
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/19 DELLA COMMISSIONE, 26 settembre 2024
G.U.U.E. 15 gennaio 2025, Serie L
Regolamento che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda l'aggiornamento 2024 della tassonomia per il formato elettronico unico di comunicazione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 4 febbraio 2025
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 2
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione (2) specifica il formato elettronico unico di comunicazione che gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sono tenuti ad utilizzare per redigere le relazioni finanziarie annuali. I bilanci consolidati ivi contenuti sono redatti conformemente ai principi contabili internazionali, comunemente denominati International Financial Reporting Standards (IFRS), adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), oppure agli IFRS emessi dall'International Accounting Standards Board (IASB), i quali, sulla base della decisione 2008/961/CE della Commissione (4), sono considerati equivalenti agli IFRS adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.
2) La tassonomia di base da utilizzare per il formato elettronico unico di comunicazione è fondata sulla tassonomia contabile IFRS e ne costituisce un'estensione. La Fondazione IFRS aggiorna la tassonomia contabile IFRS ogni anno per tenere conto, tra gli altri sviluppi, dell'emissione di nuovi IFRS, delle modifiche di quelli vigenti, dell'analisi delle informazioni comunemente divulgate in pratica o dei miglioramenti apportati al contenuto generale o alla tecnologia della tassonomia contabile IFRS. E' quindi necessario aggiornare regolarmente le norme tecniche di regolamentazione per tenere conto degli aggiornamenti della tassonomia contabile IFRS.
3) Nel marzo 2023 e nel marzo 2024 la Fondazione IFRS ha pubblicato gli aggiornamenti della tassonomia contabile IFRS. Questi aggiornamenti dovrebbero pertanto riflettersi nel regolamento delegato (UE) 2019/815.
4) Gli allegati I, II e VI del regolamento delegato (UE) 2019/815 dovrebbero essere aggiornati per rispecchiare i suddetti aggiornamenti e fornire agli emittenti ulteriori orientamenti in merito alla taggatura dei loro bilanci. Benché sia necessario aggiornare solo alcune parti di tali allegati, occorre sostituirli integralmente per migliorare, in particolare, la leggibilità delle tabelle applicabili degli aggiornamenti 2023 e 2024 a vantaggio dei portatori di interessi. In questo modo si agevolerà l'attuazione degli obblighi di taggatura e si assicurerà il massimo grado di comparabilità dei bilanci elettronici redatti conformemente agli IFRS nell'Unione e nel mondo per gli utenti finali. Gli allegati III e V dovrebbero inoltre essere aggiornati per integrare gli sviluppi più recenti nelle specifiche Inline XBRL relative ai Reporting Packages.
5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/815.
6) Per garantire agli emittenti il tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove disposizioni e per ridurre al minimo i costi di conformità, la nuova tassonomia dovrebbe applicarsi alle relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci degli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva. Agli emittenti dovrebbe essere tuttavia consentito di attuare la nuova tassonomia per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o successivamente.
7) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
8) Il presente regolamento è un aggiornamento tecnico del regolamento delegato (UE) 2019/815 inteso a rispecchiare gli aggiornamenti della tassonomia contabile IFRS e delle specifiche Inline XBRL e a fornire ulteriori orientamenti per la marcatura dei bilanci IFRS. Il presente regolamento non costituisce una nuova strategia o una modifica sostanziale della strategia esistente. L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati. Non ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in quanto ciò sarebbe stato notevolmente sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto di tale modifica,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 390 del 31.12.2004, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj.
Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).
Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj).
Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (GU L 340 del 19.12.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/961/oj).
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
Il regolamento delegato (UE) 2019/815 è così modificato:
1) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
2) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento;
3) nell'allegato III, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli emittenti trasmettono il documento istanza Inline XBRL e i file della tassonomia di estensione XBRL dell'emittente come un unico pacchetto informativo secondo la specifica Report Packages 1.0.»;
4) nell'allegato V, la lettera (f) è sostituita dalla seguente:
«(f) sono validi secondo le specifiche XBRL 2.1 e le specifiche XBRL Dimensions 1.0 e sono confezionati secondo la specifica Reporting Package, come indicato nell'allegato III;»;
5) l'allegato VI è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il regolamento delegato (UE) 2019/815, quale modificato dal presente regolamento, si applica alle relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci degli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva.
Il regolamento delegato (UE) 2019/815, quale modificato dal presente regolamento, può tuttavia applicarsi alle relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci degli esercizi finanziari aventi inizio prima del 1° gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Legenda per le tabelle degli allegati II, IV e VI
TIPO DI DATI/ ATTRIBUTO/ PREFISSO | DEFINIZIONE |
text block | indica che il tipo di elemento è un blocco di testo; è utilizzato per marcare informazioni più estese, come le note, i principi contabili o le tabelle; i blocchi di testo sono voci non numeriche |
text | indica che il tipo di elemento è un testo (una sequenza di caratteri alfanumerici); è utilizzato per marcare informazioni descrittive poco estese; gli elementi di testo sono voci non numeriche |
yyyy-mm-dd | indica che il tipo di elemento è una data; questi elementi sono voci non numeriche |
X | indica che il tipo di elemento è monetario (un numero in una valuta dichiarata); questi elementi sono voci numeriche |
X.XX | indica che il tipo di elemento è un valore decimalizzato (ad esempio una percentuale o un valore "per azione"); questi elementi sono voci numeriche |
shares | indica che il tipo di elemento è un numero di azioni; questi elementi sono voci numeriche |
table | indica l'inizio di una struttura rappresentata da una tabella le cui righe e colonne alla loro intersezione contribuiscono alla definizione di un concetto finanziario |
axis | indica una proprietà dimensionale in una struttura tabulare |
member | indica un membro di una dimensione su un asse |
guidance | indica un elemento che agevola l'esplorazione del contenuto della tassonomia |
role | indica un elemento che rappresenta una sezione di una tassonomia, ad esempio il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, il conto economico, ogni singola nota, ecc. |
abstract | indica un elemento di raggruppamento o un'intestazione |
instant or duration | indica che il valore monetario rappresenta uno stock (se "instant" [istantaneo]) o un flusso (se "duration" [durata]) |
credit or debit | indica il saldo "naturale" dell'informazione |
esef_cor | prefisso applicato nelle tabelle degli allegati IV e VI per gli elementi definiti nello spazio dei nomi "https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2024-03-27/esef_cor" |
esef_all | prefisso applicato nella tabella dell'allegato VI per gli elementi definiti nello spazio dei nomi "https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2024-03-27/esef_all" |
esma_technical | prefisso applicato nella tabella dell'allegato VI per gli elementi definiti nello spazio dei nomi "http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical" |
ifrs-full | prefisso applicato nelle tabelle degli allegati IV e VI per gli elementi definiti nello spazio dei nomi "https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2024-03-27/ifrs-full" |
_____________________
La Fondazione IFRS detiene i diritti d'autore e i diritti sulle banche dati relativi agli IFRS Taxonomy Materials (materiali per la tassonomia IFRS). Gli IFRS Taxonomy Materials sono prodotti utilizzando il linguaggio XBRL con l'autorizzazione di XBRL International. Nell'ambito del SEE, la Fondazione IFRS non farà valere i propri diritti sugli IFRS Taxonomy Materials in relazione alla redazione e all'utilizzo dei bilanci IFRS taggati nel quadro dell'applicazione degli IFRS. La Fondazione IFRS si riserva tutti gli altri diritti, compresi, ma non solo, i diritti al di fuori del SEE. E' severamente vietato l'uso commerciale, compresa la riproduzione. Per ulteriori informazioni contattare la Fondazione IFRS alla pagina www.ifrs.org.
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