
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
DELIBERAZIONE 19 dicembre 2024, n. 4
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 17 gennaio 2025, n. 13
Abrogazione della categoria 3-bis dell'Albo nazionale gestori ambientali.
IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;
Visto in particolare l'art. 8 comma 1 lett. c) del Regolamento 3 giugno 2014, n 120 il quale prevede che sono soggetti all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i distributori e gli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), i trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
Visto il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni con legge 14 novembre 2024 n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;
Visto l'art. 14-bis, comma 7 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 il quale prevede che le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto dei RAEE effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006;
Visto il successivo comma 10 del medesimo articolo 14-bis, del citato decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 che prevede l'abrogazione dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 e 31 maggio 2016, n. 121;
Ravvisata la necessità di adeguare la normativa dell'Albo nazionale gestori ambientali alle intervenute modifiche normative sopra richiamate
Delibera:
Abrogazione delle delibere relative all'iscrizione in categoria 3-bis
1. E' abrogata la deliberazione n. 1 del 19 maggio 2010 rubricata "Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature."
2. E' abrogata la deliberazione n. 2 del 6 febbraio 2019 rubricata "Modificazioni alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017, recante la modulistica per la comunicazione d'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all'Albo con procedura semplificata di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120."