
DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 219
G.U.R.I. 16 gennaio 2025, n. 12
Costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera l-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) 2023/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 27, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche al fine di favorire la ripresa e il rilancio di dette attività;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» e, in particolare, l'articolo 12, concernente semplificazioni in materia di attività commerciali, che ha introdotto all'articolo 27, comma 1, della legge n. 118 del 2022 i principi e criteri direttivi di cui alla lettera l-bis);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'articolo 4, sulla legittimazione ad agire delle associazioni di imprese;
Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, concernente «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy»;
Vista la comunicazione della Commissione europea, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola impresa (uno «Small Business Act» per l'Europa), COM (2008) 394 definitivo;
Visto il Piano strategico del turismo 2023-2027, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 luglio 2023, e in particolare l'ambito tematico relativo al turismo di alta gamma, nella parte in cui sono individuate le potenzialità economiche di proposte esperienziali rivolte ai turisti da parte dell'artigianato artistico, del design italiano e delle eccellenze nella produzione, rafforzando altresì la sinergia con l'offerta shopping relativa a moda e brand del Made in Italy;
Visto il documento conclusivo della X Commissione permanente attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, approvato il 17 maggio 2023, relativo alla «Indagine conoscitiva sul Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi», nella parte in cui si ravvisa la necessità di adottare misure per la valorizzazione commerciale e turistica degli esercizi iscritti agli albi degli esercizi storici e di qualità, già esistenti in diverse regioni e città, anche mediante specifiche misure nazionali, quali la creazione di un Portale nazionale o la predisposizione di circuiti per il turismo dello shopping;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e, in particolare, l'articolo 7-bis sulle espressioni di identità culturale collettiva, l'articolo 10, comma 3, sulla estensione della qualifica di bene culturale e l'articolo 52, comma 1-bis, sull'individuazione e la tutela delle attività commerciali e artigianali che siano espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO;
Considerata la necessità di valorizzare e coordinare a livello nazionale, in accordo con gli stessi, le esperienze avviate in diverse regioni e comuni, a tutela della qualità del commercio, nonchè per il contrasto alla desertificazione commerciale, anche con la costituzione di albi delle attività commerciali e artigianali di pregio e a tutela delle aree di rilevante interesse commerciale;
Acquisite le osservazioni pervenute dalle associazioni imprenditoriali dei settori interessati e delle associazioni che rappresentano le attività storiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2024;
Acquisita l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 settembre 2024 (rep. atti n. 108);
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2024;
Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro del turismo, del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto definisce, in attuazione della delega di cui all'articolo 27, commi 1, lettera l-bis), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, misure uniformi per la tutela e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane, che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, anche attraverso l'istituzione di apposti albi in ambito locale e di un albo nazionale.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «attività commerciale storica»: l'attività che consiste nella vendita al dettaglio, organizzata e continuativa, di beni sul mercato;
b) «bottega artigiana»: l'attività gestita dall'imprenditore artigiano, caratterizzata dalla prevalente manualità delle lavorazioni, come definita dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443 o dalle normative regionali;
c) «esercizio pubblico storico»: l'attività dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.
Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici
1. I comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e, ove previsto dalle norme regionali o locali, degli esercizi pubblici storici, insistenti nel proprio territorio, nei quali sono elencate le attività esistenti da almeno cinquanta anni o altro periodo già stabilito dalle normative regionali, che siano connotati da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati. In sede di prima applicazione, i soggetti iscritti ad albi già esistenti delle attività commerciali, delle botteghe artigiane degli esercizi pubblici storici sono iscritti di diritto agli albi di cui al presente decreto, anche se non in possesso dei requisiti di cui al presente comma.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono tenere distinti gli albi delle attività commerciali e degli esercizi pubblici storici da quelli delle botteghe artigiane storiche, indicando altresì quali di essi siano attività di eccellenza ai sensi dell'articolo 4.
3. I titolari delle attività economiche, qualora ritengano di essere in possesso delle caratteristiche necessarie per l'iscrizione agli albi di cui al comma 1, possono fare richiesta al comune, all'unione di comuni, alle province, alle città metropolitane territorialmente competenti, ovvero, laddove gli albi non siano costituiti, alla regione per la relativa iscrizione.
4. In caso di subentro nella titolarità o gestione di attività commerciali, di botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, la qualificazione di cui al comma 1 può essere mantenuta a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità nell'attività per quanto concerne il settore merceologico, le modalità di vendita o di produzione e, ove possibile, le caratteristiche strutturali dei locali. L'ipotesi di subentro di cui al presente comma è ammissibile in favore del dipendente che abbia operato presso l'attività per almeno dieci anni e sia in possesso di adeguata qualificazione.
5. La qualificazione di cui al comma 1 può essere mantenuta anche in un locale diverso da quello cui era stata originariamente attribuita, qualora, esperita senza esito la procedura conciliativa di cui all'articolo 5, comma 2, nonchè in casi di forza maggiore, l'attività sia gestita dal precedente titolare, sia mantenuta l'area d'insediamento e sia garantita la continuità nell'attività, con riferimento al settore merceologico e alle modalità di vendita o produzione. La disposizione di cui al presente comma non si applica se lo spostamento in un locale diverso è conseguenza o è comunque connesso al subentro di cui al comma 4.
6. Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al relativo albo e per i casi di cui ai commi 4 e 5, gli enti di cui al comma 1 applicano le rispettive discipline di settore.
7. Periodicamente e comunque con cadenza annuale, i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane trasmettono alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza i propri albi aggiornati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati trasmessi dai comuni, provvedono alla redazione e all'aggiornamento dell'albo o degli albi regionali in conformità alle normative regionali di settore. Le regioni e le province autonome, qualora non abbiano delegato tale attività agli enti istitutori, trasmettono i dati contenuti negli albi e i relativi aggiornamenti al Ministero delle imprese e del made in Italy per il loro inserimento nell'albo nazionale.
8. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane danno adeguata informazione nei rispettivi siti internet istituzionali delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici iscritti agli albi comunali regionali con la previsione di iniziative e di itinerari turistici volti a valorizzarli.
9. Con decreto di natura regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con i Ministri della cultura e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui le regioni possono ampliare anche ad altre attività, o derogare a fronte di specifiche esigenze, i requisiti necessari per l'accesso alla qualifica di storicità delle attività di cui al presente articolo.
Attività storiche di eccellenza
1. Fermo restando quanto già stabilito dalle regioni nell'ambito della propria autonomia, sono definite «Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza» le attività commerciali e gli esercizi pubblici storici che:
a) abbiano svolto nello stesso locale, da almeno settanta anni continuativi, nell'ambito dei quali non sono computati periodi di interruzione o sospensione non superiori ad un anno, un'attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico;
b) siano gestite per almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia con continuità dell'attività storica e con il mantenimento della qualità e dell'eccellenza ovvero dal soggetto subentrante ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, che assicuri il mantenimento delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 4.
c) siano connotate da un particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali;
d) abbiano conservato, per quanto possibile, l'aspetto storico, gli interni e gli arredi, ivi comprese mostre, vetrine e insegne della ditta;
e) le strutture, gli interni e gli arredi siano connotati da una elevata qualità progettuale e dei materiali;
f) siano insediati nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone equipollenti o in aree considerate di pregio commerciale ai sensi delle disposizioni degli enti territoriali competenti;
2. Alle attività di cui al comma 1, disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 9, è dedicata una specifica sezione dell'albo nazionale di cui all'articolo 6.
Diritti di prelazione ed estensione delle tutele relative ai beni culturali
1. In caso di cessione o vendita di beni immobili di proprietà di soggetti pubblici o privati, che siano sede operativa di attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza, in forza di un contratto di locazione o di altro legittimo titolo che ne consente la detenzione o il possesso, il diritto di prelazione di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è riconosciuto, limitatamente ai locali detenuti, anche in caso di vendita dell'intero complesso immobiliare.
2. Le regioni, con propri provvedimenti, possono individuare percorsi conciliativi che agevolino la conclusione di accordi tra gli esercenti di attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza e i proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici e dalle aree commerciali classificate di pregio.
3. Le attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza di cui agli articoli 3 e 4, qualora siano espressioni di identità culturale collettiva ai sensi dell'articolo 7-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere classificati, su istanza degli interessati, quali beni culturali. In tale ipotesi il Ministero dei beni culturali può apporre vincoli di destinazione e obblighi di conservazione in capo ai soggetti proprietari degli immobili sede di beni o di attività definiti come culturali, tali da consentire il mantenimento della qualifica di storicità o di eccellenza.
4. Restano ferme le competenze del Ministero della cultura in materia di individuazione delle misure di tutela per l'esercizio del commercio in aree di valore culturale, previste dall'articolo 52, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese commerciali e artigiane storiche e delle relative sottosezioni
1. E' istituito l'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici. L'Albo nazionale è costituito dagli albi regionali, delle città metropolitane, comunali e delle province autonome, inviati e periodicamente aggiornati dalle regioni, dai comuni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Nell'ambito dell'Albo nazionale è costituita una sezione delle attività storiche di eccellenza.
2. L'Albo è gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Il Ministero del turismo ne cura gli aspetti promozionali. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro del turismo per le questioni di competenza, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza unificata, sono individuate le modalità attuative del comma 1. In particolare, il decreto provvede:
a) all'individuazione delle caratteristiche dell'Albo nazionale, della sezione delle attività storiche di eccellenza e di ulteriori sezioni per categoria merceologica, nonchè delle modalità per lo scambio di informazioni con le regioni, le città metropolitane, i comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il suo periodico aggiornamento;
b) alle modalità di pubblicazione dell'Albo nazionale in una specifica sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, con predisposizione di rinvii ai siti internet delle regioni e dei comuni;
c) alla predisposizione, nel portale «Italia.it» del Ministero del turismo e nel sito internet di ENIT s.p.a., di un apposito rinvio alla sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui alla lettera b) e alla pubblicazione, nel sito internet del Ministero del turismo, delle informazioni sulle attività di cui all'articolo 7;
d) alle modalità di raccordo con le regioni, le città metropolitane, i comuni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
Misure di valorizzazione
1. Il Ministro del turismo provvede in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore delle attività commerciali, delle botteghe artigiane ed esercizi storici e di eccellenza, iscritti all'Albo nazionale, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale per il turismo, anche mediante creazione di specifici circuiti merceologici o territoriali. Le iniziative di cui al primo periodo possono essere avviate dalle associazioni di settore interessate, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali misure di valorizzazione definite a livello locale.
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 2024
MATTARELLA
MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri
ZANGRILLO, Ministro per la pubblica amministrazione
URSO, Ministro delle imprese e del made in Italy
GARNERO SANTANCHE', Ministro del turismo
GIULI, Ministro della cultura
GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze
PIANTEDOSI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: NORDIO