
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2675 DELLA COMMISSIONE, 10 ottobre 2024
G.U.U.E. 10 ottobre 2024, Serie L
Regolamento che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da condizioni climatiche avverse in Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. (1)
Per le modalità di attuazione del presente regolamento si veda il D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 23 dicembre 2024.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 11 ottobre 2024
Applicabile dal: 11 ottobre 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Durante l'estate del 2024 la Bulgaria è stata colpita da condizioni climatiche avverse eccezionali, in particolare temperature insolitamente calde e condizioni di siccità persistenti che hanno avuto gravi ripercussioni sulla produzione di colture primaverili, in particolare granturco e girasole, oltre a incendi senza precedenti che hanno avuto un impatto sulla produzione agricola nelle zone colpite.
2) Nella seconda metà di aprile 2024 alcune parti della Germania sono state colpite da condizioni climatiche avverse eccezionali, in particolare gelate, che hanno danneggiato notevolmente i frutteti e le viti e di conseguenza la produzione di alcuni tipi di frutta e vino.
3) Nel mese di luglio e all'inizio di agosto 2024 alcune parti dell'Estonia sono state colpite da condizioni climatiche avverse eccezionali, in particolare precipitazioni estremamente intense e inondazioni, precedute da condizioni climatiche avverse anomale durante l'inverno e la primavera del 2024. Le gelate e le ondate di freddo, con temperature record nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, sono state seguite da temperature insolitamente calde a partire da marzo 2024, con conseguenti condizioni di siccità, e successivamente da gelate all'inizio di maggio 2024 e grandine all'inizio di giugno 2024. Queste condizioni meteorologiche estremamente variabili hanno inciso sulla produzione delle colture, in particolare patate, colza e ortofrutticoli.
4) Nella prima metà del 2024 alcune parti dell'Italia sono state colpite da condizioni climatiche avverse eccezionali. Nella parte meridionale del paese e nelle isole sono state registrate temperature insolitamente calde e condizioni di siccità che hanno inciso pesantemente sulla produzione di ortofrutticoli, vino e seminativi, specialmente nel settore dei cereali.
5) Nel luglio 2024 alcune parti della Romania sono state colpite da condizioni climatiche avverse eccezionali, in particolare ondate di calore, accompagnate da violente tempeste e forti grandinate, seguite da temperature insolitamente calde e condizioni di siccità, che hanno causato danni notevoli alla produzione di seminativi. Questi eventi meteorologici anomali hanno inciso pesantemente sulla produzione di semi oleosi e sul settore dei cereali.
6) Sebbene alcuni elementi indichino che simili condizioni climatiche avverse si verificano in tutta l'Unione in un contesto generale di rischi crescenti per l'agricoltura legati ai cambiamenti climatici, l'intensità degli eventi in Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania è stata eccezionale, con effetti su una superficie notevolmente estesa e una parte consistente della produzione.
7) Gli ingenti danni causati da tali condizioni climatiche avverse ai produttori agricoli e la conseguente perdita di reddito per i produttori colpiti in Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania mettono a repentaglio la redditività economica delle aziende agricole.
8) E' pertanto opportuno adottare una misura eccezionale per contribuire ad affrontare i problemi specifici derivanti dalle condizioni climatiche avverse in Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania.
9) Gli ingenti danni e le perdite economiche subiti dai produttori agricoli a causa delle condizioni climatiche avverse costituiscono un problema specifico ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che non può essere prontamente affrontato mediante misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 di tale regolamento. La situazione non è specificamente collegata a una particolare turbativa del mercato o a una precisa minaccia di turbativa del mercato. Non è nemmeno collegata a misure destinate a combattere la diffusione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.
10) E' opportuno fissare gli importi a disposizione di Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania tenendo conto in particolare del peso rispettivo di tali Stati membri nel settore agricolo dell'Unione, sulla base dei massimali netti per i pagamenti diretti di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e dell'impatto delle condizioni climatiche avverse nei suddetti Stati membri.
11) Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania dovrebbero distribuire l'aiuto attraverso i canali più efficaci sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengano conto dell'entità delle difficoltà e dei danni economici effettivi subiti dagli agricoltori interessati. Tali Stati membri dovrebbero garantire che gli agricoltori siano i beneficiari finali dell'aiuto ed evitare distorsioni del mercato o della concorrenza.
12) Poiché gli importi assegnati a Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania risponderebbero solo in parte alle difficoltà economiche incontrate dagli agricoltori, tali Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere un sostegno supplementare nazionale agli agricoltori, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
13) Per concedere a Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania la flessibilità necessaria a distribuire l'aiuto in funzione delle circostanze degli agricoltori interessati, si dovrebbe consentire il cumulo di tale aiuto con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, evitando sovracompensazioni agli agricoltori.
14) Al fine di evitare sovracompensazioni, Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania dovrebbero tenere conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.
15) Poiché l'aiuto dell'Unione è fissato in euro, è necessario, al fine di garantire un'applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione in valuta nazionale dell'importo stanziato per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, come Bulgaria e Romania. Dato che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di aiuto, ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione (3), è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come il fatto generatore del tasso di cambio per gli importi fissati nel presente regolamento.
16) Per motivi di bilancio l'Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute da Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania nell'ambito di questa misura eccezionale solo se tali spese sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità. Il sostegno a questa misura eccezionale dovrebbe quindi essere versato entro il 30 aprile 2025.
17) Poiché non sono ammessi pagamenti dopo il 30 aprile 2025, non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, che prevede una riduzione proporzionale dei pagamenti mensili effettuati dopo la scadenza del termine.
18) Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni dettagliate sull'attuazione del presente regolamento per consentire all'Unione di monitorare l'efficacia della misura introdotta dal medesimo regolamento.
19) Per garantire che gli agricoltori ricevano l'aiuto il più presto possibile, è opportuno che Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania possano attuare il presente regolamento quanto prima. E' pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
20) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).
Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).
1. Un aiuto dell'Unione di importo totale pari a 119 700 000 EUR è messo a disposizione di Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania per fornire un sostegno eccezionale agli agricoltori alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. La spesa dell'Unione sostenuta conformemente al presente regolamento non supera l'importo totale di:
a) 10 900 000 EUR per la Bulgaria;
b) 46 500 000 EUR per la Germania;
c) 3 300 000 EUR per l'Estonia;
d) 37 400 000 EUR per l'Italia;
e) 21 600 000 EUR per la Romania.
3. Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania utilizzano gli importi di cui al paragrafo 2 per misure volte a compensare gli agricoltori più colpiti nei settori e nelle produzioni che hanno subito maggiormente le condizioni climatiche avverse nelle regioni interessate per le perdite economiche che incidono sulla redditività degli agricoltori.
4. Le misure di cui al paragrafo 3 sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche effettive subite dagli agricoltori colpiti e garantiscono che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza.
5. Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania garantiscono che, quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell'aiuto dell'Unione, il vantaggio economico di tale aiuto è integralmente trasferito su di loro.
6. Le spese sostenute da Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania di cui al paragrafo 2 in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 3 sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono effettuati entro il 30 aprile 2025.
7. Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
8. Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania possono concedere un sostegno supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione del paragrafo 3, fino a un massimo del 200 % degli importi corrispondenti stabiliti al paragrafo 2, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazioni. Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania versano il sostegno supplementare nazionale entro il 31 luglio 2025.
9. Al fine di evitare sovracompensazioni, nell'erogare il sostegno a norma del presente regolamento, Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania tengono conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.
1. Senza indugio e comunque entro il 31 dicembre 2024 Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania comunicano alla Commissione, relativamente alle misure attuate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, quanto segue:
(a) una descrizione delle misure da adottare;
(b) i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell'aiuto, i relativi importi e le ragioni della distribuzione dell'aiuto tra gli agricoltori;
(c) l'effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche;
(d) le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto delle misure;
(e) le azioni intraprese per evitare le distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni;
(f) la previsione dei pagamenti delle spese dell'Unione ripartite per mese fino al 30 aprile 2025;
(g) il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell'articolo 1, paragrafo 8;
(h) le azioni intraprese per controllare l'ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
2. Entro il 31 ottobre 2025 Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania notificano alla Commissione gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell'Unione e sostegno supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN