
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI E LA DIGITALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI LEGALI, SOCIETARI E I CONTRATTI PUBBLICI
DECRETO 10 dicembre 2024, n. 103
- Allegato al Comunicato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella G.U.R.I. 22 gennaio 2025, n. 17
Rettifica del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 191 del 25 settembre 2023 recante la ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e s.m.i., in relazione agli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e s.m.i., con riferimento ai SAL dei lavori eseguiti nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi;
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" e, in particolare, l'articolo 1-septies, comma 8, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" e, in particolare, l'articolo 25, comma 1, che ha incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021;
VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, l'articolo 23, comma 2, lettera b), che ha ulteriormente incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021;
VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" e, in particolare, l'articolo 26, che, al comma 1, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, prevede che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 luglio 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 26 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo. I maggiori importi derivanti dall'applicazione di detti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del medesimo comma 1;
VISTO, altresì, il comma 4, lettera b), del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, ai sensi del quale, in caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 1 del medesimo articolo, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai relativi oneri si provvede "..a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo le modalità previste di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021";
VISTO, inoltre, il comma 5, lettera b), del medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 e s.m.i., che ha incrementato di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021;
CONSIDERATO che, per l'anno 2022, la dotazione complessiva del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, destinata alle finalità di cui all'articolo 26, comma 4, lett. b) del citato decreto-legge n. 50 del 2022 risulta pari ad euro 770 milioni e che il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito apposito capitolo di spesa 7006 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - CDR 2- assegnato alla ex Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 241 del 27 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 196 del 23.08.2022 recante la disciplina delle modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 in relazione agli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera b), del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e s.m.i. con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse;
VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", ed in particolare l'art. 23, comma 1, che prevede, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1- septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti ammessi;
CONSIDERATO che, al fine di assicurare parità di accesso al Fondo alle categorie della piccola, media e grande impresa il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 241 del 27 luglio 2022 ha assegnato a ciascuna delle tre categorie, una quota parte pressoché equivalente del suddetto Fondo - avente una dotazione complessiva pari ad euro 770.000.000,00 per l'anno 2022 secondo la seguente ripartizione:
a) il 34 per cento alla categoria «piccola impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
b) il 33 per cento alla categoria «media impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
CONSIDERATO altresì, che l'articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 241 del 2022 stabilisce che per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, a partire dal 1° agosto 2022 ed entro il termine del 31 agosto 2022, i soggetti individuati al comma 4, lettera b), dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 inviano apposita richiesta utilizzando la piattaforma raggiungibile al link https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/ e ivi compilando, per ciascun intervento, un modulo informativo da sottoscrivere e trasmettere secondo le modalità indicate nella medesima piattaforma;
VISTA la risoluzione n. 39/E dell'Agenzia delle entrate del 13 luglio 2022 concernente chiarimenti riguardo all'applicazione dell'IVA, ai sensi del d.P.R. n. 633/1972;
VISTA la nota n. 13465 del 21 dicembre 2023 con la quale il Capo Dipartimento per le Opere pubbliche, le Politiche Abitative e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali, sulla base del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato - Sez. VII n. 31619/22, ritiene possibile considerare, ai fini della determinazione dell'importo del contributo da riconoscere alle stazioni appaltanti, non solo il maggior importo derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati, ma anche l'IVA dovuta dalle medesime e ha chiesto alla ex Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere di procedere ad un riesame delle istanze di accesso per i periodi 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022 e 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2022 per il riconoscimento dell'IVA;
VISTO il comunicato pubblicato sul sito di questo Ministero in data 9 gennaio 2024 https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/caro-materiali-nuova-istruttoria-per-i contributi con il quale è stato annunciato l'avvio di un'istruttoria supplementare sulle istanze di accesso al predetto Fondo per i periodi: 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022 e 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2022 per il riconoscimento dell'IVA;
RITENUTO, pertanto, nelle more dell'istruttoria relativa all'IVA da riconoscere, di procedere al completamento del riconoscimento dell'importo ammissibile alle stazioni appaltanti al netto dell'IVA al fine di quantificare sia l'ammontare dello stanziamento dei fondi complessivi residuali sul Cap. 7006 da destinare alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla predetta imposta sia l'importo integrativo complessivamente richiesto dalle medesime SS.AA.;
CONSIDERATO che il Ministero, in occasione dell'erogazione dell'acconto, nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria come stabilito dall'art. 23, comma 1 del citato decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, aveva proceduto all'esclusione dell'accesso al Fondo di alcune stazioni appaltanti o di alcuni interventi richiesti dalle stazioni appaltanti per carenza dei requisiti ovvero per erronea applicazione della norma, e che sulla base delle verifiche effettuate ai sensi degli artt. 71 e art. 75 del D.P.R. 445/2000 a seguito dei controlli a campione previsti dall'articolo 26, comma 4, lett. b) del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e s.m.i., le suddette stazioni appaltanti hanno fornito i chiarimenti e la documentazione richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
RITENUTO, pertanto, necessario, all'esito della verifica effettuata dal Ministero in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle istanze, procedere alla rideterminazione dell'importo complessivo ammesso e all'aggiornamento dell'Allegato 1 al suddetto decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 191 del 25 settembre 2023;
Decreta:
1. Il quarto "CONSIDERATO" del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 191 del 23 settembre 2023 [N.d.R. recte: decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 191 del 25 settembre 2023] concernente i dati relativi al numero complessivo delle stazioni appaltanti richiedenti l'accesso al Fondo, all'importo richiesto e all'importo ammesso e la conseguente tabella ripartizione concernente la categoria d'impresa (piccola, media, grande) sono sostituiti dai seguenti:
CONSIDERATO che sono pervenute, entro i predetti termini, n. 2046 richieste di Stazioni Appaltanti, relative a n. 6740 contratti di appalto per un importo di € 528.298,495,43 e che, a seguito dell'istruttoria ministeriale, l'importo complessivo ammissibile delle richieste ammonta a € 480.079.724,87 a favore delle Stazioni Appaltanti beneficiarie, suddiviso per categoria di imprese come specificato nella seguente tabella:
CATEGORIA | STAZIONI APPALTANTI RICHIEDENTI | AMMONTARE RICHIESTE |
Piccola impresa | n. 1251 | 131.826.457,05 € |
Media impresa | n. 733 | 147.273.276,73 € |
Grande impresa | n. 250 | 200.979.991,09 € |
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2. Il settimo "CONSIDERATO" del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 191 del 23 settembre 2023 [N.d.R. recte: decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 191 del 25 settembre 2023] è sostituito dal seguente.
CONSIDERATO che l'importo delle richieste ammissibili, pari a € 480.079.724,87, rientra nella disponibilità complessiva del Fondo;
3. Il "RITENUTO" del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 191 del 23 settembre 2023 [N.d.R. recte: decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 191 del 25 settembre 2023] è sostituito dal seguente:
RITENUTO pertanto di procedere alla ripartizione delle risorse del Fondo nella misura di € 480.079.724,87;
1. L'articolo 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 191 del 23 settembre 2023 [N.d.R. recte: articolo 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 191 del 25 settembre 2023] è sostituito dal seguente:
Art. 1
(Approvazione della ripartizione del Fondo ed erogazione delle risorse)
1. In relazione alle istanze di accesso al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 relative agli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022, è approvata la ripartizione delle risorse del predetto Fondo, nella misura di € 480.079.724,87, come indicato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto e le risorse sono assegnate ai soggetti ivi indicati nella misura riportata nell'Allegato 1 al presente decreto.
2. L'Allegato 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 191 del 23 settembre 2023 [N.d.R. recte: decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 191 del 25 settembre 2023] è sostituito dall'Allegato 1 del presente decreto che ne forma parte integrante.
1. Resta fermo quanto previsto agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 191 del 23 settembre 2023 [N.d.R. recte: decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 191 del 25 settembre 2023] con riguardo all'erogazione dell'anticipazione e all'effettuazione dei controlli a campione ai sensi dell'art. 26, c. 4, lett. b) del decreto-legge n. 50/2022 e s.m.i.
Il presente decreto, previa trasmissione agli Organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Direttore Generale
LORENZO QUINZI