
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/297 DELLA COMMISSIONE, 31 ottobre 2024
G.U.U.E. 13 febbraio 2025, Serie L
Regolamento che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per l'istituzione e il funzionamento dei collegi consultivi di vigilanza. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 5 marzo 2025
Applicabile dal: 5 marzo 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 119, paragrafo 8, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, l'Autorità bancaria europea («ABE») istituisce, gestisce e presiede un collegio consultivo di vigilanza («collegio») per ciascun emittente di un token collegato ad attività significativo o di un token di moneta elettronica significativo al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di fungere da strumento di coordinamento delle attività di vigilanza ai sensi di tale regolamento. L'articolo 119, paragrafo 2, elenca i soggetti che costituiscono i membri principali del collegio.
2) Al fine di garantire un funzionamento coerente e uniforme di tali collegi in tutta l'Unione europea, l'ABE deve determinare, a norma dell'articolo 119, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, quali dei soggetti di cui all'articolo 119, paragrafo 2, lettere d), e), f) e h), di tale regolamento sono considerati essere i più rilevanti e, a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, lettera l), di tale regolamento, in quali Stati membri un token collegato ad attività o un token di moneta elettronica è considerato un token utilizzato su vasta scala. A tale fine l'ABE dovrebbe tenere conto dei soggetti che figurano ai primi posti di una classifica stilata sulla base di criteri adeguati, delle specificità di ciascun caso e dell'equilibrio tra la necessità di assicurare una rappresentanza adeguata delle autorità competenti pertinenti in seno al collegio e quella di assicurare il funzionamento efficace del collegio.
3) L'ABE dovrebbe inoltre poter decidere di invitare a diventare membri del collegio le autorità competenti soltanto di alcuni dei soggetti ritenuti più rilevanti ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, lettere d), e), f) e h), del regolamento (UE) 2023/1114, qualora l'ABE ritenga che tali soggetti siano gli unici rilevanti nella loro categoria ai fini dei lavori del collegio.
4) L'ABE dovrebbe rivalutare, almeno ogni due anni, quali autorità siano idonee a essere membri del collegio a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, lettere d), e), f), h) e l), del regolamento (UE) 2023/1114. La frequenza di tale rivalutazione dovrebbe essere stabilita tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza adeguata delle autorità competenti pertinenti in seno al collegio, che può mutare nel corso del tempo, in particolare a seguito di sviluppi del mercato che incidano sul token collegato ad attività o sul token di moneta elettronica, nonché della necessità di garantire la stabilità del collegio stesso.
5) A norma dell'articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114, l'istituzione e il funzionamento del collegio si dovrebbero basare su un accordo scritto tra i suoi membri. Tenuto conto dei termini di cui all'articolo 119, paragrafo 1, di tale regolamento per l'istituzione del collegio, è opportuno specificare nel presente regolamento le modalità pratiche per la conclusione di tale accordo scritto.
6) I membri del collegio dovrebbero discutere in merito a qualsiasi eventuale affidamento di compiti tra i membri stessi, ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114. Qualora sia istituito un collegio per un ente creditizio emittente di un token di moneta elettronica significativo, per il quale la responsabilità di vigilanza a norma del regolamento (UE) 2023/1114 spetta all'autorità di vigilanza prudenziale competente e non è trasferita all'ABE, quest'ultima dovrebbe poter affidare i suoi compiti di presidente del collegio di cui all'articolo 119, paragrafo 7, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2023/1114 all'autorità di vigilanza prudenziale cui compete la vigilanza dell'ente creditizio in questione o dovrebbe poterli condividere con quest'ultima. Tale affidamento o condivisione di compiti potrebbe essere necessario per garantire un coordinamento più efficace del collegio, in quanto tale autorità si trova in una posizione migliore per coordinarsi e comunicare con le altre autorità pertinenti per l'ente creditizio in questione e dispone di una conoscenza migliore della situazione di tale ente creditizio. Tuttavia l'ABE dovrebbe rimanere incaricata di stabilire modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio, previa consultazione degli altri membri del collegio, come previsto dall'articolo 119, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, al fine di garantire che mantenga la sorveglianza sulla presidenza del collegio. L'accordo scritto di cui all'articolo 119, paragrafo 6, del medesimo regolamento dovrebbe inoltre descrivere le modalità relative all'affidamento volontario di compiti tra i suoi membri a norma dell'articolo 119, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento, qualora tale affidamento abbia luogo.
7) Il presidente del collegio dovrebbe avere la possibilità di invitare altre autorità che non sono membri del collegio a partecipare a una riunione del collegio o alla trattazione di un determinato punto all'ordine del giorno. In tale contesto potrebbero figurare autorità collegate all'emittente di un token collegato ad attività significativo o di un token di moneta elettronica significativo, oppure al gruppo a cui appartiene, sulla base di altre normative settoriali, quali l'autorità di vigilanza su base consolidata di un ente creditizio, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), o il supervisore capofila del pertinente collegio di supervisione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, a seconda dei casi. Il presidente del collegio dovrebbe decidere quali informazioni siano pertinenti per tali autorità e coinvolgerle di conseguenza nella riunione o nell'attività pertinente del collegio.
8) I membri del collegio impegnati in una riunione o un'attività particolare del collegio dovrebbero scambiarsi con sufficiente anticipo documenti e contributi ai documenti di lavoro per consentire a tutti i partecipanti alla riunione del collegio di contribuire attivamente alle discussioni. I termini minimi per la valutazione della documentazione pertinente da parte dei membri del collegio dovrebbero essere specificati nell'accordo scritto di cui all'articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114, tenendo conto della complessità dei lavori e delle dimensioni del collegio, del tema in questione e di eventuali termini pertinenti stabiliti in tale regolamento.
9) Al fine di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i membri del collegio, è opportuno specificare ulteriormente il quadro generale per lo scambio di informazioni tra i membri del collegio.
10) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
11) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 150 del 9.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
Determinazione dei soggetti più rilevanti di cui all'articolo 119, paragrafo 2, lettere d), e), f) e h), del regolamento (UE) 2023/1114
1. Ai fini della determinazione dei soggetti più rilevanti di cui all'articolo 119, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, l'ABE tiene conto, in particolare, di tutti gli elementi seguenti:
a) qualora un collegio consultivo di vigilanza («collegio») sia istituito per un emittente di un token collegato ad attività significativo o per un istituto di moneta elettronica che emette un token di moneta elettronica significativo, i tre prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento che hanno detenuto in custodia il valore più elevato delle attività di riserva di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2023/1114 durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
b) qualora un collegio sia istituito per un ente creditizio che emette un token di moneta elettronica significativo, i tre prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento che hanno detenuto in custodia la percentuale più elevata dei fondi ricevuti in cambio dei token di moneta elettronica durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. Ai fini della determinazione dei soggetti più rilevanti di cui all'articolo 119, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114, l'ABE tiene conto, in particolare, di tutti gli elementi seguenti:
a) i tre prestatori di servizi per le cripto-attività che garantiscono il funzionamento di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che hanno eseguito il numero medio più elevato di operazioni giornaliere con il token collegato ad attività significativo o il token di moneta elettronica significativo durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
b) i tre prestatori di servizi per le cripto-attività che garantiscono il funzionamento di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che hanno eseguito il valore aggregato medio più elevato di operazioni giornaliere con il token collegato ad attività significativo o il token di moneta elettronica significativo durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
3. Ai fini della determinazione dei soggetti più rilevanti di cui all'articolo 119, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114, l'ABE tiene conto, in particolare, di tutti gli elementi seguenti:
a) i tre prestatori di servizi di pagamento che hanno eseguito il numero medio più elevato di operazioni di pagamento, quali definite all'articolo 4, punto 5), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in relazione al token di moneta elettronica significativo su base giornaliera, durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
b) i tre prestatori di servizi di pagamento che hanno eseguito il valore aggregato medio più elevato di operazioni di pagamento, quali definite all'articolo 4, punto 5), della direttiva (UE) 2015/2366, in relazione al token di moneta elettronica significativo su base giornaliera, durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
4. Ai fini della determinazione dei soggetti più rilevanti di cui all'articolo 119, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2023/1114, l'ABE tiene conto, in particolare, di tutti gli elementi seguenti:
a) i tre prestatori di servizi per le cripto-attività che forniscono servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti che hanno eseguito il numero medio più elevato di operazioni giornaliere con il token collegato ad attività significativo o il token di moneta elettronica significativo durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
b) i tre prestatori di servizi per le cripto-attività che forniscono servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti che hanno eseguito il valore aggregato medio più elevato di operazioni giornaliere con il token collegato ad attività significativo o il token di moneta elettronica significativo durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
5. L'ABE può decidere di invitare a far parte del collegio le autorità competenti solo di alcuni dei soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 4 qualora ritenga che tali soggetti siano gli unici pertinenti nella loro categoria per i lavori del collegio.
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).
Condizioni alle quali si ritiene che un token collegato ad attività o un token di moneta elettronica sia utilizzato su vasta scala ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2023/1114
1. Ai fini dell'articolo 119, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2023/1114, un token collegato ad attività significativo o un token di moneta elettronica significativo si considera utilizzato su vasta scala in uno Stato membro se:
a) almeno un giorno durante il periodo di riferimento applicabile, il numero di possessori del token collegato ad attività significativo o del token di moneta elettronica significativo situati in tale Stato membro è pari ad almeno il 20 % della popolazione di tale Stato membro; o
b) durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere con il token collegato ad attività significativo o il token di moneta elettronica significativo in cui almeno una delle parti dell'operazione è situata in tale Stato membro sono superiori, rispettivamente, a 1 250 000 operazioni e a 250 000 000 EUR.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), per possessore del token collegato ad attività significativo o del token di moneta elettronica significativo si intende il possessore di tale token che beneficia di un diritto di rimborso ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114.
3. Ai fini del paragrafo 1, l'ubicazione del possessore del token collegato ad attività significativo o del token di moneta elettronica significativo, o di una parte di un'operazione con tali token, fa riferimento a uno degli elementi seguenti:
a) per le persone fisiche, la loro residenza abituale;
b) per le persone giuridiche, l'indirizzo della sede legale.
4. Un'autorità competente che chiede di diventare membro del collegio ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2023/1114 presenta una richiesta motivata all'ABE e fornisce dati che dimostrino il soddisfacimento dei criteri di cui al paragrafo 1.
Periodo di riferimento e operazioni
1. Il periodo di riferimento di cui agli articoli 1 e 2 è il semestre più recente cui si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.
2. Ai fini dell'articolo 1, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), per «operazione» si intende qualsiasi variazione della persona fisica o giuridica avente diritto a un token collegato ad attività o a un token di moneta elettronica a seguito del trasferimento di tale token da un indirizzo o conto di registro distribuito a un altro.
Rivalutazione della composizione del collegio
1. L'ABE rivaluta almeno ogni due anni quali autorità competenti siano idonee a essere membri del collegio a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, lettere d), e), f), h) e l), del regolamento (UE) 2023/1114.
2. Ai fini della rivalutazione di cui al paragrafo 1, ciascuna autorità competente che è membro del collegio a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2023/1114 fornisce all'ABE, su richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni necessarie per valutare se tali autorità continuino a essere membri idonei del collegio sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
Conclusione dell'accordo scritto di cui all'articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114
1. L'ABE comunica la propria proposta di accordo scritto di cui all'articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114 ai membri del collegio determinati conformemente all'articolo 119, paragrafo 2, di tale regolamento, invitandoli a esprimere le loro osservazioni entro 10 giorni di calendario.
2. Ai fini della finalizzazione dell'accordo scritto di cui al paragrafo 1, l'ABE tiene conto delle osservazioni e delle riserve espresse dai membri del collegio. L'ABE motiva la mancata integrazione nell'accordo scritto di tali osservazioni o riserve.
3. Una volta finalizzato l'accordo scritto di cui al paragrafo 1, l'ABE comunica gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione ai membri del collegio.
Partecipazione al collegio
1. Ciascun membro del collegio designa un partecipante, il più appropriato per i temi discussi e gli obiettivi perseguiti, affinché partecipi alle riunioni o alle attività del collegio e rappresenti tale membro del collegio in occasione delle riunioni del collegio. Ciascun membro del collegio può designare un supplente, fatta eccezione per l'ABE, la quale designa un rappresentante e può chiedere la partecipazione di partecipanti aggiuntivi, privi di diritto di voto, alle riunioni o alle attività del collegio.
2. Laddove un'autorità competente abbia il diritto di essere membro del collegio in due o più dei casi di cui all'articolo 119, paragrafo 2, lettere da c) a h), j) e l), del regolamento (UE) 2023/1114, o laddove più autorità dello stesso paese terzo abbiano il diritto di essere membri del collegio a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, lettera m), di tale regolamento, dette autorità possono designare un partecipante aggiuntivo affinché partecipi, senza diritto di voto, alle riunioni o alle attività del collegio e possono designare un supplente per tale partecipante.
3. Qualora vi siano più membri del collegio per ciascuno Stato membro, tali membri del collegio comunicano al presidente del collegio stesso quale di essi fungerà da membro avente diritto di voto.
4. Sulla base dell'ordine del giorno o di un particolare punto dello stesso, dei temi e degli obiettivi di una riunione o di un'attività del collegio, il presidente del collegio può invitare altre autorità che non sono membri del collegio a partecipare alla riunione o all'attività in questione. Il presidente del collegio decide quali informazioni sono pertinenti per tali autorità e le coinvolge di conseguenza nella riunione o nell'attività del collegio. Tali autorità non dispongono di diritti di voto. Il presidente del collegio informa di conseguenza tutti i membri del collegio senza indebito ritardo.
5. Ai fini dell'adozione di un parere del collegio o di una raccomandazione inclusa in un parere del collegio conformemente all'articolo 120, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1114, è richiesto un quorum pari alla metà dei membri del collegio aventi diritto di voto. Se tale quorum non è raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nel corso della quale le decisioni possono essere adottate senza necessità di alcun quorum.
6. La maggioranza di cui all'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 è costituita dalla maggioranza semplice dei membri del collegio aventi diritto di voto in una riunione di tale collegio. La maggioranza semplice si considera raggiunta anche quando il numero di membri aventi diritto di voto favorevoli a una proposta è superiore a quello dei membri che votano contro tale proposta. Le astensioni non sono contate come approvazioni né come obiezioni e non sono prese in considerazione nel calcolo del numero di voti espressi.
Redazione e aggiornamento di un elenco di recapiti
1. Il presidente del collegio gestisce un elenco di recapiti dei membri del collegio, con i relativi dati di contatto completi, e lo comunica ai membri del collegio.
2. I membri del collegio comunicano i loro dati di contatto al presidente del collegio e lo informano in merito a qualsiasi modifica di tali dati senza indebito ritardo.
3. Qualsiasi versione aggiornata dell'elenco dei recapiti è comunicata dal presidente del collegio ai membri dello stesso senza indebito ritardo.
Aspetti operativi delle riunioni del collegio
1. Il presidente del collegio stabilisce la frequenza delle riunioni del collegio tenendo conto dei compiti di quest'ultimo stabiliti all'articolo 120 del regolamento (UE) 2023/1114 e delle potenziali richieste dei membri del collegio.
2. Il presidente del collegio convoca almeno una riunione del collegio all'anno. Il presidente del collegio decide se una riunione è convocata in presenza o in formato virtuale, sulla base degli obiettivi che detto presidente fissa per la riunione in questione.
3. I membri del collegio possono chiedere al presidente del collegio di tenere una riunione del collegio. Il presidente del collegio motiva l'eventuale respingimento di tale richiesta.
4. Il presidente del collegio trasmette l'ordine del giorno proposto per la riunione del collegio a tutti i membri del collegio e li invita a proporre eventuali ulteriori punti all'ordine del giorno. Il presidente del collegio tiene conto di tutte le proposte avanzate dai membri per i punti dell'ordine del giorno e, su richiesta, spiega i motivi del loro mancato inserimento nell'ordine del giorno.
5. I membri del collegio impegnati in un'attività o una riunione particolare del collegio si scambiano con sufficiente anticipo documenti e contributi ai documenti di lavoro per consentire a tutti i partecipanti alla riunione o all'attività specifica di contribuire attivamente alle discussioni in questione.
Scambio di informazioni tra i membri del collegio
1. Ciascun membro del collegio fornisce, su richiesta e senza indebito ritardo, all'ABE e, se del caso, all'autorità competente cui sono affidati i compiti di cui all'articolo 119, paragrafo 7, lettere da b) ad e), del regolamento (UE) 2023/1114 conformemente all'articolo 10 del presente regolamento, tutte le informazioni necessarie per agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'ABE ai sensi dell'articolo 117 del regolamento (UE) 2023/1114 e scambiare informazioni ove richiesto da tale regolamento.
2. L'ABE e, se del caso, l'autorità competente incaricata dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 119, paragrafo 7, lettere da b) ad e), del regolamento (UE) 2023/1114 conformemente all'articolo 10 del presente regolamento ricevono tutti gli scambi di informazioni tra i membri del collegio.
3. L'ABE e, se del caso, l'autorità competente incaricata dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 119, paragrafo 7, lettere da b) ad e), del regolamento (UE) 2023/1114 conformemente all'articolo 10 del presente regolamento possono decidere di condividere con altri membri del collegio le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, laddove ritengano tali informazioni rilevanti per tali membri.
4. Qualora un emittente offra più di un token collegato ad attività significativo o più di un token di moneta elettronica significativo, l'ABE può decidere di organizzare più collegi, uno per ciascun token collegato ad attività significativo o token di moneta elettronica significativo, o per ciascun gruppo di token collegati ad attività significativi o di token di moneta elettronica significativi.
5. Qualora siano organizzati più collegi a norma del paragrafo 4, il presidente di ciascun collegio tiene pienamente informati, in modo tempestivo, tutti i membri del suo collegio in merito alle azioni intraprese o alle misure adottate in seno agli altri collegi che trattano altri token collegati ad attività significativi o altri token di moneta elettronica significativi del medesimo emittente.
6. I membri del collegio concordano in merito ai mezzi per lo scambio di informazioni tra di essi e specificano tali mezzi nell'accordo scritto di cui all'articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114.
7. La trasmissione di informazioni riservate tra i membri del collegio avviene attraverso canali di comunicazione sicuri.
Affidamento di compiti tra i membri del collegio
1. I membri del collegio procedono a uno scambio di punti di vista in merito a un eventuale affidamento volontario di compiti tra loro a norma dell'articolo 119, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114.
2. L'affidamento dei compiti di cui al paragrafo 1 può contemplare altresì la totalità o una parte dei compiti di cui all'articolo 119, paragrafo 7, lettere da b) ad e), del regolamento (UE) 2023/1114.
3. L'accordo di cui all'articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114 specifica una descrizione degli accordi sull'affidamento di compiti di cui al paragrafo 1, laddove pertinente.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN