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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/65 DELLA COMMISSIONE, 31 ottobre 2024

G.U.U.E. 14 gennaio 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2123 per quanto riguarda le condizioni in cui è inserito un documento sanitario comune di entrata distinto per le partite che lasciano un posto di controllo frontaliero verso un punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 3 febbraio 2025

Applicabile dal: 3 febbraio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare. Tale quadro comprende i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi.

2) Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione (2) stabilisce norme per i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono eseguire controlli di identità e controlli fisici su alcune partite di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero.

3) Secondo quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2123, l'operatore notifica alle autorità competenti del punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici l'ora prevista di arrivo della partita e il mezzo di trasporto compilando e inserendo un documento sanitario comune di entrata («DSCE») distinto nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali.

4) Al fine di garantire un'adeguata tracciabilità della partita trasferita a un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero e per far sì che le pertinenti autorità siano informate dei risultati dei controlli ufficiali e di qualsiasi decisione relativa a tale partita, gli operatori dovrebbero essere tenuti a collegare i due DSCE.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/2123,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2123/oj).

Art. 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2123

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2123, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) prima che la partita lasci il posto di controllo frontaliero, l'operatore ha notificato alle autorità competenti del punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici l'ora prevista di arrivo della partita e il mezzo di trasporto compilando e inserendo un DSCE distinto per tale partita nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali ("IMSOC") e collegando tale DSCE distinto al DSCE di cui alla lettera a);».

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN