norma della presente direttiva e le funzioni di vigilanza o le altre funzioni, fatti salvi gli obblighi in materia di scambio di informazioni e cooperazione di cui al paragrafo 6.
Gli Stati membri provvedono affinché tali misure garantiscano un'effettiva indipendenza operativa, fondata anche su personale, linee gerarchiche e processi decisionali separati, della funzione di autorità di risoluzione rispetto alle funzioni di vigilanza o di altra natura svolte dalla stessa autorità.
4. Gli obblighi di cui al paragrafo 3 non precludono:
a) la convergenza delle linee gerarchiche al più alto livello o a livello di alta dirigenza di un'organizzazione che riunisce funzioni o autorità diverse;
b) la condivisione di personale, a condizioni predefinite, tra la funzione di risoluzione e altre funzioni, ivi comprese le funzioni di vigilanza, per far fronte a carichi di lavoro temporaneamente elevati, o per consentire all'autorità di risoluzione di avvalersi delle competenze del personale condiviso.
5. Le autorità di risoluzione adottano e rendono pubbliche le regole interne per prevenire i conflitti di interesse conformemente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, comprese quelle che regolano il segreto d'ufficio e gli scambi d'informazioni fra le diverse aree funzionali.
6. Gli Stati membri prevedono l'obbligo che le autorità che esercitano le funzioni di vigilanza e di risoluzione e le persone che esercitano tali funzioni per conto delle medesime autorità collaborino strettamente nella preparazione, pianificazione e applicazione delle decisioni di risoluzione, sia nel caso in cui l'autorità di risoluzione e l'autorità di vigilanza siano entità separate che nel caso in cui le funzioni siano svolte in seno alla stessa entità.
7. Ciascuno Stato membro designa un singolo ministero quale ministero competente ai sensi della presente direttiva. Se del caso, gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un adeguato meccanismo di coordinamento con gli altri ministeri interessati.
8. Se l'autorità di risoluzione di uno Stato membro non è il ministero competente, essa informa il ministero competente delle decisioni adottate a norma della presente direttiva senza indebito ritardo e, salvo diversa disposizione del diritto nazionale, non attua decisioni aventi un impatto diretto sul bilancio senza aver ottenuto l'approvazione di tale ministero competente.
9. Qualora uno Stato membro designi più autorità di risoluzione, esso comunica alla Commissione e all'EIOPA in maniera esauriente le motivazioni di tale scelta e ripartisce chiaramente le funzioni e le responsabilità tra le diverse autorità, assicura un adeguato coordinamento tra di esse e designa un'unica autorità quale autorità di contatto ai fini della collaborazione e del coordinamento con le autorità pertinenti di altri Stati membri.
10. Gli Stati membri comunicano all'EIOPA l'autorità o le autorità nazionali designate quali autorità di risoluzione e, ove pertinente, l'autorità di contatto, indicandone le rispettive funzioni e competenze specifiche. L'EIOPA pubblica l'elenco delle autorità di risoluzione e delle autorità di contatto.
11. Fatto salvo l'articolo 67, gli Stati membri possono limitare la responsabilità dell'autorità di risoluzione, dell'autorità di vigilanza e del rispettivo personale in conformità del diritto nazionale per gli atti e le omissioni commessi nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi della presente direttiva.
Obblighi semplificati per talune imprese
1. In considerazione dell'impatto che il dissesto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbe produrre, a causa della natura della sua attività, della sua struttura azionaria, della sua forma giuridica, del suo profilo di rischio, delle sue dimensioni e del suo status giuridico, delle sue interconnessioni con altre imprese regolamentate o con il sistema finanziario in generale, dell'ambito e della complessità delle sue attività e del fatto che il suo dissesto e la sua successiva liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza potrebbero avere un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altre imprese, sui contraenti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale, gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza e di risoluzione stabiliscano se a talune imprese di assicurazione o di riassicurazione e a taluni gruppi possono applicarsi obblighi semplificati per quanto riguarda:
a) il contenuto e i particolari dei piani preventivi di risanamento previsti agli articoli da 5 a 8 e dei piani di risoluzione previsti agli articoli da 9 a 12;
b) la data entro la quale devono essere predisposti i primi piani preventivi di risanamento e i primi piani di risoluzione e la frequenza del loro aggiornamento, che potrebbe essere inferiore a quella prevista all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafo 3;
c) il contenuto e i particolari delle informazioni che le imprese devono fornire a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 1;
d) il livello di dettaglio per la valutazione della possibilità di risoluzione di cui agli articoli 13 e 14.
2. Entro il 29 luglio 2027 l'EIOPA emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 per precisare i criteri di cui al paragrafo 1, parte introduttiva, del presente articolo.
3. Gli Stati membri impongono alle autorità di vigilanza o alle autorità di risoluzione, a seconda dei casi, di fornire all'EIOPA, su base annuale e per ciascuno Stato membro separatamente, tutte le seguenti informazioni:
a) il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione e di gruppi soggetti a piani preventivi di risanamento e a piani di risoluzione a norma degli articoli 5, 7, 9 e 10;
b) il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione e di gruppi soggetti agli obblighi semplificati di cui al paragrafo 1;
c) i dati quantitativi sull'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, parte introduttiva;
d) una descrizione degli obblighi semplificati, rispetto a quelli completi, applicati sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1, parte introduttiva, nonché il volume dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e delle attività, misurati rispettivamente in percentuale del volume totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione degli Stati membri o di tutti i gruppi, a seconda dei casi.
4. L'EIOPA pubblica, su base annuale e separatamente per ciascuno Stato membro, le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), unitamente a una valutazione di eventuali divergenze nell'attuazione del paragrafo 1 a livello nazionale.
Piani preventivi di risanamento
1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non fanno parte di un gruppo soggetto a un piano preventivo di risanamento ai sensi dell'articolo 7 e che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo predispongano e tengano aggiornato un piano preventivo di risanamento. Tale piano preventivo di risanamento contiene le misure che l'impresa interessata deve adottare per ripristinare la propria situazione finanziaria qualora tale situazione si sia deteriorata in modo significativo.
La predisposizione, l'aggiornamento e l'applicazione di piani preventivi di risanamento sono considerati parte del sistema di governance ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 2009/138/CE.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza impongano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione obblighi di pianificazione preventiva del risanamento in funzione delle dimensioni, del modello di business, del profilo di rischio, dell'interconnessione e della sostituibilità, della loro importanza per l'economia degli Stati membri in cui operano e delle loro attività transfrontaliere, in particolare le attività transfrontaliere significative.
Le autorità di vigilanza assicurano che almeno il 60 % del mercato assicurativo e riassicurativo vita e almeno il 60 % del mercato assicurativo e riassicurativo non vita dello Stato membro, dove la quota di mercato vita si basa sulle riserve tecniche lorde e la quota di mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati, siano soggetti agli obblighi di pianificazione preventiva del risanamento a norma del presente articolo.
Nel calcolo del livello di copertura del mercato di cui al secondo comma, le imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie di un gruppo possono essere prese in considerazione se fanno parte di un gruppo per il quale l'impresa capogruppo predispone e mantiene un piano preventivo di risanamento di gruppo.
3. Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a un piano di risoluzione è soggetta a obblighi di pianificazione preventiva del risanamento.
Le imprese piccole e non complesse non sono soggette a obblighi di pianificazione preventiva del risanamento, tranne qualora un'autorità di vigilanza ritenga che l'impresa in questione rappresenti un particolare rischio a livello nazionale o regionale.
4. Le autorità di vigilanza assicurano che le imprese di assicurazione e di riassicurazione aggiornino i rispettivi piani preventivi di risanamento almeno ogni due anni, e in ogni caso:
a) a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell'attività o della situazione finanziaria dell'impresa che possano influire in misura sostanziale sul piano preventivo di risanamento o renderne necessaria una modifica sostanziale;
b) quando diventa prevedibile una modifica sostanziale della situazione finanziaria dell'impresa che potrebbe influire in misura sostanziale sull'efficacia del piano o rendere altrimenti necessaria una revisione del piano preventivo di risanamento.
5. I piani preventivi di risanamento non presuppongono l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né il suo ottenimento.
6. Gli Stati membri prescrivono che i piani preventivi di risanamento contengano tutti i seguenti elementi:
a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano, comprese le modifiche sostanziali apportate all'ultimo piano presentato;
b) una descrizione dell'impresa o del gruppo, compresa una sintesi delle modifiche sostanziali rispetto all'ultimo piano presentato;
c) un quadro di indicatori di cui al paragrafo 8;
d) una descrizione del modo in cui è stato predisposto il piano preventivo di risanamento, delle sue modalità di aggiornamento e di applicazione;
e) una serie di misure correttive;
f) una strategia di comunicazione;
g) qualora l'impresa abbia violato il requisito patrimoniale di solvibilità di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, della direttiva 2009/138/CE e abbia presentato un piano di risanamento conformemente all'articolo 138, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE nel corso degli ultimi dieci anni, tale piano di risanamento e una valutazione delle misure adottate per ripristinare l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.
7. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutino la credibilità e la fattibilità dei rispettivi piani preventivi di risanamento, in particolare del quadro di indicatori di cui al paragrafo 8 e delle misure correttive, rispetto a una serie di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario rilevanti per le condizioni specifiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compresi gli eventi sistemici, gli eventi di stress specifici che possono incidere in modo rilevante sul profilo di attività e passività e le combinazioni di tali eventi di stress.
8. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscano che i loro piani preventivi di risanamento contengano un quadro di indicatori qualitativi e quantitativi che identifichino i punti in cui dovrebbero essere prese in considerazione o adottate le misure correttive. Tali indicatori possono includere criteri relativi tra l'altro al capitale, alla liquidità, alla qualità delle attività, alla redditività, alle condizioni di mercato, alle condizioni macroeconomiche e agli eventi operativi. Gli indicatori relativi alla posizione patrimoniale comprendono quanto meno qualsiasi violazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, della direttiva 2009/138/CE.
Gli Stati membri prescrivono che qualsiasi violazione del requisito patrimoniale di solvibilità comporti l'adozione di misure correttive adeguate da parte dell'impresa interessata, in linea con il piano preventivo di risanamento.
Gli Stati membri prescrivono che le autorità di vigilanza garantiscano che le imprese di assicurazione e di riassicurazione mettano in atto meccanismi adeguati per il monitoraggio periodico degli indicatori di cui al primo comma.
9. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione che decide di adottare le misure correttive contenute nel proprio piano preventivo di risanamento o che decide di astenersi dall'adottare tali misure correttive nonostante sia stato soddisfatto un indicatore di cui al paragrafo 8, primo comma, notifica senza indugio tale decisione all'autorità di vigilanza.
10. L'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui al paragrafo 1 valuta e approva il piano preventivo di risanamento prima di sottoporlo al riesame dell'autorità di vigilanza.
11. Entro il 29 gennaio 2027 l'EIOPA emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 per specificare ulteriormente:
a) in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, la serie degli scenari di cui al paragrafo 7 del presente articolo;
b) gli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 8 del presente articolo.
12. L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
a) i criteri, in particolare per quanto riguarda l'attività transfrontaliera, di cui al paragrafo 2, primo comma;
b) i metodi da utilizzare per determinare le quote di mercato di cui al paragrafo 2, secondo e terzo comma;
c) le informazioni che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione deve includere nel piano preventivo di risanamento, anche per quanto riguarda le misure correttive di cui al paragrafo 6, lettera e), e la loro attuazione.
L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Riesame e valutazione dei piani preventivi di risanamento da parte delle autorità di vigilanza
1. Entro nove mesi dalla presentazione, le autorità di vigilanza riesaminano ciascun piano preventivo di risanamento e valutano in che misura esso soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5 nonché tutti i seguenti elementi:
a) se è ragionevolmente probabile che l'attuazione delle misure proposte nel piano mantenga o ripristini entro un periodo di tempo appropriato la sostenibilità economica e la situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
b) se è ragionevolmente probabile che il piano e le opzioni specifiche ivi contenute siano attuati in modo rapido ed efficace in situazioni di stress finanziario;
c) se è ragionevolmente probabile che il piano e le opzioni specifiche ivi contenute evitino quanto più possibile effetti negativi significativi sul sistema finanziario, anche in scenari che indurrebbero altre imprese di assicurazione e di riassicurazione a mettere in atto piani preventivi di risanamento nello stesso periodo.
2. Le autorità di vigilanza forniscono alle autorità di risoluzione tutti i piani preventivi di risanamento ricevuti. Le autorità di risoluzione possono esaminare il piano preventivo di risanamento per individuare eventuali misure ivi contenute che potrebbero incidere negativamente sulla possibilità di risoluzione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione interessate e formulare raccomandazioni all'autorità di vigilanza in merito a tali questioni nel periodo di cui al paragrafo 1.
3. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge attività transfrontaliere significative, l'autorità di vigilanza del paese d'origine, su richiesta dell'autorità di vigilanza di un paese ospitante, fornisce il piano preventivo di risanamento a tale autorità di vigilanza del paese ospitante. L'autorità di vigilanza del paese ospitante può esaminare il piano preventivo di risanamento per individuare eventuali misure ivi contenute che potrebbero incidere negativamente sui contraenti, sull'economia reale o sulla stabilità finanziaria del suo Stato membro e formulare raccomandazioni all'autorità di vigilanza del paese d'origine in merito a tali questioni. L'autorità di vigilanza del paese di origine fornisce una risposta motivata in merito alla sua decisione di seguire o meno le raccomandazioni. Se l'autorità di vigilanza del paese d'origine non tiene adeguatamente conto delle raccomandazioni dell'autorità di vigilanza del paese ospitante, quest'ultima può sottoporre la questione all'EIOPA conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1094/2010.
4. Le autorità di vigilanza che, dopo aver valutato il piano preventivo di risanamento, concludono che il piano presenta carenze sostanziali o impedimenti sostanziali alla sua attuazione notificano all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata il contenuto della loro valutazione e richiedono all'impresa interessata di presentare, entro due mesi, un piano modificato che dimostri in che modo sono affrontati tali carenze o impedimenti. Tale termine di due mesi può essere prorogato di un mese, su richiesta dell'impresa interessata, previo accordo dell'autorità di vigilanza.
Prima di richiedere a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di ripresentare un piano preventivo di risanamento, l'autorità di vigilanza dà all'impresa l'opportunità di esporre il proprio parere su tale richiesta.
Un'autorità di vigilanza che ritenga che le carenze e gli impedimenti non siano stati adeguatamente affrontati nel piano modificato può indicare all'impresa di apportarvi modifiche specifiche.
5. Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non presenta un piano preventivo di risanamento modificato o se l'autorità di vigilanza stabilisce che il piano modificato non pone rimedio in maniera adeguata alle carenze o ai impedimenti individuati nella prima valutazione e se non è possibile porre adeguato rimedio a carenze e impedimenti con l'indicazione di apportare modifiche specifiche, l'autorità di vigilanza impone all'impresa di individuare in tempi ragionevoli le modifiche che può apportare alla sua attività al fine di porre rimedio alle carenze o agli impedimenti all'attuazione del piano stesso.
Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non individua tali modifiche nei tempi fissati dall'autorità di vigilanza o se l'autorità di vigilanza giunge alla conclusione che le misure da essa proposte non porrebbero adeguato rimedio alle carenze o impedimenti, l'autorità di vigilanza può adottare una decisione motivata per ingiungere all'impresa di prendere le misure che l'autorità di vigilanza ritiene necessarie e proporzionate, tenendo conto della gravità delle carenze e degli impedimenti e dell'effetto delle misure sull'attività dell'impresa.
Tale decisione è notificata per iscritto all'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed è impugnabile.
Piani preventivi di risanamento di gruppo
1. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità di vigilanza del gruppo abbia il potere di esigere che l'impresa capogruppo di un gruppo predisponga e presenti all'autorità di vigilanza del gruppo un piano preventivo di risanamento di gruppo.
I piani preventivi di risanamento di gruppo consistono in un piano preventivo di risanamento per il gruppo guidato dall'impresa capogruppo. Il piano preventivo di risanamento di gruppo individua le misure correttive che potrebbe essere necessario attuare a livello dell'impresa capogruppo e a livello delle sue singole imprese figlie per ripristinare la loro situazione finanziaria qualora tale situazione si sia deteriorata in modo significativo.
L'autorità di vigilanza del gruppo impone l'obbligo di cui al primo comma sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi.
2. Il piano preventivo di risanamento di gruppo contiene misure correttive che mirano alla stabilizzazione del gruppo nel suo complesso o di una sua impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora essi si trovino in una situazione di stress, in modo da risolvere o eliminare le cause della difficoltà e ripristinare la situazione finanziaria del gruppo o dell'impresa in questione, tenendo altresì conto della situazione finanziaria degli altri soggetti del gruppo.
Il piano preventivo di risanamento di gruppo contiene misure per garantire il coordinamento e la coerenza delle misure proporzionate da adottare a livello del gruppo e dei soggetti del gruppo.
3. Il piano preventivo di risanamento di gruppo e qualunque piano predisposto per una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia è predisposto conformemente all'articolo 5, paragrafi da 5 a 8, ed è aggiornato conformemente all'articolo 5, paragrafo 4.
A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, terzo comma, sono messi in atto meccanismi adeguati per il monitoraggio periodico degli indicatori.
Il piano preventivo di risanamento di gruppo individua gli eventuali ostacoli all'attuazione di misure correttive all'interno del gruppo, anche a livello dei singoli soggetti coperti dal piano, ed eventuali ostacoli pratici o giuridici sostanziali all'immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività o attività all'interno del gruppo.
4. Le autorità di vigilanza possono imporre alle imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie o ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), di predisporre e presentare piani preventivi di risanamento quando non esiste un piano preventivo di risanamento di gruppo.
5. Qualora l'autorità di vigilanza interessata ritenga che un soggetto non sia sufficientemente preso in considerazione dal piano preventivo di risanamento di gruppo alla luce della rilevanza del soggetto in questione nello Stato membro interessato e degli obblighi cui sono soggette imprese comparabili in tale Stato membro, l'autorità di vigilanza può richiedere all'autorità di vigilanza di gruppo, sulla base di un parere motivato, di imporre all'impresa capogruppo, o alla società di partecipazione assicurativa a capo del gruppo, di presentare un piano preventivo di risanamento di gruppo modificato che tenga conto delle preoccupazioni espresse dall'autorità di vigilanza interessata. Qualora sia stato presentato un piano preventivo di risanamento di gruppo modificato, e l'autorità di vigilanza interessata ritenga che tale piano modificato non risponda in misura sufficiente alle sue preoccupazioni, l'autorità di vigilanza può imporre alle imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie o ai soggetti interessati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), di predisporre e presentare un piano preventivo di risanamento. In tal caso, l'autorità di vigilanza trasmette all'autorità di vigilanza di gruppo un parere motivato ai fini di tale valutazione. Successivamente trasmette all'autorità di vigilanza di gruppo il piano preventivo di risanamento.
6. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti all'articolo 66, l'autorità di vigilanza del gruppo trasmette i piani preventivi di risanamento di gruppo:
a) all'EIOPA;
b) alle autorità di vigilanza pertinenti che sono membri del collegio delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 248, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE o vi partecipano;
c) all'autorità di risoluzione a livello di gruppo;
d) alle autorità di risoluzione delle imprese figlie;
e) qualora il gruppo sia o faccia parte di un conglomerato finanziario, all'autorità di risoluzione pertinente designata a norma dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE, e all'autorità competente quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013.
7. L'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del soggetto che predispone il piano preventivo di risanamento di gruppo di cui al paragrafo 1 o il piano preventivo di risanamento di cui al paragrafo 4 o 5 valuta e approva il piano interessato prima di sottoporlo al riesame dell'autorità di vigilanza del gruppo o dell'autorità di vigilanza, se del caso.
8. Nel redigere i piani preventivi di risanamento, un'impresa figlia nell'Unione può tenere conto di eventuali piani di gruppo in materia di risanamento preventivo redatti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi o dalle imprese madri di paesi terzi di cui è un'impresa figlia, se del caso.
Riesame e valutazione dei piani preventivi di risanamento di gruppo da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo
1. Dopo aver consultato le autorità di vigilanza pertinenti che sono membri del collegio delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 248, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE o vi partecipano, l'autorità di vigilanza del gruppo riesamina il piano preventivo di risanamento di gruppo e valuta in che misura soddisfa i requisiti e i criteri di cui all'articolo 7. La valutazione, effettuata secondo la procedura prevista dall'articolo 6 e dal presente articolo ed entro il termine stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, tiene conto dell'impatto potenziale delle misure correttive sui contraenti, sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria di tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.
2. L'autorità di vigilanza di gruppo si adopera per giungere a una decisione congiunta di cui all'articolo 17 della presente direttiva, nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza, quale istituito conformemente all'articolo 248 della direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne:
a) il riesame e la valutazione del piano preventivo di risanamento di gruppo;
b) l'opportunità di predisporre un piano preventivo di risanamento su base individuale per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che fanno parte del gruppo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4 o 5, della presente direttiva;
c) l'applicazione delle misure di cui all'articolo 6, paragrafi 4 e 5, della presente direttiva.
Piani di risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità di vigilanza, predispongano un piano di risoluzione per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione che non fa parte di un gruppo soggetto a un piano di risoluzione ai sensi degli articoli 10 e 11 e che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il piano di risoluzione prevede le azioni di risoluzione che l'autorità di risoluzione può attuare qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione soddisfi le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3.
2. Le autorità di risoluzione predispongono piani di risoluzione per imprese di assicurazione e di riassicurazione per le quali ritengono che sia più probabile, rispetto ad altre imprese di loro competenza, che l'azione di risoluzione sia nell'interesse pubblico di cui all'articolo 19, paragrafo 5, in caso di dissesto dell'impresa interessata, o per le quali le autorità ritengono che svolgano una funzione essenziale. Tali valutazioni tengono conto, come minimo, della necessità di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonché delle dimensioni, del modello di business, del profilo di rischio, dell'interconnessione, della sostituibilità e, in particolare, dell'attività transfrontaliera dell'impresa.
In base alle valutazioni di cui al primo comma, le autorità di risoluzione assicurano che almeno il 40 % del mercato assicurativo e riassicurativo vita e almeno il 40 % del mercato assicurativo e riassicurativo non vita dello Stato membro, dove la quota di mercato vita si basa sulle riserve tecniche lorde e la quota di mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati, siano soggetti a un piano di risoluzione. Nel calcolo del livello di copertura del mercato, le imprese figlie di un gruppo possono essere prese in considerazione se sono incluse nel piano di risoluzione di gruppo.
Le imprese piccole e non complesse non sono soggette a obblighi di pianificazione della risoluzione, tranne qualora l'autorità di risoluzione ritenga che l'impresa in questione rappresenti un particolare rischio a livello nazionale o regionale.
3. Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata svolge attività transfrontaliere significative, le autorità di risoluzione del paese d'origine forniscono il progetto di piano di risoluzione alle autorità di vigilanza o di risoluzione del paese ospitante. Le autorità di vigilanza o di risoluzione del paese ospitante possono esaminare il progetto di piano di risoluzione per individuare eventuali azioni ivi contenute che potrebbero incidere negativamente sui contraenti, sull'economia reale o sulla stabilità finanziaria del loro Stato membro e possono formulare raccomandazioni all'autorità di risoluzione del paese d'origine in merito a tali questioni. L'autorità di risoluzione del paese d'origine fornisce una risposta motivata in merito alla sua decisione di seguire o meno le raccomandazioni. Se l'autorità di risoluzione del paese d'origine non tiene adeguatamente conto delle raccomandazioni dell'autorità di vigilanza o di risoluzione del paese ospitante, questa può sottoporre la questione all'EIOPA conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1094/2010.
4. Nello specificare le opzioni per l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione, i piani di risoluzione tengono conto degli scenari di risoluzione pertinenti, compreso lo scenario in cui il dissesto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione è specifico e lo scenario in cui si verifica in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a carattere sistemico.
I piani di risoluzione non presuppongono alcun sostegno finanziario pubblico straordinario oltre al ricorso, ove possibile, a sistemi di garanzia delle assicurazioni o a meccanismi di finanziamento.
5. Le autorità di risoluzione riesaminano e, ove opportuno, aggiornano i piani di risoluzione, almeno ogni due anni, e in ogni caso:
a) a seguito di cambiamenti sostanziali nella struttura giuridica o organizzativa dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nella sua attività o nella sua situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sull'efficacia del piano di risoluzione o che renderebbero altrimenti necessaria una sua revisione;
b) quando diventa prevedibile una modifica sostanziale della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che potrebbe influire in misura sostanziale sull'efficacia del piano di risoluzione o rendere altrimenti necessaria una sua revisione.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le autorità di vigilanza comunicano tempestivamente alle autorità di risoluzione qualsiasi evento che richieda una revisione o un aggiornamento del piano di risoluzione.
6. Fatto salvo l'articolo 4, i piani di risoluzione prevedono una serie di opzioni per l'applicazione degli strumenti di risoluzione all'impresa di assicurazione o di riassicurazione e per l'esercizio dei poteri di risoluzione nei confronti di tale impresa. I piani di risoluzione contengono, ove opportuno e possibile in forma quantificata, tutti gli elementi seguenti:
a) la sintesi degli elementi fondamentali del piano;
b) la sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nell'impresa dall'ultima presentazione delle informazioni sulla risoluzione;
c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria a garantire la continuità in caso di dissesto dell'impresa;
d) l'identificazione delle attività che possono essere considerate idonee come garanzie reali;
e) la stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
f) la descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione, compresa la valutazione della fattibilità e della credibilità della liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, effettuata a norma dell'articolo 13;
g) la descrizione delle misure richieste dall'articolo 15 per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione individuati nella valutazione effettuata a norma dell'articolo 13;
h) la spiegazione per precisare le modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcun sostegno finanziario pubblico straordinario oltre al ricorso, ove possibile, a sistemi di garanzia delle assicurazioni o a meccanismi di finanziamento;
i) la descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare alla luce dei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;
j) la descrizione delle interdipendenze critiche;
k) l'analisi dell'impatto del piano di risoluzione sui dipendenti dell'impresa, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle procedure di consultazione del personale previste durante il processo di risoluzione, tenendo conto, se del caso, dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;
l) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;
m) la descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell'impresa;
n) ove applicabile, qualsiasi parere espresso dall'impresa in merito al piano di risoluzione.
La sintesi degli elementi chiave del piano è comunicata all'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
7. L'autorità di risoluzione trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità di vigilanza interessate.
8. L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto del piano di risoluzione.
L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
9. Entro il 29 gennaio 2027 l'EIOPA emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 per specificare ulteriormente i criteri per l'individuazione delle funzioni essenziali.
Piani di risoluzione di gruppo
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo abbiano il potere di predisporre piani di risoluzione di gruppo per i gruppi soggetti a un piano di risoluzione sulla base delle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
2. Il piano di risoluzione di gruppo:
a) espone le azioni di risoluzione da avviare in relazione a ciascun soggetto qualora siano necessarie misure per garantire la continuità delle funzioni essenziali;
b) esamina in che misura gli strumenti di risoluzione potrebbero essere applicati e i poteri di risoluzione potrebbero essere esercitati in maniera coordinata e individua i potenziali impedimenti a una risoluzione coordinata;
c) nel caso di un gruppo che comprende soggetti costituiti in paesi terzi, definisce modalità opportune per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali paesi terzi e le implicazioni della risoluzione nell'Unione;
d) indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo tenuto conto delle interdipendenze intra-gruppo;
e) individua le fonti di finanziamento disponibili per finanziare le azioni di risoluzione a livello di gruppo e, qualora fosse richiesto il ricorso a sistemi di garanzia delle assicurazioni o a qualsiasi meccanismo di finanziamento, stabilisce i principi per la ripartizione delle responsabilità di tale finanziamento tra fonti di finanziamento in diversi Stati membri, senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario.
f) contiene gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 6.
3. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette i piani di risoluzione di gruppo e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità di vigilanza interessate e, se il gruppo è o fa parte di un conglomerato finanziario, alla pertinente autorità di risoluzione designata a norma dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE e all'autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Le autorità di risoluzione possono elaborare piani di risoluzione per le imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie o per i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), nel caso in cui non esista un piano di risoluzione di gruppo.
5. Nell'elaborare i piani di risoluzione, le autorità di risoluzione delle imprese figlie dell'Unione possono tenere conto della strategia di risoluzione perseguita dalle autorità del paese terzo interessate per i gruppi di cui tali autorità di risoluzione sono responsabili.
Se ritiene che tale strategia di risoluzione sia credibile e fattibile, l'autorità di risoluzione può, nel suo piano di risoluzione, rispecchiare adeguatamente tale strategia di risoluzione e le sue possibili conseguenze per l'impresa figlia dell'Unione interessata. Ciò non mette a rischio il conseguimento degli obiettivi di risoluzione di cui all'articolo 18.
6. L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti dei piani di risoluzione di gruppo, tenendo conto della diversità dei modelli di business dei gruppi nel mercato interno.
L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Obblighi e procedura riguardanti i piani di risoluzione di gruppo
1. Gli Stati membri assicurano che le imprese madri apicali presentino all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni che possono essere richieste a norma dell'articolo 12. Le informazioni riguardano l'impresa capogruppo e, nella misura necessaria, ciascun soggetto del gruppo, compresi i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e).
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente direttiva, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette le informazioni pertinenti fornite a norma del presente paragrafo:
a) all'EIOPA;
b) alle autorità di risoluzione che sono membri del collegio di risoluzione;
c) alle autorità di vigilanza pertinenti che sono membri del collegio delle autorità di vigilanza o vi partecipano ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.
2. Gli Stati membri provvedono a che, nei collegi di risoluzione, le autorità di risoluzione a livello di gruppo, agendo congiuntamente con le autorità di risoluzione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b), e previa consultazione delle autorità di vigilanza interessate che sono membri del collegio delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 248, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE o vi partecipano, predispongano e mantengano piani di risoluzione di gruppo. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo hanno facoltà, se lo desiderano, e fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 80 della presente direttiva, di coinvolgere nella predisposizione e nella tenuta dei piani di risoluzione di gruppo le autorità di risoluzione dei paesi terzi nella cui giurisdizione il gruppo ha stabilito imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie o società di partecipazione assicurativa, o succursali significative di cui all'articolo 248, paragrafo 8, della direttiva 2009/138/CE.
3. Gli Stati membri assicurano che i piani di risoluzione di gruppo siano riesaminati e, ove opportuno, aggiornati almeno ogni due anni e in ogni caso:
a) dopo qualsiasi cambiamento nella struttura giuridica o organizzativa, nell'attività o nella situazione finanziaria del gruppo (compreso ogni soggetto del gruppo) che possa influire in misura sostanziale sul piano o renderne necessaria la modifica;
b) quando diventa prevedibile una modifica sostanziale della sua situazione finanziaria che potrebbe influire in misura sostanziale sull'efficacia del piano di risoluzione o rendere altrimenti necessaria una sua revisione.
4. L'adozione del piano di risoluzione di gruppo assume la forma di una decisione congiunta di cui all'articolo 17 dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, delle autorità di risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie e dei soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e).
Informazioni per i piani di risoluzione e cooperazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione o all'impresa capogruppo, a seconda dei casi:
a) di assicurare la necessaria cooperazione ai fini della predisposizione dei piani di risoluzione o dei piani di risoluzione di gruppo;
b) di trasmettere loro, direttamente o per il tramite dell'autorità di vigilanza, tutte le informazioni necessarie per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risoluzione o dei piani di risoluzione di gruppo.
2. Le autorità di vigilanza degli Stati membri interessati cooperano con le autorità di risoluzione per verificare se alcune o tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 siano già disponibili e le trasmettono alle autorità di risoluzione. Le autorità di risoluzione ottengono tutte le informazioni disponibili dalle autorità di vigilanza prima di richiedere informazioni alle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
3. L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare le procedure e una serie minima di moduli e modelli standard per la presentazione delle informazioni di cui al presente articolo e per precisare il contenuto di tali informazioni.
L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 29 luglio 2026.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Valutazione della possibilità di risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità di vigilanza, valutino in che misura sia possibile la risoluzione di imprese di assicurazione o di riassicurazione che non fanno parte di un gruppo senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre, ove possibile e applicabile, al ricorso a sistemi di garanzia delle assicurazioni o a meccanismi di finanziamento.
La risoluzione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione s'intende possibile quando è fattibile e credibile che l'impresa sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o che l'autorità di risoluzione la sottoponga a risoluzione applicando gli strumenti di risoluzione ed esercitando i poteri di risoluzione.
2. Se un'autorità di risoluzione conclude che l'azione di risoluzione può essere necessaria nell'interesse pubblico in quanto la liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di conseguire gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura, procede alle seguenti fasi consecutive:
a) seleziona un'azione di risoluzione prescelta adeguata per conseguire gli obiettivi della risoluzione, tenuto conto della struttura e del modello di business dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
b) valuta se sia possibile applicare efficacemente l'azione di risoluzione selezionata in un lasso di tempo adeguato e individua potenziali impedimenti alla sua attuazione;
c) valuta la credibilità dell'azione di risoluzione selezionata, tenendo conto del probabile impatto della risoluzione sui sistemi finanziari o sulle economie reali degli Stati membri o dell'Unione nonché della tutela degli interessi collettivi dei contraenti, dei beneficiari e di coloro che vantano crediti di assicurazione, al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali svolte dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Le autorità di risoluzione effettuano la valutazione della possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 1 contestualmente e ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell'articolo 9. Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione esaminano, come minimo, le misure per la valutazione della possibilità di risoluzione specificate nell'allegato.
4. Ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione, le autorità di risoluzione possono chiedere alle imprese di assicurazione o di riassicurazione di fornire tutte le informazioni necessarie.
5. Entro il 29 gennaio 2027 l'EIOPA emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 per specificare ulteriormente gli aspetti e i criteri per la valutazione della possibilità di risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione o dei relativi gruppi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 14 della presente direttiva.
Valutazione della possibilità di risoluzione per i gruppi
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle imprese figlie e previa consultazione dell'autorità di vigilanza del gruppo e delle autorità di vigilanza delle imprese figlie, valutino in che misura sia possibile la risoluzione di gruppi senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre, ove possibile e applicabile, al ricorso a sistemi di garanzia delle assicurazioni o a meccanismi di finanziamento.
2. La risoluzione di un gruppo s'intende possibile quando è fattibile e credibile per le autorità di risoluzione liquidare i soggetti del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza, oppure sottoporre il gruppo a risoluzione applicando gli strumenti di risoluzione ai soggetti del gruppo ed esercitando nei loro confronti i poteri di risoluzione, quando questi possono essere facilmente separati in modo tempestivo, oppure ricorrendo a qualsiasi altro mezzo previsto dal diritto nazionale.
I collegi di risoluzione di cui all'articolo 70 tengono conto della valutazione della possibilità di risoluzione di gruppo nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Se un'autorità di risoluzione conclude che l'azione di risoluzione può essere necessaria nell'interesse pubblico in quanto la liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di conseguire gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura, procede alle seguenti fasi consecutive:
a) seleziona azioni di risoluzione prescelte adeguate per conseguire gli obiettivi della risoluzione, tenuto conto della struttura e del modello di business del gruppo;
b) valuta se sia possibile applicare efficacemente l'azione di risoluzione selezionata in un lasso di tempo adeguato e individua potenziali impedimenti alla sua attuazione;
c) valuta la credibilità dell'azione di risoluzione selezionata, tenendo conto del probabile impatto della risoluzione sui sistemi finanziari o sulle economie reali degli Stati membri o dell'Unione nonché della tutela degli interessi collettivi dei contraenti, dei beneficiari e di coloro che vantano crediti di assicurazione, al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali svolte dal gruppo.
4. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo effettuano la valutazione della possibilità di risoluzione di gruppo contestualmente e ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo in conformità dell'articolo 10. La valutazione è effettuata nell'ambito del processo decisionale stabilito all'articolo 11. Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione a livello di gruppo esaminano, come minimo, le misure per la valutazione della possibilità di risoluzione specificati nell'allegato.
5. Ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo può chiedere ai soggetti del gruppo di fornire tutte le informazioni necessarie.
Potere di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione
1. Gli Stati membri garantiscono che, qualora dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 13 o 14 emergano rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'autorità di risoluzione ne dia notifica per iscritto a tale impresa di assicurazione o di riassicurazione e all'autorità di vigilanza interessata.
2. L'obbligo per le autorità di risoluzione di predisporre piani di risoluzione e per le pertinenti autorità di risoluzione di giungere ad una decisione congiunta a norma dell'articolo 17 sui piani di risoluzione di gruppo, di cui rispettivamente all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 4, è sospeso dopo la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fin quando le misure per la rimozione effettiva dei rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione siano state accettate dall'autorità di risoluzione a norma del paragrafo 3 del presente articolo, o decise a norma del paragrafo 4 del presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di ricevimento di una notifica in conformità del paragrafo 1, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione propone all'autorità di risoluzione possibili misure volte ad affrontare o rimuovere i rilevanti impedimenti individuati nella notifica.
Il calendario per l'attuazione delle misure proposte dall'impresa tiene conto dei motivi dei rilevanti impedimenti.
L'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità di vigilanza, valuta se tali misure affrontano con efficacia o rimuovono i rilevanti impedimenti.
4. Le autorità di risoluzione che reputano che le misure proposte da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a norma del paragrafo 3 non siano idonee per ridurre o rimuovere l'impedimento in questione impongono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione, direttamente o indirettamente per il tramite dell'autorità di vigilanza, di adottare una delle misure alternative di cui al paragrafo 5 e notificano dette misure per iscritto a tale impresa, che propone un piano per conformarsi a tali obblighi entro un mese dal ricevimento della notifica.
Nell'individuare misure alternative, le autorità di risoluzione rendono conto dei motivi per cui le misure proposte dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sarebbero idonee a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dimostrano perché le misure alternative proposte rispondono al principio di proporzionalità. Le autorità di risoluzione tengono conto dell'effetto delle misure sull'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all'economia.
5. Ai fini del paragrafo 4 le autorità di risoluzione hanno il potere di adottare almeno una delle seguenti misure alternative:
a) imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di rivedere eventuali accordi di finanziamento intra-gruppo o riconsiderarne l'assenza oppure di elaborare contratti di servizio, intra-gruppo o con terzi;
b) imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di limitare le esposizioni massime, singole e aggregate;
c) imporre obblighi aggiuntivi di informativa specifici o periodici che siano pertinenti ai fini della risoluzione;
d) imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di dismettere attività specifiche o di ristrutturare passività;
e) imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di limitare o cessare determinate attività esistenti o proposte;
f) limitare o impedire lo sviluppo di linee di business o la vendita di prodotti, sia nuovi che esistenti;
g) imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di modificare la strategia di riassicurazione;
h) imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un soggetto del gruppo direttamente o indirettamente sotto il suo controllo, in modo da ridurne la complessità, affinché le funzioni essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico e operativo, applicando gli strumenti di risoluzione;
i) imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione o a un'impresa madre di costituire una società di partecipazione assicurativa madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione assicurativa madre nell'Unione;
j) se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è un'impresa figlia di una società di partecipazione assicurativa mista, imporre alla società di partecipazione assicurativa mista di costituire una società di partecipazione assicurativa distinta per controllare l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, ove ciò sia necessario per agevolare la risoluzione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed evitare che l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione abbiano effetti negativi sulla parte non finanziaria del gruppo.
6. Prima di individuare le misure alternative di cui al paragrafo 5, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità di vigilanza, prende debitamente in considerazione il potenziale effetto di tali misure sulla solidità e sulla stabilità dell'attività corrente di tale particolare impresa di assicurazione o di riassicurazione e sul mercato interno.
7. Una notifica o una decisione ai sensi del paragrafo 1 o 4:
a) contiene le motivazioni della valutazione o determinazione in questione;
b) può essere impugnata.
Inoltre, una decisione ai sensi del paragrafo 4 indica in che modo essa soddisfa il requisito dell'applicazione proporzionale di cui al paragrafo 4, secondo comma.
8. Entro il 29 luglio 2027 l'EIOPA emana orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 per precisare le misure previste al paragrafo 5 del presente articolo e, per ciascuna di esse, le circostanze in cui è possibile l'applicazione.
Potere di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione: regime di gruppo
1. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle imprese figlie e previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza stabilito a norma dell'articolo 248 della direttiva 2009/138/CE, prende in considerazione la valutazione di cui all'articolo 14 nell'ambito del collegio di risoluzione e fa quanto ragionevolmente possibile per giungere a una decisione congiunta di cui all'articolo 17 sull'applicazione delle misure individuate conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, in relazione a tutti i soggetti del gruppo interessati.
2. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, in collaborazione con l'autorità di vigilanza di gruppo e con l'EIOPA conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010, prepara una relazione e la trasmette all'impresa capogruppo e alle autorità di risoluzione delle imprese figlie, che la trasmettono alle imprese figlie che rientrano nel loro mandato. La relazione è elaborata previa consultazione delle autorità di vigilanza e analizza gli impedimenti rilevanti all'effettiva applicazione degli strumenti di risoluzione e all'effettivo esercizio dei poteri di risoluzione in relazione al gruppo. La relazione raccomanda le misure proporzionate e mirate che, secondo l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, sono necessarie o appropriate per rimuovere tali impedimenti, tenendo conto dell'impatto di tali misure sul modello di business del gruppo.
3. Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l'impresa capogruppo può presentare osservazioni e proporre all'autorità di risoluzione a livello di gruppo misure alternative per affrontare o rimuovere gli impedimenti individuati nella relazione.
L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, previa consultazione dell'autorità di vigilanza del gruppo, valuta se tali misure affrontano con efficacia o rimuovono gli impedimenti rilevanti.
4. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica qualsiasi misura proposta dall'impresa capogruppo alle autorità che sono membri del collegio di risoluzione o vi partecipano. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle imprese figlie si adoperano al massimo, previa consultazione delle autorità di vigilanza, per giungere a una decisione congiunta di cui all'articolo 17 in seno al collegio di risoluzione per quanto concerne l'individuazione degli impedimenti rilevanti e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall'impresa capogruppo e le misure richieste dalle autorità al fine di affrontare o rimuovere gli impedimenti. A tal fine tengono conto dell'impatto potenziale delle misure in tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.
Decisioni congiunte
1. Le autorità di vigilanza di gruppo, le autorità di vigilanza, le autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione si adoperano per giungere alle decisioni congiunte di cui all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 4, a seconda dei casi, entro quattro mesi:
a) dalla data della trasmissione, da parte dell'autorità di vigilanza di gruppo, del piano preventivo di risanamento di gruppo conformemente all'articolo 7, paragrafo 6;
b) dalla data della trasmissione, da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma;
c) dalla data della trasmissione di eventuali osservazioni o della proposta di eventuali misure alternative da parte dell'impresa capogruppo, o dalla scadenza del termine di cui all'articolo 16, paragrafo 3, se precedente.
Su richiesta di un'autorità di vigilanza o di un'autorità di risoluzione, l'EIOPA può prestare assistenza alle autorità di vigilanza del gruppo, alle autorità di vigilanza, alle autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle autorità di risoluzione ai fini del raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1094/2010.
2. In mancanza di una decisione congiunta entro il termine di cui al paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva, su uno degli aspetti seguenti l'autorità di vigilanza del gruppo o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, a seconda dei casi, adotta una propria decisione riguardo a:
a) il riesame e la valutazione del piano preventivo di risanamento di gruppo;
b) le misure che l'impresa capogruppo è tenuta ad adottare conformemente all'articolo 6, paragrafi 4 e 5;
c) il piano di risoluzione di gruppo;
d) le misure di cui all'articolo 16.
La decisione presa dall'autorità di vigilanza del gruppo o dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo, a seconda dei casi, è pienamente motivata e tiene conto dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità di vigilanza o autorità di risoluzione, a seconda dei casi, durante il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva. La decisione è trasmessa all'impresa capogruppo e alle altre autorità interessate.
3. In mancanza di una decisione congiunta entro il termine di cui al paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva, tra le autorità di vigilanza o le autorità di risoluzione su uno degli aspetti seguenti, ciascuna autorità di vigilanza o autorità di risoluzione, a seconda dei casi, di un'impresa figlia adotta una propria decisione riguardo a:
a) l'opportunità di predisporre un piano preventivo di risanamento su base individuale per le imprese di assicurazione o di riassicurazione di loro competenza come indicato all'articolo 8, paragrafo 2;
b) l'applicazione, a livello di impresa figlia, delle misure di cui all'articolo 6, paragrafi 4 e 5;
c) l'individuazione degli impedimenti rilevanti e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall'impresa capogruppo e delle misure richieste dalle autorità per affrontare o rimuovere tali impedimenti, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1.
4. In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità di risoluzione in merito all'adozione del piano di risoluzione di gruppo di cui all'articolo 11, paragrafo 4, entro il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva del presente articolo, ciascuna autorità di risoluzione responsabile di una impresa figlia adotta la propria decisione e predispone e tiene aggiornato un piano di risoluzione per le imprese soggette alla sua giurisdizione. Ciascuna autorità di risoluzione comunica la propria decisione agli altri membri del collegio di risoluzione.
5. Ciascuna delle decisioni delle autorità di vigilanza o di risoluzione a norma del paragrafo 3 o 4 è pienamente motivata e tiene conto dei pareri e delle riserve delle altre autorità di vigilanza, autorità di risoluzione, autorità di vigilanza del gruppo o autorità di risoluzione a livello di gruppo, a seconda dei casi.
6. Le autorità di vigilanza o le autorità di risoluzione che non sono in disaccordo con una decisione di cui ai paragrafi 3 e 4 possono giungere a una decisione congiunta su un piano preventivo di risanamento di gruppo o su un piano di risoluzione di gruppo per i soggetti del gruppo rientranti nella loro giurisdizione.
7. Qualora, al termine del periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva, una delle autorità di vigilanza o delle autorità di risoluzione interessate abbia rinviato il caso all'EIOPA in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza del gruppo, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, l'autorità di vigilanza o l'autorità di risoluzione interessata, a seconda dei casi, rimanda la propria decisione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo in attesa della decisione dell'EIOPA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'EIOPA. Il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva del presente articolo, è considerato la fase di conciliazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, di detto regolamento. L'EIOPA adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'EIOPA una volta scaduto il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva, o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell'EIOPA entro un mese dal rinvio all'EIOPA, si applica la decisione dell'autorità di vigilanza del gruppo, dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, dell'autorità di vigilanza o dell'autorità di risoluzione per il gruppo o l'impresa figlia a livello individuale, a seconda dei casi.
8. Le decisioni congiunte di cui all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 16, paragrafo 4, e al paragrafo 6 del presente articolo e le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo sono riconosciute come definitive e applicate dalle autorità di vigilanza o dalle autorità di risoluzione negli Stati membri interessati.
9. Se sono adottate decisioni congiunte a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e, per quanto riguarda i piani di risoluzione di gruppo, del paragrafo 6 del presente articolo e se un'autorità di risoluzione valuta che l'oggetto del disaccordo in merito ai piani di risoluzione di gruppo incide sulle competenze di bilancio del suo Stato membro, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo avvia una nuova valutazione del piano di risoluzione di gruppo.
Obiettivi della risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, nell'applicare gli strumenti di risoluzione ed esercitare i poteri di risoluzione, tengano conto degli obiettivi della risoluzione di cui al paragrafo 2 e scelgano gli strumenti e i poteri più adatti a conseguire gli obiettivi pertinenti nelle circostanze del caso.
2. Gli obiettivi della risoluzione sono:
a) tutelare gli interessi collettivi dei contraenti, dei beneficiari e di coloro che vantano crediti di assicurazione;
b) preservare la stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio e il mantenimento della disciplina di mercato;
c) garantire la continuità delle funzioni essenziali;
d) salvaguardare le finanze pubbliche riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario.
Nel perseguire l'obiettivo della risoluzione di cui al primo comma, lettera c), le autorità di risoluzione scelgono gli approcci che, in relazione alle funzioni essenziali, meglio preservano la continuità della copertura assicurativa per i contraenti.
Nel perseguire l'obiettivo della risoluzione di cui al primo comma, lettera d), le autorità di risoluzione danno la priorità, quanto più possibile, all'uso di fonti di finanziamento diverse dal bilancio degli Stati membri, compresi i meccanismi di finanziamento di cui all'articolo 81 e i sistemi di garanzia delle assicurazioni, ove disponibili a tal fine ai sensi del diritto applicabile.
Gli Stati membri provvedono a che, nel perseguire gli obiettivi della risoluzione, le autorità di risoluzione cerchino di ridurre al minimo il costo della risoluzione e di evitare la distruzione di valore, a meno che ciò sia necessario per conseguire tali obiettivi.
3. Gli obiettivi della risoluzione rivestono pari importanza e gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione li ponderino opportunamente a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso.
Condizioni per la risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione avviino un'azione di risoluzione per un'impresa di assicurazione o di riassicurazione solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'autorità di vigilanza, previa consultazione dell'autorità di risoluzione, o l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità di vigilanza, ha stabilito che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in dissesto o a rischio di dissesto;
b) non vi sono prospettive ragionevoli d'impedire in tempi ragionevoli il dissesto dell'impresa tramite provvedimenti alternativi del settore privato o tramite un'azione di vigilanza, comprese misure preventive e correttive;
c) l'azione di risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico.
2. Se un'autorità di risoluzione avvia un'azione di risoluzione, e finché tale azione di risoluzione non è conclusa, l'autorità di vigilanza non adotta misure nei confronti dell'impresa soggetta a risoluzione, a meno che l'autorità di risoluzione convenga con tali misure.
3. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità di risoluzione disponga degli strumenti necessari, in particolare un accesso adeguato alle informazioni pertinenti, per stabilire quanto previsto al paragrafo 1, lettera a), previa consultazione dell'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza fornisce senza indugio all'autorità di risoluzione tutte le informazioni pertinenti che quest'ultima richiede al fine di elaborare la sua valutazione.
4. Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è ritenuta in dissesto o a rischio di dissesto in una qualsiasi delle seguenti circostanze:
a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non rispetta o vi è il rischio che non rispetti il requisito patrimoniale minimo di cui al titolo I, capo VI, sezione 5, della direttiva 2009/138/CE e non vi sono ragionevoli prospettive di ripristino della conformità;
b) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non soddisfa più le condizioni di autorizzazione o è gravemente inadempiente agli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari cui è soggetta, o vi sono elementi oggettivi a sostegno del fatto che l'impresa, in un prossimo futuro, sarà gravemente inadempiente ai propri obblighi in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione;
c) le attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione sono inferiori alle passività, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro lo saranno;
d) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività, compresi i pagamenti in scadenza ai contraenti o ai beneficiari, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che l'impresa si troverà in una tale situazione nel prossimo futuro;
e) è necessario un sostegno finanziario pubblico straordinario.
5. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi di risoluzione ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell'impresa con procedura ordinaria di insolvenza, compresi i sistemi di garanzia delle assicurazioni applicabili a tale impresa, qualora siano soddisfatte le condizioni per la procedura ordinaria di insolvenza, non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura.
Condizioni per la risoluzione di imprese madri e società di partecipazione madri
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione possano avviare un'azione di risoluzione in relazione a un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), se il soggetto soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 19, paragrafo 1, mutatis mutandis.
2. Se le imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie di una società di partecipazione assicurativa mista sono detenute direttamente o indirettamente da una società di partecipazione assicurativa intermedia, gli Stati membri provvedono a che le azioni di risoluzione ai fini della risoluzione del gruppo siano avviate in relazione alla società di partecipazione assicurativa intermedia e non in relazione alla società di partecipazione assicurativa mista.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità di risoluzione possono avviare un'azione di risoluzione in relazione a uno dei soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da c) a e), anche se tali soggetti non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se si applicano tutte le seguenti condizioni:
a) una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie soddisfano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1;
b) le attività e le passività delle imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie sono tali che il loro dissesto minaccia un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo o il gruppo nel suo complesso, o la legislazione in materia di insolvenza dello Stato membro impone che i gruppi siano trattati come un tutt'uno;
c) l'azione di risoluzione in relazione ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da c) a e), è necessaria per la risoluzione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie o per la risoluzione del gruppo nel suo complesso.
Procedura nei confronti di imprese che non sono soggette a un'azione di risoluzione
Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), siano soggette a una procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE o ad altre procedure a norma del diritto nazionale avviate e controllate dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, al fine di garantire un'uscita ordinata dal mercato.
Principi generali che disciplinano la risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, quando applicano gli strumenti di risoluzione ed esercitano i poteri di risoluzione, adottino tutte le misure opportune per garantire che l'azione di risoluzione sia avviata conformemente ai seguenti principi:
a) gli azionisti dell'impresa soggetta a risoluzione sostengono per primi le perdite;
b) i creditori dell'impresa soggetta a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l'ordine di priorità dei loro crediti con procedura ordinaria di insolvenza, salvo espresse disposizioni contrarie a norma della presente direttiva;
c) l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e l'alta dirigenza dell'impresa soggetta a risoluzione sono sostituiti, salvo i casi in cui il mantenimento della totalità o di parte di tale organo o dell'alta dirigenza sia considerato necessario per il conseguimento degli obiettivi della risoluzione;
d) l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e l'alta dirigenza dell'impresa soggetta a risoluzione forniscono tutta l'assistenza necessaria per il conseguimento degli obiettivi della risoluzione;
e) le persone fisiche e giuridiche sono tenute a rispondere a norma del diritto civile o penale delle loro responsabilità per il dissesto dell'impresa soggetta a risoluzione;
f) salvo disposizione contraria nella presente direttiva, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento;
g) nessun azionista o creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie di cui agli articoli da 55 a 57;
h) l'azione di risoluzione è adottata conformemente alle salvaguardie di cui alla presente direttiva.
2. Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fa parte di un gruppo, le autorità di risoluzione applicano gli strumenti di risoluzione ed esercitano i poteri di risoluzione in modo da ridurre al minimo, in particolare nei paesi in cui il gruppo opera:
a) l'impatto su altri soggetti del gruppo e sul gruppo nel suo complesso;
b) gli effetti negativi sui contraenti, sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria nell'Unione e negli Stati membri.
3. Nell'applicare gli strumenti di risoluzione ed esercitare i poteri di risoluzione, gli Stati membri provvedono a che essi siano conformi alla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione.
4. Qualora siano applicati gli strumenti di risoluzione, il soggetto al quale tali strumenti sono applicati è considerato oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio (1).
5. Nell'applicare gli strumenti di risoluzione ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione informano e consultano i rappresentanti dei dipendenti dell'impresa interessata, ove applicabile.
6. Le autorità di risoluzione applicano gli strumenti di risoluzione ed esercitano poteri di risoluzione fatte salve le disposizioni sulla rappresentanza dei dipendenti negli organi direttivi ai sensi del diritto nazionale o in base alle prassi vigenti.
Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001).
Valutazione ai fini della risoluzione
1. Le autorità di risoluzione provvedono a che l'azione di risoluzione sia avviata sulla base di una valutazione equa, prudente e realistica di attività, passività, diritti e obblighi di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e).
2. Prima di sottoporre a risoluzione un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), l'autorità di risoluzione provvede allo svolgimento di una prima valutazione atta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la risoluzione previste all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3.
3. Una volta deciso di sottoporre a risoluzione un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), l'autorità di risoluzione provvede allo svolgimento di una seconda valutazione atta a:
a) orientare la decisione sull'adeguata azione di risoluzione da avviare;
b) assicurare il rilevamento integrale delle perdite del soggetto al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione;
c) orientare la decisione sulla portata della cancellazione o diluizione dei titoli di proprietà;
d) orientare la decisione sull'entità della svalutazione o conversione delle passività non garantite, titoli di debito compresi;
e) se è applicato lo strumento dell'impresa-ponte, orientare la decisione su attività, passività, diritti e obblighi o su titoli di proprietà che possono esserle ceduti e la decisione sulla quantificazione dell'eventuale corrispettivo versato all'impresa soggetta a risoluzione o, nel caso, ai detentori dei titoli di proprietà;
f) se è applicato lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa, orientare la decisione su attività, passività, diritti e obblighi o su titoli di proprietà che possono essere ceduti all'acquirente terzo e orientare l'autorità di risoluzione nell'accertamento delle condizioni di mercato ai fini dell'articolo 31.
4. La valutazione di cui al paragrafo 3 è conforme all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. Tuttavia, tale valutazione può, se del caso, essere modulata in funzione del fatto che il presupposto della continuità aziendale dell'impresa interessata non è soddisfatto e in funzione delle circostanze specifiche relative all'uso di strumenti di risoluzione.
5. Avverso le valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 è proponibile impugnazione ai sensi dell'articolo 67 solo contestualmente al ricorso contro la decisione che ha disposto l'applicazione dello strumento di risoluzione o l'esercizio del potere di risoluzione.
Requisiti per la valutazione
1. Gli Stati membri provvedono a che le valutazioni previste all'articolo 23 siano effettuate da uno dei soggetti seguenti:
a) un soggetto indipendente da qualsiasi autorità pubblica e dal soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e);
b) l'autorità di risoluzione stessa se la valutazione non può essere effettuata dal soggetto di cui alla lettera a).
2. Le valutazioni di cui all'articolo 23 sono considerate definitive quando sono effettuate dal soggetto di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e sono soddisfatti tutti i requisiti stabiliti ai paragrafi da 3 a 5 del presente articolo.
3. Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, una valutazione definitiva si basa su ipotesi prudenti e non presuppone la potenziale erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario dal momento in cui è avviata l'azione di risoluzione.
4. La valutazione definitiva è integrata dalle seguenti informazioni detenute dal soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e):
a) un bilancio aggiornato e una valutazione economica aggiornata, conformemente alla direttiva 2009/138/CE, del soggetto;
b) una relazione sulla situazione finanziaria del soggetto, compresa, se del caso, una valutazione da parte di una funzione attuariale indipendente delle riserve tecniche del soggetto di cui al titolo I, capo VI, sezione 2, della direttiva 2009/138/CE;
c) eventuali informazioni supplementari sul valore di mercato e contabile delle attività, delle riserve tecniche di cui al titolo I, capo VI, sezione 2, della direttiva 2009/138/CE e delle altre passività del soggetto.
5. La valutazione definitiva indica la suddivisione dei creditori in classi in funzione del rispettivo ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile. Essa contiene inoltre una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori avrebbe prevedibilmente ricevuto se il soggetto interessato fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.
La stima di cui al primo comma lascia impregiudicata la valutazione prevista all'articolo 56.
6. L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le circostanze in cui il soggetto è considerato indipendente sia dall'autorità di risoluzione sia dal soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), ai fini del paragrafo 1 del presente articolo;
b) le metodologie per valutare il valore delle attività e passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel contesto della risoluzione;
c) la separazione delle valutazioni previste agli articoli 23 e 56 della presente direttiva.
L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Valutazioni provvisorie e definitive
1. Le valutazioni di cui all'articolo 23 che non soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 24, paragrafo 2, sono considerate valutazioni provvisorie.
Le valutazioni provvisorie includono una riserva per perdite aggiuntive con la relativa adeguata giustificazione.
2. Le autorità di risoluzione che avviano l'azione di risoluzione basandosi su una valutazione provvisoria provvedono a che sia effettuata una valutazione definitiva non appena possibile.
Le autorità di risoluzione provvedono a che la valutazione definitiva di cui al primo comma:
a) consenta il rilevamento integrale di tutte le perdite del soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), nei libri contabili;
b) orienti la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato in conformità del paragrafo 3.
3. Se nella valutazione definitiva la stima del valore patrimoniale netto del soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), risulta superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria di tale soggetto, l'autorità di risoluzione ha facoltà di:
a) aumentare il valore dei crediti ridotti o ristrutturati dei creditori interessati;
b) ordinare all'impresa-ponte di versare un corrispettivo supplementare per le attività, passività, diritti e obblighi dell'impresa soggetta a risoluzione o, a seconda del caso, di versarlo ai proprietari dei titoli di proprietà.
4. L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la metodologia di calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nella valutazione provvisoria.
L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Principi generali sugli strumenti di risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione a un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), che soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3.
2. Qualora l'autorità di risoluzione decida di applicare uno strumento di risoluzione a un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), e tale azione di risoluzione comporti che i creditori, in particolare i contraenti, subiscano le perdite o la ristrutturazione o la conversione dei loro crediti, l'autorità di risoluzione esercita il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale e le passività ammissibili conformemente all'articolo 35 immediatamente prima o al momento dell'applicazione dello strumento di risoluzione.
Eventuali proventi generati dopo il recupero di spese ragionevoli sostenute regolarmente in relazione all'applicazione di strumenti di risoluzione o all'esercizio di poteri di risoluzione a seguito dell'applicazione di uno strumento di risoluzione a norma del paragrafo 5 compensano innanzitutto i contraenti del soggetto e gli altri creditori nella misura in cui i loro crediti siano stati svalutati senza essere interamente compensati.
La conversione delle passività ammissibili in strumenti di capitale può essere applicata ai crediti di assicurazione soltanto nei casi in cui l'autorità di risoluzione giustifichi che gli obiettivi della risoluzione non possono essere conseguiti mediante altri strumenti di risoluzione o che la conversione dei crediti di assicurazione porterebbe a una migliore protezione per i contraenti rispetto all'utilizzo di qualunque altro strumento di risoluzione e alla svalutazione dei loro crediti.
3. Gli strumenti di risoluzione sono i seguenti:
a) lo strumento del solvent run-off;
b) lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa;
c) lo strumento dell'impresa-ponte;
d) lo strumento della separazione di attività e passività;
e) lo strumento della svalutazione o conversione.
Le autorità di risoluzione possono applicare gli strumenti di risoluzione singolarmente o in qualsiasi combinazione, ad eccezione dello strumento della separazione di attività e passività, che è applicato solo in combinazione con un altro strumento di risoluzione.
4. Qualora siano utilizzati solo lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa e lo strumento dell'impresa-ponte, e qualora tali strumenti siano utilizzati per cedere solo una parte delle attività, dei diritti o delle passività dell'impresa soggetta a risoluzione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione residua o un'entità residua di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), da cui sono state cedute le attività, i diritti o le passività, è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Tale liquidazione avviene in tempi ragionevoli, tenuto conto dell'eventuale necessità che tale impresa di assicurazione o di riassicurazione residua o un'entità residua di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), fornisca servizi o assistenza a norma dell'articolo 45 per consentire al ricevente di svolgere le attività o i servizi acquisiti in virtù di tale cessione, e di altri eventuali motivi per cui la continuazione dell" impresa di assicurazione o di riassicurazione residua o di un'entità residua di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), si renda necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione o conformarsi ai principi di cui all'articolo 22.
5. L'autorità di risoluzione e qualsiasi meccanismo di finanziamento a norma dell'articolo 81 o l'autorità di risoluzione per conto di qualsiasi meccanismo di finanziamento può recuperare le spese ragionevoli sostenute regolarmente in relazione all'applicazione di strumenti di risoluzione o all'esercizio di poteri di risoluzione secondo una o più delle modalità seguenti:
a) detraendole da eventuali corrispettivi pagati da un ricevente all'impresa soggetta a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari di azioni o altri titoli di proprietà;
b) recuperandole dall'impresa soggetta a risoluzione come creditore privilegiato;
c) detraendole da eventuali proventi derivanti dalla cessazione delle attività dell'impresa-ponte, della società veicolo per la gestione di attività e passività o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in stato di solvent run-off, come creditore privilegiato.
6. Gli Stati membri assicurano che le norme del diritto fallimentare nazionale relative all'annullamento o all'inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applichino alle cessioni di attività, diritti o passività da un'impresa soggetta a risoluzione a un altro soggetto disposte in virtù dell'applicazione di uno strumento di risoluzione o dell'esercizio di un potere di risoluzione.
7. Gli Stati membri possono conferire alle autorità di risoluzione ulteriori strumenti e poteri esercitabili quando un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, purché:
a) ove applicati a un gruppo transfrontaliero, tali strumenti e poteri non siano di ostacolo ad un'efficace risoluzione di gruppo; e
b) tali strumenti e poteri siano coerenti con gli obiettivi della risoluzione e con i principi generali che disciplinano la risoluzione di cui all'articolo 22.
8. Gli Stati membri provvedono a che, nella misura in cui uno qualsiasi degli strumenti di risoluzione non sia applicabile a un soggetto che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, a causa della sua forma giuridica specifica di impresa mutua o società cooperativa, le autorità di risoluzione abbiano i poteri necessari per applicare strumenti il più possibile simili a quelli elencati al paragrafo 3 del presente articolo, anche riguardo ai loro effetti.
Strumento del solvent run-off
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di porre l'impresa soggetta a risoluzione in una procedura di solvent run-off per mettere fine alle sue attività e di vietare all'impresa soggetta a risoluzione di sottoscrivere nuove operazioni di assicurazione e riassicurazione.
2. Gli Stati membri provvedono a che, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata dall'autorità di vigilanza, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione alla quale è stato applicato lo strumento del solvent run-off soddisfi il requisito patrimoniale minimo di cui al titolo I, capo VI, sezione 5, della direttiva 2009/138/CE immediatamente dopo l'applicazione di tale strumento.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza, gli Stati membri provvedono a che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta allo strumento del solvent run-off continui a essere soggetta alle norme generali e agli obiettivi della vigilanza assicurativa di cui al titolo I, capo III, della direttiva 2009/138/CE, fino alla cessazione delle sue attività conformemente al paragrafo 8 del presente articolo.
4. Le autorità di risoluzione provvedono a che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a risoluzione in stato di solvent run-off sia in grado di trattenere personale adeguatamente formato e competente per assicurare il regolare proseguimento delle sue attività assicurative durante il run-off fino alla liquidazione.
5. Le autorità di risoluzione monitorano, in stretta cooperazione con le autorità di vigilanza, i flussi di cassa nonché i costi e le spese dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a risoluzione per preservarne il valore e la commerciabilità.
6. Le autorità di risoluzione, in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza, valutano le modifiche previste della composizione delle attività, sorvegliano attentamente gli accordi di riassicurazione e impongono revisioni attuariali indipendenti delle riserve e delle riserve tecniche almeno su base trimestrale.
7. In applicazione dello strumento del solvent run-off, le autorità di risoluzione possono limitare o vietare qualsiasi remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, compresi i pagamenti di dividendi, e possono limitare o vietare qualsiasi pagamento di remunerazione variabile e di benefici pensionistici discrezionali.
8. Le autorità di risoluzione adottano una decisione di liquidazione di un'impresa soggetta a risoluzione in stato di solvent run-off non appena si verifica una delle situazioni seguenti:
a) la totalità o la sostanziale totalità delle attività, diritti o passività dell'impresa soggetta a risoluzione in stato di solvent run-off sono vendute a un acquirente terzo;
b) le attività dell'impresa soggetta a risoluzione in stato di solvent run-off sono completamente liquidate e le sue passività sono completamente assolte.
9. Se è utilizzato lo strumento del solvent run-off e se il valore patrimoniale netto dell'impresa soggetta a risoluzione in stato di solvent run-off è diventato negativo, l'autorità di risoluzione valuta se liquidare l'impresa con procedura ordinaria di insolvenza o se applicare un altro strumento di risoluzione.
Nel caso in cui il requisito patrimoniale minimo di cui al titolo I, capo VI, sezione 5, della direttiva 2009/138/CE non sia soddisfatto, l'autorità di risoluzione valuta, in stretta collaborazione con l'autorità di vigilanza, se l'impresa debba essere liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o se debba essere applicato un altro strumento di risoluzione.
Sezione 3
Strumento della separazione di attività e passività, strumento per la vendita dell'attività d'impresa e strumento dell'impresa-ponte
Principi per l'applicazione dello strumento della separazione di attività e passività, dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa e dello strumento dell'impresa-ponte
1. Gli Stati membri assicurano che, fatti salvi l'articolo 31, paragrafi 5 e 6, e l'articolo 67, le autorità di risoluzione abbiano il potere di utilizzare lo strumento della separazione di attività e passività, lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa e lo strumento dell'impresa-ponte senza ottenere il consenso degli azionisti dell'impresa soggetta a risoluzione o di terzi diversi dall'acquirente o dall'impresa-ponte e senza rispettare gli obblighi procedurali previsti dal diritto societario o dalla legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli di cui all'articolo 29.
2. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafi 2 e 5, eventuali corrispettivi pagati dall'acquirente o dall'impresa-ponte vanno a beneficio:
a) dei proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà, qualora tali azioni o altri titoli di proprietà emessi dall'impresa soggetta a risoluzione siano stati ceduti dai detentori di tali azioni o titoli all'acquirente o all'impresa-ponte;
b) dell'impresa soggetta a risoluzione, qualora una parte o la totalità delle attività o passività dell'impresa soggetta a risoluzione siano state cedute all'acquirente o all'impresa-ponte.
3. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafi 2 e 5, eventuali corrispettivi pagati dalla società veicolo per la gestione di attività e passività di cui all'articolo 30, paragrafo 2, per attività, diritti o passività acquisiti direttamente dall'impresa soggetta a risoluzione vanno a beneficio di quest'ultima. Il corrispettivo può essere pagato sotto forma di debito emesso dalla società veicolo per la gestione di attività e passività.
4. Le cessioni effettuate tramite lo strumento della separazione di attività e passività, lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'impresa-ponte sono soggette alle salvaguardie di cui al titolo III, capo V.
5. Le autorità di risoluzione possono utilizzare lo strumento della separazione di attività e passività, lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa e lo strumento dell'impresa-ponte più di una volta per effettuare cessioni supplementari, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
6. Gli Stati membri assicurano che l'acquirente o l'impresa-ponte di cui al paragrafo 1 possa continuare a esercitare i diritti di appartenenza e accesso, ove pertinente, ai sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento, alle borse valori e ai sistemi di garanzia delle assicurazioni dell'impresa soggetta a risoluzione, a condizione che tale acquirente o impresa-ponte soddisfi i criteri per l'appartenenza e la partecipazione a detti sistemi.
Qualora non siano soddisfatti tutti i criteri di cui al primo comma, gli Stati membri, se del caso, provvedono affinché:
a) l'appartenenza o la partecipazione a sistemi di pagamento, compensazione e regolamento, borse valori e sistemi di garanzia delle assicurazioni non sia negata per il fatto che l'acquirente o l'impresa-ponte non possiede un rating di un'agenzia di rating del credito o che tale rating non è commisurato ai livelli di rating richiesti per ottenere l'accesso a tali sistemi;
b) qualora l'acquirente o l'impresa-ponte non risponda ai criteri di appartenenza o partecipazione a un sistema di pagamento, compensazione o regolamento, alle borse valori o a un sistema di garanzia delle assicurazioni, i diritti di cui al primo comma sono esercitati per un periodo specificato dalle autorità di risoluzione, che non supera i 24 mesi ed è rinnovabile su richiesta dell'acquirente o dell'impresa-ponte all'autorità di risoluzione.
7. Fatto salvo il titolo III, capo V, gli azionisti o i creditori dell'impresa soggetta a risoluzione e altri terzi le cui attività, i cui diritti o le cui passività non sono ceduti tramite lo strumento della separazione di attività e passività, lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'impresa-ponte non vantano diritti o crediti su o in relazione alle attività, ai diritti o alle passività ceduti o su o in relazione all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o all'alta dirigenza dell'impresa-ponte o della società veicolo per la gestione di attività o passività.
Obblighi procedurali relativi alla vendita dell'attività d'impresa, di attività, di diritti o di passività nella risoluzione
1. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, qualora le autorità di risoluzione tentino di applicare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o di vendere un'impresa-ponte o le sue attività, i suoi diritti o le sue passività, l'impresa soggetta a risoluzione, l'impresa-ponte o le attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà interessati siano commercializzati conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 2. Gli aggregati (pool) di diritti, attività e passività possono essere commercializzati separatamente.
2. Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, la commercializzazione di cui al paragrafo 1 è conforme ai requisiti seguenti:
a) è improntata alla massima trasparenza e non rappresenta in modo sostanzialmente errato le attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà dell'impresa o dell'impresa-ponte che l'autorità di risoluzione intende cedere;
b) non favorisce in modo indebito né discrimina potenziali acquirenti;
c) è immune da qualsiasi conflitto di interessi;
d) non conferisce alcun vantaggio indebito a un potenziale acquirente;
e) tiene conto delle esigenze di celerità di svolgimento dell'azione di risoluzione;
f) mira a ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita delle azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività in questione.
Tali requisiti non ostano a che le autorità di risoluzione sollecitino determinati acquirenti potenziali.
Qualsiasi divulgazione al pubblico della commercializzazione di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), o dell'impresa-ponte che sarebbe altrimenti richiesta conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 può essere ritardata in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4 o 5, di tale regolamento.
3. Le autorità di risoluzione possono adottare la decisione motivata di non rispettare i requisiti concernenti la commercializzazione qualora accertino che l'ottemperanza ai requisiti di cui al paragrafo 2 potrebbe compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione.
Strumento della separazione di attività e passività
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di cedere attività, diritti o passività di un'impresa soggetta a risoluzione o di un'impresa-ponte a uno o più società veicolo per la gestione di attività e passività.
2. Ai fini dello strumento della separazione di attività e passività, per società veicolo per la gestione di attività e passività si intende una persona giuridica che:
a) è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche che possono includere l'autorità di risoluzione ed è controllata dall'autorità di risoluzione e
b) è stata costituita al fine di ricevere, in tutto o in parte, le attività, i diritti e le passività di una o più imprese soggette a risoluzione o di un'impresa-ponte.
3. La società veicolo per la gestione di attività e passività gestisce i portafogli ad essa ceduti al fine di massimizzarne il valore attraverso la vendita o la liquidazione ordinata.
4. Gli Stati membri provvedono a che il funzionamento della società veicolo per la gestione di attività e passività sia conforme ai requisiti seguenti:
a) l'autorità di risoluzione interessata ha approvato gli atti costitutivi della società veicolo per la gestione di attività e passività;
b) in base all'assetto proprietario della società veicolo per la gestione di attività e passività, l'autorità di risoluzione interessata nomina o approva l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza della società veicolo;
c) l'autorità di risoluzione interessata approva la remunerazione dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e ne specifica le responsabilità;
d) l'autorità di risoluzione interessata approva la strategia e il profilo di rischio della società veicolo per la gestione di attività e passività.
5. Le autorità di risoluzione possono esercitare il potere di cui al paragrafo 1 di cedere attività, diritti o passività solo in combinazione con altri strumenti di risoluzione e qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
a) la situazione del particolare mercato per le attività, i diritti o le passività in questione è tale che una loro liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati finanziari;
b) tale cessione è necessaria per facilitare l'uso dello strumento del solvent run-off o per garantire il corretto funzionamento dell'impresa soggetta a risoluzione o dell'impresa-ponte;
c) tale cessione è necessaria per massimizzare i proventi della liquidazione.
6. Nell'applicare lo strumento della separazione di attività e passività, le autorità di risoluzione, conformemente all'articolo 23 e conformemente alla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, stabiliscono il corrispettivo per la cessione di attività, diritti e passività alla società veicolo per la gestione di attività e passività. Il corrispettivo può avere un valore nominale o negativo.
7. Se le autorità di risoluzione hanno applicato lo strumento dell'impresa-ponte, le società veicolo per la gestione di attività e passività possono, a seguito dell'applicazione di tale strumento, acquisire attività, diritti o passività dall'impresa-ponte.
8. Le autorità di risoluzione possono cedere a più riprese attività, diritti o passività dell'impresa soggetta a risoluzione a una o più società veicolo per la gestione di attività e passività e ritrasferire attività, diritti o passività da una o più società veicolo all'impresa soggetta a risoluzione in una delle seguenti situazioni:
a) la possibilità di ritrasferire le attività, i diritti o le passività è prevista espressamente dallo strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione;
b) le attività, i diritti o le passività non rientrano nelle classi di attività, diritti o passività definiti nello strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione o non rispettano le condizioni per la cessione di tali attività, diritti o passività.
In entrambi i casi di cui al primo comma, lettere a) e b), il ritrasferimento può essere effettuato entro i termini prescritti in detto strumento per lo scopo pertinente e soddisfa le altre condizioni ivi previste.
L'impresa soggetta a risoluzione è obbligata a riprendere le attività, i diritti o le passività ceduti conformemente al primo comma, lettere a) e b).
9. Gli obiettivi di una società veicolo per la gestione di attività e passività non comportano obblighi né responsabilità nei confronti degli azionisti o creditori dell'impresa soggetta a risoluzione. I membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o dell'alta dirigenza della società veicolo per la gestione di attività e passività non sono responsabili nei confronti di tali azionisti o creditori per atti od omissioni nell'esercizio delle loro funzioni, a meno che tali atti od omissioni implichino negligenze gravi o colpa grave ai sensi del diritto nazionale che abbiano pregiudicato direttamente i diritti di tali azionisti o creditori.
Gli Stati membri possono limitare ulteriormente la responsabilità di una società veicolo per la gestione di attività e passività e dei membri del suo organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o della sua alta dirigenza per atti e omissioni nell'esercizio delle loro funzioni.
Strumento per la vendita dell'attività d'impresa
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un acquirente diverso da un'impresa-ponte:
a) azioni o altri titoli di proprietà emessi da un'impresa soggetta a risoluzione;
b) tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, di un'impresa soggetta a risoluzione.
2. La cessione ai sensi del paragrafo 1 è effettuata a condizioni di mercato, tenuto conto delle circostanze, e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione.
Le autorità di risoluzione assumono tutte le iniziative ragionevoli affinché la cessione avvenga a condizioni di mercato coerenti con la valutazione effettuata a norma dell'articolo 23, tenuto conto delle circostanze del caso.
3. Le autorità di risoluzione possono, con il consenso dell'acquirente, revocare le cessioni eseguite ove giustificato dalle circostanze del caso. L'impresa soggetta a risoluzione o i proprietari originari sono tenuti a riprendere le azioni o altri titoli di proprietà o le attività, i diritti o le passività ceduti.
4. Gli acquirenti sono tenuti a disporre di un'adeguata autorizzazione per l'esercizio dell'attività che acquisiscono al momento della cessione di cui al paragrafo 1. Le autorità di vigilanza provvedono a che una siffatta domanda di autorizzazione sia presa in considerazione, congiuntamente alla cessione, in maniera tempestiva.
5. In deroga agli articoli da 57 a 62 della direttiva 2009/138/CE, qualora una cessione di azioni o di altri titoli di proprietà effettuata in applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa determini l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione qualificata in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, l'autorità di vigilanza di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione effettua tempestivamente la valutazione richiesta a norma di tali articoli in modo da non ritardare l'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o impedire che l'azione di risoluzione consegua gli obiettivi della risoluzione.
6. Gli Stati membri assicurano che, qualora l'autorità di vigilanza non abbia completato la valutazione di cui al paragrafo 5 entro la data della cessione, si applichino le seguenti disposizioni:
a) tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all'acquirente ha effetto giuridico immediato;
b) nel corso del periodo di valutazione e di qualsiasi periodo di spossessamento di cui alla lettera f), i diritti di voto dell'acquirente associati a tali azioni o altri titoli di proprietà sono sospesi e conferiti esclusivamente all'autorità di risoluzione, che non ha l'obbligo di esercitare diritti di voto e non ha alcuna responsabilità di esercitare o astenersi dall'esercitare tali diritti di voto;
c) nel corso del periodo di valutazione e di qualsiasi periodo di spossessamento di cui alla lettera f), le sanzioni e le altre misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui all'articolo 62 della direttiva 2009/138/CE non si applicano a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà;
d) una volta completata la valutazione da parte dell'autorità di vigilanza, quest'ultima comunica tempestivamente per iscritto all'autorità di risoluzione e all'acquirente se approva o, conformemente all'articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all'acquirente;
e) se l'autorità di vigilanza approva tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all'acquirente, i diritti di voto associati a tali azioni o altri titoli di proprietà si considerano conferiti interamente all'acquirente non appena l'autorità di risoluzione e l'acquirente ricevono tale notifica di approvazione dall'autorità di vigilanza;
f) se l'autorità di vigilanza si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all'acquirente:
i) i diritti di voto associati a tali azioni o altri titoli di proprietà di cui alla lettera b) rimangono pienamente efficaci ed effettivi;
ii) l'autorità di risoluzione può imporre all'acquirente di dismettere tali azioni o altri titoli di proprietà entro un periodo di spossessamento stabilito dall'autorità di risoluzione, tenendo conto delle condizioni di mercato vigenti;
iii) se l'acquirente non ottempera alla richiesta di cui al punto ii), l'autorità di vigilanza può, con il consenso dell'autorità di risoluzione, imporre all'acquirente sanzioni e altre misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui all'articolo 62 della direttiva 2009/138/CE.
7. Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2009/138/CE, l'acquirente è considerato una continuazione dell'impresa soggetta a risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest'ultima in relazione alle attività, ai diritti o alle passività ceduti.
Strumento dell'impresa-ponte
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un'impresa-ponte:
a) azioni o altri titoli di proprietà emessi da una o più imprese soggette a risoluzione;
b) tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, di una o più imprese soggette a risoluzione.
2. Per impresa-ponte s'intende una persona giuridica che soddisfa tutti i requisiti seguenti:
a) è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche che possono includere l'autorità di risoluzione o, ove applicabile, un sistema di garanzia delle assicurazioni ed è controllata dall'autorità di risoluzione;
b) è costituita al fine di ricevere e detenere, in tutto o in parte, le azioni o altri titoli di proprietà emessi da un'impresa soggetta a risoluzione, ovvero la totalità o parte delle attività, dei diritti e delle passività di una o più imprese soggette a risoluzione al fine di conseguire gli obiettivi della risoluzione e vendere l'impresa soggetta a risoluzione.
3. Nell'applicare lo strumento dell'impresa-ponte, le autorità di risoluzione assicurano che il valore complessivo delle passività cedute all'impresa-ponte non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall'impresa soggetta a risoluzione.
4. In seguito all'applicazione dello strumento dell'impresa-ponte, le autorità di risoluzione possono, ove giustificato dalle circostanze, revocare le cessioni eseguite e l'impresa soggetta a risoluzione o i proprietari originari sono tenuti a riprendere le attività, i diritti o le passività, le azioni o altri titoli di proprietà ceduti ove giustificato dalle circostanze del caso, in una delle seguenti situazioni:
a) la possibilità di ritrasferire le specifiche azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività è prevista espressamente dallo strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione;
b) le specifiche azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività non rientrano nelle classi di azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività definiti nello strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione o non rispettano le condizioni per la cessione di tali azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività.
Il ritrasferimento di cui al primo comma può essere effettuato in qualsiasi momento e soddisfa tutte le altre condizioni stabilite nello strumento mediante il quale era stata effettuata la cessione.
5. In seguito all'applicazione dello strumento dell'impresa-ponte, le autorità di risoluzione possono cedere azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività dall'impresa-ponte a un acquirente terzo.
6. Un'impresa-ponte è considerata una continuazione dell'impresa soggetta a risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest'ultima in relazione alle attività, ai diritti o alle passività ceduti.
7. Gli obiettivi dell'impresa-ponte non comportano obblighi né responsabilità nei confronti degli azionisti o creditori dell'impresa soggetta a risoluzione. I membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o dell'alta dirigenza dell'impresa-ponte non hanno, nei confronti degli azionisti o creditori, responsabilità per atti od omissioni nell'esercizio delle proprie funzioni, a meno che tali atti od omissioni non implichino negligenze gravi o colpa grave ai sensi del diritto nazionale che pregiudichino direttamente i diritti di tali azionisti o creditori.
Gli Stati membri possono limitare ulteriormente la responsabilità di un'impresa-ponte e del suo organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o dell'alta dirigenza in conformità del diritto nazionale relativo agli atti e alle omissioni nell'esercizio delle proprie funzioni.
Funzionamento dell'impresa -ponte
1. Gli Stati membri provvedono a che il funzionamento dell'impresa-ponte sia conforme ai requisiti seguenti:
a) l'autorità di risoluzione ha approvato gli atti costitutivi dell'impresa-ponte;
b) a seconda dell'assetto proprietario dell'impresa-ponte, l'autorità di risoluzione nomina o approva l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa-ponte;
c) l'autorità di risoluzione approva la remunerazione dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e ne stabilisce le responsabilità;
d) l'autorità di risoluzione approva la strategia e il profilo di rischio dell'impresa-ponte;
e) l'impresa-ponte è autorizzata conformemente alla direttiva 2009/138/CE ed è in possesso dell'autorizzazione necessaria a norma del diritto nazionale applicabile per svolgere le attività o prestare i servizi acquisiti in virtù di una cessione effettuata conformemente all'articolo 42 della presente direttiva;
f) l'impresa-ponte soddisfa i requisiti della direttiva 2009/138/CE ed è soggetta a vigilanza a norma della stessa;
g) il funzionamento dell'impresa-ponte è conforme alla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione e l'autorità di risoluzione può stabilire di conseguenza eventuali restrizioni al suo funzionamento.
Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma, lettere e) ed f), e laddove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, l'impresa-ponte può essere costituita e autorizzata anche se all'inizio del suo funzionamento non ottempera alla direttiva 2009/138/CE per un breve periodo. A tal fine l'autorità di risoluzione presenta una richiesta all'autorità di vigilanza. Se decide di rilasciare tale autorizzazione, l'autorità di vigilanza indica il periodo durante il quale l'impresa-ponte beneficia della deroga all'ottemperanza ai requisiti della direttiva 2009/138/CE. Tale periodo non supera i 24 mesi.
2. Fatte salve le restrizioni imposte conformemente alle regole di concorrenza dell'Unione o nazionali, la dirigenza dell'impresa-ponte gestisce l'impresa-ponte per conseguire gli obiettivi della risoluzione e vendere l'impresa soggetta a risoluzione o le attività, i diritti o le passività ceduti a uno o più acquirenti del settore privato non appena le condizioni di mercato lo permettano.
3. Le autorità di risoluzione decidono che l'impresa ponte non è più tale non appena si verifica una delle situazioni seguenti:
a) l'impresa-ponte si fonde con un altro soggetto;
b) l'impresa-ponte cessa di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 32, paragrafo 2;
c) la totalità o la quasi totalità delle attività, dei diritti o delle passività dell'impresa-ponte è venduta a un acquirente terzo;
d) le attività dell'impresa-ponte sono liquidate nella loro interezza e le sue passività sono completamente assolte.
4. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafi 2 e 5, i proventi derivanti dal cessato funzionamento dell'impresa-ponte vanno a beneficio degli azionisti della stessa.
Cessione ai sistemi di garanzia delle assicurazioni
1. In deroga agli articoli 32 e 33, gli Stati membri possono prevedere che a un sistema di garanzia delle assicurazioni adeguato siano attribuiti i compiti e i diritti di un'impresa-ponte. Pur garantendo gli interessi dei contraenti, la continuità dei rapporti assicurativi e la liquidazione dei sinistri, e assicurando che gli obiettivi della presente direttiva siano comunque adeguatamente realizzati, gli Stati membri possono prevedere la cessione, a tale sistema di garanzia delle assicurazioni, di:
a) azioni o altri titoli di proprietà emessi da una o più imprese soggette a risoluzione o
b) tutte le attività, tutti i diritti o tutte le passività, o una parte di essi, di una o più imprese soggette a risoluzione.
Le autorità di risoluzione assicurano che il valore complessivo delle passività cedute al sistema di garanzia delle assicurazioni non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall'impresa soggetta a risoluzione.
2. Gli Stati membri assicurano che un sistema di garanzia delle assicurazioni cui sono affidati i compiti e i diritti di un'impresa-ponte sia conforme ai requisiti seguenti:
a) l'autorità di risoluzione ha approvato gli atti costitutivi dell'impresa-ponte;
b) l'autorità di risoluzione approva la remunerazione dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e ne stabilisce le responsabilità;
c) l'impresa-ponte non conclude nuovi contratti di assicurazione né modifica i contratti di assicurazione esistenti in un modo che possa determinare un aumento dei crediti di assicurazione;
d) il sistema di garanzia delle assicurazioni è soggetto alle disposizioni generali e agli obiettivi della vigilanza assicurativa al fine di garantire un livello adeguato di tutela dei contraenti.
La lettera b) del primo comma non si applica a un sistema di garanzia delle assicurazioni cui sono assegnati i compiti e i diritti di un'impresa-ponte se le attività, i diritti, le passività o i diritti di proprietà ceduti sono separati dalle altre attività, dagli altri diritti e dalle altre passività del sistema di garanzia delle assicurazioni e non è corrisposta alcuna remunerazione dalle attività cedute.
3. Gli Stati membri assicurano che il finanziamento di un sistema di garanzia delle assicurazioni cui sono assegnati i compiti e i diritti di un'impresa-ponte sia adeguato per garantire la continuità dei rapporti assicurativi e la liquidazione dei crediti di assicurazione.
Obiettivo e ambito di applicazione dello strumento della svalutazione o conversione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento della svalutazione o conversione al fine di conseguire gli obiettivi della risoluzione per uno dei seguenti fini:
a) ricapitalizzare un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), che soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 3, in misura sufficiente ad applicare lo strumento del solvent run-off e a mantenere la sua autorizzazione a norma della direttiva 2009/138/CE;
b) convertire in capitale o svalutare il valore nominale dei crediti, compresi i crediti di assicurazione, o dei titoli di debito ceduti:
i) a un'impresa-ponte; o
ii) nell'ambito dello strumento della separazione di attività e passività o dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa.
Nell'applicare lo strumento della svalutazione o conversione ai crediti di assicurazione, le autorità di risoluzione possono anche ristrutturare i termini dei relativi contratti di assicurazione per conseguire più efficacemente gli obiettivi della risoluzione. A tal fine, le autorità di risoluzione tengono conto dell'impatto sull'interesse collettivo dei contraenti.
2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione determinino l'importo di cui gli strumenti di capitale, i titoli di debito e le altre passività ammissibili devono essere svalutati o convertiti ai fini di cui al paragrafo 1 sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 23.
3. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento della svalutazione o conversione a tutte le passività dei soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), mantenendo la loro forma giuridica o considerandone la modifica, se necessario.
4. Gli Stati membri assicurano che lo strumento della svalutazione o conversione possa essere applicato a tutti gli strumenti di capitale e a tutte le passività di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), che non sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale strumento a norma dei paragrafi da 5 a 8 del presente articolo.
5. Le autorità di risoluzione non applicano lo strumento della svalutazione o conversione in relazione alle passività seguenti a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo:
a) passività garantite;
b) passività nei confronti di enti creditizi, imprese di investimento e imprese di assicurazione o di riassicurazione, ad eccezione dei soggetti che fanno parte dello stesso gruppo, con scadenza originaria inferiore a sette giorni;
c) passività con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE o dei relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, o di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e CCP di paesi terzi riconosciute dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012;
d) passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:
i) un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo;
ii) un creditore, sia esso un fornitore o un'impresa commerciale, che abbia fornito a un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), beni o servizi, quali servizi informatici, utenze e locazione, riparazione e manutenzione dei locali, necessari per assicurare la continuità del funzionamento delle operazioni di tale soggetto o per assicurare la continuità della copertura assicurativa;
iii) autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile;
iv) sistemi di garanzia delle assicurazioni derivanti dai contributi dovuti in conformità della legislazione nazionale applicabile;
e) passività derivanti dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli conformemente alla direttiva 2009/103/CE.
6. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità di risoluzione non siano tenute ad applicare lo strumento della svalutazione o conversione in relazione a quanto segue:
a) le passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;
b) le passività derivanti da contratti privati di assicurazione malattia o da contratti privati di assicurazione per l'assistenza a lungo termine forniti in alternativa alla copertura sanitaria o alla copertura per l'assistenza a lungo termine obbligatorie fornite dal regime di previdenza sociale istituito per legge; l'esclusione si applica solo alla parte della responsabilità in questione che sostituisce la componente obbligatoria del regime di previdenza sociale istituito per legge.
7. Il paragrafo 5, lettera a), e il paragrafo 6, lettera a), non ostano a che le autorità di risoluzione esercitino, ove opportuno, lo strumento della svalutazione o conversione in relazione a qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia che supera il valore delle attività, dei pegni, delle ipoteche o delle garanzie a fronte dei quali è stata costituita o in relazione a qualsiasi parte delle passività di cui al paragrafo 6, lettera a), che supera il valore delle attività iscritte nel registro speciale di cui all'articolo 276, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
8. In circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento della svalutazione o conversione, le autorità di risoluzione possono escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione di tale strumento nelle situazioni seguenti:
a) non è possibile svalutare o convertire tale passività entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell'autorità di risoluzione;
b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali in modo tale da preservare la capacità dell'impresa soggetta a risoluzione di proseguire le attività, i servizi e le operazioni chiave;
c) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio, che potrebbe provocare una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione;
d) l'applicazione dello strumento della svalutazione o conversione a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dall'applicazione di tale strumento; o
e) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per garantire che i terzi siano risarciti per i danni alle persone e i danni coperti da contratti di assicurazione relativi alla responsabilità civile nei casi in cui tali contratti siano obbligatori a norma del diritto applicabile.
9. Le autorità di risoluzione tengono conto del fatto che, in caso di applicazione dello strumento della svalutazione o conversione, i contratti di assicurazione i cui termini sono stati ristrutturati a norma del paragrafo 1, secondo comma, soddisfano, a seguito della ristrutturazione, i livelli minimi di copertura obbligatoria previsti dal diritto applicabile.
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Trattamento degli azionisti nell'applicazione dello strumento della svalutazione o conversione
1. Gli Stati membri assicurano che, nell'applicare lo strumento della svalutazione o conversione, le autorità di risoluzione adottano nei confronti degli azionisti una delle seguenti azioni o entrambe:
a) la cancellazione delle azioni esistenti o degli altri titoli di proprietà o la loro cessione a creditori i cui crediti sono stati convertiti;
b) a condizione che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 23 dimostri che l'impresa soggetta a risoluzione ha un valore netto positivo, la diluizione delle quote di partecipazione in azioni e altri titoli di proprietà esistenti mediante la conversione degli strumenti di capitale pertinenti o dei titoli di debito emessi dall'impresa soggetta a risoluzione, o di altre passività ammissibili dell'impresa soggetta a risoluzione, in azioni o altri titoli di proprietà conformemente all'applicazione dello strumento della svalutazione o conversione.
Con riferimento al primo comma, lettera b), la conversione è effettuata a un tasso di conversione tale da diluire fortemente le quote di partecipazione in azioni e altri titoli di proprietà.
2. Nel valutare quale delle azioni di cui al paragrafo 1 adottare, le autorità di risoluzione tengono conto:
a) della valutazione effettuata conformemente all'articolo 23;
b) dell'importo per cui l'autorità di risoluzione ha stimato che gli elementi di livello 1 debbano essere svalutati e gli strumenti di capitale pertinenti debbano essere svalutati o convertiti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1.
3. In deroga agli articoli da 57 a 62 della direttiva 2009/138/CE, qualora la conversione di strumenti di capitale, titoli di debito emessi dall'impresa soggetta a risoluzione o altre passività ammissibili di tale impresa determini l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione qualificata in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva summenzionata, le autorità di vigilanza effettuano tempestivamente la valutazione richiesta a norma di tali articoli in modo da non ritardare la conversione degli strumenti di capitale o impedire che l'azione di risoluzione consegua gli obiettivi pertinenti.
4. Se l'autorità di vigilanza di tale impresa non ha completato la valutazione richiesta al paragrafo 3 alla data della conversione degli strumenti di capitale, l'articolo 31, paragrafo 6, si applica a qualsiasi acquisizione o incremento di una partecipazione qualificata da parte di un acquirente derivante dalla conversione degli strumenti di capitale.
Tasso di conversione del debito in capitale
Gli Stati membri provvedono a che, quando applicano lo strumento della svalutazione o conversione ed esercitano i poteri di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera h), le autorità di risoluzione possano applicare tassi di conversione diversi a classi diverse di strumenti di capitale e passività conformemente a uno dei principi seguenti o a entrambi:
a) il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore interessato per perdite subite a causa dell'esercizio dei poteri di svalutazione o conversione;
b) il tasso di conversione applicabile alle passività ritenute di primo rango in virtù del diritto fallimentare applicabile è maggiore di quello applicabile alle passività subordinate.
Ulteriori disposizioni riguardanti lo strumento della svalutazione o conversione
1. Le autorità di risoluzione applicano lo strumento della svalutazione o conversione secondo l'ordine di priorità dei crediti applicabile nella procedura ordinaria di insolvenza, in modo da ottenere i risultati seguenti:
a) gli elementi di livello 1 sono svalutati per primi in proporzione alle perdite e nella misura della loro capacità e l'autorità di risoluzione adotta una o entrambe le azioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, in relazione ai detentori di strumenti di livello 1;
b) il valore nominale degli strumenti di livello 2 è svalutato o/e convertito in strumenti di livello 1, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;
c) il valore nominale degli strumenti di livello 3 è svalutato o/e convertito in strumenti di livello 1, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;
d) il valore nominale o l'importo da pagare non ancora corrisposto relativo alle restanti passività ammissibili conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, compreso il rango dei crediti di assicurazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, è svalutato o/e convertito in strumenti di livello 1, nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi della risoluzione.
Qualora il livello di svalutazione basato sulla valutazione provvisoria di cui all'articolo 25 risulti superiore ai requisiti stabiliti con la valutazione definitiva di cui all'articolo 24, paragrafo 2, può essere applicato un meccanismo di rivalutazione per rimborsare i creditori e, successivamente, gli azionisti nella misura necessaria.
Quando decidono se le passività debbano essere svalutate o convertite in capitale, le autorità di risoluzione non convertono una classe di passività quando una classe di passività a essa subordinata rimanga non convertita in capitale o non svalutata.
Gli Stati membri assicurano che tutti i crediti derivanti da elementi di fondi propri abbiano, nelle leggi nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità inferiore a qualsiasi credito che non risulti da un elemento di fondi propri. Ai fini del presente comma, nella misura in cui uno strumento è solo parzialmente riconosciuto come elemento di fondi propri, l'intero strumento è trattato come un credito derivante da elementi di fondi propri e ha un rango più basso rispetto a qualsiasi credito che non risulti da un elemento di fondi propri.
2. In caso di svalutazione del valore nominale di uno strumento di capitale pertinente o di un titolo di debito o altra passività ammissibile si applicano le condizioni seguenti:
a) la riduzione risultante dall'applicazione dello strumento della svalutazione o conversione è permanente, fatta salva un'eventuale rivalutazione conformemente al meccanismo di rimborso di cui al paragrafo 1;
b) non resta alcun obbligo nei confronti del detentore dello strumento di capitale pertinente, del titolo di debito o di altra passività ammissibile, in base all'importo dello strumento soggetto a svalutazione o in connessione ad esso, eccetto gli eventuali obblighi già maturati e l'eventuale responsabilità per danni che può emergere da un'impugnazione avverso la legittimità dell'esercizio del potere di svalutazione;
c) ai detentori dello strumento di capitale pertinente, del titolo di debito o di altra passività ammissibile non è versata alcuna compensazione eccetto a norma del paragrafo 3.
3. Per effettuare la conversione degli strumenti di capitale, dei titoli di debito o di altre passività ammissibili interessate conformemente al paragrafo 1, lettere b) e c), le autorità di risoluzione possono imporre ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), di emettere strumenti di livello 1 per i detentori degli strumenti di capitale, dei titoli di debito o di altre passività ammissibili in questione.
Gli strumenti di capitale, i titoli di debito o altre passività ammissibili interessate possono essere convertiti purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) gli strumenti di livello 1 sono emessi dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dal soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), o dall'impresa madre con l'accordo della pertinente autorità di risoluzione;
b) gli strumenti di livello 1 sono emessi prima che il soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), emetta azioni o altri titoli di proprietà a fini di apporto di capitale da parte dello Stato o di soggetti statali;
c) gli strumenti di livello 1 sono attribuiti e ceduti senza indugio in seguito all'esercizio del potere di conversione;
d) il tasso di conversione che determina il numero degli strumenti di livello 1 forniti per ciascuno strumento di capitale pertinente, titolo di debito o altra passività ammissibile è conforme all'articolo 37.
4. Ai fini della fornitura di strumenti di livello 1 a norma del paragrafo 3, l'autorità di risoluzione può imporre ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), di mantenere, in qualsiasi momento, l'autorizzazione preliminare necessaria per l'emissione del numero pertinente di strumenti di livello 1.
Effetto della svalutazione o conversione
1. Gli Stati membri provvedono a che, qualora l'autorità di risoluzione applichi lo strumento della svalutazione o conversione ed eserciti i poteri di svalutazione o conversione conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, lettere da g) a k), la svalutazione del capitale o dell'importo dovuto non ancora corrisposto, la conversione o la cancellazione abbiano effetto e siano vincolanti immediatamente per l'impresa soggetta a risoluzione e per i creditori e azionisti interessati.
2. L'autorità di risoluzione esegue o dispone l'esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi e procedurali necessari per dare effetto all'applicazione dello strumento della svalutazione o conversione, tra cui:
a) la modifica di tutti i registri pertinenti;
b) la cancellazione dal listino di borsa o la rimozione dalle negoziazioni di azioni o altri titoli di proprietà o di debito;
c) l'iscrizione nel listino di borsa o l'ammissione alla negoziazione di nuove azioni o altri titoli di proprietà;
d) la riammissione alla quotazione o alla negoziazione dei titoli di debito che sono stati oggetto di svalutazione senza l'obbligo di pubblicare il prospetto in conformità del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
3. Se un'autorità di risoluzione azzera il valore nominale o l'importo ancora non corrisposto da pagare a fronte di una passività mediante l'esercizio del potere di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera g), tale passività e le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad essa che, al momento in cui è esercitato tale potere, non sono ancora maturati sono considerati assolti a tutti gli effetti e non sono ammissibili nel corso di procedure successive in relazione all'impresa soggetta a risoluzione né a qualsiasi soggetto che le succeda nell'ambito di una futura liquidazione.
4. Qualora un'autorità di risoluzione svaluti, ma non azzeri, il valore nominale o l'importo da pagare non ancora corrisposto relativo a una passività esercitando il potere di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera g):
a) la passività è assolta nella misura dell'importo ridotto;
b) il pertinente strumento o accordo che ha istituito la passività originaria resta valido in relazione al valore nominale residuo o all'importo da pagare ancora non corrisposto rispetto alla passività, fatte salve eventuali modifiche dell'importo degli interessi da pagare onde rispecchiare la svalutazione del valore nominale ed eventuali successive modifiche dei termini apportate dall'autorità di risoluzione mediante l'esercizio del potere di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera l).
Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017).
Svalutazione o conversione delle passività risultanti da derivati
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione esercitino i poteri di svalutazione o di conversione in relazione a una passività risultante da un derivato solo al momento della liquidazione dei derivati o successivamente ad essa. All'avvio della procedura di risoluzione, le autorità di risoluzione hanno il potere di risolvere e liquidare per close-out qualsiasi contratto derivato a tal fine. Se una passività risultante da un derivato è stata esclusa dall'applicazione della svalutazione o della conversione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 8, le autorità di risoluzione non sono obbligate a risolvere o liquidare per close-out il contratto derivato.
2. Ove le transazioni su derivati siano soggette a un accordo di netting, l'autorità di risoluzione o un perito indipendente determinano, nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 23, la passività risultante da tali transazioni su base netta conformemente ai termini dell'accordo di netting.
3. Le autorità di risoluzione determinano il valore delle passività risultanti da derivati conformemente ai seguenti fattori:
a) metodologie appropriate per determinare il valore delle classi di derivati, comprese le transazioni soggette ad accordi di netting;
b) principi per stabilire il momento appropriato in cui determinare il valore di una posizione su derivati;
c) metodologie adeguate per confrontare la distruzione di valore che deriverebbe dalla liquidazione per close-out e dalla svalutazione o conversione di derivati con l'importo delle perdite che sarebbero sostenute da derivati in una svalutazione o una conversione.
4. L'EIOPA, previa consultazione dell'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le metodologie e i principi di cui al paragrafo 3 sulla valutazione delle passività risultanti da derivati. In relazione alle transazioni su derivati soggette a un accordo di netting, l'EIOPA tiene conto della metodologia per il close-out indicata nell'accordo di netting.
L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Eliminazione degli ostacoli procedurali alla svalutazione o conversione
1. Qualora sia applicato lo strumento della svalutazione o conversione, gli Stati membri impongono, se del caso, ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), di mantenere in ogni momento un importo sufficiente di capitale azionario autorizzato o di altri strumenti di livello 1 per garantire che a tali imprese e soggetti non sia impedito di emettere un numero sufficiente di nuove azioni o altri titoli di proprietà per assicurare che la conversione delle passività in azioni o altri titoli di proprietà possa essere effettuata in modo efficace.
Le autorità di risoluzione valutano il rispetto dell'obbligo di cui al primo comma nel contesto dell'elaborazione e della tenuta dei piani di risoluzione conformemente agli articoli 9 e 10.
2. Gli Stati membri provvedono ad assicurare che non vi siano impedimenti procedurali alla conversione delle passività in azioni o altri titoli di proprietà esistenti in virtù dell'atto costitutivo o dello statuto delle imprese, compresi i diritti di opzione per gli azionisti o i requisiti riguardanti il consenso degli azionisti a un aumento di capitale.
Poteri generali
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano di tutti i poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), che soddisfano le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, a seconda dei casi. In particolare, le autorità di risoluzione dispongono dei seguenti poteri di risoluzione, che esse possono esercitare singolarmente o in combinazione:
a) potere di esigere da qualunque persona le informazioni necessarie per decidere e predisporre un'azione di risoluzione, compresi aggiornamenti e integrazioni delle informazioni comunicate nei piani di risoluzione e compresa l'acquisizione di informazioni tramite ispezioni in loco;
b) potere di assumere il controllo dell'impresa soggetta a risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti agli azionisti, agli altri proprietari e all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di tale impresa;
c) potere di vietare di sottoscrivere nuove attività di assicurazione o di riassicurazione e di porre l'impresa soggetta a risoluzione in una procedura ordinata di solvent run-off per mettere fine alle sue attività;
d) potere di autorizzare un'impresa-ponte costituita e autorizzata anche se non ottempera alla direttiva 2009/138/CE per il breve periodo di cui all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva, a sottoscrivere nuove attività di assicurazione o riassicurazione o a rinnovare attività esistenti;
e) potere di cedere azioni o altri titoli di proprietà emessi dall'impresa soggetta a risoluzione;
f) potere di cedere a un altro soggetto, con il consenso di quest'ultimo, diritti, attività o passività dell'impresa soggetta a risoluzione;
g) potere di ristrutturare i crediti di assicurazione o di ridurre, anche a zero, il valore nominale o l'importo dovuto non ancora corrisposto dei titoli di debito o altre passività ammissibili, compresi i crediti di assicurazione, di un'impresa soggetta a risoluzione;
h) potere di convertire i titoli di debito e le passività ammissibili, compresi i crediti di assicurazione, di un'impresa soggetta a risoluzione in azioni ordinarie o altri titoli di proprietà di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), di un'impresa madre pertinente o di un'impresa-ponte alla quale sono ceduti le attività, i diritti o le passività del soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e);
i) potere di cancellare i titoli di debito emessi da un'impresa soggetta a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite soggette alle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 5;
j) potere di ridurre, anche a zero, l'importo nominale delle azioni o altri titoli di proprietà di un'impresa soggetta a risoluzione e di cancellare tali azioni o altri titoli di proprietà;
k) potere d'imporre all'impresa soggetta a risoluzione o a un'impresa madre pertinente di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà ovvero altri strumenti di capitale, compresi azioni privilegiate e strumenti convertibili contingenti;
l) potere di modificare o cambiare la scadenza dei titoli di debito e di altre passività ammissibili emessi dall'impresa soggetta a risoluzione oppure di modificare l'importo degli interessi pagabili nel quadro di tali strumenti e di altre passività ammissibili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio;
m) potere di liquidare per close-out ed estinguere contratti finanziari o contratti derivati;
n) potere di rimuovere o sostituire l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e l'alta dirigenza dell'impresa soggetta a risoluzione;
o) potere di imporre all'autorità di vigilanza di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell'acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini stabiliti all'articolo 58 della direttiva 2009/138/CE.
2. Gli Stati membri provvedono a che le misure adottate dall'autorità di vigilanza cessino qualora il loro mantenimento ostacoli il ricorso agli strumenti di risoluzione.
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che, nell'applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione non siano assoggettate ad alcuno dei seguenti obblighi che sarebbero altrimenti d'applicazione a norma di legge o contratto o altro:
a) fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 8, e l'articolo 67, paragrafo 1, l'obbligo di ottenere il consenso o l'approvazione da parte di qualsiasi persona pubblica o privata, compresi gli azionisti, i creditori o i contraenti dell'impresa soggetta a risoluzione;
b) prima dell'esercizio del potere, l'obbligo procedurale di notificarlo a determinate persone, compreso l'obbligo di pubblicare eventuali avvisi o prospetti, ovvero di depositare o registrare documenti presso altre autorità.
Il primo comma, lettera b), lascia impregiudicati gli obblighi stabiliti agli articoli 63 e 65 e gli obblighi di notifica previsti dalla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione.
4. Gli Stati membri provvedono a che, nella misura in cui uno qualsiasi dei poteri elencati al paragrafo 1 del presente articolo non sia applicabile a un soggetto che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, a causa della sua forma giuridica specifica di impresa mutua o società cooperativa, le autorità di risoluzione abbiano poteri il più possibile simili a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche riguardo ai loro effetti.
5. Gli Stati membri provvedono a che, quando le autorità di risoluzione esercitano i poteri di cui al paragrafo 4, le salvaguardie di cui al capo V della presente direttiva, o salvaguardie aventi il medesimo effetto, si applichino alle persone interessate, compresi gli azionisti, i creditori, i contraenti e le controparti.
Poteri accessori
1. Gli Stati membri provvedono a che, nell'esercizio del potere di risoluzione, le autorità di risoluzione abbiano il potere di:
a) prevedere che la cessione avvenga, fatto salvo l'articolo 60, scevra da qualsiasi passività o gravame sugli strumenti finanziari, i diritti, le attività o le passività che ne sono oggetto;
b) cancellare i diritti ad acquisire ulteriori azioni o altri titoli di proprietà;
c) imporre all'autorità pertinente di interrompere o sospendere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o la quotazione ufficiale di strumenti finanziari a norma della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
d) prevedere che il ricevente sia trattato alla stregua dell'impresa soggetta a risoluzione per quanto riguarda tutti i suoi diritti o obbligazioni ovvero le azioni da essa avviate, compresi, in caso di applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa e dell'impresa-ponte di cui agli articoli 31 e 32, gli eventuali diritti o obbligazioni relativi alla partecipazione alle infrastrutture del mercato;
e) imporre all'impresa soggetta a risoluzione o al ricevente di fornirsi vicendevolmente informazioni e assistenza;
f) annullare o modificare le clausole di un contratto di cui l'impresa soggetta a risoluzione è parte, o sostituire una delle parti con il ricevente;
g) cedere i diritti di riassicurazione a copertura dei crediti di assicurazione o di riassicurazione ceduti senza il consenso dell'impresa di riassicurazione se l'autorità di risoluzione cede le attività e le passività correlate a tali diritti di riassicurazione dell'impresa soggetta a risoluzione, in tutto o in parte, a un altro soggetto.
Ai fini del primo comma, lettera a), qualsiasi diritto di compensazione riconosciuto ai sensi della presente direttiva non è considerato passività o gravame.
2. Le autorità di risoluzione esercitano i poteri di cui al paragrafo 1, laddove lo reputino opportuno per assicurare l'efficacia di un'azione di risoluzione o la realizzazione di uno o più obiettivi della risoluzione.
3. Gli Stati membri provvedono a che, nell'esercizio di un potere di risoluzione, le autorità di risoluzione abbiano il potere di prevedere i meccanismi di garanzia della continuità operativa necessari per assicurare che l'azione di risoluzione sia efficace e, se del caso, che il ricevente possa esercitare l'attività d'impresa che gli è stata ceduta. I meccanismi di garanzia della continuità operativa comprendono in particolare:
a) la continuità dei contratti stipulati dall'impresa soggetta a risoluzione, in modo che il ricevente ne assuma diritti e passività riguardo a ciascuno degli strumenti finanziari, del diritto, delle attività o passività ceduti e si sostituisca, esplicitamente o implicitamente, all'impresa soggetta a risoluzione in tutti i pertinenti atti contrattuali;
b) la sostituzione dell'impresa soggetta a risoluzione con il ricevente nei procedimenti giudiziari vertenti su strumenti finanziari, diritti, attività o passività ceduti.
4. I poteri di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 3, lettera b), lasciano impregiudicati:
a) il diritto del dipendente dell'impresa soggetta a risoluzione di porre termine al contratto di lavoro;
b) fatti salvi gli articoli 49, 50 e 51, il diritto di una parte contrattuale di esercitare i diritti che derivano dal contratto, compreso il diritto di recesso, se le clausole dello stesso gliene conferiscono il diritto in conseguenza di un atto o di un'omissione compiuti dall'impresa soggetta a risoluzione prima della cessione in questione ovvero dal ricevente dopo di essa.
Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001).
Amministrazione speciale
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano nominare un amministratore speciale in sostituzione dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa soggetta a risoluzione. Gli Stati membri assicurano inoltre che l'amministratore speciale possieda le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le sue funzioni. Gli Stati membri possono prevedere che un'autorità di risoluzione possa nominare più amministratori speciali.
2. L'amministratore speciale assume tutti i poteri degli azionisti e dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa soggetta a risoluzione. Può esercitare tali poteri sotto il controllo dell'autorità di risoluzione. L'autorità di risoluzione può limitare l'azione dell'amministratore speciale o subordinare determinati atti al suo consenso preliminare.
L'autorità di risoluzione rende pubblica la nomina prevista al paragrafo 1 con i relativi termini e condizioni.
3. L'amministratore speciale ha la funzione attribuita per legge di adottare tutte le misure necessarie a promuovere gli obiettivi della risoluzione e attuare azioni di risoluzione decise dall'autorità di risoluzione. In caso di incompatibilità o conflitto, detta funzione attribuita per legge prevale su qualsiasi altra funzione di gestione attribuita dallo statuto dell'impresa o dal diritto nazionale.
4. Gli Stati membri impongono che l'amministratore speciale trasmetta relazioni all'autorità di risoluzione che lo ha nominato a intervalli regolari da questa stabiliti e all'inizio e alla fine del mandato. Le relazioni descrivono in dettaglio la situazione finanziaria dell'impresa soggetta a risoluzione e illustrano i motivi dei provvedimenti adottati.
5. L'amministratore speciale di cui al paragrafo 1 non può essere nominato per più di un anno. Tale periodo può essere rinnovato qualora l'autorità di risoluzione ritenga che sussistono ancora le condizioni per la nomina di un amministratore speciale.
6. L'autorità di risoluzione può revocare l'amministratore speciale in qualsiasi momento.
Poteri riguardanti la fornitura di servizi e strumenti operativi
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre a un'impresa soggetta a risoluzione o a uno dei soggetti del suo gruppo di fornire tutti i servizi o gli strumenti operativi necessari per consentire al ricevente di svolgere l'attività d'impresa ad esso ceduta, anche nel caso in cui l'impresa soggetta a risoluzione o il soggetto del gruppo pertinente sia stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza.
2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri necessari per assicurare che un prestatore di servizi essenziali possa continuare a fornire, direttamente o indirettamente, beni e servizi a un'impresa soggetta a risoluzione dopo l'avvio dell'azione di risoluzione:
a) se le attività del prestatore di servizi essenziali sono inferiori alle passività, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro lo saranno; o
b) se il prestatore di servizi essenziali non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che il prestatore si troverà in una tale situazione nel prossimo futuro.
3. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità di risoluzione dispongano del potere di obbligare i soggetti del gruppo stabiliti nel loro territorio a rispettare gli obblighi che autorità omologhe di altri Stati membri hanno imposto loro a norma del paragrafo 1.
4. I servizi e gli strumenti operativi di cui ai paragrafi 1 e 3 sono forniti alle seguenti condizioni:
a) alle stesse condizioni, se i servizi e gli strumenti operativi erano forniti, in forza di un accordo, all'impresa soggetta a risoluzione prima dell'avvio dell'azione di risoluzione, per la durata di tale accordo;
b) a condizioni ragionevoli, in assenza di accordo o dopo la scadenza dello stesso.
Potere di dare esecuzione alle misure di gestione della crisi da parte di altri Stati membri
1. Gli Stati membri assicurano che, se la cessione di azioni, di altri titoli di proprietà o di attività, diritti e passività comprende attività ubicate in uno Stato membro diverso da quello dell'autorità di risoluzione ovvero comprende diritti o passività ai sensi del diritto di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità di risoluzione, la cessione abbia efficacia in tale altro Stato membro ovvero ai sensi della sua normativa.
2. Gli Stati membri forniscono all'autorità di risoluzione che ha effettuato o intende effettuare la cessione tutta l'assistenza ragionevolmente possibile affinché le azioni o gli altri titoli di proprietà ovvero le attività, i diritti e le passività siano ceduti al ricevente in conformità delle disposizioni applicabili del diritto nazionale.
3. Gli Stati membri provvedono a che nessuna disposizione di legge dello Stato membro in cui le attività sono ubicate o della legge che disciplina le azioni, altri titoli di proprietà, i diritti o le passività di cui al paragrafo 1 conferisca agli azionisti, ai creditori e terzi interessati dalla cessione di tali azioni, altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività il diritto di impedire, contestare o annullare la cessione.
4. Gli Stati membri assicurano che il valore nominale degli strumenti di capitale, dei titoli di debito o di altre passività ammissibili sia ridotto o che tali passività o strumenti siano convertiti conformemente all'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione da parte di un'autorità di risoluzione di un altro Stato membro rispetto a un'impresa soggetta a risoluzione, qualora le passività o gli strumenti pertinenti:
a) siano disciplinati dal diritto dello Stato membro diverso da quello dell'autorità di risoluzione che ha esercitato i poteri di svalutazione o di conversione;
b) siano dovuti a creditori situati nello Stato membro diverso da quello dell'autorità di risoluzione che ha esercitato i poteri di svalutazione o di conversione.
5. Gli Stati membri provvedono a che gli azionisti e i creditori interessati dall'esercizio dei poteri di svalutazione o conversione di cui al paragrafo 4 non abbiano il diritto, in applicazione di una disposizione legislativa dello Stato membro diverso da quello dell'autorità di risoluzione che ha esercitato i poteri di svalutazione o di conversione, di contestare la svalutazione del valore nominale dello strumento o passività ovvero, a seconda del caso, la sua conversione.
6. Ciascuno Stato membro assicura che gli aspetti seguenti siano determinati conformemente al diritto dello Stato membro dell'autorità di risoluzione:
a) il diritto degli azionisti, dei creditori e dei terzi di contestare, mediante impugnazione a norma dell'articolo 67, la cessione di azioni, altri titoli di proprietà o attività, diritti o passività di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) il diritto dei creditori di contestare, mediante impugnazione a norma dell'articolo 67, la riduzione del valore nominale o la conversione di uno strumento o di una passività di cui al paragrafo 4, lettera a) o b), del presente articolo;
c) le salvaguardie per le cessioni parziali di cui al capo V in relazione alle attività, ai diritti o alle passività di cui al paragrafo 1.
Potere riguardo ad attività, diritti, passività, azioni e altri titoli di proprietà ubicati in paesi terzi o soggetti al diritto di paesi terzi
1. Gli Stati membri provvedono a che, laddove l'azione di risoluzione comporti iniziative riguardo ad attività ubicate in un paese terzo ovvero ad azioni, altri titoli di proprietà, diritti o passività disciplinati dal diritto di un paese terzo, le autorità di risoluzione possono esigere che:
a) la persona che esercita il controllo sull'impresa soggetta a risoluzione e il ricevente adottino tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia dell'azione di risoluzione;
b) la persona che esercita il controllo sull'impresa soggetta a risoluzione detenga le azioni, altri titoli di proprietà, le attività o i diritti ovvero assolva le passività per conto del ricevente fino a che l'azione di risoluzione acquisti efficacia;
c) le spese ragionevoli sostenute regolarmente dal ricevente per attuare le misure di cui alle lettere a) e b) siano coperte con una delle modalità di cui all'articolo 26, paragrafo 5.
2. Al fine di agevolare l'azione potenziale a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri impongono ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), di includere nei relativi contratti clausole in base alle quali azionisti, creditori o parti del contratto che crea la passività riconoscono che la passività può essere soggetta ai poteri di svalutazione o conversione e accettano di rispettare qualsiasi riduzione del capitale o del saldo dovuto, conversione o cancellazione effettuati mediante l'esercizio di tali poteri da parte di un'autorità di risoluzione.
Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano imporre ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), di trasmettere a tali autorità un parere legale motivato di un esperto giuridico indipendente che confermi l'applicabilità giuridica e l'efficacia di tali clausole contrattuali.
3. Qualora l'autorità di risoluzione valuti che, nonostante tutte le misure necessarie adottate dalla persona che esercita il controllo sull'impresa soggetta a risoluzione conformemente al paragrafo 1, lettera a), è estremamente improbabile che l'azione di risoluzione acquisti efficacia riguardo a talune attività ubicate in un paese terzo o talune azioni, altri titoli di proprietà, diritti o passività disciplinati dal diritto di un paese terzo, l'autorità di risoluzione non procede con l'azione di risoluzione. Se l'autorità di risoluzione ha già ordinato l'azione di risoluzione, tale ordine è nullo nei confronti delle attività, delle azioni, dei titoli di proprietà, dei diritti o delle passività in questione.
Esclusione di talune clausole contrattuali
1. Una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi adottata in relazione a un soggetto, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente legato all'applicazione di tale misura, non è di per sé considerata, nell'ambito di un contratto stipulato dal soggetto interessato, come evento determinante l'escussione della garanzia ai sensi della direttiva 2002/47/CE, né come procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, posto che continuino ad essere adempiti gli obblighi sostanziali ai sensi di tale contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali.
Inoltre, una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi non è di per sé considerata come evento determinante l'escussione della garanzia ai sensi della direttiva 2002/47/CE, né come procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE nell'ambito di un contratto stipulato da:
a) un'impresa figlia se l'impresa madre o un soggetto del gruppo garantisce o sostiene in altro modo gli obblighi derivanti da tale contratto; o
b) un soggetto del gruppo se il contratto contiene disposizioni in materia di inadempimenti reciproci.
2. Se la procedura di risoluzione di un paese terzo è riconosciuta conforme all'articolo 76 o, in assenza di tale riconoscimento, se un'autorità di risoluzione lo decide, tale procedura costituisce una misura di gestione della crisi ai fini del presente articolo.
3. A condizione che continuino ad essere adempiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi, compreso qualsiasi evento direttamente connesso all'applicazione di tale misura, non consente di per sé a nessuno di:
a) esercitare alcun diritto di estinzione, sospensione, modifica, netting o compensazione, anche in relazione a un contratto stipulato da:
i) un'impresa figlia i cui obblighi sono garantiti o altrimenti sostenuti da un soggetto del gruppo;
ii) un soggetto del gruppo se il contratto contiene disposizioni in materia di inadempimenti reciproci;
b) entrare in possesso di uno dei soggetti interessati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), o di un soggetto del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci, esercitare un controllo o far valere una garanzia su di essi;
c) incidere sui diritti contrattuali di uno dei soggetti interessati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), o di un soggetto del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicato il diritto di una persona di avviare un'azione di cui al paragrafo 3, lettera a), b) o c), qualora il diritto in questione sorga in virtù di un evento diverso dalla misura di prevenzione della crisi, dalla misura di gestione della crisi o di qualsiasi evento direttamente connesso all'applicazione di tale misura.
5. Una sospensione o restrizione a norma dell'articolo 49 o 50 non costituisce inadempimento di un obbligo contrattuale ai fini dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 51, paragrafo 1.
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si considerano norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008).
Potere di sospendere taluni obblighi
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di sospensione ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 3, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell'autorità di risoluzione dell'impresa soggetta a risoluzione, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l'impresa soggetta a risoluzione è parte.
2. Qualora scadesse nel corso del periodo di sospensione di cui al paragrafo 1, l'obbligo di pagamento o di consegna è assolto immediatamente dopo la fine del periodo di sospensione.
3. Se gli obblighi di pagamento o di consegna di un'impresa soggetta a risoluzione a norma di un contratto sono sospesi in virtù del paragrafo 1, gli obblighi di pagamento o di consegna delle controparti dell'impresa soggetta a risoluzione in virtù di tale contratto sono sospesi per lo stesso periodo.
4. La sospensione a norma del paragrafo 1 non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti di:
a) sistemi e operatori di sistemi designati in conformità della direttiva 98/26/CE;
b) CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento.
5. Nell'esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell'impatto che l'esercizio di tale potere potrebbe avere.
Le autorità di risoluzione stabiliscono l'ambito di applicazione di tale potere tenuto conto delle circostanze di ciascun caso.
Potere di restringere l'opponibilità dei diritti di garanzia
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di restringere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di restrizione ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 3, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell'autorità di risoluzione dell'impresa soggetta a risoluzione, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, l'opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti dell'impresa soggetta a risoluzione in relazione alle sue attività.
2. La restrizione a norma del paragrafo 1 non si applica a:
a) diritti di garanzia dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE;
b) CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento.
3. Nei casi in cui si applica l'articolo 62, le autorità di risoluzione provvedono a che le restrizioni imposte mediante il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano coerenti per tutti i soggetti del gruppo in relazione ai quali è stata avviata un'azione di risoluzione.
Potere di sospendere temporaneamente i diritti di recesso
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere i diritti di recesso di una parte di un contratto con un'impresa soggetta a risoluzione, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 3, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell'autorità di risoluzione dell'impresa, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, a condizione che continuino ad essere adempiuti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere i diritti di recesso di una parte di un contratto con un'impresa figlia di un'impresa soggetta a risoluzione in uno dei seguenti casi:
a) gli obblighi di cui a tale contratto sono garantiti o altrimenti sostenuti dall'impresa soggetta a risoluzione;
b) i diritti di recesso di cui a tale contratto si basano esclusivamente sull'insolvenza o sulla situazione finanziaria dell'impresa soggetta a risoluzione;
c) qualora sia stato esercitato o possa essere esercitato il potere di cessione in relazione all'impresa soggetta a risoluzione:
i) tutte le attività e passività dell'impresa figlia relative a tale contratto sono state cedute o possono essere cedute al ricevente e da esso assunte; o
ii) l'autorità di risoluzione prevede in altro modo una tutela adeguata per tali obblighi.
La sospensione dei diritti di recesso decorre dalla pubblicazione di un avviso ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 3, fino alla mezzanotte, nello Stato membro in cui è stabilita l'impresa figlia dell'impresa soggetta a risoluzione, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
3. La sospensione a norma del paragrafo 1 o 2 non si applica a:
a) sistemi o operatori di sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE; o
b) CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento.
4. Una persona può esercitare il diritto di recesso nell'ambito di un contratto prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1 o 2 se riceve dall'autorità di risoluzione un avviso in cui è precisato che i diritti e le passività coperti dal contratto non devono essere:
a) ceduti ad un altro soggetto; o
b) soggetti a svalutazione o conversione a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a).
5. Laddove l'autorità di risoluzione esercita il potere di sospendere i diritti di recesso di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo e se non è stato dato alcun avviso di cui al paragrafo 4, tali diritti di recesso possono essere esercitati alla scadenza del periodo di sospensione, fatto salvo l'articolo 48, come segue:
a) se i diritti e le passività contemplati dal contratto sono stati ceduti a un altro soggetto, una controparte può esercitare tali diritti di recesso a norma delle clausole di detto contratto soltanto se è in corso o si verifica successivamente un evento determinante l'escussione della garanzia da parte del ricevente;
b) se i diritti e le passività contemplati dal contratto restano nell'impresa soggetta a risoluzione e l'autorità di risoluzione non ha applicato a tale contratto lo strumento della svalutazione o conversione a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), una controparte può esercitare i diritti di recesso a norma delle clausole di tale contratto alla scadenza della sospensione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione
1. Gli Stati membri impongono ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), di includere in tutti i contratti finanziari che essi concludono e che sono disciplinati dal diritto di un paese terzo clausole mediante le quali le parti riconoscono che il contratto finanziario può essere soggetto all'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi a norma degli articoli 49, 50 e 51, e riconoscono di essere vincolate dalle prescrizioni dell'articolo 48.
2. Gli Stati membri possono inoltre imporre alle imprese madri apicali di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), includano nei contratti finanziari di cui al paragrafo 1 clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio del potere, da parte dell'autorità di risoluzione, di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell'impresa capogruppo, conformemente al paragrafo 1, costituisca un valido motivo per l'estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il netting e l'esercizio dei diritti di compensazione o dell'esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti.
3. Il paragrafo 1 si applica ai contratti finanziari che:
a) introducono un nuovo obbligo, o modificano sostanzialmente un obbligo esistente, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate a livello nazionale per il recepimento del presente articolo;
b) prevedono l'esercizio di uno o più diritti di recesso o di diritti di esecuzione dei diritti di garanzia a cui si applicherebbero gli articoli 48, 49, 50 o 51 qualora i contratti finanziari fossero disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro.
4. Il fatto che un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), non includa nei suoi contratti finanziari le clausole contrattuali di cui al paragrafo 1 del presente articolo non impedisce all'autorità di risoluzione di applicare i poteri di cui agli articoli 48, 49, 50 e 51 in relazione a tali contratti finanziari.
5. L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto delle clausole contrattuali di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei diversi modelli di business dei soggetti ivi contemplati.
L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Potere di sospendere temporaneamente i diritti di rimborso
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di restringere o sospendere temporaneamente i diritti di rimborso dei contraenti in relazione ai contratti di assicurazione vita stipulati dall'impresa soggetta a risoluzione, a condizione che continuino ad essere assolti gli obblighi sostanziali previsti dai contratti, in particolare gli obblighi di pagamento a favore dei contraenti, dei beneficiari o delle parti lese.
2. Il potere di cui al paragrafo 1 è esercitato solo per il tempo necessario ad agevolare l'applicazione di uno o più strumenti di risoluzione. Tale potere è valido per il periodo specificato nell'avviso di sospensione pubblicato a norma dell'articolo 65, paragrafo 3.
Esercizio dei poteri di risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione siano in grado di esercitare un controllo sull'impresa soggetta a risoluzione in modo da:
a) fare funzionare e dirigere le attività e i servizi dell'impresa soggetta a risoluzione esercitando tutti i poteri dei suoi azionisti e dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza;
b) gestirne e liquidarne le attività e i beni.
Il controllo previsto al primo comma può essere esercitato direttamente dall'autorità di risoluzione o indirettamente da uno o più soggetti da questa nominati. Gli Stati membri assicurano che i diritti di voto conferiti dalle azioni o da altri titoli di proprietà dell'impresa soggetta a risoluzione non possano essere esercitati durante il periodo della risoluzione.
2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, fatto salvo il diritto di impugnazione di cui all'articolo 67, possano avviare un'azione di risoluzione mediante provvedimento esecutivo conformemente alle competenze e alle procedure amministrative nazionali, senza esercitare il controllo sull'impresa soggetta a risoluzione.
3. Le autorità di risoluzione decidono in ciascun caso particolare dell'opportunità di attuare l'azione di risoluzione servendosi dei mezzi di cui al paragrafo 1 o 2, tenuto conto degli obiettivi della risoluzione e dei principi generali che la disciplinano di cui all'articolo 22, delle circostanze specifiche dell'impresa soggetta a risoluzione in questione e della necessità di agevolare un'efficace risoluzione in caso di gruppi transfrontalieri.
4. Le autorità di risoluzione non sono considerate amministratori ombra o amministratori di fatto ai sensi del diritto nazionale.
Trattamento di azionisti, contraenti, beneficiari, di coloro che vantano crediti di assicurazione e di altri creditori in caso di cessione parziale e applicazione dello strumento della svalutazione o conversione
1. Gli Stati membri assicurano che, in caso di applicazione di uno o più strumenti di risoluzione, tranne nelle situazioni descritte al paragrafo 2 del presente articolo, quando le autorità di risoluzione procedono a una cessione solo parziale di diritti, attività e passività dell'impresa soggetta a risoluzione, gli azionisti, i contraenti, i beneficiari, coloro che vantano crediti di assicurazione e altri creditori i cui crediti non sono stati ceduti ricevano, a soddisfazione dei loro crediti, una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato se l'impresa soggetta a risoluzione fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata adottata la decisione di cui all'articolo 64.
2. Gli Stati membri assicurano che, in caso di applicazione di uno o più strumenti di risoluzione, quando le autorità di risoluzione applicano lo strumento della svalutazione o conversione, gli azionisti, i contraenti, i beneficiari, coloro che vantano crediti di assicurazione e altri creditori i cui crediti sono stati svalutati o convertiti in titoli azionari non subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l'impresa soggetta a risoluzione fosse stata liquidata immediatamente con procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata adottata la decisione di cui all'articolo 64.
Valutazione della differenza di trattamento
1. Al fine di valutare se gli azionisti, i contraenti, i beneficiari, coloro che vantano crediti di assicurazione e altri creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l'impresa soggetta a risoluzione fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza, gli Stati membri assicurano che una persona indipendente effettui quanto prima una valutazione dopo l'avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dell'articolo 23.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 accerta:
a) il trattamento che gli azionisti, i contraenti, i beneficiari, coloro che vantano crediti di assicurazione e altri creditori o i pertinenti sistemi di garanzia delle assicurazioni avrebbero ricevuto se l'impresa soggetta a risoluzione interessata dall'azione o dalle azioni di risoluzione fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza all'atto di adozione della decisione di cui all'articolo 64;
b) il trattamento effettivo che azionisti, contraenti, beneficiari, coloro che vantano crediti di assicurazione e altri creditori hanno ricevuto nell'ambito della risoluzione dell'impresa soggetta a risoluzione;
c) l'eventuale differenza fra il trattamento di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b).
3. La valutazione:
a) presuppone che l'impresa soggetta a risoluzione interessata dall'azione o dalle azioni di risoluzione sarebbe stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza all'atto di adozione della decisione di cui all'articolo 64;
b) presuppone che l'azione o le azioni di risoluzione non erano state eseguite;
c) tiene conto di una stima ragionevole sotto il profilo commerciale dei costi di sostituzione, comprese le commissioni di intermediazione e di chiusura, delle polizze già acquistate per le coorti appropriate dei contraenti al momento dell'adozione della decisione di cui all'articolo 64;
d) prescinde dall'eventuale fornitura di sostegno finanziario pubblico straordinario all'impresa soggetta a risoluzione.
4. L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare la metodologia di esecuzione della valutazione di cui al presente articolo, in particolare la metodologia di valutazione del trattamento che gli azionisti, i contraenti, i beneficiari, coloro che vantano crediti di assicurazione e altri creditori avrebbero ricevuto se l'impresa soggetta a risoluzione fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza all'atto di adozione della decisione di cui all'articolo 64 e la metodologia per la stima dei costi di sostituzione.
L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Salvaguardia per azionisti, contraenti, beneficiari, coloro che vantano crediti di assicurazione o altri creditori
Gli Stati membri garantiscono che, qualora dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 56 emerga che qualsiasi azionista, contraente, beneficiario, persona che vanta crediti di assicurazione o altro creditore di cui all'articolo 55 o, ove pertinente, il sistema di garanzia delle assicurazioni conformemente al diritto nazionale applicabile hanno subito perdite maggiori di quelle che avrebbero subito in caso di liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, essi abbiano il diritto a incassare la differenza.
Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali
1. Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata dei seguenti accordi e delle relative controparti:
a) accordi di garanzia in cui una persona ha, a titolo di garanzia, un interesse reale o contingente nelle attività o nei diritti soggetti a cessione, indipendentemente dal fatto che tale interesse sia garantito da attività o diritti specifici o da una garanzia generale (floating charge) o meccanismo analogo;
b) contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà in virtù dei quali la garanzia reale a garanzia o copertura dell'adempimento di obblighi specifici è costituita da un trasferimento della piena proprietà di attività dal fornitore al beneficiario della garanzia, secondo condizioni per cui il beneficiario della garanzia trasferisce le attività in caso di adempimento di detti obblighi specifici;
c) accordi di compensazione in virtù dei quali due o più crediti od obbligazioni esistenti fra l'impresa soggetta a risoluzione e una controparte possono essere compensati reciprocamente;
d) accordi di netting;
e) polizze unit-linked o altri portafogli separati;
f) accordi di riassicurazione;
g) contratti di finanza strutturata, comprese le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura, che costituiscono parte integrante del cover pool e sono garantiti secondo il diritto nazionale, nell'ambito dei quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte del contratto o da un fiduciario, agente o rappresentante designato.
La forma di tutela adeguata alle classi di accordi di cui al primo comma, lettere da a) a g), è scelta conformemente agli articoli da 59 a 62.
2. Gli Stati membri provvedono a che le tutele specificate nel paragrafo 1 si applichino nelle circostanze seguenti:
a) quando un'autorità di risoluzione cede solo una parte delle attività, dei diritti o delle passività da un'impresa soggetta a risoluzione a un altro soggetto oppure, nell'ambito dell'applicazione di uno strumento di risoluzione, da un'impresa-ponte o società veicolo per la gestione di attività e passività a un'altra persona;
b) quando un'autorità di risoluzione esercita i poteri specificati all'articolo 43, paragrafo 1, lettera f).
3. L'obbligo previsto al paragrafo 1 si applica indipendentemente dal numero di parti associate agli accordi e dal fatto che gli accordi:
a) siano conclusi per contratto, trust o altro mezzo ovvero emergano automaticamente per effetto di legge;
b) emergano in virtù del diritto di un altro Stato membro o di un paese terzo, o ne siano disciplinati del tutto o in parte.
Protezione dei contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, degli accordi di compensazione, degli accordi di netting e degli accordi di riassicurazione
1. Gli Stati membri provvedono a una protezione adeguata per i contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, per gli accordi di compensazione, per gli accordi di netting e per gli accordi di riassicurazione, in modo da impedire la cessione di alcuni, ma non tutti, i diritti e passività protetti dal contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, dall'accordo di compensazione, dall'accordo di netting o dall'accordo di riassicurazione fra l'impresa soggetta a risoluzione e un'altra persona e la modifica o estinzione dei diritti e passività protetti da un siffatto contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, accordo di compensazione, accordo di netting o accordo di riassicurazione, mediante l'esercizio dei poteri accessori.
Ai fini del primo comma, i diritti e le passività devono essere trattati come protetti da un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, da un accordo di compensazione, da un accordo di netting o da un accordo di riassicurazione in cui le parti del contratto o dell'accordo hanno diritto alla compensazione o al netting di tali diritti e passività.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, se necessario per tutelare meglio i contraenti garantendo che le polizze di assicurazione cedute continuino a soddisfare i pertinenti obblighi legali per quanto riguarda i livelli minimi di copertura obbligatoria a norma del diritto nazionale applicabile, le autorità di risoluzione possono cedere il portafoglio di contratti che è parte degli accordi e dei contratti di cui al paragrafo 1 senza cedere altre attività, diritti e passività che fanno parte degli stessi accordi e dei contratti e possono cedere, modificare o estinguere tali attività, diritti e altre passività senza cedere il portafoglio di contratti.
Protezione degli accordi di garanzia
1. Gli Stati membri provvedono a una protezione adeguata delle passività garantite da un accordo di garanzia al fine di impedire:
a) la cessione delle attività con cui è garantita la passività, salvo se questa e il beneficio di garanzia siano anch'essi ceduti;
b) la cessione di una passività garantita, salvo se anche il beneficio della garanzia è ceduto;
c) la cessione del beneficio della garanzia, salvo se anche la passività garantita è ceduta;
d) la modifica o l'estinzione di un accordo di garanzia mediante l'esercizio dei poteri accessori, se l'effetto di tale modifica o estinzione è far cessare la garanzia della passività.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, se necessario per tutelare meglio i contraenti garantendo che le polizze di assicurazione cedute continuino a soddisfare i pertinenti obblighi legali per quanto riguarda i livelli minimi di copertura obbligatoria a norma del diritto nazionale applicabile, le autorità di risoluzione possono cedere il portafoglio di contratti che è parte degli accordi di cui al paragrafo 1 senza cedere altre attività, diritti e passività che fanno parte degli stessi accordi e possono cedere, modificare o estinguere tali attività, diritti e altre passività senza cedere il portafoglio di contratti.
Protezione dei contratti di finanza strutturata e di altri portafogli separati
1. Gli Stati membri provvedono a una protezione adeguata dei contratti di finanza strutturata o di altri portafogli separati, compresi gli accordi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere e) e g), per impedire:
a) la cessione di parte, ma non della totalità, delle attività, dei diritti e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata o di altri portafogli separati, compresi gli accordi previsti all'articolo 58, paragrafo 1, lettere e) e g), di cui l'impresa soggetta a risoluzione è parte;
b) l'estinzione o la modifica, mediante l'esercizio dei poteri accessori, delle attività, dei diritti e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata o di altri portafogli separati, compresi gli accordi previsti all'articolo 58, paragrafo 1, lettere e) e g), di cui l'impresa soggetta a risoluzione è parte.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, se necessario per conseguire meglio gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18 e in particolare per assicurare una migliore protezione dei contraenti, le autorità di risoluzione possono cedere, modificare o estinguere attività, diritti o passività che fanno parte dello stesso accordo.
Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento
1. Gli Stati membri provvedono a che l'applicazione di uno strumento di risoluzione, non incida sul funzionamento e sulle regole dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE, laddove l'autorità di risoluzione:
a) ceda a un altro soggetto una parte, ma non la totalità, delle attività, dei diritti o delle passività di un'impresa soggetta a risoluzione;
b) eserciti i poteri accessori di cui all'articolo 43 per cancellare o modificare le clausole di un contratto di cui l'impresa soggetta a risoluzione è parte o per sostituire un ricevente come parte.
2. La cessione, la cancellazione o la modifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono:
a) revocare un ordine di trasferimento in violazione dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE;
b) modificare o negare l'esecutività degli ordini di trasferimento e del netting di cui agli articoli 3 e 5 della direttiva 98/26/CE, l'uso di fondi, titoli o facilitazioni di credito di cui all'articolo 4 di tale direttiva o la protezione dei titoli dati in garanzia di cui all'articolo 9 di tale direttiva.
Obblighi di notifica
1. Gli Stati membri impongono all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), di notificare all'autorità di vigilanza se reputa che il soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), sia in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4.
2. Le autorità di vigilanza informano le autorità di risoluzione interessate:
a) delle notifiche ricevute a norma del paragrafo 1 del presente articolo, dell'articolo 136, dell'articolo 138, paragrafo 1, e dell'articolo 139, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;
b) delle azioni che l'autorità di vigilanza impone al soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), conformemente all'esercizio dei poteri di cui dispone a norma dell'articolo 15 o 16 della presente direttiva e dell'articolo 136 bis, dell'articolo 137, dell'articolo 138, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 139, paragrafo 3, e degli articoli 140, 141 e 144 della direttiva 2009/138/CE;
c) di eventuali proroghe del periodo di ristabilimento a norma dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.
Le autorità di vigilanza forniscono inoltre alle autorità di risoluzione una copia del piano di risanamento presentato dal soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e) della presente direttiva, a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, una copia del piano di finanziamento presentato dal soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e) della presente direttiva, a norma dell'articolo 139, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, nonché il parere delle autorità di vigilanza su tali documenti, a seconda dei casi.
3. L'autorità di vigilanza o l'autorità di risoluzione che stabilisce che le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), sono soddisfatte in relazione a un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), comunica senza indugio tale determinazione alle seguenti autorità, se diverse:
a) l'autorità di risoluzione per il soggetto in questione;
b) l'autorità di vigilanza per il soggetto in questione;
c) l'autorità di vigilanza di ogni Stato membro in cui tale soggetto svolge attività transfrontaliere significative;
d) l'autorità di risoluzione di ogni Stato membro in cui tale soggetto svolge attività transfrontaliere significative;
e) il sistema di garanzia delle assicurazioni cui tale soggetto è affiliato, ove applicabile e ove necessario per consentire l'assolvimento delle funzioni del sistema di garanzia delle assicurazioni;
f) ove applicabile, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo;
g) il ministero competente;
h) ove applicabile, l'autorità di vigilanza del gruppo;
i) il Comitato europeo per il rischio sistemico e l'autorità macroprudenziale nazionale designata;
j) qualora il soggetto faccia parte di un conglomerato finanziario, l'autorità di risoluzione pertinente designata a norma dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE e l'autorità competente pertinente ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e del regolamento (UE) n. 575/2013.
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013).
Decisione dell'autorità di risoluzione
1. Quando riceve una comunicazione dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, o di propria iniziativa, l'autorità di risoluzione determina se le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, sono soddisfatte nel caso del soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), in questione.
2. La decisione di avviare o meno un'azione di risoluzione nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), contiene la motivazione di tale decisione.
Qualora sia adottata una decisione di avviare un'azione di risoluzione, tale decisione contiene anche le seguenti informazioni: l'azione di risoluzione e, se del caso, la decisione di presentare una domanda di liquidazione, la nomina di un amministratore ovvero qualsiasi altra misura prevista dalla procedura ordinaria di insolvenza applicabile o altre misure di risoluzione, fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 7, a norma del diritto nazionale.
Obblighi procedurali dell'autorità di risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione adempiano agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 non appena ragionevolmente possibile dopo l'avvio di un'azione di risoluzione.
2. Le autorità di risoluzione notificano l'azione di risoluzione di cui al paragrafo 1 all'impresa soggetta a risoluzione e, se diverse, alle seguenti autorità:
a) l'autorità di vigilanza dell'impresa soggetta a risoluzione;
b) l'autorità di vigilanza di una succursale dell'impresa soggetta a risoluzione;
c) la banca centrale dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa soggetta a risoluzione;
d) ove applicabile, il sistema di garanzia delle assicurazioni cui è affiliata l'impresa soggetta a risoluzione;
e) ove applicabile, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo;
f) il ministero competente;
g) ove applicabile, l'autorità di vigilanza del gruppo;
h) il Comitato europeo per il rischio sistemico e l'autorità macroprudenziale nazionale designata;
i) la Commissione, la Banca centrale europea, l'EIOPA, l'ESMA e l'ABE;
j) se l'impresa soggetta a risoluzione è un ente ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 98/26/CE, gli operatori dei sistemi a cui partecipa.
k) qualora l'impresa soggetta a risoluzione faccia parte di un conglomerato finanziario, l'autorità di risoluzione pertinente designata a norma dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE e l'autorità competente pertinente ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. L'autorità di risoluzione pubblica, ovvero dispone che sia pubblicata, una copia del provvedimento o dello strumento con il quale l'azione di risoluzione è avviata oppure un avviso che riassume gli effetti di tale azione, in particolare sui contraenti e, se del caso, i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 49, 50 e 51, mediante:
a) il proprio sito internet ufficiale;
b) il sito internet dell'autorità di vigilanza, se diversa dall'autorità di risoluzione, e il sito internet dell'EIOPA;
c) il sito internet dell'impresa soggetta a risoluzione;
d) se le azioni, altri titoli di proprietà o titoli di debito dell'impresa soggetta a risoluzione sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i mezzi utilizzati per la divulgazione delle informazioni previste dalla regolamentazione relative all'impresa soggetta a risoluzione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
4. Se le azioni, i titoli di proprietà o di debito non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'autorità di risoluzione provvede a che i documenti a riprova degli strumenti di cui al paragrafo 3 siano trasmessi agli azionisti e creditori dell'impresa soggetta a risoluzione che sono noti tramite i registri o le banche dati dell'impresa stessa e che sono a disposizione dell'autorità di risoluzione.
Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004).
Riservatezza
1. Gli Stati membri assicurano che l'obbligo del segreto professionale sia vincolante per le persone, le autorità e gli organismi seguenti e che nessuna informazione riservata sia divulgata da alcuno di essi:
a) autorità di risoluzione;
b) autorità di vigilanza ed EIOPA;
c) ministeri competenti;
d) amministratori speciali nominati a norma dell'articolo 44 della presente direttiva;
e) potenziali acquirenti contattati dalle autorità di vigilanza o sollecitati dalle autorità di risoluzione, a prescindere dal fatto che il contatto o la sollecitazione sia avvenuto in preparazione dell'attivazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa e indipendentemente dal fatto che la sollecitazione abbia effettivamente condotto a un'acquisizione;
f) revisori dei conti, contabili, consulenti legali e professionali, valutatori e altri esperti che hanno ricevuto, direttamente o indirettamente, un incarico dalle autorità di risoluzione, dalle autorità di vigilanza, dai ministeri competenti o dai potenziali acquirenti di cui alla lettera e);
g) organismi di gestione dei sistemi di garanzia delle assicurazioni;
h) organo responsabile dei meccanismi di finanziamento;
i) banche centrali e altre autorità che intervengono nella procedura di risoluzione;
j) impresa-ponte o società veicolo per la gestione di attività e passività;
k) qualsiasi altro soggetto che presta o ha prestato servizi, in maniera diretta o indiretta, su base permanente od occasionale, a soggetti di cui alle lettere da a) a j);
l) alta dirigenza, membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e dipendenti degli organismi o dei soggetti di cui alle lettere da a) a j) prima, durante o dopo la loro nomina.
m) autorità di risoluzione pertinente designata a norma dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE e autorità competente ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Fatta salva la valenza generale degli obblighi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che alle persone ivi citate sia fatto divieto di comunicare a qualsiasi persona o autorità le informazioni riservate ricevute nel corso delle loro attività professionali o provenienti da un'autorità di vigilanza o da un'autorità di risoluzione in relazione alle sue funzioni, eccezion fatta per le situazioni seguenti:
a) la comunicazione avviene nell'esercizio delle loro funzioni a norma della presente direttiva;
b) la comunicazione è effettuata in forma sommaria o aggregata in modo tale che i singoli soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), non possano essere identificati;
c) la comunicazione è effettuata previo l'espresso consenso dell'autorità o del soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), che ha fornito le informazioni.
Gli Stati membri provvedono a che le persone di cui al paragrafo 1 valutino i possibili effetti della comunicazione sull'interesse pubblico per quanto riguarda la politica finanziaria, monetaria o economica, sugli interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, sulla finalità delle ispezioni, sulle indagini e gli audit.
La procedura di valutazione degli effetti di cui al secondo comma comprende una specifica valutazione degli effetti di un'eventuale comunicazione dei contenuti e dei dettagli relativi ai piani preventivi di risanamento e ai piani di risoluzione di cui agli articoli 5, 7, 9, 10 e 12 e all'esito di eventuali valutazioni effettuate a norma degli articoli 6, 8 e 13.
Gli Stati membri assicurano che le persone e i soggetti di cui al paragrafo 1 sono civilmente responsabili in caso di violazione del presente articolo.
3. Gli Stati membri provvedono a che le persone di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), g), i) e j), dispongano di regole interne per garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese regole volte a garantire la segretezza delle informazioni tra le persone direttamente coinvolte nel processo di risoluzione.
4. I paragrafi da 1 a 3 del presente articolo non impediscono:
a) ai dipendenti e agli esperti degli organismi o dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), di condividere informazioni tra loro in seno a ciascun organismo o soggetto;
b) alle autorità di risoluzione e alle autorità di vigilanza, compresi i loro dipendenti ed esperti, di condividere, ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione, informazioni tra loro e con altre autorità di risoluzione dell'Unione, altre autorità di vigilanza dell'Unione, ministeri competenti, banche centrali, sistemi di garanzia delle assicurazioni, autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza, autorità competenti per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri tramite norme macroprudenziali, persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali, l'EIOPA o, fatto salvo l'articolo 80, autorità di paesi terzi che svolgono funzioni equivalenti a quelle svolte dalle autorità di risoluzione, oppure, nel rispetto di obblighi rigorosi di riservatezza, con un potenziale acquirente;
c) lo scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione e le autorità fiscali dello stesso Stato membro, nella misura in cui tale scambio è consentito dal diritto nazionale. Se provengono da un altro Stato membro, le informazioni sono scambiate solo con l'esplicito accordo dell'autorità da cui provengono.
5. Gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni con uno dei seguenti soggetti:
a) fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione;
b) commissioni parlamentari di inchiesta dello Stato membro, corti dei conti dello Stato membro e altri organismi di indagine dello Stato membro, alle opportune condizioni;
c) autorità nazionali responsabili per la vigilanza dei sistemi di pagamento, autorità responsabili per le procedure ordinarie di insolvenza, autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, autorità responsabili per la vigilanza dei mercati finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di investimento e ispettori che agiscono per loro conto, autorità degli Stati membri responsabili per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri tramite norme macroprudenziali, autorità responsabili per la protezione della stabilità del sistema finanziario, e persone responsabili per l'esecuzione di revisioni legali.
6. I paragrafi da 1 a 5 lasciano impregiudicato il diritto nazionale in materia di comunicazione di informazioni ai fini dei procedimenti giudiziari in cause penali o civili.
7. Entro il 29 gennaio 2027 l'EIOPA emana orientamenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 per precisare le modalità con cui le informazioni dovrebbero essere fornite in forma sommaria o aggregata ai fini del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
Approvazione ex ante delle autorità giudiziarie e diritti di impugnare le decisioni
1. Gli Stati membri possono imporre che una decisione di adottare una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi sia soggetta a un'approvazione ex ante delle autorità giudiziarie, posto che, per quanto concerne una decisione di adottare una misura di gestione della crisi conformemente al diritto nazionale, la procedura connessa alla domanda di approvazione e l'esame della domanda da parte del giudice siano eseguiti con urgenza.
2. Gli Stati membri prevedono nel diritto nazionale il diritto di impugnazione avverso una decisione di adottare una misura di prevenzione della crisi o una decisione di esercitare un potere diverso da una misura di gestione della crisi a norma della presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono a che tutte le persone interessate da una decisione di adottare una misura di gestione della crisi abbiano il diritto di impugnazione avverso tale decisione.
Gli Stati membri assicurano che il ricorso avverso una misura di gestione della crisi sia celere e che i tribunali nazionali ricorrano alle valutazioni economiche dei fatti svolte dall'autorità di risoluzione quale base per la propria valutazione.
4. Il diritto di impugnazione di cui al paragrafo 3 è soggetto alle disposizioni seguenti:
a) la presentazione dell'impugnazione non comporta la sospensione automatica degli effetti della decisione contestata;
b) la decisione dell'autorità di risoluzione è immediatamente esecutiva e determina la presunzione relativa che la sospensione dell'esecuzione sarebbe contraria all'interesse pubblico.
Ove ciò sia necessario per tutelare gli interessi dei terzi che hanno acquisito in buona fede azioni, altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività di un'impresa soggetta a risoluzione in virtù del ricorso agli strumenti di risoluzione o dell'esercizio dei poteri di risoluzione da parte di un'autorità di risoluzione, l'annullamento di una decisione di un'autorità di risoluzione lascia impregiudicati i successivi atti amministrativi o transazioni conclusi dall'autorità di risoluzione interessata e basati sulla decisione annullata. In tal caso le misure correttive applicate a una decisione o azione indebita delle autorità di risoluzione sono limitate alla compensazione della perdita subita dal ricorrente in conseguenza della decisione o azione annullata.
Restrizioni applicabili ad altre procedure
1. Fatto salvo l'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri assicurano che, nei confronti di un'impresa soggetta a risoluzione o di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), per cui è stato accertato il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, non sia avviata una procedura ordinaria di insolvenza tranne che su iniziativa dell'autorità di risoluzione e che la decisione di avviare una procedura ordinaria di insolvenza per un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), sia adottata unicamente con il consenso dell'autorità di risoluzione.
2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che:
a) le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione ricevano notifica senza indugio in merito a domande di apertura di una procedura ordinaria di insolvenza in relazione a un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), indipendentemente dal fatto che tale impresa o soggetto siano soggetti a risoluzione o che sia stata resa pubblica una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafi 3 e 4;
b) si decida sulla domanda di apertura della procedura ordinaria di insolvenza soltanto se le notifiche di cui alla lettera a) sono state effettuate e si verifica una delle situazioni seguenti:
i) l'autorità di risoluzione ha notificato alle autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza che non intende avviare un'azione di risoluzione in relazione al soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e);
ii) è scaduto un termine di sette giorni a decorrere dalla data in cui sono state effettuate le notifiche di cui alla lettera a).
3. Fatte salve tutte le restrizioni all'opponibilità dei diritti di garanzia imposte a norma dell'articolo 50, gli Stati membri provvedono a che, ove necessario per l'effettiva applicazione degli strumenti di risoluzione e l'effettivo esercizio dei poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione possano chiedere al giudice la sospensione, per un congruo periodo in funzione dell'obiettivo perseguito, di qualsiasi azione o procedimento giudiziari di cui un'impresa soggetta a risoluzione è o diventa parte.
Principi generali relativi all'adozione di decisioni che coinvolgono più Stati membri
Gli Stati membri assicurano che, nell'adottare decisioni o avviare azioni a norma della presente direttiva che possono avere un impatto in uno o più altri Stati membri, le loro autorità si attengano ai seguenti principi generali:
a) quando si avvia un'azione di risoluzione, il processo decisionale è efficiente e i costi di risoluzione sono mantenuti al più basso livello possibile;
b) le decisioni sono adottate e l'azione è avviata in modo tempestivo e con la dovuta sollecitudine, se necessario;
c) le autorità di risoluzione, le autorità di vigilanza e le altre autorità collaborano per garantire che le decisioni siano adottate e l'azione sia avviata in modo coordinato ed efficace;
d) i ruoli e le competenze delle diverse autorità pertinenti di ciascuno Stato membro sono definiti chiaramente;
e) si tiene debitamente conto degli interessi, dell'impatto potenziale di eventuali decisioni, azioni o inazioni e degli effetti negativi sui contraenti, sulla stabilità finanziaria, sulle risorse di bilancio, sui sistemi di garanzia delle assicurazioni e sui meccanismi di finanziamento e degli effetti economici e sociali negativi in tutti gli Stati membri in cui l'impresa capogruppo e le sue imprese figlie operano o svolgono attività transfrontaliere significative;
f) è preso debitamente in considerazione l'obiettivo di equilibrare gli interessi dei vari Stati membri coinvolti e di evitare un'ingiusta penalizzazione o tutela degli interessi di determinati Stati membri;
g) le autorità di risoluzione, quando intraprendono azioni di risoluzione, tengono conto dei piani di risoluzione di gruppo e li applicano, a meno che reputino, alla luce delle specifiche circostanze, che gli obiettivi della risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in tali piani;
h) la decisione o l'azione proposta è trasparente ogniqualvolta sia probabile che tale decisione o azione abbia implicazioni per i contraenti, l'economia reale, la stabilità finanziaria, le risorse di bilancio e, se del caso, i sistemi di garanzia delle assicurazioni e i meccanismi di finanziamento di qualsiasi Stato membro interessato.
Collegi di risoluzione
1. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo costituiscono collegi di risoluzione per svolgere i compiti di cui agli articoli 10, 11, 14, 16, 73 e 74 e, se del caso, per assicurare la cooperazione e il coordinamento con le autorità omologhe di paesi terzi.
In particolare, i collegi di risoluzione rappresentano un quadro in cui l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, le altre autorità di risoluzione e, se del caso, le autorità di vigilanza e le autorità di vigilanza del gruppo possono svolgere i compiti seguenti:
a) scambiare informazioni pertinenti per l'elaborazione dei piani di risoluzione di gruppo e per l'esercizio dei poteri di risoluzione nei confronti dei gruppi;
b) elaborare piani di risoluzione di gruppo;
c) valutare la possibilità di risoluzione di gruppo a norma dell'articolo 14;
d) esercitare il potere di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione di gruppo a norma dell'articolo 16;
e) decidere circa la necessità di stabilire un programma di risoluzione di gruppo di cui all'articolo 73 o 74;
f) raggiungere l'accordo su un programma di risoluzione di gruppo proposto a norma dell'articolo 73 o 74;
g) coordinare la comunicazione al pubblico delle strategie e dei programmi di risoluzione di gruppo;
h) coordinare l'impiego dei sistemi di garanzia delle assicurazioni o dei meccanismi di finanziamento.
Inoltre i collegi di risoluzione possono essere utilizzati quali forum di discussione di questioni inerenti alla risoluzione di un gruppo transfrontaliero.
2. Sono membri del collegio di risoluzione:
a) l'autorità di risoluzione a livello di gruppo;
b) le autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro in cui è stabilita un'impresa figlia interessata dalla vigilanza di gruppo;
c) le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui è stabilita un'impresa madre di una o più imprese del gruppo che sia un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), d) o e);
d) l'autorità di vigilanza del gruppo e le autorità di vigilanza degli Stati membri laddove l'autorità di risoluzione è membro del collegio di risoluzione;
e) i ministeri competenti, laddove le autorità di risoluzione che sono membri del collegio di risoluzione non sono i ministeri competenti;
f) ove pertinente, l'autorità responsabile dei sistemi di garanzia delle assicurazioni di uno Stato membro, laddove l'autorità di risoluzione di tale Stato membro è membro del collegio di risoluzione;
g) l'EIOPA, fatto salvo il secondo comma;
h) le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo svolgono attività transfrontaliere significative.
Ai fini del primo comma, lettera g), l'EIOPA contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi di risoluzione e la convergenza tra essi. Essa è invitata a tal fine a partecipare alle riunioni del collegio di risoluzione. L'EIOPA non ha diritto di voto.
Ai fini del primo comma, lettera h), la partecipazione delle autorità di risoluzione è limitata al conseguimento degli obiettivi di un efficace scambio di informazioni.
3. Le autorità di risoluzione di paesi terzi nei quali un'impresa madre o un'impresa stabilite nell'Unione hanno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia o una succursale che, se fosse situata nell'Unione, sarebbe considerata significativa possono essere invitate a partecipare al collegio di risoluzione in qualità di osservatori, purché siano soggette a obblighi di riservatezza equivalenti, a giudizio dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, a quelli stabiliti all'articolo 80.
4. Qualora il gruppo sia o faccia parte di un conglomerato finanziario, le pertinenti autorità designate a norma dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE sono invitate al collegio di risoluzione in qualità di osservatori.
5. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo è il presidente del collegio di risoluzione. In tale veste:
a) stabilisce per iscritto, previa consultazione degli altri membri del collegio di risoluzione, modalità e procedure per il funzionamento del collegio stesso;
b) coordina tutte le attività del collegio di risoluzione;
c) ne indice e presiede tutte le riunioni e tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio di risoluzione in merito all'organizzazione delle riunioni del collegio stesso, alle questioni principali in discussione e ai punti da prendere in considerazione;
d) comunica ai membri del collegio di risoluzione le riunioni previste in modo che possano chiedere di parteciparvi;
e) decide, in funzione delle necessità specifiche, quali membri e osservatori invitare a partecipare a determinate riunioni del collegio di risoluzione, tenendo conto dell'importanza che la questione da discutere riveste per tali membri e osservatori;
f) tiene tempestivamente informati tutti i membri del collegio in merito alle decisioni e all'esito di dette riunioni.
In deroga al primo comma, lettera e), le autorità di risoluzione hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del collegio di risoluzione ogniqualvolta siano all'ordine del giorno questioni oggetto di un processo decisionale congiunto o relative a un soggetto del gruppo ubicato nel loro Stato membro.
6. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo non sono tenute a costituire un collegio di risoluzione se altri gruppi o collegi svolgono le funzioni o eseguono i compiti previsti al paragrafo 1 e rispettano tutte le condizioni e procedure, incluse quelle relative all'appartenenza e alla partecipazione ai collegi di risoluzione, previste dal presente articolo e dall'articolo 72. In tal caso tutti i riferimenti ai collegi di risoluzione contenuti nella presente direttiva s'intendono fatti a tali altri gruppi o collegi.
7. L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le modalità operative dei collegi di risoluzione nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1.
L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Collegi europei di risoluzione
1. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo o un'impresa madre di un paese terzo ha imprese figlie nell'Unione stabilite in due o più Stati membri, oppure ha due o più succursali nell'Unione ritenute significative da due o più Stati membri, le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite tali imprese figlie nell'Unione o in cui sono situate tali succursali nell'Unione di un'impresa di un paese terzo possono costituire un collegio europeo di risoluzione.
2. Il collegio europeo di risoluzione svolge le funzioni ed esegue i compiti di cui all'articolo 70 in relazione alle imprese figlie nell'Unione e, nella misura in cui detti compiti siano pertinenti, alle succursali nell'Unione di un'impresa di un paese terzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e funziona conformemente alle norme di cui all'articolo 70 in tutti gli altri aspetti.
3. Se un'unica impresa madre stabilita in uno Stato membro detiene tutte le imprese figlie nell'Unione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo o di un'impresa madre di un paese terzo, il collegio europeo di risoluzione è presieduto dall'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui è stabilita tale impresa madre.
Se il primo comma non si applica, presiede il collegio europeo di risoluzione l'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa figlia nell'Unione che detiene il valore più elevato del totale delle attività iscritte in bilancio.
Scambio di informazioni
1. Fatto salvo l'articolo 66, le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza si trasmettono a vicenda, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei rispettivi compiti a norma della presente direttiva.
2. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo coordina il flusso di tutte le pertinenti informazioni tra le autorità di risoluzione. In particolare, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette tempestivamente alle autorità di risoluzione degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti al fine di agevolare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, lettere da b) a h).
3. L'autorità di risoluzione non trasmette le informazioni fornite da un'autorità di vigilanza o di risoluzione di un paese terzo a meno che tale autorità del paese terzo abbia acconsentito a tale trasmissione.
Risoluzione di gruppo che interessa un'impresa figlia del gruppo
1. L'autorità di risoluzione comunica senza indugio le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa, all'autorità di vigilanza del gruppo e ai membri del collegio di risoluzione interessato se:
a) l'autorità di risoluzione decide che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che è un'impresa figlia di un gruppo, è in dissesto o a rischio di dissesto; o
b) l'autorità di risoluzione è stata informata dall'autorità di vigilanza che è stata adottata una decisione secondo cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che è un'impresa figlia di un gruppo, è in dissesto o a rischio di dissesto; o
c) un'autorità di risoluzione decide che un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), che è un'impresa figlia di un gruppo, soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3.
2. Le informazioni da comunicare a norma del paragrafo 1 sono le seguenti:
a) la decisione che stabilisce che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in dissesto o a rischio di dissesto;
b) la decisione che il soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3;
c) le azioni di risoluzione o le misure nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza che l'autorità di risoluzione considera appropriate per il soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e).
3. Al ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 1, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta, previa consultazione degli altri membri del pertinente collegio di risoluzione, il probabile impatto delle azioni di risoluzione o delle altre misure notificate a norma del paragrafo 2, lettera c), sul gruppo e sui soggetti del gruppo in altri Stati membri e, in particolare, la probabilità che le azioni di risoluzione o le altre misure consentano il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, in relazione ad un soggetto del gruppo in un altro Stato membro.
4. Se l'autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta che le azioni di risoluzione o le altre misure notificate a norma del paragrafo 2, lettera c), non renderebbero probabile il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, in relazione a un soggetto del gruppo in un altro Stato membro, l'autorità di risoluzione responsabile del soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), può adottare le azioni di risoluzione o le altre misure da essa notificate.
5. Se l'autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta che le azioni di risoluzione o le altre misure notificate a norma del paragrafo 2, lettera c), renderebbero probabile il soddisfacimento delle condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, in relazione ad un soggetto del gruppo in un altro Stato membro, propone, dopo la ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, un programma di risoluzione di gruppo entro cinque giorni e lo presenta al collegio di risoluzione. Tale periodo di cinque giorni può essere prorogato con il consenso dell'autorità di risoluzione che ha proceduto alla notifica.
6. In assenza di una valutazione da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo entro cinque giorni, ovvero entro un periodo concordato più esteso, previa ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione che ha proceduto alla notifica può adottare le azioni di risoluzione o le altre misure notificate dalla stessa.
7. Il programma di risoluzione di gruppo di cui al paragrafo 5:
a) delinea le azioni di risoluzione che le autorità di risoluzione interessate dovrebbero adottare in relazione all'impresa capogruppo o a determinati soggetti del gruppo per conseguire gli obiettivi della risoluzione e rispettare i principi generali che disciplinano la risoluzione di cui all'articolo 22;
b) specifica le modalità di coordinamento delle azioni di risoluzione di cui alla lettera a);
c) stabilisce un piano di finanziamento che tenga conto del piano di risoluzione di gruppo e dei principi sulla ripartizione delle responsabilità stabiliti in tale piano a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera e).
8. Fatto salvo il paragrafo 9, il programma di risoluzione di gruppo assume la forma di una decisione congiunta dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione responsabili per le imprese figlie oggetto del programma di risoluzione di gruppo.
Su richiesta di un'autorità di risoluzione, l'EIOPA può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1094/2010.
9. Un'autorità di risoluzione che è in disaccordo con il programma di risoluzione di gruppo proposto dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo o che ritiene, per motivi di tutela dell'interesse collettivo dei contraenti, dell'economia reale e della stabilità finanziaria, di dover adottare azioni di risoluzione o misure indipendenti diverse da quelle proposte nel programma di risoluzione di gruppo in relazione a un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e):
a) espone dettagliatamente i motivi del disaccordo o per discostarsi dal programma di risoluzione di gruppo;
b) notifica all'autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo i motivi di cui alla lettera a);
c) informa l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo in merito alle azioni di risoluzione o misure che adotterà.
Nell'esporre i motivi del disaccordo, l'autorità di risoluzione tiene conto dei piani di risoluzione di gruppo, del potenziale impatto delle azioni di risoluzione o misure che adotterà sui contraenti, sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria negli Stati membri interessati e del potenziale effetto di tali azioni di risoluzione o misure su altre parti del gruppo.
10. Le autorità di risoluzione che concordano con il programma di risoluzione di gruppo proposto dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo possono giungere a una decisione congiunta su un programma di risoluzione di gruppo riguardante i soggetti del gruppo negli Stati membri di tali autorità di risoluzione senza la partecipazione delle autorità di risoluzione dissenzienti.
11. Le decisioni congiunte di cui ai paragrafi 8 e 10 e le azioni di risoluzione o misure adottate a norma del paragrafo 9 sono riconosciute come definitive e applicate dalle autorità di risoluzione negli Stati membri interessati.
12. Le autorità di risoluzione eseguono tutte le azioni di risoluzione e misure di cui al presente articolo senza indugio e tenendo debitamente conto dell'urgenza della situazione.
13. Laddove non è attuato un programma di risoluzione di gruppo e le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione in relazione ad un soggetto del gruppo, tali autorità di risoluzione cooperano strettamente nel collegio di risoluzione al fine di mettere a punto una strategia di risoluzione coordinata per tutti i soggetti del gruppo in dissesto o a rischio di dissesto.
14. Le autorità di risoluzione che avviano azioni di risoluzione in relazione ad un soggetto del gruppo comunicano periodicamente informazioni esaurienti su tali azioni o misure ai membri del collegio di risoluzione e riferiscono ai medesimi sul loro andamento.
Risoluzione di gruppo che coinvolge un'impresa capogruppo
1. Se l'autorità di risoluzione a livello di gruppo decide che un'impresa capogruppo di cui è responsabile soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, comunica senza indugio le informazioni di cui all'articolo 73, paragrafo 2, all'autorità di vigilanza del gruppo e agli altri membri del collegio di risoluzione del gruppo in questione.
Le azioni di risoluzione o le misure nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza di cui all'articolo 73, paragrafo 2, lettera c), possono comprendere l'attuazione di un programma di risoluzione di gruppo predisposto conformemente all'articolo 73, paragrafo 7, in qualsiasi delle seguenti circostanze:
a) le azioni di risoluzione o le misure a livello di impresa madre comunicate a norma dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera c), rendono probabile il soddisfacimento delle condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, in relazione a un soggetto del gruppo in un altro Stato membro;
b) le azioni di risoluzione o altre misure unicamente a livello di impresa madre non sono sufficienti a stabilizzare la situazione ovvero è poco probabile che possano garantire un risultato ottimale;
c) le autorità di risoluzione hanno stabilito che una o più imprese figlie di cui sono responsabili soddisfano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3;
d) le azioni di risoluzione o altre misure a livello di gruppo porteranno vantaggio alle imprese figlie del gruppo in modo tale da rendere opportuno un programma di risoluzione di gruppo.
2. Qualora le azioni o misure proposte dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo non includano un programma di risoluzione di gruppo, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo adotta una decisione dopo avere consultato i membri del collegio di risoluzione.
3. Qualora le azioni o misure proposte dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo includano un programma di risoluzione di gruppo, quest'ultimo assume la forma di una decisione congiunta dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione responsabili per le imprese figlie oggetto del programma di risoluzione di gruppo.
Su richiesta di un'autorità di risoluzione, l'EIOPA può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1094/2010.
4. Un'autorità di risoluzione che è in disaccordo o si discosta dal programma di risoluzione di gruppo proposto dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo o che ritiene, per motivi di stabilità finanziaria, di dover adottare azioni di risoluzione autonome o misure indipendenti diverse da quelle proposte nel programma di risoluzione di gruppo in relazione a un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e):
a) espone dettagliatamente i motivi del disaccordo o per discostarsi dal programma di risoluzione di gruppo;
b) notifica all'autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo i motivi di cui alla lettera a);
c) informa l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo in merito alle azioni o misure che intende adottare.
Nell'esporre i motivi del disaccordo, l'autorità di risoluzione interessata tiene debito conto dei piani di risoluzione di gruppo, del potenziale impatto delle azioni di risoluzione o delle misure indipendenti che adotterà sulla stabilità finanziaria, sulle risorse di bilancio, sui sistemi di garanzia delle assicurazioni e su qualsiasi meccanismo di finanziamento negli Stati membri interessati e del potenziale effetto di tali azioni di risoluzione o altre misure su altre parti del gruppo.
5. Le autorità di risoluzione che concordano con il programma di risoluzione di gruppo proposto dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo possono giungere a una decisione congiunta su un programma di risoluzione di gruppo riguardante i soggetti del gruppo nei rispettivi Stati membri senza la partecipazione delle autorità di risoluzione dissenzienti.
6. Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 3 o 5 e le azioni di risoluzione e misure di cui al paragrafo 4 sono riconosciute come definitive e applicate dalle autorità di risoluzione negli Stati membri interessati.
7. Le autorità eseguono tutte le azioni di risoluzione e misure di cui ai paragrafi da 1 a 6 senza indugio e tenendo debitamente conto dell'urgenza della situazione.
8. Laddove non è attuato un programma di risoluzione di gruppo e le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione in relazione ad un soggetto del gruppo, tali autorità di risoluzione cooperano strettamente nel collegio di risoluzione al fine di mettere a punto una strategia di risoluzione coordinata per tutti i soggetti del gruppo interessati.
9. Le autorità di risoluzione che avviano azioni di risoluzione in relazione ad un soggetto del gruppo comunicano periodicamente informazioni esaurienti su tali azioni o misure ai membri del collegio di risoluzione e riferiscono ai medesimi sul loro andamento.
Accordi con paesi terzi
1. Conformemente all'articolo 218 TFUE la Commissione può trasmettere al Consiglio proposte relative alla negoziazione, con uno o più paesi terzi, di accordi sulle modalità di cooperazione tra le autorità di risoluzione e le pertinenti autorità dei paesi terzi, compreso lo scambio di informazioni in relazione ai piani di risanamento e di risoluzione riguardanti imprese di assicurazione e di riassicurazione, imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi e gruppi.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano in particolare a stabilire tra le autorità di risoluzione e le autorità pertinenti dei paesi terzi procedure e modalità di cooperazione per l'esecuzione di alcuni o tutti i compiti e per l'esercizio di alcuni o tutti i poteri di cui all'articolo 79.
3. Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali con un paese terzo, purché tali accordi bilaterali non siano in contraddizione con il presente titolo, in relazione alle questioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sino all'entrata in vigore di un accordo di cui al paragrafo 1 con il paese terzo interessato.
Riconoscimento ed esecuzione delle procedure di risoluzione di paesi terzi
1. Il presente articolo si applica in relazione alle procedure di risoluzione di paesi terzi se e finché con il paese terzo non vige un accordo internazionale di cui all'articolo 75, paragrafo 1. Si applica anche dopo l'entrata in vigore di tale accordo internazionale con il paese terzo interessato, se tale accordo non disciplina il riconoscimento e l'esecuzione delle procedure di risoluzione del paese terzo.
2. L'autorità di risoluzione interessata decide se riconoscere e dare esecuzione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 77, alle procedure di risoluzione di un paese terzo relative a un'impresa figlia nell'Unione o a una succursale nell'Unione di un'impresa di un paese terzo o a un'impresa madre.
La decisione tiene in debita considerazione gli interessi di ciascuno Stato membro in cui opera l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o l'impresa madre di un paese terzo, in particolare l'impatto che il riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione di un paese terzo potrebbe avere sulle altre parti del gruppo e sui contraenti, sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria in tali Stati membri.
3. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano almeno la facoltà di:
a) esercitare i poteri di risoluzione in relazione:
i) alle attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un'impresa madre di un paese terzo ubicate nel loro Stato membro o disciplinate dal diritto del loro Stato membro;
ii) ai diritti o alle passività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo contabilizzati dalla succursale nell'Unione di un'impresa di un paese terzo nel loro Stato membro o disciplinati dal diritto del loro Stato membro ovvero qualora i crediti relativi a tali diritti e passività siano opponibili nel loro Stato membro;
b) perfezionare, anche imponendo ad un'altra persona un intervento in tal senso, una cessione di azioni o altri titoli di proprietà in relazione a una impresa figlia nell'Unione stabilita in tale Stato membro;
c) esercitare i poteri di cui all'articolo 49, 50 o 51 in relazione ai diritti delle parti di un contratto con un soggetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se tali poteri sono necessari ai fini dell'esecuzione della procedura di risoluzione di un paese terzo; e
d) rendere non eseguibili i diritti di recesso o anticipazione dei contratti, oppure influire sui diritti contrattuali, di soggetti di cui al paragrafo 2 e di altri soggetti del gruppo, qualora detto diritto derivi da un'azione di risoluzione intrapresa in relazione a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, impresa madre di tali soggetti o altri soggetti del gruppo di un paese terzo, sia da parte di un'autorità di risoluzione di un paese terzo che in conformità degli obblighi legali o regolamentari relativi ai meccanismi di risoluzione in tale paese, posto che gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, continuino a essere adempiti.
4. Le autorità di risoluzione possono, qualora ciò sia necessario nell'interesse pubblico, adottare azioni di risoluzione nei confronti di un'impresa madre quando l'autorità pertinente del paese terzo stabilisce che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che è un'impresa figlia dell'impresa madre e che è costituita in tale paese terzo soddisfa le condizioni per la risoluzione secondo il diritto del paese terzo in questione. A tal fine gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione siano abilitate a far uso di ogni potere di risoluzione nei confronti di tale impresa madre; si applica inoltre al riguardo l'articolo 48.
5. Il riconoscimento e l'esecuzione delle procedure di risoluzione di un paese terzo non pregiudicano eventuali procedure ordinarie di insolvenza a norma del diritto nazionale applicabile, se del caso, conformemente alla presente direttiva.
Diritto di rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione delle procedure di risoluzione di paesi terzi
L'autorità di risoluzione può rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione delle procedure di risoluzione di paesi terzi a norma dell'articolo 76 se ritiene che:
a) la procedura di risoluzione del paese terzo abbia effetti negativi sulla stabilità finanziaria dello Stato membro in cui è basata l'autorità di risoluzione ovvero che la procedura abbia effetti negativi sulla stabilità finanziaria in un altro Stato membro;
b) un'azione autonoma di risoluzione a norma dell'articolo 78 in relazione a una succursale nell'Unione di un'impresa di un paese terzo sia necessaria per conseguire uno o più obiettivi della risoluzione;
c) i creditori non riceverebbero, in base alla procedura di risoluzione del paese terzo, lo stesso trattamento degli omologhi del paese terzo aventi diritti giuridici analoghi;
d) il riconoscimento o l'esecuzione della procedura di risoluzione del paese terzo abbiano concrete implicazioni di bilancio per tale Stato membro; o
e) gli effetti di tale riconoscimento o esecuzione siano contrari al diritto nazionale.
Risoluzione di succursali nell'Unione di imprese di paesi terzi
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri necessari per agire in relazione a una succursale nell'Unione di un'impresa di un paese terzo non soggetta a procedura di risoluzione di un paese terzo ovvero soggetta a procedura di risoluzione di un paese terzo ove si applichi una delle circostanze di cui all'articolo 77.
Gli Stati membri assicurano che l'articolo 48 si applichi all'esercizio di tali poteri.
2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano esercitare i poteri previsti al paragrafo 1 quando reputano necessaria, nell'interesse pubblico, un'azione e purché siano soddisfatte una o più delle condizioni seguenti:
a) la succursale nell'Unione di un'impresa di un paese terzo non soddisfa più, o probabilmente non soddisferà più, le condizioni imposte dal diritto nazionale per la sua autorizzazione e l'esercizio dell'attività in tale Stato membro e non vi è la prospettiva che un intervento del settore privato, un'azione di vigilanza ovvero un'azione pertinente di un paese terzo permetterebbe alla succursale di ripristinare il soddisfacimento di tali condizioni ovvero di evitare il dissesto in tempi ragionevoli;
b) secondo il parere dell'autorità di risoluzione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del paese terzo non è disposta o non è in grado, oppure non sarà probabilmente in grado, di pagare alla scadenza le proprie obbligazioni ai creditori dell'Unione o le obbligazioni create o contabilizzate mediante la succursale, ad esempio i pagamenti ai contraenti o ai beneficiari, e l'autorità di risoluzione ha accertato che in relazione a tale impresa di assicurazione o di riassicurazione del paese terzo non è stata aperta né sarà aperta nel paese terzo in tempi ragionevoli nessuna procedura di risoluzione o procedura di insolvenza;
c) l'autorità pertinente del paese terzo ha avviato una procedura di risoluzione in relazione all'impresa di assicurazione o di riassicurazione del paese terzo, ovvero ha notificato all'autorità di risoluzione l'intenzione di procedere in tal senso.
3. L'autorità di risoluzione che avvia, in relazione a una succursale nell'Unione di un'impresa di un paese terzo, un'azione autonoma tiene conto degli obiettivi della risoluzione e avvia tale azione nel rispetto dei principi e requisiti seguenti, nella misura in cui sono pertinenti:
a) principi stabiliti all'articolo 22;
b) requisiti relativi all'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al titolo III, capo II.
Cooperazione con le autorità di paesi terzi
1. Il presente articolo si applica in relazione alla cooperazione con i paesi terzi se e finché con il paese terzo non vige un accordo internazionale di cui all'articolo 75, paragrafo 1. Si applica anche dopo l'entrata in vigore di tale accordo internazionale, se tale accordo non disciplina la materia trattata nel presente articolo.
2. L'EIOPA può concludere accordi quadro di cooperazione non vincolanti con le autorità pertinenti dei paesi terzi. Gli accordi quadro di cooperazione stabiliscono, tra le autorità che ne sono parte, procedure e modalità per lo scambio delle informazioni necessarie e la cooperazione per l'esecuzione di alcuni o tutti i compiti seguenti ovvero per l'esercizio di alcuni o tutti i poteri seguenti in relazione alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o ai relativi gruppi:
a) elaborazione dei piani di risoluzione in conformità degli articoli da 9 a 12 e obblighi analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi;
b) valutazione della possibilità di risoluzione di tali imprese di assicurazione e di riassicurazione e gruppi, in conformità degli articoli 13 e 14, e obblighi analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi;
c) esercizio del potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, a norma degli articoli 15 e 16, e poteri analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi;
d) applicazione delle misure preventive a norma dell'articolo 141 della direttiva 2009/138/CE e poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo pertinente;
e) applicazione degli strumenti di risoluzione ed esercizio dei poteri di risoluzione e poteri analoghi a disposizione delle autorità pertinenti dei paesi terzi.
3. Se del caso, le autorità di vigilanza o di risoluzione possono concludere accordi di cooperazione con le pertinenti autorità dei paesi terzi in linea con l'accordo quadro dell'EIOPA di cui al paragrafo 2.
4. Gli Stati membri notificano all'EIOPA gli accordi di cooperazione conclusi dalle autorità di risoluzione e dalle autorità di vigilanza in conformità del presente articolo.
Scambio di informazioni riservate
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, le autorità di vigilanza e i ministeri competenti scambino informazioni riservate, ivi compresi i piani preventivi di risanamento, con le autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono rispettate le condizioni seguenti:
a) tali autorità dei paesi terzi sono soggette a obblighi e norme in materia di segreto professionale considerate, secondo il parere di tutte le autorità interessate, almeno equivalenti a quelle stabilite dall'articolo 66;
b) le informazioni sono necessarie affinché le autorità pertinenti dei paesi terzi possano svolgere le funzioni di risoluzione previste dal diritto nazionale analoghe a quelle previste dalla presente direttiva, e, fatta salva la lettera a), non sono utilizzate per altri scopi.
Ai fini della lettera a), se lo scambio di informazioni riguarda dati personali, la gestione e la trasmissione di tali dati all'autorità del paese terzo sono disciplinate dal diritto sulla protezione dei dati applicabile a livello di Unione e nazionale.
2. Qualora le informazioni riservate provengano da un altro Stato membro, le autorità di risoluzione, le autorità di vigilanza e i ministeri competenti le rendono note alle autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l'autorità pertinente dello Stato membro da cui provengono le informazioni («autorità d'origine») ne autorizza la divulgazione;
b) le informazioni sono divulgate unicamente ai fini autorizzati dall'autorità d'origine.
Meccanismi di finanziamento
1. Ciascuno Stato membro istituisce uno o più meccanismi di finanziamento per garantire che l'autorità di risoluzione disponga di fondi adeguati, attraverso contributi ex ante o ex post o una combinazione degli stessi, provenienti da imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate in tale Stato membro e da succursali nell'Unione di imprese di paesi terzi situate nel territorio di tale Stato membro, per coprire almeno il pagamento della differenza agli azionisti, ai contraenti, ai beneficiari, a coloro che vantano crediti di assicurazione o ad altri creditori di cui all'articolo 57.
Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di ricorrere ai meccanismi di finanziamento di cui al primo comma anche per coprire altri costi associati all'uso di strumenti di risoluzione, nella misura in cui il ricorso ai meccanismi di finanziamento sia necessario per il conseguimento degli obiettivi della risoluzione.
Gli Stati membri possono ricorrere alla stessa struttura amministrativa dei loro sistemi di garanzia delle assicurazioni per i relativi meccanismi di finanziamento, tenendo conto del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
2. Gli Stati membri provvedono affinché il ricorso ai meccanismi di finanziamento sia conforme ai principi di cui all'articolo 22.
3. Se l'impresa soggetta a risoluzione opera nell'Unione in regime di diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi, si ricorre al pertinente meccanismo di finanziamento dello Stato membro in cui l'impresa è autorizzata per compensare gli azionisti, i contraenti, i beneficiari, coloro che vantano crediti di assicurazione o gli altri creditori conformemente all'articolo 57.
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'EIOPA i meccanismi di finanziamento istituiti.
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004).
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
1. Fatti salvi i poteri delle autorità di risoluzione e di vigilanza previsti nella presente direttiva e nella direttiva 2009/138/CE e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare le sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni amministrative e altre misure amministrative applicabili quando le disposizioni nazionali adottate a recepimento della presente direttiva non sono rispettate, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.
Qualora decidano di non stabilire norme in materia di sanzioni amministrative o altre misure amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni in materia di diritto penale.
Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri assicurano che, in caso di violazione, possano essere applicate sanzioni amministrative o altre misure amministrative, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, ai membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e alle altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.
3. I poteri di irrogare sanzioni amministrative o altre misure amministrative previste dalla presente direttiva sono attribuiti alle autorità di risoluzione o alle autorità di vigilanza a seconda del tipo di violazione. Le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l'esercizio delle loro rispettive funzioni. Nell'esercizio dei loro poteri di irrogare sanzioni amministrative o altre misure amministrative, le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni amministrative o altre misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.
4. Le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza esercitano i loro poteri amministrativi di irrogare sanzioni e altre misure amministrative conformemente alla presente direttiva e al diritto nazionale nelle seguenti modalità:
a) direttamente;
b) in collaborazione con altre autorità;
c) sotto la propria responsabilità con delega ad altre autorità;
d) ricorrendo alle autorità giudiziarie competenti.
5. Gli Stati membri assicurano che le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione e dalle autorità di vigilanza a norma del presente titolo siano impugnabili.
Disposizioni specifiche in materia di sanzioni amministrative e altre misure amministrative
1. Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prevedano sanzioni amministrative e altre misure amministrative almeno in relazione ai casi seguenti:
a) violazione dell'articolo 5 o 7 per non aver predisposto, mantenuto e aggiornato piani preventivi di risanamento e piani preventivi di risanamento di gruppo;
b) violazione dell'articolo 12 per mancata trasmissione di tutte le informazioni necessarie per la preparazione dei piani di risoluzione;
c) violazione dell'articolo 63, paragrafo 1, per mancata notifica all'autorità di vigilanza da parte dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), quando tale soggetto è in dissesto o a rischio di dissesto.
2. Gli Stati membri assicurano che, nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni amministrative e altre misure amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica, il soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), l'impresa capogruppo o altra persona giuridica responsabile della violazione e la natura della violazione;
b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
c) un divieto temporaneo, a carico di qualsiasi membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o dell'alta dirigenza del soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), o di qualsiasi altra persona fisica, che sono ritenuti responsabili, di esercitare funzioni in un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e);
d) per le persone giuridiche, ammende amministrative fino al 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente;
e) per le persone fisiche, ammende amministrative fino a 5 000 000 di EUR o, negli Stati membri in cui l'euro non è la moneta ufficiale, fino al valore corrispondente nella moneta nazionale al 28 gennaio 2025;
f) ammende amministrative fino al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato.
Ai fini del primo comma, lettera d), se la persona giuridica è un'impresa figlia di un'impresa madre, il fatturato pertinente è il fatturato complessivo annuo risultante nel bilancio consolidato dell'impresa capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.
Pubblicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza pubblichino sul loro sito internet ufficiale almeno le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative da loro irrogate per violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva che non siano state oggetto di impugnazione o qualora il diritto all'impugnazione sia stato esaurito. Tale pubblicazione è effettuata senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica è stata informata della sanzione amministrativa o altra misura amministrativa. La pubblicazione contiene informazioni sulla tipologia e sulla natura della violazione e sull'identità della persona fisica o giuridica cui è irrogata la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa.
Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione delle sanzioni amministrative o altre misure amministrative avverso le quali è stata presentata impugnazione, le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza pubblicano, senza indebito ritardo, sul proprio sito internet ufficiale le informazioni sullo stato di tale impugnazione e sul relativo esito.
2. Se l'autorità di risoluzione o l'autorità di vigilanza ritiene che la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sarebbe sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, l'autorità di risoluzione o l'autorità di vigilanza procede in uno dei modi seguenti:
a) rinvia la pubblicazione della decisione che impone la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa fino a che non vengano meno le ragioni di tale rinvio;
b) pubblica la decisione che impone la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;
c) non pubblica la decisione che impone la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa qualora l'autorità di risoluzione o l'autorità di vigilanza ritenga che la pubblicazione ai sensi della lettera a) o b) sia insufficiente per garantire:
i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari;
ii) la proporzionalità della pubblicazione di tali dati rispetto a misure ritenute di natura minore.
Le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito internet ufficiale per almeno cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito internet ufficiale dell'autorità di risoluzione o dell'autorità di vigilanza soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
Tenuta della banca dati centrale da parte dell'EIOPA
1. Fatto salvo il rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 66, le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza informano l'EIOPA in merito a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative da loro irrogate a norma dell'articolo 83, nonché allo stato dell'eventuale impugnazione e al relativo esito.
L'EIOPA gestisce e tiene aggiornata una banca dati centrale delle sanzioni e delle altre misure amministrative che le sono comunicate dalle autorità di risoluzione, all'esclusivo scopo di consentire a tali autorità di scambiare informazioni che siano accessibili solo ad esse.
L'EIOPA gestisce e tiene aggiornata una banca dati centrale delle sanzioni e delle altre misure amministrative che le sono comunicate dalle autorità di vigilanza, all'esclusivo scopo di consentire a tali autorità di scambiare informazioni accessibili solo ad esse.
2. L'EIOPA gestisce e tiene aggiornata una pagina internet contenente le seguenti informazioni o link a tali informazioni:
a) la pubblicazione delle sanzioni di ciascuna autorità di risoluzione;
b) la pubblicazione delle sanzioni di cui all'articolo 84 di ciascuna autorità di vigilanza;
c) il periodo per il quale ogni Stato membro pubblica le sanzioni.
Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità di vigilanza e delle autorità di risoluzione
Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative e il tenore delle ammende amministrative, le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui se del caso:
a) la gravità e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l'importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;
e) le perdite a carico di terzi, compresi i contraenti, causate dalla violazione, nella misura in cui possono essere determinate;
f) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità di vigilanza e con l'autorità di risoluzione;
g) le violazioni precedenti della persona fisica o giuridica responsabile.
Ai fini del primo comma, lettera c), gli indicatori della capacità finanziaria di una persona fisica o giuridica comprendono il fatturato totale della persona giuridica responsabile o il reddito annuo della persona fisica responsabile.
TITOLO VII
MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE E (UE) 2017/1132 E DEI REGOLAMENTI (UE) N. 1094/2010, (UE) N. 648/2012, (UE) N. 806/2014 E (UE) 2017/1129
Modifiche della direttiva 2002/47/CE
La direttiva 2002/47/CE è così modificata:
1) all'articolo 1, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli articoli da 4 a 7 della presente direttiva non si applicano ai vincoli sull'applicazione dei contratti di garanzia finanziaria o ai vincoli sugli effetti dei contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, alle disposizioni di netting per close-out o di compensazione imposti in forza del titolo IV, capo V o VI, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o del titolo V, capo III, sezione 3, o capo IV, del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o del titolo III, capo III, sezione 4, o del capo IV della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), o a qualsiasi vincolo di questo tipo imposto in forza di analoghi poteri previsti dal diritto di uno Stato membro per facilitare la risoluzione ordinata dei soggetti di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo oggetto di salvaguardie almeno equivalenti a quelle indicate al titolo IV, capo VII, della direttiva 2014/59/UE e al titolo V, capo V, del regolamento (UE) 2021/23;
_______________________
(*1) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014)."
(*2) Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021)."
(*3) Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj).»;"
2) l'articolo 9 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 9 bis
Direttiva 2008/48/CE, direttiva 2014/59/UE, regolamento (UE) 2021/23 e direttiva (UE) 2025/1
La presente direttiva non pregiudica la direttiva 2008/48/CE, la direttiva 2014/59/UE, il regolamento (UE) 2021/23 e la direttiva (UE) 2025/1.»
Modifiche della direttiva 2004/25/CE
All'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2004/25/CE, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri garantiscono che l'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva non si applichi in caso di applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) o al titolo III della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).
_______________________
(*4) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014).
(*5) Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021).
(*6) Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj).»
Modifiche della direttiva 2007/36/CE
All'articolo 1 della direttiva 2007/36/CE, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi in caso di applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) o al titolo III della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9).
_______________________
(*7) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014).
(*8) Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021).
(*9) Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj).»
Modifiche della direttiva 2014/59/UE
La direttiva 2014/59/UE è così modificata:
1) all'articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti:
«110) "autorità di risoluzione nel settore assicurativo": un'autorità di risoluzione quale definita all'articolo 2, punto 12), della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10);
111) "autorità di vigilanza nel settore assicurativo": un'autorità di vigilanza come definita all'articolo 13, punto 10), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*11);
112) "conglomerato finanziario": un conglomerato finanziario come definito all'articolo 2, punto 14), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*12);
_______________________
(*10) Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj)."
(*11) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009)."
(*12) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003).»;"
2) all'articolo 7, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera:
«e) se il gruppo nel suo complesso è un conglomerato finanziario o se un ente all'interno del gruppo ne fa parte, all'autorità di risoluzione nel settore assicurativo e all'autorità di vigilanza nel settore assicurativo interessate.»
;
3) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Qualora l'ente, l'entità o il gruppo sia un conglomerato finanziario o ne faccia parte, l'autorità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette i piani di risoluzione o i piani di risoluzione di gruppo anche all'autorità di risoluzione nel settore assicurativo e all'autorità di vigilanza nel settore assicurativo interessate.»
;
4) all'articolo 81, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:
«l) se l'ente o l'entità fa parte di un conglomerato finanziario, le autorità di vigilanza nel settore assicurativo e le autorità di risoluzione nel settore assicurativo interessate.»
;
5) all'articolo 83, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
«l) se l'ente soggetto a risoluzione fa parte di un conglomerato finanziario, le autorità di vigilanza nel settore assicurativo e le autorità di risoluzione nel settore assicurativo interessate.»
;
6) all'articolo 84, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«n) autorità di vigilanza nel settore assicurativo e autorità di risoluzione nel settore assicurativo informate o notificate sulla base del presente capo.»
;
7) all'articolo 88 è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Se l'ente, l'entità o il gruppo è un conglomerato finanziario o ne fa parte, le autorità di risoluzione nel settore assicurative interessate sono invitate a partecipare al collegio di risoluzione in qualità di osservatori, a condizione che tali autorità siano soggette a obblighi di riservatezza equivalenti, secondo il parere dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, a quelli stabiliti dall'articolo 90.».
Modifica della direttiva (UE) 2017/1132
La direttiva (UE) 2017/1132 è modificata come segue:
1) all'articolo 84, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri garantiscono che l'articolo 49, l'articolo 58, paragrafo 1, l'articolo 68, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 70, paragrafo 2, primo comma, e gli articoli da 72 a 75 e gli articoli 79, 80 e 81 della presente direttiva non si applichino in caso di applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*13), al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14) o al titolo III della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15).
_______________________
(*13) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014."
(*14) Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021)."
(*15) Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj).»;"
2) l'articolo 86 bis è modificato come segue:
a) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE, al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 o al titolo III della direttiva (UE) 2025/1.»
;
b) al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) sottoposte a misure di prevenzione della crisi quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 101), della direttiva 2014/59/UE, all'articolo 2, punto 48), del regolamento (UE) 2021/23 o all'articolo 2, punto 79), della direttiva (UE) 2025/1.»
;
3) all'articolo 87, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri garantiscono che il presente capo non si applichi alle società che sono soggette all'applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE, al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 o al titolo III della direttiva (UE) 2025/1.»
;
4) l'articolo 120 è modificato come segue:
a) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE, al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 o al titolo III della direttiva (UE) 2025/1.»
;
b) al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) sono sottoposte a misure di prevenzione della crisi quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 101), della direttiva 2014/59/UE, all'articolo 2, punto 48), del regolamento (UE) 2021/23 o all'articolo 2, punto 79), della direttiva (UE) 2025/1.»
;
5) l'articolo 160 bis è modificato come segue:
a) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE, al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 o al titolo III della direttiva (UE) 2025/1.»
;
b) al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) sono sottoposte a misure di prevenzione della crisi quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 101), della direttiva 2014/59/UE, all'articolo 2, punto 48), del regolamento (UE) 2021/23 o all'articolo 2, punto 79), della direttiva (UE) 2025/1.».
Modifica del regolamento (UE) n. 1094/2010
Il regolamento (UE) n. 1094/2010 è così modificato:
1) all'articolo 4, punto 2), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i) autorità di vigilanza quali definite all'articolo 13, punto 10), della direttiva 2009/138/CE, autorità di risoluzione quali definite all'articolo 2, punto 12), della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio (*16) e autorità competenti quali definite all'articolo 6, punto 8), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (*17) e di cui alla direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (*18);
_______________________
(*16) Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj)."
(*17) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016)."
(*18) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016).»;"
2) all'articolo 40, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini della direttiva (UE) 2025/1, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dell'autorità di risoluzione in ogni Stato membro.».
Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012
All'articolo 81, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 è aggiunta la lettera seguente:
«s) le autorità di risoluzione designate a norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio (*19).
_______________________
(*19) Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj).»
Modifica del regolamento (UE) n. 806/2014
All'articolo 88 del regolamento (UE) n. 806/2014, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il presente articolo non impedisce al Comitato, al Consiglio, alla Commissione, alla BCE, alle autorità nazionali di risoluzione o alle autorità nazionali competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, di condividere, ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione, informazioni tra di loro e con i ministeri competenti, le banche centrali, i sistemi di garanzia dei depositi, i sistemi di indennizzo degli investitori, le autorità competenti per le procedure ordinarie di insolvenza, le autorità di risoluzione nel settore assicurativo, le autorità di vigilanza nel settore assicurativo, le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti, l'ABE o, fatto salvo l'articolo 33 del presente regolamento, le autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione o, nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza, con un potenziale acquirente.».
Modifica del regolamento (UE) 2017/1129
All'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1129, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) i titoli derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri titoli, fondi propri o passività ammissibili da parte di un'autorità di risoluzione in virtù dell'esercizio di potere di cui all'articolo 53, paragrafo 2, all'articolo 59, paragrafo 2, o all'articolo 63, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2014/59/UE o dall'esercizio di potere di cui all'articolo 39, paragrafo 2, o all'articolo 42, paragrafo 1 o 2, della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio (*20);
_______________________
(*20) Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj).»;
Comitato per la risoluzione dell'EIOPA
1. L'EIOPA istituisce un comitato interno permanente a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1094/2010 ai fini della preparazione delle sue decisioni di cui all'articolo 44 di tale regolamento, comprese le decisioni relative ai progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione riguardanti i compiti che sono stati conferiti alle autorità di risoluzione conformemente alla presente direttiva. Tale comitato è composto dalle autorità di risoluzione di cui all'articolo 3 della presente direttiva.
2. Ai fini della presente direttiva l'EIOPA collabora con l'ABE e l'ESMA nel quadro del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza istituito dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. Ai fini della presente direttiva l'EIOPA garantisce la separazione strutturale tra il comitato per la risoluzione e le altre funzioni di cui al regolamento (UE) n. 1094/2010. Il comitato per la risoluzione promuove l'elaborazione e il coordinamento dei piani di risoluzione e sviluppa metodi per la risoluzione dei soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva che sono in dissesto.
Cooperazione con l'EIOPA
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione collaborino con l'EIOPA ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. 1094/2010.
2. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione forniscano senza indugio all'EIOPA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti secondo le disposizioni dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Sistemi di garanzia delle assicurazioni
Entro il 29 gennaio 2027, la Commissione, previa consultazione dell'EIOPA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'adeguatezza di norme minime comuni per i sistemi di garanzia delle assicurazioni nell'Unione. Tale relazione quantomeno:
a) valuta lo stato di avanzamento dei sistemi di garanzia delle assicurazioni negli Stati membri (livello di protezione, tipi di prestazioni assicurative protette, ipotesi di intervento);
b) esamina le opzioni strategiche, comprese le diverse opzioni di intervento, come il ricorso a sistemi di garanzia delle assicurazioni per mantenere o liquidare le polizze di assicurazione, tenendo debitamente conto delle differenze tra i prodotti assicurativi nei vari Stati membri;
c) valuta la necessità di introdurre e, se del caso, delineare le misure necessarie per fissare una linea di base minima per i sistemi di garanzia delle assicurazioni in tutta l'Unione.
La relazione, se del caso, è corredata di una proposta legislativa.
Riesame
Entro il 29 gennaio 2030, la Commissione, previa consultazione dell'EIOPA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Tale relazione in particolare:
a) valuta se e in che misura gli obiettivi della presente direttiva sono stati conseguiti per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno e il rafforzamento del sistema finanziario nell'Unione alla luce degli sviluppi economici e di mercato;
b) valuta lo stato di avanzamento in relazione ai meccanismi di finanziamento della risoluzione;
c) valuta la necessità di introdurre definizioni minime armonizzate a livello delle polizze coperte nonché delle persone che vantano crediti e delle polizze ammissibili e, se del caso, delinea le misure necessarie per introdurre tali definizioni;
d) analizza l'esperienza acquisita nello scambio di informazioni tra le autorità competenti per la vigilanza o la risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli enti creditizi nei casi in cui il soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), faccia parte di un conglomerato finanziario;
e) valuta la fattibilità e le condizioni preliminari per consentire ai conglomerati finanziari di redigere singoli piani (preventivi) di risanamento di gruppo per l'intero conglomerato e per consentire alle autorità di risoluzione di elaborare singoli piani di risoluzione di gruppo per l'intero conglomerato finanziario;
f) analizza i vantaggi di un'ulteriore armonizzazione del quadro di gestione delle crisi per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
La relazione, se del caso, è corredata di una proposta legislativa.
Recepimento
1. Entro il 29 gennaio 2027 gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 91 e agli articoli 96 e 97 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 30 gennaio 2027.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Entrata in vigore e applicazione
1. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Gli articoli da 92 a 95 si applicano a decorrere dal 30 gennaio 2027.
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2024
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
BO'KA J.
ALLEGATO
Misure per la valutazione della possibilità di risoluzione
Nel valutare la possibilità di risoluzione, le autorità di risoluzione e le autorità di risoluzione a livello di gruppo, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'impresa, esaminano le misure elencate di seguito.
1. Continuità operativa
a) La misura in cui tutte le pertinenti interdipendenze interne ed esterne, finanziarie e operative sono state individuate mediante riferimento a tutti i servizi e ruoli interessati, compreso il personale, e sono state associate a soggetti giuridici, funzioni essenziali, linee di business principali e accordi contrattuali connessi;
b) la misura in cui sono adottati adeguati meccanismi operativi per garantire la continuità dei servizi pertinenti necessari per preservare le funzioni essenziali e le linee di business principali necessarie per l'efficace attuazione dell'azione di risoluzione e di qualsiasi conseguente ristrutturazione, in particolare mediante l'agevolazione di eventuali trasferimenti di attività, diritti o passività, ruoli e personale;
c) la misura in cui i rischi per la continuità operativa nella risoluzione sono stati valutati in modo esaustivo, anche per quanto riguarda le informazioni qualitative e quantitative che consentono di individuare la criticità dei servizi pertinenti, compresi l'impatto dell'interruzione o della cessazione dei servizi pertinenti nella risoluzione e la loro sostituibilità;
d) la misura in cui i rischi per la continuità operativa sono stati efficacemente attenuati e la presenza di misure volte a migliorare la preparazione alla risoluzione, anche per quanto riguarda l'applicazione di meccanismi di garanzia della continuità con prestatori terzi esterni di servizi pertinenti.
2. Accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari
La misura in cui le imprese o i gruppi hanno stabilito le procedure e le modalità necessarie per mantenere l'accesso — prima, durante e dopo la risoluzione — alle infrastrutture dei mercati finanziari e ai servizi di pagamento, compensazione, regolamento e custodia forniti dagli intermediari.
3. Separabilità
a) La misura in cui le imprese o i gruppi hanno individuato, ridotto e, se necessario, eliminato fonti di indebita complessità nella loro struttura e nei loro sistemi informativi, che rappresentano un rischio per l'attuazione dell'azione di risoluzione, in particolare con l'obiettivo di facilitare la separazione e il trasferimento delle funzioni essenziali e delle linee di business principali;
b) la misura in cui il cessionario o l'acquirente sono disponibili per il portafoglio o l'attività dell'impresa.
4. Capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione
a) La misura in cui esiste una capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la valutazione volta a determinare se tale capacità sia sufficiente per l'attuazione del piano di risoluzione, compresa la disponibilità di eventuali sistemi di garanzia delle assicurazioni o meccanismi di finanziamento e la credibilità in merito al fatto che il detentore di capacità di assorbimento delle perdite sarà in grado di assorbire le perdite;
b) la misura in cui esistono meccanismi adeguati per garantire il riconoscimento transfrontaliero e l'efficacia delle azioni di risoluzione;
c) la misura in cui esistono dispositivi di governance, processi interni e sistemi informativi gestionali adeguati a sostegno dell'esecuzione operativa della svalutazione o conversione, nonché a sostegno del trasferimento dei portafogli.
5. Liquidità e finanziamento nel quadro della risoluzione
a) la misura in cui il modello di business dell'impresa o del gruppo può dar luogo a un fabbisogno di liquidità nell'ambito della risoluzione;
b) la misura in cui i processi e le capacità, che consentono i) di stimare il fabbisogno di liquidità e di finanziamento per l'attuazione della strategia di risoluzione, ii) di misurare e dichiarare la posizione di liquidità in caso di risoluzione e iii) di individuare e mobilitare le garanzie reali disponibili, esistono e possono essere utilizzati per ottenere finanziamenti durante e dopo la risoluzione.
6. Sistemi informativi e prescrizioni in materia di dati
La misura in cui le imprese o i gruppi dispongono di sistemi informativi gestionali adeguati, capacità di valutazione e infrastrutture tecnologiche per fornire le informazioni necessarie i) per l'elaborazione e la tenuta di piani di risoluzione, ii) per l'esecuzione di una valutazione equa, prudente e realistica e iii) per l'efficace applicazione delle azioni di risoluzione, anche in situazioni in rapida evoluzione.
7. Comunicazione
La misura in cui le imprese o i gruppi dispongono di piani di comunicazione per garantire una comunicazione tempestiva, solida e coerente ai pertinenti portatori di interessi e per sostenere l'attuazione dell'azione di risoluzione, nonché di dispositivi di governance per garantire l'efficace esecuzione di tali piani.
8. Governance
La misura in cui esistono solidi processi di governance che agevolano la preparazione e l'attuazione dell'azione di risoluzione, compresi i) la fornitura tempestiva e accurata di informazioni pertinenti su base regolare e ad hoc, ii) una vigilanza efficace durante la pianificazione della risoluzione e in caso di crisi e iii) un processo decisionale efficiente al momento della risoluzione.
9. Credibilità e impatto
a) La misura in cui l'azione di risoluzione permette di conseguire gli obiettivi della risoluzione ed è credibile, compresa la valutazione dei probabili impatti su contraenti, creditori, controparti e dipendenti;
b) la misura in cui è possibile valutare adeguatamente l'impatto della risoluzione dell'impresa o del gruppo sull'economia reale o sulla stabilità finanziaria e contenere il contagio, tenendo conto delle possibili azioni che le autorità dei paesi terzi possono adottare;
c) la misura in cui esistono meccanismi e mezzi che potrebbero facilitare la risoluzione nei casi di gruppi che hanno imprese figlie stabilite in giurisdizioni diverse.