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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/416 DELLA COMMISSIONE, 29 novembre 2024

G.U.U.E. 14 marzo 2025, Serie L

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto e il formato delle registrazioni nel book di negoziazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 3 aprile 2025

Applicabile dal: 3 aprile 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 76, paragrafo 16, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) Per consentire alle autorità competenti di raccogliere, raffrontare e analizzare in modo efficace ed efficiente i dati dell'ordine, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono piattaforme di cripto-attività dovrebbero registrare i dati pertinenti relativi a tutti gli ordini (registrazioni nel book di negoziazione) conformemente al presente regolamento. Dovrebbero registrare i dati in un formato JSON elettronico e leggibile meccanicamente sviluppato conformemente alla metodologia ISO 20022. Un book di negoziazione dovrebbe essere considerato un elenco organizzato di ordini di acquisto e vendita per una specifica cripto-attività.

2) Per monitorare adeguatamente l'integrità e la stabilità dei mercati delle cripto-attività, le autorità competenti necessitano di informazioni attendibili, coerenti e standardizzate sulle cripto-attività negoziate. Tali informazioni dovrebbero consentire loro di identificare le singole cripto-attività negoziate secondo principi stabiliti a livello internazionale. Le autorità competenti dovrebbero inoltre essere in grado di estrarre le principali caratteristiche delle cripto-attività, comprese le caratteristiche specifiche relative alla tecnologia. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero pertanto utilizzare un identificativo delle attività adeguato per identificare le cripto-attività nelle registrazioni degli ordini e delle operazioni che forniscono alle autorità competenti. Alla luce di tale obiettivo, il regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell'articolo 68, paragrafo 10, primo comma, lettera b), prevede l'uso dell'identificativo del token digitale (DTI) gestito dalla Digital Token Identifier Foundation o di identificativi ammissibili alternativi per identificare le cripto-attività che sono oggetto di un ordine o di un'operazione che il prestatore di servizi per le cripto-attività deve registrare. Tenendo conto di tali considerazioni e per garantire un approccio di vigilanza coerente, è opportuno prevedere l'uso degli identificativi delle attività nel presente regolamento alle stesse condizioni previste dal regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell'articolo 68, paragrafo 10, primo comma, lettera b).

3) E' possibile che i comportamenti di abuso di mercato, compresa la manipolazione del mercato, siano effettuati con vari mezzi, tra cui la negoziazione algoritmica. Pertanto, al fine di assicurare l'efficace sorveglianza del mercato, ove le decisioni di investimento siano prese da una persona che non è il cliente o da un algoritmo informatico, tale persona o tale algoritmo dovrebbero essere identificati nelle registrazioni dell'ordine e dell'operazione tramite identificativi unici, solidi e coerenti. Qualora una decisione di investimento sia adottata da più persone, il prestatore di servizi per le cripto-attività dovrebbe indicare nelle registrazioni la persona che ha la responsabilità primaria della decisione.

4) Per assicurare l'identificazione univoca, coerente e solida delle persone fisiche indicate nelle registrazioni degli ordini, queste dovrebbero essere identificate mediante la concatenazione del paese di cui hanno la cittadinanza seguito dagli identificativi assegnati dal paese di cui tali persone hanno la cittadinanza. Qualora tali identificativi non siano disponibili, le persone fisiche dovrebbero essere identificate mediante identificativi creati a partire dalla concatenazione della loro data di nascita e del loro nome. L'identificazione delle persone fisiche dovrebbe essere effettuata secondo il livello di priorità dei diversi identificativi specificato nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (2).

5) E' possibile che le persone fisiche che devono essere identificate ai fini della conservazione dei documenti siano residenti in un paese diverso da quello di cui hanno la cittadinanza. Diversi obblighi a norma del regolamento (UE) 2023/1114 sono collegati al paese di residenza delle persone fisiche, e la raccolta di tali informazioni a norma del presente regolamento è pertanto importante per garantire una vigilanza efficace sulle operazioni e sugli ordini da parte delle autorità competenti.

6) E' necessario che determinati dati personali siano registrati dai prestatori di servizi per le cripto-attività allo scopo di identificare i loro clienti o altre persone fisiche pertinenti per gli ordini in cripto-attività, in quanto tali dati sono fondamentali per garantire una vigilanza efficiente da parte delle autorità competenti, anche per quanto riguarda gli abusi di mercato. Conformemente al principio della minimizzazione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero conservare solo le informazioni necessarie e sufficienti per consentire all'autorità competente di effettuare una valutazione globale della conformità del prestatore di servizi per le cripto-attività ai requisiti del regolamento (UE) 2023/1114 e di monitorare l'attività di negoziazione relativa agli ordini di cripto-attività. Nel trattamento dei dati personali inclusi nei registri, i prestatori di servizi per le cripto-attività e le autorità competenti dovrebbero rispettare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

7) Per facilitare la vigilanza del mercato e consentire la comparabilità delle registrazioni, i clienti che sono persone giuridiche dovrebbero essere identificati con un identificativo compatibile con i criteri stabiliti a livello internazionale ai fini dello sviluppo di solidi sistemi di identificazione per il monitoraggio dei mercati finanziari. Per assicurare un approccio coerente in materia di vigilanza, è opportuno che il presente regolamento disponga l'uso degli identificativi dei soggetti alle stesse condizioni di cui al regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell'articolo 68, paragrafo 10, primo comma, lettera b).

8) La scelta della piattaforma di negoziazione di cripto-attività su cui eseguire gli ordini oppure del prestatore di servizi per le cripto-attività cui trasmettere gli ordini o la definizione di eventuali altre condizioni connesse all'esecuzione dell'ordine possono essere direttamente pertinenti per stabilire un comportamento di abuso di mercato. Pertanto al fine di assicurare l'efficace sorveglianza del mercato, nelle registrazioni dell'ordine è opportuno identificare la persona o l'algoritmo informatico all'interno del prestatore di servizi per le cripto-attività che svolge tali attività. Ove siano interessati sia una persona che un algoritmo informatico, oppure più persone o algoritmi, il prestatore di servizi per le cripto-attività dovrebbe determinare, in modo coerente secondo criteri prestabiliti, quale persona o algoritmo ha la responsabilità primaria di tali attività.

9) Conformemente al principio della minimizzazione dei dati, il prestatore di servizi per le cripto-attività dovrebbe conservare solo le informazioni necessarie e sufficienti per consentire all'autorità competente di effettuare una valutazione globale della conformità del prestatore di servizi per le cripto-attività ai pertinenti requisiti del regolamento (UE) 2023/1114 e alle disposizioni di tale regolamento in materia di abusi di mercato. Nel trattamento dei dati personali inclusi nei registri, i prestatori di servizi per le cripto-attività e le autorità competenti dovrebbero rispettare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

10) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 28 agosto 2024.

11) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

12) L'ESMA ha svolto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 150 del 9.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).

(3)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(4)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(5)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Art. 1

Contenuto, standard e formato dei dati relativi agli ordini in cripto-attività

1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività tengono a disposizione dell'autorità competente i dettagli di cui agli articoli da 2 a 15 in relazione a ciascun ordine in cripto-attività pubblicizzato attraverso i loro sistemi, o forniscono all'autorità competente l'accesso a tali dettagli, nel formato specificato alle tabelle 2 e 3 dell'allegato, nella misura in cui tali dettagli riguardano l'ordine in questione.

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono in formato JSON conformemente alla metodologia stabilita nella norma ISO 20022.

Art. 2

Identificazione delle parti coinvolte nell'ordine

1. Per tutti gli ordini in cripto-attività i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano la documentazione necessaria per identificare i soggetti seguenti:

a) il partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività che è una persona giuridica e immette l'ordine nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività, identificato in conformità dell'articolo 4 e del campo 1 della tabella 2 dell'allegato;

b) il partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività che è una persona fisica e immette l'ordine nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività, identificato in conformità del campo 2 della tabella 2 dell'allegato;

c) il cliente per conto del quale il partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività di cui alle lettere a) o b) immette l'ordine nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività, identificato in conformità del campo 3 della tabella 2 dell'allegato;

d) la persona o l'algoritmo informatico all'interno del partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività di cui alle lettere a) e b), responsabile della decisione di investimento relativa all'ordine, identificato in conformità del campo 4 della tabella 2 dell'allegato;

e) la persona o l'algoritmo informatico all'interno del partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività di cui alle lettere a) e b), responsabile dell'esecuzione dell'ordine, identificato in conformità del campo 5 della tabella 2 dell'allegato.

Ai fini della lettera d), qualora una decisione di investimento sia adottata da più persone, il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conserva la documentazione relativa alla persona che ha la responsabilità primaria della decisione. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce la piattaforma di negoziazione di cripto-attività identifica tale persona o algoritmo informatico soltanto se la decisione di investimento è adottata per conto del partecipante o di un cliente conformemente al mandato conferitogli dal cliente su base discrezionale.

2. Qualora un partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività intenda assegnare un ordine al proprio cliente a seguito dell'immissione dell'ordine nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività e, al momento dell'immissione dell'ordine, non abbia ancora assegnato l'ordine al proprio cliente, tale cliente è identificato come specificato nel campo 3 della tabella 2 dell'allegato.

3. Se diversi ordini di clienti diversi sono immessi insieme nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività come ordine aggregato, le informazioni di cui al campo 3 della tabella 2 dell'allegato sono registrate per ciascun cliente.

Art. 3

Elemento di identificazione delle persone fisiche

1. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività identifica le persone fisiche nelle registrazioni del book di negoziazione utilizzando l'elemento risultante dalla concatenazione del codice alpha-2 dell'ISO 3166-1 specificato in ISO 3166 seguito dall'identificativo nazionale del cliente riportato nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590 basato sulla cittadinanza della persona. Il codice del paese a due lettere deve corrispondere alla cittadinanza della persona fisica.

2. L'identificativo nazionale del cliente di cui al paragrafo 1 è assegnato conformemente ai livelli di priorità stabiliti nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590, utilizzando l'identificativo con la massima priorità della persona, indipendentemente dal fatto che esso sia già noto al prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce la piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

3. Se una persona fisica ha la cittadinanza di più di un paese dello Spazio economico europeo (SEE), sono utilizzati il codice del paese di cittadinanza che risulta primo nell'ordine alfabetico dei codici alpha-2 dell'ISO 3166-1 e l'identificativo di tale cittadinanza assegnato conformemente al paragrafo 2. Se una persona fisica ha la cittadinanza di un paese non appartenente al SEE, è utilizzato l'identificativo con la massima priorità secondo il campo «Tutti gli altri paesi» di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590. Se una persona fisica ha la cittadinanza di un paese SEE e di un paese non appartenente al SEE, sono utilizzati il codice del paese della cittadinanza SEE e l'identificativo con la massima priorità di tale cittadinanza assegnato conformemente al paragrafo 2.

4. Se una persona fisica è residente in un paese diverso da quello di cui ha la cittadinanza, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività identificano anche tale persona fisica sulla base del paese di residenza come specificato nel campo 50 della tabella 2 dell'allegato.

5. Sono esclusi i titoli che precedono i nomi; ai nomi e cognomi di lunghezza inferiore a cinque caratteri è aggiunto «#». Tutti i caratteri sono in stampato maiuscolo. Non sono utilizzati apostrofi, accenti, trattini, segni di interpunzione o spazi.

6. Se l'identificativo assegnato conformemente al paragrafo 2 si basa su CONCAT, la persona fisica è identificata dal prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività utilizzando la concatenazione dei seguenti elementi nel seguente ordine:

a) la data di nascita di tale persona nel formato AAAAMMGG;

b) i primi cinque caratteri del nome di tale persona;

c) i primi cinque caratteri del cognome di tale persona.

Art. 4

Identificativi delle persone giuridiche e delle cripto-attività

1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività identificano le persone giuridiche nelle registrazioni del book di negoziazione utilizzando l'identificativo della persona ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell'articolo 68, paragrafo 10, primo comma, lettera b).

2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività identificano le cripto-attività nelle registrazioni del book di negoziazione utilizzando gli identificativi delle attività ai sensi dell'articolo 15 del regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell'articolo 68, paragrafo 10, primo comma, lettera b).

3. Quando utilizza l'identificativo della persona giuridica (LEI) per identificare le persone giuridiche conformemente al paragrafo 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività assicura che la lunghezza e la struttura del codice LEI registrato nelle registrazioni del book di negoziazione siano conformi alla norma ISO 17442 e che il codice LEI sia incluso nella base dati degli identificativi internazionali delle persone giuridiche gestita dall'unità operativa centrale nominata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione e si riferisca alla persona interessata.

Art. 5

Capacità di negoziare dei partecipanti alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività

La capacità di negoziare in virtù della quale il partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività immette un ordine è registrata come specificato nel campo 7 della tabella 2 dell'allegato.

Art. 6

Registrazione della data e dell'ora

1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività tengono un registro della data e dell'ora del verificarsi di ciascun evento elencato nel campo 20 della tabella 2 dell'allegato, come specificato nel campo 8 della tabella 2 dell'allegato.

2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività tengono un registro della data e dell'ora per ciascun elemento di dati elencato nei campi 47, 48 e 49 della tabella 2 dell'allegato, come specificato nel campo 8 della tabella 2 dell'allegato.

Art. 7

Periodo di validità e restrizioni relative agli ordini

1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività tengono una registrazione dei periodi di validità e delle restrizioni relative agli ordini di cui ai campi 9 e 10 della tabella 2 dell'allegato.

2. Le registrazioni delle date e delle ore relative ai periodi di validità sono conservate per ciascun periodo di validità, come specificato nel campo 11 della tabella 2 dell'allegato.

Art. 8

Numero prioritario e sequenziale

1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività e che gestiscono i sistemi di negoziazione secondo l'ordine prioritario prezzo-visibilità-tempo conservano la registrazione della marcatura temporale prioritaria per tutti gli ordini, come specificato nel campo 12 della tabella 2 dell'allegato.

2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività e che gestiscono i sistemi di negoziazione secondo l'ordine prioritario dimensione-tempo conservano la registrazione dei quantitativi che determinano la priorità degli ordini, come specificato nel campo 13 della tabella 2 dell'allegato, nonché la marcatura temporale prioritaria di cui al paragrafo 1.

3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, che utilizzano un sistema combinato di ordine prioritario prezzo-visibilità-tempo e dimensione-tempo e che espongono gli ordini nel loro book di negoziazione in ordine di priorità temporale conservano la registrazione della marcatura temporale prioritaria per tutti gli ordini, come specificato nel campo 12 della tabella 2 dell'allegato.

4. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, che utilizzano un sistema combinato di ordine prioritario prezzo-visibilità-tempo e dimensione-tempo e che espongono gli ordini nel loro book di negoziazione in ordine di priorità dimensione-tempo conservano la registrazione dei quantitativi che determinano la priorità degli ordini, come specificato nel campo 13 della tabella 2 dell'allegato, nonché la marcatura temporale prioritaria di cui al paragrafo 1.

5. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività assegnano e conservano un numero sequenziale per ciascun evento, come specificato nel campo 14 della tabella 2 dell'allegato.

Art. 9

Codice identificativo degli ordini in cripto-attività

1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano un codice identificativo individuale per ciascun ordine, come specificato nel campo 19 della tabella 2 dell'allegato. Il codice identificativo è unico per gli elementi seguenti:

a) book di negoziazione;

b) giorno di negoziazione;

c) cripto-attività.

Il codice è valido a partire dal momento in cui il gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività riceve l'ordine fino a quando l'ordine è rimosso dal book di negoziazione. Il codice identificativo si applica agli ordini respinti a prescindere dal motivo del rifiuto.

2. Il gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività conserva i dettagli rilevanti degli ordini strategici con funzionalità implicita (SOIF) che sono divulgati al pubblico come specificato nel campo 31 della tabella 2 dell'allegato. Lo status dell'ordine indicato in tale campo specifica se l'ordine è un ordine implicito.

3. Una volta eseguito un SOIF, i relativi dettagli sono conservati dal gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività come specificato nei campi pertinenti della tabella 2 dell'allegato.

4. Una volta eseguito un SOIF, è indicato un codice identificativo dell'ordine collegato alla strategia utilizzando lo stesso codice identificativo per tutti gli ordini collegati a quella determinata strategia. Il codice identificativo dell'ordine collegato alla strategia è specificato conformemente al campo 44 della tabella 2 dell'allegato.

5. Gli ordini immessi in una piattaforma di negoziazione di cripto-attività con possibilità di strategia di inoltro (routing) sono contrassegnati da tale piattaforma di negoziazione di cripto-attività con l'indicazione «routed», come specificato nel campo 31 della tabella 2 dell'allegato, allorché sono inoltrati verso un'altra piattaforma di negoziazione di cripto-attività. Gli ordini immessi in una piattaforma di negoziazione di cripto-attività con possibilità di strategia di inoltro conservano lo stesso codice identificativo per tutto il loro ciclo di vita, indipendentemente dal fatto che eventuali quantitativi residui vengano ricollocati sul book di negoziazione.

Art. 10

Eventi che incidono sugli ordini in cripto-attività

I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano la registrazione dei dettagli di cui al campo 20 della tabella 2 dell'allegato in relazione a tutti i nuovi ordini.

Art. 11

Tipo di ordine in cripto-attività

1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano per ciascun ordine ricevuto la registrazione del tipo di ordine secondo la propria specifica, come specificato nel campo 21 della tabella 2 dell'allegato.

2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività classificano ciascun ordine ricevuto o come ordine con limite di prezzo o come ordine stop, come specificato nel campo 22 della tabella 2 dell'allegato.

Art. 12

Prezzi relativi agli ordini

I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano la registrazione di tutti i dettagli del prezzo relativi ai rispettivi ordini, come specificato nella sezione I della tabella 2 dell'allegato.

Art. 13

Istruzioni relative all'ordine

I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano le registrazioni di tutte le istruzioni ricevute per ciascun ordine come specificato nella sezione J della tabella 2 dell'allegato.

Art. 14

Codice identificativo dell'operazione

I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano un codice identificativo individuale di ciascuna operazione risultante dall'esecuzione integrale o parziale di un ordine, come specificato nel campo 46 della tabella 2 e nel campo 1 della tabella 3 dell'allegato, a seconda dei casi.

Art. 15

Fasi di negoziazione, prezzo e volume indicativo d'asta

1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano la registrazione delle fasi di negoziazione nonché del prezzo e del volume indicativo d'asta, come specificato nella sezione K della tabella 2 dell'allegato.

2. Qualora le autorità competenti richiedano i dettagli di cui alla sezione K, si ritiene che sulla base di tale richiesta debbano essere comunicati i dettagli di cui al campo 8 e ai campi da 14 a 17 della tabella 2 dell'allegato.

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN