
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/405 DELLA COMMISSIONE, 13 dicembre 2024
G.U.U.E. 26 febbraio 2025, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le pratiche enologiche.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 18 marzo 2025
Applicabile dal: 18 marzo 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Nel contesto di tale modifica il vino dealcolizzato è stato aggiunto ai prodotti del settore vitivinicolo elencati nell'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e una nuova sezione E relativa ai processi di dealcolizzazione è stata aggiunta alle pratiche enologiche di cui all'allegato VIII, parte I, dello stesso regolamento.
2) Poiché il vino dealcolizzato è diventato un prodotto del settore vitivinicolo, le norme di produzione specifiche del settore vitivinicolo previste dall'allegato II, parte VI, del regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero applicarsi alla produzione di vino dealcolizzato biologico.
3) A norma del regolamento (UE) 2018/848 il vino dealcolizzato non può essere prodotto con metodi biologici. Conformemente all'allegato II, parte VI, del regolamento (UE) 2018/848, nessuno dei processi di dealcolizzazione elencati per il settore vitivinicolo nell'allegato VIII, parte I, sezione E, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è autorizzato nella produzione biologica. L'allegato II, parte VI, punto 3.4, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che eventuali modifiche per quanto riguarda le pratiche, i processi e i trattamenti enologici previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 possono essere applicate nella vinificazione biologica solo in seguito all'inserimento di tali misure come consentito dall'allegato II, parte VI, del regolamento (UE) 2018/848 e, se necessario, in seguito a una procedura di valutazione conformemente all'articolo 24 del medesimo regolamento.
4) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 uno Stato membro ha trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione un fascicolo relativo all'uso della distillazione sotto vuoto per produrre vini dealcolizzati biologici al fine di ottenerne l'autorizzazione e l'inserimento nell'allegato II, parte VI, punto 3.3, del regolamento (UE) 2018/848. Il fascicolo è stato esaminato dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) (4) e dalla Commissione.
5) L'EGTOP ha raccomandato di modificare l'allegato II, parte VI, punto 3.3, del regolamento (UE) 2018/848 inserendo le tecniche mediante evaporazione sotto vuoto tra le pratiche consentite, esclusivamente per la produzione di vino biologico totalmente dealcolizzato, purché siano rispettati i limiti relativi a temperatura (75 °C) e pori di filtrazione (non inferiori a 0,2 micrometri).
6) Tali tecniche mediante evaporazione sotto vuoto corrispondono ai processi di dealcolizzazione «parziale evaporazione sotto vuoto» e «distillazione», utilizzati singolarmente o congiuntamente, di cui all'allegato VIII, parte I, sezione E, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
7) Alla luce di quanto precede è opportuno aggiungere l'uso della parziale evaporazione sotto vuoto e della distillazione nell'allegato II, parte VI, punto 3.3, del regolamento (UE) 2018/848 al fine di autorizzarne l'utilizzo nella produzione di vino dealcolizzato biologico, a condizione che il vino prodotto abbia un titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 % vol, che la temperatura non superi i 75 °C, che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri e che la distillazione sia eseguita sotto vuoto.
8) L'allegato II, parte VI, del regolamento (UE) 2018/848 fa riferimento ai regolamenti (CE) n. 606/2009 (5) e (CE) n. 607/2009 della Commissione (6). Tali regolamenti sono stati abrogati, rispettivamente, dai regolamenti delegati (UE) 2019/934 (7) e (UE) 2019/33 (8) della Commissione. A fini di chiarezza è opportuno aggiornare i riferimenti giuridici a tali atti.
9) E' opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/848,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 150 del 14.6.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj.
Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj).
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).
Relazione finale dell'EGTOP sul vino II: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en?prefLang=it&etrans=it.
Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/606/oj).
Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/607/oj).
Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj).
Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj).
L'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
L'allegato II, parte VI, del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:
1) il punto 1.2 è sostituito dal seguente:
«1.2. Salvo esplicite disposizioni contrarie contenute nella presente parte, si applicano i regolamenti delegati (UE) 2019/934* e (UE) 2019/33** della Commissione.
____________
* Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj).
** Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj).»;
2) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
«2.2. Solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica possono essere utilizzati per l'elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, anche durante le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2019/934, in particolare dall'allegato I, parte A, di quest'ultimo.»;
3) il punto 3.1 è sostituito dal seguente:
«3.1. Fatte salve le sezioni 1 e 2 della presente parte e le restrizioni e i divieti specifici previsti dai punti 3.2, 3.3 e 3.4, sono consentite solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, con le restrizioni previste dall'articolo 80 e dall'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'articolo 3, dagli articoli da 5 a 9 e dagli articoli da 11 a 13 del regolamento delegato (UE) 2019/934 e dagli allegati a tali regolamenti utilizzati anteriormente al 1° agosto 2010.»;
4) al punto 3.2., le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«b) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 5, del regolamento delegato (UE) 2019/934;
c) trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 10, del regolamento delegato (UE) 2019/934;
d) correzione del tenore alcolico dei vini ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 12, del regolamento delegato (UE) 2019/934;
e) trattamento con scambiatori di cationi per la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 13, del regolamento delegato (UE) 2019/934.»;
5) il punto 3.3 è sostituito dal seguente:
«3.3. L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito è consentito alle seguenti condizioni:
a) trattamenti termici ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934, purché la temperatura non superi i 75 °C;
b) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell'allegato I, parte A, tabella 1, voce 3, del regolamento delegato (UE) 2019/934, purché la dimensione dei pori non sia inferiore a 0,2 micrometri;
c) parziale evaporazione sotto vuoto ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la distillazione di cui alla lettera d) del presente punto, a condizione che la parziale evaporazione sotto vuoto sia utilizzata solo per la produzione di vino dealcolizzato con un titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 % vol, che la temperatura utilizzata non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri;
d) distillazione ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la parziale evaporazione sotto vuoto di cui alla lettera c) del presente punto, a condizione che la distillazione sia utilizzata solo per la produzione di vino dealcolizzato con un titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 % vol, che sia eseguita sotto vuoto, che la temperatura utilizzata non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri.»;
6) il punto 3.4 è sostituito dal seguente:
«3.4. Eventuali modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010 per quanto riguarda le pratiche, i processi e i trattamenti enologici previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 o dal regolamento delegato (UE) 2019/934 possono essere applicate nella vinificazione biologica solo in seguito all'inserimento di tali misure come consentito dalla presente sezione e, se necessario, in seguito a una procedura di valutazione conformemente all'articolo 24 del presente regolamento.».