
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 4 dicembre 2024, n. 421
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 22 febbraio 2025, n. 44
Definizione di misure propedeutiche e promozionali per l'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante "Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra" (nel seguito, decreto legislativo n. 47 del 2020) e, in particolare, l'articolo 23, comma 7, lettera c) che riporta, tra le attività a cui sono destinate le risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche quelle finalizzate a "sviluppare energie rinnovabili e reti per la trasmissione dell'energia elettrica al fine di rispettare l'impegno dell'Unione europea in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione sull'interconnettività, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la produzione di energia elettrica da autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile";
VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (nel seguito, decreto-legge n. 181 del 2023) e, in particolare:
a) l'articolo 4, comma 1, che prevede l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alimentato da una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, da ripartire tra le Regioni per l'adozione di (i) misure per la decarbonizzazione, (ii) la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, (iii) l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete;
b) l'articolo 4, comma 4, il quale prevede che nell'ambito del Fondo, le risorse siano ripartite "con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, [...], tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata, determinati ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili";
c) l'articolo 10, comma 2, il quale dispone con riguardo ai proventi derivanti dalle aste CO2 maturati nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, ferma restando la quota di cui al comma 5 del medesimo articolo, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, il 50 per cento dei proventi medesimi è assegnato complessivamente ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, nella misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del 20 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" (nel seguito, decreto legislativo n. 199 del 2021) e, in particolare, l'articolo 20, comma 1, il quale stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee di cui al comma 8 del medesimo articolo;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro della Cultura e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 giugno 2024, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" e, in particolare, la Tabella A che traccia per ciascuna Regione e Provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell'obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030 (nel seguito, DM 21 giugno 2024);
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica, attribuendo allo stesso le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "Ministero della Transizione Ecologica" in "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128";
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze 19 dicembre 2023, n. 431, concernente la ripartizione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2) ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, punto 2, seconda alinea, punto i), lettera f) che dispone l'entità delle risorse assegnate per le finalità di cui all'articolo 23, comma 7 del predetto decreto legislativo, con riferimento ai proventi delle aste di competenza dell'anno 2022;
CONSIDERATO che nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è stato istituito il capitolo n. 7666 "Fondo per incentivare l'installazione di impianti da fonti rinnovabili sul territorio nazionale" - Missione 10 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" - Programma 7 "Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico" - Azione 2 "Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili" (nel seguito, capitolo di spesa);
CONSIDERATO che con DRGS n. 292567 del 2023, emanato in attuazione dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono state assegnate risorse pari a euro 38.032.031 per l'esercizio finanziario 2023 per le finalità di cui all'articolo 23. comma 7, lettera c) del medesimo decreto legislativo n. 47 del 2020;
VISTA la nota dipartimentale prot. n. 211614 del 22 dicembre 2023 con la quale il Dipartimento Energia ha richiesto le predette risorse per avviare attività propedeutiche e promozionali con lo scopo di incentivare le Regioni all'installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;
RITENUTO opportuno, al fine di garantire la corretta ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, utilizzare le risorse iscritte in conto residui, nell'anno finanziario 2024, sul citato capitolo n. 7666 relativi all'annualità 2023, pari a euro 38.032.031, per attività propedeutiche e promozionali per incentivare le Regioni all'installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili, secondo le modalità del succitato articolo 23, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 47 del 2020, allo scopo di attuare quanto disposto dal richiamato articolo 4 del decreto-legge n. 181 del 2023;
VSITA la legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria", e, in particolare, l'articolo 5, il quale ai commi 1 e 2 dispone quanto segue: "1. Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti. 2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.";
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria", con ciò disponendo che le province autonome di Trento e Bolzano non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali;
VISTO l'articolo 79, comma 1, lett. a), dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 che ascrive l'intervenuta soppressione delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore tra le misure di concorso agli obiettivi di finanza pubblica del sistema territoriale regionale integrato;
RITENUTO pertanto opportuno definire con il presente decreto le modalità di riparto tra le Regioni delle risorse di cui al succitato capitolo di spesa, nonché definire le misure propedeutiche per l'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 181 del 2023, in linea con le previsioni di cui all'articolo 23, comma 7, lettera c) del decreto legislativo, n. 47 del 2020;
CONSIDERATO che ai sensi del richiamato articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'articolo 79 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, le risorse di cui al presente decreto non vengono ripartite in favore delle province autonome di Trento e Bolzano;
RITENUTO che, per le suddette finalità, le attività propedeutiche e promozionali per incentivare le Regioni all'installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili possano concretizzarsi attraverso la realizzazione di progetti esemplari, ovvero progetti realizzati da Enti pubblici, finalizzati all'installazione di impianti per produzione di energia da fonti rinnovabile, anche abbinati a sistemi di accumulo che rappresentino delle buone pratiche, con particolare riferimento alla promozione di tutte le forme di autoconsumo dell'energia;
RITENUTO opportuno che il criterio di riparto delle predette risorse tra le Regioni avvenga proporzionalmente alla potenza obiettivo espressa in "MW", riportata alla Tabella A del citato decreto del DM 21 giugno 2024, al netto della quota parte attribuita alle Province autonome;
RITENUTO altresì opportuno, al fine di garantire un più equo riparto delle succitate risorse, stante l'esiguità delle stesse, prevedere un importo minimo di assegnazione per ogni Regione pari a euro 300.000,00 ed un importo massimo pari a euro 3.500.000,00;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 15 relativo agli accordi fra Pubbliche amministrazioni;
RITENUTO opportuno, in analogia al succitato articolo 4, comma 4 del decreto-legge n. 181 del 2023, dover procedere anche per il presente decreto all'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITA l'intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto-legge n. 181 del 2023, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 3 dicembre 2024;
Decreta:
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce le misure propedeutiche e promozionali per l'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 181 del 2023, secondo le finalità di cui all'articolo 23, comma 7, lettera c) del decreto legislativo, n. 47 del 2020, nonché definisce le modalità di riparto tra le Regioni delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, tenendo conto dell'esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano a seguito di quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) "Ministero": Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) "progetti esemplari": impianti per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo, che rappresentino delle buone pratiche, con particolare riferimento alla promozione di tutte le forme di autoconsumo dell'energia;
c) "DM 21 giugno 2024": il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro della Cultura e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 153 del 2 luglio 2024 e recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".
Dotazione finanziaria e ripartizione delle risorse
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono utilizzate le risorse, pari ad euro 38.032.031, iscritte in conto residui 2023, nell'anno finanziario 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul capitolo n. 7666 "Fondo per incentivare l'installazione di impianti da fonti rinnovabili sul territorio nazionale" - Missione 10 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" - Programma 7 "Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico - Azione 2 "Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili".
2. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite tra le Regioni proporzionalmente alla potenza obiettivo espressa in MW riportata alla Tabella A del DM 21 giugno 2024, tenendo conto dell'esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano a seguito di quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevedendo un importo minimo di euro 300.000,00 e un importo massimo di euro 3.500.000,00. La ripartizione delle risorse di cui al primo periodo è riportata nell'Allegato 1.
Criteri generali per la definizione delle misure
1. Le misure di cui all'articolo 1 sono destinate al finanziamento di progetti esemplari che rispettano almeno i seguenti criteri:
a) sono realizzati da Enti pubblici su aree e superfici di proprietà degli Enti medesimi, o nella loro disponibilità;
b) prevedono un'agevolazione in conto capitale massima dell'80%;
c) assicurano un'adeguata attività di promozione e informazione dell'iniziativa nei confronti della collettività, al fine di promuovere l'accettazione pubblica e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, anche a livello decentralizzato, con particolare riguardo alle iniziative che promuovono le configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo come, ad esempio, le comunità di energia rinnovabile. Le attività di promozione e informazione dell'iniziativa non sono oggetto di agevolazione a valere sulle risorse di cui all'art. 3.
2. Nell'ambito dei progetti esemplari, gli impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo, possono anche essere inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetiche rinnovabili, così come definite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel rispetto delle previsioni dei pertinenti meccanismi di supporto.
3. Le Regioni provvedono alla definizione e all'attuazione di misure di cui all'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto e del decreto di cui al comma 5, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Con singoli accordi, sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono disciplinati i rapporti tra il Ministero e ciascuna Regione.
5. Con decreto del Direttore della direzione generale mercati e infrastrutture energetiche del Ministero sono definiti, tra gli altri:
a) la tipologia di soggetti beneficiari;
b) la tipologia di progetti ammissibili;
c) le modalità di attuazione generale della misura;
d) le condizioni di cumulabilità e di revoca delle agevolazioni;
e) i contenuti dell'accordo tipo di cui al comma 4.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto, di cui gli Allegati sono parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
GILBERTO PICHETTO FRATIN