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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/304 DELLA COMMISSIONE, 31 ottobre 2024

G.U.U.E. 20 febbraio 2025, Serie L

Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per la notifica da parte di talune entità finanziarie della loro intenzione di prestare servizi per le cripto-attività. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 12 marzo 2025

Applicabile dal: 12 marzo 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 60, paragrafo 14, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) A norma del regolamento (UE) 2023/1114 devono essere stabiliti formati, modelli e procedure standard comuni per garantire un meccanismo uniforme che consenta alle autorità nazionali competenti di esercitare efficacemente i loro poteri in relazione alle notifiche che le entità già regolamentate trasmettono loro per comunicare l'intenzione di diventare prestatori di servizi per le cripto-attività.

2) Per facilitare la comunicazione tra un'entità notificante e l'autorità competente pertinente, le autorità competenti dovrebbero designare un punto di contatto per la procedura di notifica e pubblicare sui propri siti web le informazioni di contatto.

3) Al fine di agevolare l'accesso alle informazioni presentate e facilitarne il controllo come pure l'accessibilità e l'analisi future, la notifica dovrebbe essere presentata in un formato digitale (modulo web) che esegua controlli e verifiche preliminari in modo automatico sulle informazioni presentate e successivamente le memorizzi a processo ultimato.

4) Le informazioni presentate dall'entità notificante dovrebbero essere accurate, complete e aggiornate. Ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114, se le informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2025/303 della Commissione (2) sono state precedentemente trasmesse all'autorità competente, l'entità notificante dichiara espressamente che tali informazioni sono ancora aggiornate. Dato che alcune informazioni possono riferirsi unicamente al futuro, qualsiasi data futura in esse inclusa dovrebbe essere specificamente indicata nella domanda.

5) Onde garantire un trattamento rapido e tempestivo delle notifiche presentate dalle entità finanziarie, le autorità competenti dovrebbero confermarne il ricevimento inviando all'entità notificante una conferma di ricevimento in formato elettronico, in formato cartaceo o in entrambi i formati. Tale conferma di ricevimento dovrebbe includere i recapiti delle persone o delle funzioni preposte al trattamento della notifica.

6) Affinché l'autorità competente possa valutare se nella notifica sono state fornite tutte le informazioni richieste a norma dell'articolo 60, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, l'entità notificante dovrebbe comunicare senza indebito ritardo qualsiasi modifica delle informazioni fornite.

7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione ed elaborato in stretta cooperazione con l'Autorità bancaria europea.

8) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 150 del 9.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2025/303 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere incluse da talune entità finanziarie nella notifica dell'intenzione di prestare servizi per le cripto-attività (GU L, 2025/303, 20.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/303/oj).

(3)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Art. 1

Designazione di un punto di contatto

Le autorità competenti designano un punto di contatto per il ricevimento delle notifiche presentate dalle entità finanziarie in conformità dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2023/1114. Le autorità competenti tengono aggiornati i recapiti del punto di contatto designato e li rendono pubblici sui propri siti web.

Art. 2

Presentazione della notifica

1. L'entità notificante presenta all'autorità competente la notifica compilando il modulo di cui all'allegato del presente regolamento.

2. L'entità notificante presenta la notifica in modo tale da consentire la memorizzazione delle informazioni garantendone l'accessibilità per consultazioni future e la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Art. 3

Ricevimento della notifica e conferma di ricevimento

Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'autorità competente invia all'entità notificante una conferma di ricevimento in formato elettronico, in formato cartaceo o in entrambi i formati. La conferma di ricevimento include i recapiti del servizio, della funzione o del membro del personale dell'autorità competente che tratta la notifica.

Art. 4

Comunicazione di modifiche

L'entità notificante comunica senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella notifica. L'entità notificante fornisce le informazioni aggiornate utilizzando il modulo di cui all'allegato.

Art. 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN