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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/296 DELLA COMMISSIONE, 31 ottobre 2024

G.U.U.E. 13 febbraio 2025, Serie L

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la procedura per l'approvazione del White Paper sulle cripto-attività. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 5 marzo 2025

Applicabile dal: 5 marzo 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) La procedura per l'approvazione di un White Paper sulle cripto-attività a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114 è strettamente connessa alla procedura applicabile per la notifica delle informazioni pertinenti all'autorità competente a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, dato che l'autorità competente non può approvare il White Paper sulle cripto-attività in caso di parere negativo da parte della Banca centrale europea (BCE) o, se del caso, della banca centrale pertinente a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, di tale regolamento. Allo stesso tempo, a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, di tale regolamento, le informazioni trasmesse alla BCE e, se del caso, alla banca centrale pertinente, sulla base delle quali devono emettere un parere, devono essere complete e includere il White Paper sulle cripto-attività presentato dall'emittente all'autorità competente conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. Pertanto le disposizioni che specificano ulteriormente la procedura per l'approvazione di un White Paper sulle cripto-attività di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114 dovrebbero stabilire una procedura analoga a quella di cui all'articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento. In particolare tali disposizioni dovrebbero prevedere una valutazione della completezza che rispetti le medesime norme e i medesimi termini di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114.

2) Al fine di garantire un completamento rapido ed efficiente del processo di approvazione del White Paper sulle cripto-attività nel modo più proporzionato, la presentazione della domanda di approvazione del White Paper in questione e altre comunicazioni o scambi di informazioni tra l'ente creditizio e l'autorità competente, nonché tra l'autorità competente e la BCE o, se del caso, una banca centrale pertinente, dovrebbero essere effettuate per via elettronica in modo tale da consentire una comunicazione e una tenuta di registrazioni più semplici e rapide. Dato l'elevato livello di diligenza che ci si attende da parte tanto delle autorità pubbliche quanto delle istituzioni pubbliche, ci si dovrebbe attendere il conseguimento di un livello elevato di sicurezza.

3) Se, nel corso della valutazione della completezza, un'autorità competente constata che il White Paper sulle cripto-attività non presenta alcuni degli elementi richiesti dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 e chiede all'ente creditizio in questione di ripresentare detto White Paper integrando tali elementi aggiuntivi, detto ente creditizio dovrebbe essere in grado di dimostrare all'autorità competente in che modo le informazioni supplementari contenute nel White Paper riveduto rispondono a tale richiesta. E' pertanto necessario prevedere che ciascuna versione riveduta del White Paper sulle cripto-attività presentata all'autorità competente contenga tale spiegazione, nonché un file con revisioni visibili di detto White Paper che evidenzi in maniera chiara tutte le modifiche apportate rispetto alla versione trasmessa in precedenza e un file pulito nel quale tali modifiche non siano evidenziate.

4) Per quanto riguarda l'ulteriore specificazione della procedura comune all'approvazione del White Paper sulle cripto-attività e alla notifica all'autorità competente, in particolare per quanto concerne la parte della procedura relativa alla comunicazione, da parte dell'autorità competente, delle informazioni complete alla BCE e, se del caso, alla banca centrale pertinente, è necessario specificare gli aspetti pratici e logistici di tale scambio di informazioni in modo da garantirne il funzionamento regolare ed efficiente.

5) L'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 fissa un termine per l'emissione del parere della BCE e, se del caso, della banca centrale pertinente, ma non specifica le implicazioni della scadenza del termine per la valutazione del White Paper sulle cripto-attività da parte dell'autorità competente. E' pertanto opportuno chiarire che l'autorità competente dovrebbe avviare una valutazione nel merito del White Paper sulle cripto-attività a seguito di un parere positivo o della scadenza del termine per l'emissione del parere. Nel caso in cui la BCE o la banca centrale pertinente emetta un parere tardivo, l'autorità competente potrebbe comunque prenderlo in considerazione, fatto salvo il caso in cui sia scaduto il termine per il processo di approvazione del White Paper sulle cripto-attività.

6) Nel corso della valutazione nel merito del White Paper sulle cripto-attività da parte dell'autorità competente, che mira a garantirne la conformità rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2023/1114, l'autorità competente dovrebbe poter chiedere all'ente creditizio che le presenti una versione migliorata del White Paper in questione. Ciò è necessario al fine di garantire che il White Paper sulle cripto-attività soddisfi le prescrizioni di cui a tale regolamento nel modo più efficiente, ossia senza dover riavviare nuovamente l'intera procedura per l'approvazione del White Paper sulle cripto-attività, una circostanza questa che potrebbe ritardare in modo sproporzionato l'avvio del token collegato ad attività. Offre inoltre all'autorità competente la possibilità di chiedere all'ente creditizio di integrare le osservazioni o i suggerimenti che la BCE o la banca centrale pertinente ha formulato nel parere positivo. Per consentire un approccio agevole e armonizzato alla procedura di approvazione, è opportuno specificare il termine per la decisione finale da parte dell'autorità competente in merito all'approvazione del White Paper sulle cripto-attività.

7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. L'Autorità bancaria europea ha elaborato i progetti di norme tecniche di regolamentazione in stretta cooperazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e con la BCE.

8) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 150 del 9.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(2)

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

Art. 1

Domanda di approvazione del White Paper sulle cripto-attività

1. Quando presenta il White Paper sulle cripto-attività all'autorità competente ai fini della sua approvazione conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, l'ente creditizio fornisce un punto di contatto al quale detta autorità competente trasmette tutte le comunicazioni indirizzate all'ente creditizio.

2. Le autorità competenti indicano sul loro sito web i recapiti da utilizzare ai fini dell'approvazione dei White Paper sulle cripto-attività.

3. La presentazione della domanda di approvazione di un White Paper sulle cripto-attività nonché le notifiche o le comunicazioni tra le autorità competenti, la Banca centrale europea (BCE) e altre banche centrali ed enti creditizi pertinenti conformemente al presente regolamento sono effettuate per via elettronica.

Art. 2

Avviso di ricevimento di una domanda di approvazione del White Paper sulle cripto-attività

1. L'autorità competente accusa il ricevimento della domanda di approvazione di un White Paper sulle cripto-attività entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

2. Nell'avviso di ricevimento di cui al paragrafo 1 figurano le informazioni seguenti:

a) il numero di riferimento della domanda;

b) il punto di contatto in seno all'autorità competente a cui possono essere rivolti quesiti concernenti la domanda.

Art. 3

Valutazione della completezza del White Paper sulle cripto-attività

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di approvazione di un White Paper sulle cripto-attività, l'autorità competente ne valuta la completezza a fronte delle prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.

Art. 4

Richiesta delle informazioni mancanti nel White Paper sulle cripto-attività

1. Laddove constati che il White Paper sulle cripto-attività non è completo a fronte delle prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, l'autorità competente informa l'ente creditizio delle informazioni mancanti e fissa un termine entro il quale quest'ultimo è tenuto a fornire le informazioni mancanti.

2. Il termine per fornire le informazioni mancanti di cui al paragrafo 1 non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza del termine di cui al paragrafo 1, la decorrenza del periodo di cui all'articolo 3 è sospesa. Eventuali ulteriori richieste, da parte dell'autorità competente, di completamento o chiarimento delle informazioni ai fini della valutazione a norma dell'articolo 3 sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo a una sospensione della decorrenza del periodo fissato.

3. A seguito della richiesta dell'autorità competente di cui al paragrafo 1, l'ente creditizio presenta all'autorità competente, entro il termine fissato nella richiesta, un White Paper sulle cripto-attività riveduto. La presentazione da parte dell'ente creditizio comprende quanto segue:

a) il White Paper sulle cripto-attività riveduto in una versione pulita e priva di revisioni;

b) il White Paper sulle cripto-attività riveduto in una versione contenente tutte le modifiche chiaramente indicate, che evidenzi tutte le informazioni supplementari che sono nuove rispetto alla versione originaria di detto White Paper presentato conformemente all'articolo 1;

c) una spiegazione del modo in cui le informazioni supplementari, riportate nella versione di cui alla lettera b), rispondono alla richiesta dell'autorità competente, a norma del paragrafo 1, di fornire le informazioni mancanti.

Art. 5

Notifica della completezza del White Paper sulle cripto-attività

1. Se, una volta completata la procedura di cui all'articolo 4, ritiene che il White Paper sulle cripto-attività sia completo, l'autorità competente notifica all'ente creditizio la completezza del White Paper in questione. La notifica fissa la data alla quale il White Paper sulle cripto-attività è considerato completo.

2. Se, una volta completata la procedura di cui all'articolo 4, ritiene che il White Paper sulle cripto-attività sia incompleto, l'autorità competente respinge la domanda di approvazione del White Paper in questione e notifica la sua decisione all'ente creditizio.

Art. 6

Scambio di informazioni tra l'autorità competente e la BCE e le banche centrali pertinenti in relazione al White Paper sulle cripto-attività

1. La comunicazione da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 è effettuata entro due giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. La BCE e, se del caso, la banca centrale pertinente di cui all'articolo 17, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, forniscono all'autorità competente, entro due giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete, entrambi gli elementi seguenti:

a) un avviso di ricevimento delle informazioni;

b) il punto di contatto a cui possono essere rivolti quesiti concernenti la domanda.

Art. 7

Valutazione nel merito del White Paper sulle cripto-attività

A seguito di un parere positivo della BCE o, se del caso, della banca centrale pertinente di cui all'articolo 17, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 oppure dopo la scadenza del periodo di 20 giorni lavorativi di cui all'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, del medesimo regolamento in assenza di un parere della BCE o della banca centrale pertinente, l'autorità competente effettua una valutazione nel merito del White Paper sulle cripto-attività a fronte delle prescrizioni di cui all'articolo 19 di tale regolamento.

Art. 8

Richiesta di modifica di un White Paper sulle cripto-attività

1. Entro 10 giorni lavorativi dall'emissione di un parere positivo da parte della BCE o, se del caso, della banca centrale pertinente di cui all'articolo 17, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 oppure dopo la scadenza del periodo di 20 giorni lavorativi di cui all'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, del medesimo regolamento in assenza di un parere della BCE o della banca centrale pertinente, l'autorità competente può notificare all'ente creditizio una richiesta debitamente motivata di modifica del White Paper sulle cripto-attività. La richiesta indica il termine entro il quale l'ente creditizio è tenuto a presentare il White Paper sulle cripto-attività aggiornato.

2. Il termine entro il quale l'ente creditizio deve presentare il White Paper sulle cripto-attività aggiornato richiesto dall'autorità competente di cui al paragrafo 1 non supera i 10 giorni lavorativi dall'emissione della richiesta di modifiche da parte dell'autorità competente.

3. A seguito della richiesta dell'autorità competente di cui al paragrafo 1, l'ente creditizio presenta all'autorità competente, entro il termine fissato nella richiesta, un White Paper sulle cripto-attività riveduto. La presentazione da parte dell'ente creditizio comprende tutti gli elementi seguenti:

a) il White Paper sulle cripto-attività riveduto in una versione pulita e priva di revisioni;

b) il White Paper sulle cripto-attività riveduto in una versione contenente tutte le modifiche chiaramente contrassegnate, che evidenzi tutte le modifiche apportate rispetto alla versione di detto White Paper presentata conformemente all'articolo 1 o, se l'autorità competente ha richiesto informazioni supplementari, conformemente all'articolo 4;

c) una spiegazione del modo in cui le modifiche apportate, riportate nella versione di cui alla lettera b), rispondono alla richiesta dell'autorità competente, a norma del paragrafo 1, di apportare modifiche sostanziali al White Paper sulle cripto-attività.

Art. 9

Approvazione del White Paper sulle cripto-attività

1. L'autorità competente notifica all'ente creditizio la propria decisione definitiva in merito all'approvazione del White Paper sulle cripto-attività entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del nuovo White Paper sulle cripto-attività di cui all'articolo 8, paragrafo 3, o, qualora non siano richieste modifiche di detto White Paper, entro 10 giorni lavorativi da un parere positivo della BCE o, se del caso, della banca centrale pertinente di cui all'articolo 17, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 oppure dopo la scadenza del periodo di 20 giorni lavorativi di cui all'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, del medesimo regolamento in assenza di un parere della BCE o della banca centrale pertinente.

2. Il White Paper sulle cripto-attività non è pubblicato fino a quando l'autorità competente dello Stato membro d'origine non lo ha approvato.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN