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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 dicembre 2024

G.U.R.I. 18 febbraio 2025, n. 40

Modifica del decreto 20 maggio 2020 recante «Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro)».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022 relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» così come modificata dalla comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 final del 20 luglio 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (approvato con decreto del Ministro n. 48570 31 gennaio 2023) relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022, come modificato il 20 luglio 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023 relativa al «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 28 ottobre 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 8045 final del 20 novembre 2023 relativa al «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che modifica il quadro temporaneo di crisi e transizione adottato il 9 marzo 2023;

Vista la comunicazione della commissione recante la «Seconda modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (C/2024/3113)» del 2 maggio 2024, in particolare i punti 10 e 11, con i quali viene prorogata al 31 dicembre 2024 la scadenza della Sezione 2.1 del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nei settori della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale prot. del 12 giugno 2024, con il quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha adottato le disposizioni applicative della proroga del Quadro temporaneo in parola al 31 dicembre 2024, a seguito della autorizzazione concessa dalla Commissione europea in data 7 giugno 2024 con propria decisione n. C (2024) 3890 final riferita al codice SA.114343 che sostituisce il regime di aiuto come da ultimo modificato SA.110474 (2023/N) approvato con decisione della Commissione europea C (2023) 8838 del 12 dicembre 2023 - riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, in relazione alla crisi ucraina;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 concernente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 7 luglio 2020) per le annualità 2020, 2021 e 2022;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 del citato decreto 20 maggio 2020 i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse stanziate ed eccedenti le domande presentate dai soggetti beneficiari e ammissibili ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto ministeriale del 12 settembre 2022, protocollo n. 421379 di concerto con il Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze concernente «Modifica del decreto 20 maggio 2020 - Fondo grano duro», ammesso a registrazione dalla Corte dei conti il 17 ottobre 2021 al n. 1081 di registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2022, con il quale l'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2020 (Fondo grano duro) è sostituito dal seguente: «Le risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto, ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24 milioni di euro per l'anno 2022, a 14 milioni di euro per l'anno 2023, a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025»;

Visto il decreto interdipartimentale del 20 maggio 2022, protocollo n. 229251, che regola il regime di aiuto di Stato recante il «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea e approvato con decisione C (2022) n. 3359 final Aiuto di Stato SA. 102896 del 18 maggio 2022 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificato con comunicazione della CE C/2024/3113 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 2 maggio 2024, ove è previsto che gli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura possono essere concessi fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e successive modifiche e integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098 pg 01;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024 recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonchè per le imprese di interesse strategico nazionale», ed in particolare l'art. 1, comma 5 ove è previsto che «con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di 32 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'art. 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 nonchè ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu»;

Visto il capitolo 7098 «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» piano gestionale 01 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 2024 e la relativa disponibilità di risorse finanziarie, in termini di residui EPR 2023;

Considerata la necessità strategica di continuare a rafforzare l'autoapprovvigionamento di grano duro e a tale scopo di concedere un aiuto diretto a favorire il rafforzamento della filiera grano-pasta nazionale, attraverso la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola con l'obiettivo di assicurare sbocchi di mercato e di migliorare la qualità dei prodotti con l'uso di sementi certificate e l'adozione di buone pratiche agricole;

Ritenuto di dover destinare ulteriori 20 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'art. 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in continuità con gli interventi relativi alla campagna 2023;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2024:

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 maggio 2020, come modificato dal decreto ministeriale del 12 settembre 2022, protocollo n. 421379 di concerto con il Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 3 le parole «12 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «32 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 3 è aggiunto il seguente:

«2. All'incremento di 20 milioni di euro previsto per il 2024 si provvede con la dotazione finanziaria a valere sul capitolo 7098 "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" piano gestionale 01, esercizio di provenienza 2023»;

c) al comma 1 dell'art. 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per la sola annualità 2024 l'importo unitario per ettaro è elevato a euro 200»; il comma 4 è pertanto così modificato: «per la sola annualità 2024, fermo restando il limite massimo di 200 euro a ettaro...»;

d) dopo il comma 6 dell'art. 4 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per l'annualità 2024 gli aiuti individuali sono concessi nei termini ora previsti dal punto 61 lettera C della comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 - come da ultimo modificata dalla comunicazione C/2024/3113»;

e) dopo il comma 7 dell'art. 4 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il soggetto gestore chiude definitivamente i procedimenti di erogazione degli aiuti relativamente all'annualità 2024 entro il 30 giugno 2026»;

f) al comma 1 dell'art. 6, dopo le parole Registro nazionale aiuti è aggiunto il seguente periodo: «Per l'annualità 2024 AGEA richiede al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste lo stanziamento in funzione dell'importo richiesto nelle domande, entro il 20 dicembre 2024, e sulla base dei dati della campagna 2024 relativi alle imprese agricole produttrici di grano duro»;

g) al comma 2 dell'art. 6 è aggiunta, in fine, la seguente formulazione: «nei limiti del massimale del regime di aiuto applicato»;

h) al comma 4 dell'art. 6 le parole «al Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare»;

i) all'art. 6, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Il soggetto gestore trasmette al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7-bis dell'art. 4, una rendicontazione analitica degli importi erogati nell'annualità 2024 ai beneficiari per i quali il procedimento amministrativo è chiuso. Tale rendicontazione è corredata da una relazione relativa ai procedimenti non ancora conclusi, indicando per ciascuna causale i relativi importi complessivi.

5-ter. In riferimento all'annualità 2024, le eventuali somme non erogate da AGEA, ad eccezione di quelle relative ai procedimenti non ancora conclusi di cui al comma precedente, sono restituite al Ministero e versate su apposito capitolo in conto entrate. Le già menzionate somme restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Per le posizioni relative ai procedimenti non ancora conclusi, il soggetto gestore aggiorna semestralmente la relazione di cui al precedente comma 5-bis con comunicazioni analoghe a quelle ivi previste e restituisce definitivamente gli importi relativi all'annualità 2024 non erogati entro il 31 gennaio 2026, ad eccezione di quelli per i quali sussistano motivazioni oggettive che impediscono la conclusione del procedimento».

j) all'art. 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Per l'annualità 2024 gli aiuti sono concessi secondo il regime Quadro temporaneo di crisi e transizione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 2 maggio 2024».

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2024

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

LOLLOBRIGIDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 130