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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/417 DELLA COMMISSIONE, 28 novembre 2024

G.U.U.E. 14 marzo 2025, Serie L

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il modo in cui i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività devono presentare i dati sulla trasparenza. (Testo rilevante ai fini del SEE) 

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 3 aprile 2025

Applicabile dal: 3 aprile 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 76, paragrafo 16, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) Un elevato livello di trasparenza è essenziale per garantire che gli investitori siano adeguatamente informati del reale livello di operazioni effettive e potenziali in cripto-attività negoziate su una piattaforma di negoziazione gestita da un prestatore di servizi per le cripto-attività. Questo livello elevato di trasparenza dovrebbe anche assicurare condizioni di parità tra le piattaforme di negoziazione, in modo che il processo di formazione del prezzo delle singole cripto-attività non sia pregiudicato dalla frammentazione della liquidità e gli investitori non ne siano svantaggiati.

2) Affinché gli investitori siano adeguatamente informati in merito all'accesso, ai costi, al perimetro e al funzionamento delle piattaforme di negoziazione che utilizzano o intendono utilizzare, è importante che le piattaforme di negoziazione mettano a disposizione le proprie norme operative in modo trasparente e non discriminatorio. Gli investitori dovrebbero avere facile accesso a tali informazioni.

3) Per consentire agli investitori di adottare decisioni informate in merito agli ordini o alle operazioni sulle cripto-attività e contribuire a mantenere l'integrità del mercato, le piattaforme di negoziazione di cripto-attività dovrebbero rendere pubblici tutti gli ordini e le operazioni quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, sulle medesime piattaforme. In relazione a ciò è altresì importante armonizzare le informazioni da pubblicare in modo da consentire agli investitori di utilizzare, confrontare e aggregare le informazioni pubblicate da diverse piattaforme di negoziazione di cripto-attività.

4) Per garantire condizioni eque a tutti i tipi di investitori, sia agli investitori qualificati che ai detentori al dettaglio, in merito all'accesso ai sistemi di gestione degli ordini, le piattaforme di negoziazione per le cripto-attività possono offrire ordini iceberg e ordini stop direttamente attraverso la propria piattaforma di negoziazione quando sono soddisfatte determinate condizioni.

5) La tecnologia a registro distribuito ha dato luogo a strutture innovative nelle piattaforme di negoziazione di cripto-attività. Le piattaforme di negoziazione di cripto-attività si distinguono spesso in piattaforme di scambio centralizzate off-chain (CEX) e piattaforme di scambio decentralizzate on-chain (DEX), come quelle gestite secondo un modello di market maker automatizzato. Le CEX sono caratterizzate da un controllo centralizzato sulle operazioni di negoziazione e sulle pratiche di custodia. Le CEX utilizzano in genere meccanismi comuni nella finanza tradizionale, tra cui registri centrali di ordini con limite di prezzo. Le DEX funzionano invece senza un operatore centrale e facilitano la negoziazione svolta direttamente sui registri distribuiti attraverso contratti intelligenti, consentendo nel contempo agli utenti di negoziare utilizzando i loro portafogli non custoditi. L'evoluzione del panorama, inoltre, comprendente modelli ibridi che combinano caratteristiche delle CEX e delle DEX, richiede un approccio normativo preciso e adattabile. Alla luce di tali sviluppi, è opportuno chiarire gli obblighi in materia di dati sulla trasparenza applicabili a quei sistemi di negoziazione che agevolano la negoziazione svolta direttamente sui registri distribuiti tramite contratti intelligenti, nella misura in cui non sono gestiti in modo completamente decentrato senza alcun intermediario e sono quindi soggetti al regolamento (UE) 2023/1114.

6) Le informazioni da mettere a disposizione quanto più possibile in tempo reale dovrebbero essere rese disponibili istantaneamente, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, ipotizzando un livello ragionevole di efficienza dei sistemi dei prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività. La pubblicazione delle informazioni in prossimità del termine massimo prescritto dovrebbe avvenire solo in casi eccezionali in cui i sistemi disponibili non consentono la pubblicazione in tempi più brevi.

7) Specificare il livello di disaggregazione al quale le piattaforme di negoziazione possono vendere i dati è importante per soddisfare le differenti esigenze dei partecipanti al mercato che contribuiscono all'efficienza dei mercati. Per assicurare che gli utenti dei dati possano acquistare solo dati che soddisfano le loro esigenze specifiche o accedere soltanto a tali dati, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività dovrebbero disaggregare i dati, come minimo, in base al tipo di cripto-attività (token collegati ad attività, token di moneta elettronica, cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica), alla valuta in cui le cripto-attività sono negoziate e al tipo di sistema di negoziazione. Ove possibile tali dati dovrebbero essere forniti agli utenti per ciascuna cripto-attività.

8) Al fine di garantire che i dati pre-negoziazione e post-negoziazione offerti per l'acquisto corrispondano adeguatamente alla domanda dei partecipanti al mercato, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione dovrebbero offrire tutte le combinazioni possibili di criteri di disaggregazione a condizioni commerciali ragionevoli.

9) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

10) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 150 del 9.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(2)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Art. 1

Principi generali per la presentazione delle informazioni sulle norme operative delle piattaforme di negoziazione

1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività pubblicano le informazioni sulle norme operative della loro piattaforma di negoziazione gratuitamente e in modo facilmente accessibile, non discriminatorio, ben visibile, comprensibile, equo, chiaro, non fuorviante e che ne faciliti la comprensione.

2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività pubblicano le norme operative per la loro piattaforma di negoziazione in un unico documento sul sito web del prestatore di servizi per le cripto-attività.

Art. 2

Trasparenza pre-negoziazione

1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici i prezzi di domanda e offerta e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, di cui all'articolo 76, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114, conformemente al tipo di sistemi di negoziazione che gestiscono, elencati nella tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento.

2. Quando si verificano le condizioni di mercato oggettive di cui alla lettera a), i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici gli ordini che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) gli ordini sono subordinati al verificarsi di condizioni di mercato oggettive predefinite dal protocollo del sistema di negoziazione;

b) gli ordini non possono interagire con altri interessi di negoziazione prima della pubblicazione nel book di negoziazione gestito dalla piattaforma di negoziazione;

c) dopo la pubblicazione nel book di negoziazione, gli ordini interagiscono con altri ordini in conformità alle regole applicabili agli ordini dello stesso tipo al momento della pubblicazione.

3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici i dettagli di ciascun ordine di cripto-attività di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato I.

Art. 3

Trasparenza post-negoziazione

1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici i dettagli di ciascuna operazione di cui all'articolo 76, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/1114 come indicato nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato II.

2. In caso di annullamento della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività pubblicano una nuova comunicazione dell'operazione che contiene tutti i dettagli presenti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II.

3. In caso di modifica della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubbliche le informazioni seguenti:

a) una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II;

b) una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale con le necessarie correzioni dei dati e l'indicatore di modifica di cui alla tabella 3 dell'allegato II.

Art. 4

Pubblicazione in tempo reale delle operazioni

Per le operazioni eseguite sulle loro piattaforme di negoziazione di cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici i dettagli di ciascuna operazione come indicato alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato II quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile e, in ogni caso, entro trenta secondi dall'esecuzione dell'operazione.

Art. 5

Disaggregazione dei dati pre-negoziazione e post-negoziazione

1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività mettono a disposizione del pubblico le informazioni pubblicate conformemente agli articoli 2 e 3 pubblicando separatamente i dati pre-negoziazione e post-negoziazione.

2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività mettono a disposizione del pubblico, su richiesta di qualsiasi parte interessata, i dati pubblicati conformemente agli articoli 2 e 3 presentando i dati pre-negoziazione e post-negoziazione disaggregati per ciascuna cripto-attività.

3. Oltre a presentare i dati conformemente al paragrafo 2, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione possono presentare i dati di cui al paragrafo 2 per gruppi di cripto-attività.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano quando le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 sono messe a disposizione gratuitamente.

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN