
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/371 DELLA COMMISSIONE, 16 dicembre 2024
G.U.U.E. 21 febbraio 2025, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dei valori TM0 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 13 marzo 2025
Applicabile dal: 1° gennaio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) A norma del regolamento (UE) 2019/631, a partire dal 2025 per calcolare gli obiettivi specifici per le emissioni per ciascun costruttore di autovetture nuove e per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi devono essere utilizzate le masse di prova medie di tutte le autovetture nuove e di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi (valori TM0). I valori TM0 da utilizzare per il calcolo devono essere regolarmente adeguati alla rispettiva massa di prova media di tutte le autovetture nuove immatricolate e di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati.
2) I valori TM0 per il 2025 e il 2026 sono determinati come la rispettiva massa di prova media di tutte le nuove autovetture nuove e di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati negli anni civili 2022 e 2023. In base ai dati di monitoraggio raccolti dalla Commissione a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/631, la massa di prova media di tutte le autovetture nuove immatricolate negli anni civili 2022 e 2023 è risultata pari a 1 650,15 kg e la massa di prova media di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati negli anni civili 2022 e 2023 pari a 2 161,13 kg. I valori TM0 per il 2025 e il 2026, di cui all'allegato I, parte A, punto 6.2.1, e all'allegato I, parte B, punto 6.2.1, del regolamento (UE) 2019/631 dovrebbero pertanto corrispondere a tali valori.
3) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/631,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 111 del 25.4.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/631/oj.
L'allegato I del regolamento (UE) 2019/631 è così modificato:
1) nella parte A, punto 6.2.1, la voce TM0 è sostituita dalla seguente:
«TM0 è pari a 1 650,15 kg nel 2025 e 2026 e al valore in chilogrammi (kg) determinato conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), negli altri anni civili.»;
2) nella parte B, punto 6.2.1, la voce TM0 è sostituita dalla seguente:
«TM0 è pari a 2 161,13 kg nel 2025 e 2026 e al valore in chilogrammi (kg) determinato conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), negli altri anni civili.».
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN