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N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

SERVIZIO 4 - VARIAZIONI DI BILANCIO, RENDICONTO GENERALE E MONITORAGGIO DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

CIRCOLARE 17 dicembre 2024, n. 24, Prot. n. 43328

Liquidazione della spesa dell'esercizio finanziario 2024.

N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI

UFFICI DI GABINETTO

Al COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'art. 57 ed il punto 6 dell'all. 4/2 - Principio contabile applicato della competenza finanziaria - del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. disciplinano la fase della liquidazione della spesa, definita come "la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto".

La legge dispone anche che "la liquidazione è registrata contabilmente quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta e della idoneità della stessa a comprovare il diritto di credito del creditore, corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente posta a carico del bilancio e regolarmente impegnata".

La liquidazione della spesa assume particolare rilevanza anche perché l'art. 3 del medesimo decreto, per il principio della competenza finanziaria c.d. potenziata, stabilisce che possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate; mentre, a fine esercizio, le spese impegnate ma non ancora esigibili andranno reimputate all'esercizio in cui esse diventeranno esigibili, ferma restando la necessità che esse corrispondano ad obbligazioni giuridiche esistenti alla chiusura dell'esercizio. A tal fine, gli Enti provvedono al riaccertamento ordinario dei residui.

L'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. al punto 6.1 in particolare prevede che possono essere considerate esigibili le spese impegnate, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio, le cui fatture pervengano nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiari, sotto la propria responsabilità - valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'esercizio di riferimento.

Richiamate le suddette disposizioni e nel rimandare al testo normativo per tutto quanto di competenza degli Uffici in indirizzo in ordine alla liquidazione della spesa, poichè si approssima la fine dell'esercizio finanziario, si vuole sottolineare l'obbligo di emanare i provvedimenti di liquidazione entro il 31 dicembre in tutti i casi in cui le relative obbligazioni passive siano scadute (cioè esigibili).

Qualora al 31 dicembre 2024 la spesa non sia risultata esigibile, le competenti Amministrazioni potranno emettere gli atti di liquidazione dopo detta data, solo se ricorrono i presupposti del punto 6.1 dell'all. 4/2: per evidenti ragioni operative connesse al rispetto dei termini per la presentazione del Rendiconto generale, gli atti di liquidazione dovranno essere emessi comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2025.

Giova qui ribadire che, per i provvedimenti di liquidazione emessi entro il 31/12/2024, l'emissione dei titoli di pagamento in conto residui sarà consentita già all'inizio dell'esercizio 2025, previo espletamento delle necessarie elaborazioni, senza sottostare alle procedure del riaccertamento ordinario dei residui passivi.

Allo stesso modo, sarà consentito disporre pagamenti indipendentemente dal riaccertamento ordinario dei residui, per le spese liquidate ad esercizio scaduto e fino al 31 gennaio 2025, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Si richiama l'attenzione sull'importanza che assume la corretta e tempestiva emissione dei decreti di liquidazione entro la chiusura dell'esercizio in corso, ovvero - qualora possibile - entro il 31 gennaio 2025: oltre al necessario rispetto delle disposizioni di legge, ciò consente sia di effettuare la regolare erogazione della spesa prima della definizione del riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2024 sia di rendere più agevole detta procedura.

Considerata l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario, al fine di agevolare codesti Uffici nella ricognizione degli impegni di spesa che devono essere liquidati nell'anno in corso, si allegano alla presente, anche in formato editabile, i prospetti aggiornati alla data odierna. In tali prospetti, per ogni impegno assunto nel corrente esercizio e non ancora interamente pagato, vengono esposti i seguenti dati:

- Amministrazione;

- Rubrica,

- Natura fondi,

- Vincolato (V/N),

- Capitolo,

- Anno provenienza,

- Impegno,

- Estremi del provvedimento di impegno,

- Descrizione impegno,

- Importo attuale,

- Decreti di liquidazione (la somma degli eventuali decreti di liquidazione caricati nell'anno per l'impegno in oggetto);

- Emesso (somma dei titoli emessi);

- Senza decreti liquidazione (l'eventuale importo che è stato già pagato senza che vi sia stato il preventivo caricamento di un decreto di liquidazione);

- Residuo caricabile (l'importo che potrà essere caricato a residuo dal 1/1 del nuovo esercizio che è già stato reso liquido ma non ancora pagato);

- Residuo a riaccertamento (l'importo che, non essendo stato speso e non reso liquido entro la chiusura dell'anno viene proposto nel riaccertamento ordinario).

I dati ricompresi nei prospetti allegati devono essere preventivamente verificati da parte degli Uffici in indirizzo. A tal fine, l'applicativo normalmente associa i titoli di spesa emessi ai relativi provvedimenti di liquidazione e per ciascun impegno consente di distinguere la parte liquidata e non pagata da quella non liquidata da sottoporre al riaccertamento ordinario dei residui.

Infine, sulla base delle attività dei precedenti esercizi e dei riscontri operati sulle risultanze contabili, si ritiene utile evidenziare alcune anomalie ricorrenti nell'attività amministrativa di liquidazione della spesa, per le quali si chiede la particolare attenzione degli Uffici in indirizzo:

- impegno originario pari allo stanziamento ed interamente pagato, impegno originario poi ridotto ma decreto di liquidazione rimasto uguale allo stanziamento originario;

- liquidazione pari all'impegno, impegno poi ridotto ma liquidazione mantenuta;

- importo del decreto di liquidazione errato.

Si sottolinea la necessità del puntuale rispetto delle disposizioni e dei termini previsti con la presente circolare. Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a dare la più ampia diffusione delle presenti istruzioni.

Il Ragioniere Generale

IGNAZIO TOZZO 

Il dirigente del Servizio

LUCIANO CALANDRA 

I funzionari direttivi

ROSARIA PIAZZA (F.TO) - ALESSIO MATTINA

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2