
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/298 DELLA COMMISSIONE, 31 ottobre 2024
G.U.U.E. 13 febbraio 2025, Serie L
Regolamento che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia utilizzata per stimare il numero e il valore delle operazioni associate a usi di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro come mezzo di scambio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 5 marzo 2025
Applicabile dal: 5 marzo 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) Il concetto di «operazione» di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 non è legato al tipo di portafogli utilizzato dall'ordinante o dal beneficiario per avviare o ricevere un'operazione associata all'uso di un token collegato ad attività come mezzo di scambio. Di conseguenza, per specificare la metodologia di cui all'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114, è necessario considerare che la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento dovrebbe comprendere le operazioni tra portafogli custoditi nonché quelle tra un portafoglio custodito da un lato, e dall'altro un portafoglio non custodito, oppure altri tipi di indirizzi di registri distribuiti non controllati dal possessore di un token collegato ad attività o da un prestatore di servizi per le cripto-attività. Le operazioni tra portafogli non custoditi, oppure tra portafogli non custoditi e altri tipi di indirizzi di registri distribuiti non controllati dal possessore di un token collegato ad attività o da un prestatore di servizi per le cripto-attività, non dovrebbero rientrare nell'ambito della comunicazione di informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, tenendo conto del fatto che gli emittenti potrebbero non disporre delle informazioni necessarie per riferire in merito a tali operazioni ai sensi di quelle disposizioni. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di comunicazione degli emittenti in relazione a tali operazioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114 e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione (2).
2) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, le operazioni associate a usi come mezzo di scambio sono soltanto le operazioni che comportano un cambiamento della persona fisica o giuridica che ha diritto al token collegato ad attività. Ciò vale anche quando il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) rimane lo stesso e indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano regolate nel registro distribuito («on-chain») o al di fuori del registro distribuito («off-chain»). Di conseguenza, ai fini della trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, i dati che l'emittente deve trasmettere all'autorità competente non dovrebbero includere i trasferimenti di un token collegato ad attività tra diversi indirizzi o conti della stessa persona.
3) Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 talune operazioni non devono essere considerate associate a usi di token collegati ad attività come mezzo di scambio. In particolare, come chiarisce il considerando 61 del medesimo regolamento, le operazioni associate a usi di token collegati ad attività come mezzo di scambio sono le operazioni associate ai pagamenti di debiti, anche nell'ambito di operazioni con esercenti, e non dovrebbero comprendere le operazioni associate a funzioni e servizi di investimento quali un mezzo di scambio di fondi o altre cripto-attività, a meno che non si dimostri che il token collegato ad attività è utilizzato per il regolamento di operazioni in altre cripto-attività. E' pertanto necessario specificare ulteriormente il tipo di operazioni oggetto di comunicazione a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114.
4) L'emittente dovrebbe stimare il numero e il valore delle operazioni associate a usi di un token collegato ad attività come mezzo di scambio, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, deducendo dal numero e dal valore totali delle operazioni regolate nel token collegato ad attività, durante il trimestre pertinente, le operazioni in cui il token collegato ad attività è scambiato con fondi o altre cripto-attività con l'emittente o con un prestatore di servizi per le cripto-attività, le operazioni in cui il token collegato ad attività è utilizzato come garanzia reale al fine di effettuare operazioni con strumenti finanziari e le operazioni in cui il token collegato ad attività è utilizzato per il regolamento di un contratto derivato. L'emittente può inoltre dedurre anche altre operazioni con il token collegato ad attività laddove l'emittente abbia fondati motivi per presumere che la finalità delle rispettive operazioni non sia il pagamento di beni o servizi, a condizione che l'emittente sia in grado di dimostrare all'autorità competente, su richiesta, di avere fondati motivi per presumere che tali operazioni non riguardino l'uso del token collegato ad attività per pagare beni o servizi.
5) Le operazioni associate a usi di un token collegato ad attività come mezzo di scambio dovrebbero includere anche le operazioni in cui una o più cripto-attività diverse dal token collegato ad attività sono utilizzate per pagare beni e servizi, a condizione che tali operazioni siano regolate nel token collegato ad attività. Ciò può includere, ad esempio, i casi in cui un token collegato ad attività è utilizzato come attività ponte per il regolamento di operazioni con una cripto-attività diversa dal token collegato ad attività, i casi in cui la finalità di tale operazione è il pagamento di beni o servizi e i casi in cui un token collegato ad attività è utilizzato come attività ponte per il regolamento di un'operazione che coinvolge due cripto-attività diverse dal token collegato ad attività, laddove la finalità di tale operazione sia quella di pagare beni o servizi. Per contro, le operazioni in cui le parti desiderano negoziare o scambiare due cripto-attività distinte diverse dal token collegato ad attività e convengono di regolare l'operazione utilizzando un token collegato ad attività, senza che la finalità dell'operazione sottostante sia quella di pagare beni o servizi, non dovrebbero rientrare nel perimetro della comunicazione di informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114.
6) L'emittente dovrebbe determinare, per ciascuna operazione che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, l'area monetaria unica per la quale tale operazione dovrebbe essere oggetto di comunicazione. Le operazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento dovrebbero essere le operazioni in cui sia l'ordinante sia il beneficiario sono situati nella stessa area monetaria unica all'interno dell'Unione.
7) Per garantire che il numero medio e il valore aggregato medio trimestrali delle operazioni giornaliere siano stimati sulla base di dati affidabili e solidi e per migliorare la qualità delle comunicazioni, l'emittente dovrebbe disporre di sistemi e procedure che gli consentano di riconciliare i dati ricevuti dal prestatore di servizi per le cripto-attività del beneficiario o, nel caso di operazioni da un portafoglio custodito a un portafoglio non custodito, i dati ricevuti dal prestatore di servizi per le cripto-attività dell'ordinante, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 con i dati messi a disposizione dell'emittente da altre fonti, compresi se del caso i dati relativi alle operazioni disponibili sul registro distribuito.
8) Conformemente all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni degli articoli 22 e 23 e dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale regolamento si applicano anche ai token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche, mutatis mutandis, a tali token di moneta elettronica.
9) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
10) L'Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (4),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 150 del 9.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione, del 20 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività per quanto riguarda la comunicazione concernente i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro (GU L, 2024/2902, 28.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2902/oj).
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
Oggetto
1. Il presente regolamento specifica la metodologia utilizzata per stimare il numero medio e il valore aggregato medio trimestrali delle operazioni giornaliere che sono associate a usi di un token collegato ad attività come mezzo di scambio in un'area monetaria unica, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114.
2. Conformemente all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, il presente regolamento si applica mutatis mutandis anche ai token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «area monetaria unica»: uno o più paesi aventi la stessa valuta ufficiale;
2) «portafoglio custodito»: l'indirizzo di un portafoglio di cripto-attività in cui un prestatore di servizi per le cripto-attività assicura la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private;
3) «portafoglio non custodito»: l'indirizzo di un portafoglio di cripto-attività in cui l'utente controlla i mezzi di accesso alle cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private.
Operazioni associate a usi di un token collegato ad attività come mezzo di scambio
1. L'emittente stima il numero e il valore delle operazioni associate a usi di un token collegato ad attività come mezzo di scambio, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, deducendo dal numero e dal valore totali delle operazioni con tale token durante il trimestre pertinente gli elementi seguenti:
a) le operazioni in cui il token collegato ad attività è scambiato con fondi o altre cripto-attività con l'emittente o con un prestatore di servizi per le cripto-attività;
b) le operazioni in cui il token collegato ad attività è utilizzato come garanzia reale ai fini dell'esecuzione di operazioni con strumenti finanziari;
c) le operazioni in cui il token collegato ad attività è utilizzato per regolare un contratto derivato;
d) altre operazioni con il token collegato ad attività laddove l'emittente abbia fondati motivi per presumere che la finalità delle rispettive operazioni non sia quella di pagare beni o servizi.
Al fine di escludere dalla stima di cui al primo comma le operazioni di cui al primo comma, lettera d), l'emittente deve essere in grado di dimostrare all'autorità competente, su richiesta, di avere fondati motivi per presumere che tali operazioni non riguardino l'uso del token collegato ad attività per pagare beni o servizi.
2. Le operazioni associate a usi di un token collegato ad attività come mezzo di scambio comprendono le operazioni in cui una o più cripto-attività diverse dal token collegato ad attività sono utilizzate per pagare beni e servizi, a condizione che tali operazioni siano regolate nel token collegato ad attività.
3. Le operazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:
a) le operazioni regolate su un registro distribuito;
b) le operazioni regolate al di fuori di un registro distribuito;
c) le operazioni tra portafogli custoditi;
d) le operazioni tra un portafoglio custodito e un portafoglio non custodito o un altro tipo di indirizzi nel registro distribuito che non sia controllato da un possessore del token collegato ad attività o da un prestatore di servizi per le cripto-attività.
4. Le operazioni di cui al paragrafo 1 non comprendono i trasferimenti tra i diversi conti o indirizzi della stessa persona.
5. Le operazioni di cui al paragrafo 1 comprendono solo le operazioni in cui sia l'ordinante sia il beneficiario sono situati nella stessa area monetaria unica all'interno dell'Unione. L'ubicazione di un ordinante o di un beneficiario si riferisce alla loro residenza abituale, per le persone fisiche, e all'indirizzo della sede legale, per le persone giuridiche.
Calcolo del numero medio e del valore aggregato medio delle operazioni
1. L'emittente calcola il numero medio e il valore aggregato medio trimestrali delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114 per ciascuna area monetaria unica, nello stato in cui si trovano alle date di riferimento per le comunicazioni indicate di seguito: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
2. Il valore delle operazioni di cui al paragrafo 1 è comunicato nella valuta ufficiale dello Stato membro d'origine dell'emittente.
3. L'emittente determina il valore delle operazioni di cui al paragrafo 1 nel modo seguente:
a) se il paniere di attività cui si riferisce il token collegato ad attività comprende una o più valute ufficiali diverse dalla valuta ufficiale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'emittente determina il valore delle rispettive operazioni giornaliere utilizzando i pertinenti tassi di cambio applicabili alla fine di ciascun giorno di calendario durante il periodo di riferimento applicabile conformemente alla valutazione, o ai principi di valutazione, del token collegato ad attività di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114;
b) se il paniere di attività cui si riferisce il token collegato ad attività comprende attività diverse da una valuta ufficiale, l'emittente determina il valore delle rispettive operazioni giornaliere utilizzando i prezzi di mercato calcolati alla fine di ciascun giorno di calendario durante il periodo di riferimento applicabile, ogniqualvolta possibile, conformemente alla valutazione, o ai principi di valutazione, del token collegato ad attività di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 36, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) 2023/1114;
c) per quanto riguarda i token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro, l'emittente determina il valore delle rispettive operazioni giornaliere utilizzando i pertinenti tassi di cambio applicabili alla fine di ciascun giorno di calendario durante il periodo di riferimento applicabile.
Qualità dei dati
1. L'emittente dispone di sistemi e procedure atti a garantire che i dati trasmessi all'autorità competente a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114 siano corretti, completi e presentati entro i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902.
2. I sistemi e le procedure di cui al paragrafo 1 devono consentire all'emittente di riconciliare i dati ricevuti dal prestatore di servizi per le cripto-attività del beneficiario o, nel caso di operazioni da un portafoglio custodito a un portafoglio non custodito, i dati ricevuti dal prestatore di servizi per le cripto-attività dell'ordinante a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 con i dati messi a disposizione dell'emittente da altre fonti, compresi, se del caso, i dati relativi alle operazioni disponibili sul registro distribuito.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN