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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/27 DELLA COMMISSIONE, 30 ottobre 2024

G.U.U.E. 15 gennaio 2025, Serie L

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 18 gennaio 2025

Applicabile dal: 18 gennaio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 10, l'articolo 24, paragrafo 10, l'articolo 47, paragrafo 5, l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 61, paragrafo 10, l'articolo 66, paragrafo 3, e l'articolo 68, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2024/1143 istituisce un quadro comune unico dell'Unione per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche in tre settori agricoli: vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. A tal fine, il regolamento (UE) 2024/1143 ha modificato o abrogato, nella misura necessaria, gli atti dell'Unione che prevedevano quadri distinti in tali settori. Nello specifico, il regolamento (UE) 2024/1143 ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) relativo alle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativo alle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose, e ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relativo alle indicazioni geografiche nel settore dei prodotti agricoli e alimentari.

2) Il regolamento (UE) 2024/1143 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione per tutti e tre i settori agricoli: vini, bevande spiritose e prodotti agricoli.

3) Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli nell'ambito del nuovo quadro giuridico e in particolare al fine di semplificare e razionalizzare il funzionamento del sistema di indicazioni geografiche per i vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli, nonché di quello delle specialità tradizionali garantite, è opportuno adottare alcune norme mediante atti delegati.

4) Ai fini di una maggiore trasparenza e certezza del diritto nelle procedure di opposizione, è opportuno che la Commissione informi tempestivamente i richiedenti di qualsiasi opposizione ricevuta in relazione alle loro domande.

5) Al fine di determinare con maggior chiarezza le fasi della procedura di opposizione, è necessario individuare con precisione la data di inizio delle adeguate consultazioni da svolgersi tra l'opponente e il richiedente, così da raggiungere un accordo e definire gli obblighi dello Stato membro richiedente qualora ritenga che le modifiche apportate alla domanda, a seguito di un accordo raggiunto nel contesto di una procedura di opposizione, siano sostanziali.

6) A fini di trasparenza e per migliorare la qualità e l'uniformità delle informazioni relative alle indicazioni geografiche, è opportuno che una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare, il cui documento unico o documento equivalente non è mai stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, includa un documento unico conforme ai rispettivi requisiti per i documenti unici nei settori dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli.

7) E' opportuno definire una procedura di approvazione delle modifiche ordinarie e delle modifiche temporanee per consentire agli Stati membri di svolgere un'idonea valutazione delle domande e garantire un approccio coerente tra gli Stati membri, anche per le indicazioni geografiche transfrontaliere. L'accuratezza e la completezza della valutazione degli Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelle richieste per il processo di valutazione nell'ambito della procedura che disciplina le domande di registrazione di un'indicazione geografica.

8) E' opportuno che le modifiche ordinarie e temporanee relative alle indicazioni geografiche di paesi terzi seguano l'approccio previsto per gli Stati membri e che la decisione di approvazione sia adottata conformemente al sistema vigente nel paese terzo in questione.

9) Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno che qualsiasi decisione giudiziaria o amministrativa nazionale immediatamente applicabile che annulla una decisione di approvazione di una modifica ordinaria sia comunicata alla Commissione ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, dunque, al fine di informare tutti gli utilizzatori e le autorità di controllo dell'Unione.

10) Ai fini della certezza del diritto e della gestione efficiente del sistema, è opportuno prevedere norme dettagliate concernenti i requisiti e i termini per le comunicazioni di modifiche ordinarie e temporanee approvate.

11) E' necessario definire norme che stabiliscano il coordinamento tra le procedure di modifica di un disciplinare nei casi in cui siano contemporaneamente pendenti, rispettivamente presso la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro, domande relative a una modifica dell'Unione e a una modifica ordinaria. Poiché entrambi i tipi di domanda modificano il medesimo disciplinare, pur seguendo due diverse procedure parallele con tempi diversi, è opportuno stabilire norme che evitino incongruenze.

12) Sebbene le modifiche ordinarie di un disciplinare siano approvate dagli Stati membri secondo una procedura specifica diversa dalla procedura di approvazione delle modifiche dell'Unione, di cui la Commissione è responsabile, è opportuno che queste siano trattate insieme alle modifiche dell'Unione qualora siano considerate indissolubilmente legate ad esse, vale a dire qualora una modifica ordinaria comporti una modifica dell'Unione o ne sia una conseguenza. Tale eccezione dovrebbe consentire di trattare simultaneamente le questioni correlate nell'ambito di un'unica procedura amministrativa, che dunque risulterebbe efficiente e coerente.

13) Al fine di garantire un approccio coerente alle restrizioni all'origine delle materie prime per le indicazioni geografiche protette, è opportuno che la giustificazione relativa al legame sia richiesta anche laddove le prescrizioni che prevedono lo svolgimento delle fasi specifiche della produzione nella zona geografica delimitata comportino restrizioni.

14) Per assicurare che i disciplinari delle specialità tradizionali garantite forniscano unicamente informazioni pertinenti e succinte e per evitare che le domande di registrazione o le domande di approvazione di una modifica a un disciplinare di una specialità tradizionale garantita siano eccessivamente voluminose, occorre fissare un limite alla lunghezza dei disciplinari.

15) Ai fini della certezza del diritto e della chiarezza, è opportuno che l'approvazione da parte della Commissione di una domanda di approvazione di una modifica di un disciplinare di una specialità tradizionale garantita interessi unicamente modifiche debitamente descritte.

16) Alla luce delle pratiche commerciali, analogamente alle disposizioni adottate per le indicazioni geografiche nel regolamento (UE) 2024/1143, è necessaria chiarezza sull'uso di una specialità tradizionale garantita nella denominazione di vendita di un prodotto trasformato di cui il prodotto designato dalla specialità tradizionale garantita è un ingrediente. E' opportuno garantire che tale uso sia conforme a pratiche commerciali leali.

17) E' opportuno che le norme adottate sulla base di tali poteri forniscano un quadro giuridico unico e coerente che integri il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda la protezione e le procedure per la registrazione di un nome e per la modifica di un disciplinare in relazione alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite. Sebbene siano basate su diversi poteri conferiti dal regolamento (UE) 2024/1143, tali norme costituiscono un quadro normativo unico.

18) Per quanto riguarda le indicazioni geografiche, i poteri conferiti riguardano le procedure e il termine per la procedura di opposizione, le modifiche dell'Unione per le quali non è stato pubblicato alcun documento unico, la relazione tra modifica dell'Unione e modifica ordinaria, la procedura e il contenuto delle modifiche ordinarie e, solo per i prodotti agricoli, le condizioni supplementari relative alla provenienza delle materie prime. Per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite, i poteri conferiti riguardano le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare, le procedure e il termine per la procedura di opposizione, la procedura di modifica di un disciplinare e le norme sull'uso delle specialità tradizionali garantite che designano un prodotto utilizzato come ingrediente nel nome di un prodotto trasformato.

19) Gli elementi essenziali delle procedure e della protezione relative alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite sono stabiliti all'interno del regolamento (UE) 2024/1143. In particolare, per le indicazioni geografiche, uno dei principali obiettivi di detto regolamento è quello di istituire un sistema di protezione unitario ed esaustivo, basato sulle medesime norme procedurali e gestito dallo stesso comitato. La coerenza di tale sistema sarebbe meglio garantita se le norme fossero raccolte nello stesso atto. Alla luce di quanto precede, ai fini della coerenza del sistema nel suo complesso, è opportuno che tutte le norme supplementari di portata generale relative a elementi non essenziali dell'atto legislativo e necessarie per il corretto funzionamento del sistema di indicazioni geografiche e di specialità tradizionali garantite siano raccolte nello stesso atto.

20) Le norme adottate sulla base di tali poteri perseguono il medesimo obiettivo, ossia facilitare e rendere più agevole l'applicazione del sistema unitario di registrazione, modifica e protezione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite a tutti i diversi livelli e fasi. Tali norme rientrano tutte nell'ambito della stessa procedura concepita per proteggere e gestire le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite nell'Unione.

21) E' opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (5), che integra il regolamento (UE) n 1151/2012, al fine di sopprimere tutte le disposizioni che sarebbero in contrasto con quelle previste dal presente regolamento, che si applicano anche al settore dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.

(2)

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

(3)

Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj).

(4)

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj).

(5)

Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/664/oj).

CAPO I

DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2024/1143 in relazione agli aspetti seguenti:

a) per quanto riguarda le indicazioni geografiche:

i) le norme procedurali in materia di opposizione;

ii) le procedure per le modifiche dell'Unione;

iii) l'approvazione e la comunicazione delle modifiche ordinarie, comprese le modifiche temporanee;

iv) la relazione tra modifiche dell'Unione e modifiche ordinarie;

v) le prescrizioni relative alla provenienza delle materie prime per le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli;

b) per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite:

i) le procedure per la domanda di registrazione;

ii) le norme procedurali in materia di opposizione;

iii) le procedure di approvazione delle modifiche del disciplinare;

iv) le norme relative all'uso di specialità tradizionali garantite che designano un prodotto utilizzato come ingrediente nel nome di un prodotto trasformato.

CAPO II

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Art. 2

Norme procedurali in materia di opposizione

1. Quando riceve un'opposizione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, la Commissione ne informa il richiedente senza indugio.

2. Il periodo di tre mesi durante il quale l'opponente e il richiedente possono avviare idonee consultazioni, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, decorre dalla data in cui l'invito a essi rivolto è trasmesso per via elettronica.

3. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, il nome e i recapiti dell'autorità o della persona che ha presentato l'opposizione sono comunicati all'autorità, all'organismo o alla persona che ha presentato la domanda di registrazione o di approvazione di una modifica dell'Unione o la richiesta di cancellazione.

4. Qualora gli Stati membri ritengano che le modifiche apportate di conseguenza alla domanda di registrazione di cui all'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143 siano sostanziali e incidano quindi su interessi che non erano stati presi in considerazione nella procedura nazionale di opposizione adottata a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, di detto regolamento, tali modifiche sono soggette a una procedura di opposizione supplementare. Gli Stati membri richiedenti sono autorizzati ad adottare la procedura di opposizione supplementare dopo aver notificato il risultato della consultazione alla Commissione conformemente all'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143. Nel contesto di detta procedura di opposizione supplementare, lo Stato membro garantisce che qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro in questione sia autorizzata a presentare un'opposizione prima che la versione modificata del documento unico e del disciplinare sia comunicata alla Commissione, al fine di ripetere l'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1143.

Art. 3

Modifica dell'Unione delle indicazioni geografiche per le quali non è mai stato pubblicato un documento unico

La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare di un'indicazione geografica, per la quale un documento unico o un documento equivalente non è mai stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, include un documento unico. Il documento unico è conforme all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/787, a seconda che l'indicazione geografica designi rispettivamente un prodotto agricolo, un vino o una bevanda spiritosa.

Art. 4

Approvazione da parte dello Stato membro di modifiche ordinarie del disciplinare di un'indicazione geografica

1. Ai fini dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143, le domande di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare sono presentate alle autorità dello Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica delimitata del prodotto di cui trattasi.

2. Gli Stati membri possono disporre che le domande di modifica ordinaria siano pubblicate a fini di opposizione a livello nazionale. Se non è prevista l'opposizione nazionale e se la domanda di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare non proviene dal gruppo di produttori richiedente che aveva presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro dà a tale gruppo di produttori richiedente, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda.

3. La domanda di approvazione di una modifica ordinaria presenta una descrizione delle modifiche ordinarie e una sintesi dei motivi che le rendono necessarie e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi ordinarie a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

4. Se ritiene soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e le disposizioni adottate in virtù dello stesso, lo Stato membro può approvare la modifica ordinaria. La decisione di approvazione comprende il riferimento elettronico alla versione pubblicata del disciplinare consolidato modificato e, se del caso, il documento unico consolidato modificato. Se riguarda un'indicazione geografica per la quale non è mai stato pubblicato un documento unico nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la modifica ordinaria comprende sempre un documento unico.

5. La decisione di approvazione, comprensiva se del caso del relativo documento unico, è resa pubblica dagli Stati membri. La modifica ordinaria approvata è applicabile nello Stato membro interessato secondo le norme nazionali applicabili in materia di entrata in vigore.

6. Nel caso in cui la modifica ordinaria del disciplinare riguardi un'indicazione geografica per la quale non è mai stato pubblicato un documento unico nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il documento unico è pubblicato a titolo informativo a livello dell'Unione.

Art. 5

Comunicazione delle modifiche ordinarie

1. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche ordinarie approvate entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione.

2. Le decisioni di approvazione di modifiche ordinarie concernenti prodotti originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione da un gruppo di produttori, direttamente o tramite le autorità del paese terzo interessato, entro un mese dalla data in cui è stata approvata la decisione pertinente.

3. La comunicazione alla Commissione di una modifica ordinaria approvata è considerata debitamente effettuata se contiene tutti gli elementi elencati all'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione (1).

4. Nel caso in cui l'approvazione di una modifica ordinaria determini una modifica del documento unico, la Commissione pubblica la comunicazione della modifica ordinaria e il documento unico modificato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica ordinaria.

5. Nel caso in cui l'approvazione di una modifica ordinaria, debitamente comunicata, non comporti una modifica del documento unico, la Commissione rende pubblica, nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143, la comunicazione della modifica ordinaria entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica ordinaria.

6. La Commissione non pubblica una comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria che non sia stata debitamente effettuata ai sensi del paragrafo 3. La Commissione informa l'autorità o il gruppo di produttori del fatto che la comunicazione della modifica ordinaria non è stata debitamente effettuata entro tre mesi. In caso di mancata risposta dopo due mesi dal ricevimento della lettera della Commissione, la comunicazione che non è stata debitamente effettuata si considera come non presentata.

7. Lo Stato membro comunica senza indugio alla Commissione:

a) qualsiasi decisione giudiziaria o amministrativa immediatamente applicabile che annulla una decisione di approvazione di una modifica ordinaria;

b) il documento unico consolidato e il riferimento elettronico al disciplinare o, in caso di modifica che non interessa il documento unico, solo il riferimento elettronico al disciplinare, aggiornato a seguito dell'annullamento di tale modifica ordinaria.

La Commissione pubblica la comunicazione di una decisione nazionale che annulla una modifica ordinaria nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, o la rende pubblica nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, mutatis mutandis, o all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26, se del caso.

8. Lo Stato membro, il paese terzo o il gruppo di produttori, di cui al paragrafo 2, che ha comunicato una modifica ordinaria alla Commissione rimane responsabile del suo contenuto.

9. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 5, le modifiche ordinarie sono applicabili nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui sono state pubblicate, a norma del paragrafo 4 del presente articolo, o rese pubbliche, a norma del paragrafo 5 del presente articolo.

10. Ove la zona geografica delimitata si estenda su più di uno Stato membro, ogni Stato membro interessato applica la procedura relativa alla modifica ordinaria separatamente. La modifica ordinaria è applicabile nel territorio degli Stati membri interessati solo dopo l'entrata in applicazione dell'ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica ordinaria invia alla Commissione la comunicazione pertinente entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la sua decisione di approvazione.

Se uno o più Stati membri interessati non adottano la decisione nazionale di approvazione di cui al primo comma, uno qualsiasi degli Stati membri interessati può presentare tale domanda ai sensi della procedura di modifica dell'Unione. In tal caso, lo Stato membro che presenta la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione dimostra che la procedura di modifica ordinaria non è stata conclusa in uno o più degli Stati membri di cui l'indicazione geografica è originaria. La relativa procedura di opposizione dell'Unione è aperta a tutti gli Stati membri, a esclusione dello Stato membro che presenta la domanda di approvazione della modifica dell'Unione.

11. Il paragrafo 10 si applica mutatis mutandis ai casi in cui una parte della zona geografica delimitata interessata è situata nel territorio di un paese terzo.

12. La comunicazione dell'approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di un'indicazione geografica per la quale non è mai stato pubblicato un documento unico nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è sempre accompagnata da un documento unico da pubblicare a titolo informativo a livello dell'Unione.

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236 (GU L, 2025/26, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/26/oj).

Art. 6

Relazione tra modifiche dell'Unione e modifiche ordinarie

1. Se una modifica ordinaria che comporta una modifica del documento unico è approvata mentre è pendente presso la Commissione una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione, lo Stato membro interessato aggiorna di conseguenza il documento unico incluso nella domanda di approvazione di una modifica dell'Unione. Se la modifica dell'Unione pendente è stata pubblicata per opposizione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la versione aggiornata del documento unico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, come allegato del regolamento di esecuzione che approva la modifica dell'Unione.

2. Se la versione modificata del documento unico inclusa in una domanda di modifica ordinaria approvata a livello nazionale non tiene conto delle ultime modifiche dell'Unione che sono state approvate, tale modifica ordinaria non è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Lo Stato membro che ha approvato tale modifica ordinaria trasmette alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la versione consolidata del documento unico contenente sia le modifiche dell'Unione che le modifiche ordinarie.

3. Una modifica ordinaria inclusa in una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione indissolubilmente legata a quest'ultima è considerata, in via eccezionale, parte di tale modifica dell'Unione ed è approvata dalla Commissione unitamente alla modifica dell'Unione. In tali casi, il legame indissolubile tra la modifica dell'Unione e la modifica ordinaria è spiegato nella domanda di approvazione della modifica dell'Unione.

Art. 7

Modifiche temporanee di un disciplinare di un'indicazione geografica

1. Le modifiche temporanee di un disciplinare sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica delimitata dell'indicazione geografica di cui trattasi. Le modifiche temporanee possono riguardare una parte della zona geografica.

2. Le modifiche temporanee sono comunicate alla Commissione insieme ai motivi che le giustificano e alla decisione nazionale di approvazione entro un mese dalla data in cui tale decisione è stata resa pubblica. Una modifica temporanea è applicabile nello Stato membro interessato secondo le norme nazionali applicabili sull'entrata in vigore.

3. Ogni modifica temporanea si applica per un periodo di tempo limitato stabilito dall'autorità che la approva. Essa può essere rinnovata solo se sussistono ancora le circostanze eccezionali di cui all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143 in base alle quali è stata inizialmente approvata. Il rinnovo delle modifiche temporanee è comunicato alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.

4. Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, ogni Stato membro interessato applica separatamente la procedura relativa alle modifiche temporanee di cui al paragrafo 1.

5. Le modifiche temporanee concernenti indicazioni geografiche originarie di paesi terzi sono comunicate alla Commissione, insieme ai motivi che le giustificano, da un gruppo di produttori, direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data di approvazione della modifica temporanea.

6. La comunicazione alla Commissione di una modifica temporanea approvata è considerata debitamente effettuata se contiene gli elementi elencati all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26.

7. La Commissione rende pubblica la comunicazione delle modifiche temporanee nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143 entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione delle modifiche temporanee. Fatto salvo il paragrafo 2, le modifiche temporanee sono applicabili nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui sono state rese pubbliche dalla Commissione.

8. Lo Stato membro, il paese terzo o il gruppo di produttori, di cui al paragrafo 5, che ha comunicato una modifica temporanea alla Commissione rimane responsabile del suo contenuto.

CAPO III

NORME SPECIALI PER I PRODOTTI AGRICOLI

Art. 8

Provenienza delle materie prime per le indicazioni geografiche protette

La giustificazione di cui all'articolo 47, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 è richiesta anche laddove la prescrizione che prevede lo svolgimento delle fasi specifiche della produzione nella zona geografica delimitata comporti restrizioni alla provenienza delle materie prime.

CAPO IV

SPECIALITA' TRADIZIONALI GARANTITE

Art. 9

Limitazione della lunghezza del disciplinare delle specialità tradizionali garantite

Il disciplinare di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2024/1143 è conciso e non supera le 5 000 parole, tranne in casi debitamente giustificati.

Una domanda di approvazione di una modifica del disciplinare di cui all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 è concisa e non supera le 7 500 parole, incluso il disciplinare, salvo in casi debitamente giustificati.

Art. 10

Norme procedurali in materia di opposizione

1. Qualora riceva un'opposizione a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, la Commissione ne informa il richiedente senza indugio.

2. Il periodo di tre mesi durante il quale l'opponente e il richiedente possono avviare idonee consultazioni, di cui all'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, decorre dalla data in cui l'invito a essi rivolto è trasmesso per via elettronica.

3. Ai fini dell'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, il nome e i recapiti dell'autorità o della persona che ha presentato l'opposizione sono comunicati all'autorità, all'organismo o alla persona che ha presentato la domanda di registrazione o di approvazione di una modifica o la richiesta di cancellazione.

4. Qualora gli Stati membri ritengano che le modifiche apportate di conseguenza alla domanda di registrazione di cui all'articolo 61, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143 siano sostanziali e incidano quindi su interessi che non erano stati presi in considerazione nella procedura nazionale di opposizione adottata a norma dell'articolo 56, paragrafo 3, di detto regolamento, tali modifiche sono soggette a una procedura di opposizione supplementare. Gli Stati membri richiedenti sono autorizzati ad adottare la procedura di opposizione supplementare dopo aver notificato il risultato della consultazione alla Commissione conformemente all'articolo 61, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143. In tale procedura di opposizione supplementare, lo Stato membro garantisce che qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro in questione sia autorizzata a presentare un'opposizione prima della comunicazione alla Commissione della versione modificata del disciplinare, al fine di ripetere l'esame di cui all'articolo 61, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1143.

Art. 11

Modifiche del disciplinare delle specialità tradizionali garantite

L'approvazione da parte della Commissione di una domanda di approvazione di una modifica del disciplinare di una specialità tradizionale garantita riguarda unicamente le modifiche incluse nella domanda di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

Art. 12

Uso di specialità tradizionali garantite che designano un prodotto utilizzato come ingrediente nel nome di un prodotto trasformato

Fatti salvi gli articoli 68 e 70 del regolamento (UE) 2024/1143 e gli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), la specialità tradizionale garantita che designa un prodotto utilizzato come ingrediente in un prodotto trasformato può essere usata nel nome di tale prodotto trasformato, nella relativa etichettatura o nel relativo materiale pubblicitario se:

a) il prodotto trasformato non contiene alcun altro prodotto comparabile all'ingrediente designato dalla specialità tradizionale garantita;

b) l'ingrediente designato dalla specialità tradizionale garantita è utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione; e

c) la percentuale dell'ingrediente designato dalla specialità tradizionale garantita nel prodotto trasformato è indicata in etichetta.

(1)

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 è abrogato.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN