
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/413 DELLA COMMISSIONE, 18 dicembre 2024
G.U.U.E. 31 marzo 2025, Serie L
Regolamento che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dettagliato delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un emittente di un token collegato ad attività. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 20 aprile 2025
Applicabile dal: 20 aprile 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) Conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, il candidato acquirente di una partecipazione qualificata in un emittente di un token collegato ad attività deve presentare all'autorità competente le informazioni dettagliate necessarie per la valutazione prudenziale del progetto di acquisizione al momento della notifica di tale progetto di acquisizione o dell'aumento della partecipazione qualificata.
2) Le informazioni contenute nella notifica presentata dal candidato acquirente dovrebbero essere veritiere, accurate, complete e aggiornate dal momento della presentazione della notifica fino al completamento della valutazione da parte dell'autorità competente. A tal fine il candidato acquirente dovrebbe informare l'autorità competente in merito a qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella notifica.
3) La notifica dovrebbe contenere dati relativi al candidato acquirente, compresi i membri del suo organo di amministrazione, gli azionisti indiretti e il titolare effettivo in ultima istanza, così come i membri dell'organo di amministrazione del soggetto interessato nel caso in cui il candidato acquirente intenda nominare. Tali informazioni includerebbero dati personali. In linea con il principio della minimizzazione dei dati sancito all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dovrebbero essere forniti all'autorità competente soltanto i dati personali necessari e sufficienti per consentirle di valutare in modo approfondito i criteri di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) 2023/1114. Nel valutare la notifica del progetto di acquisizione e nel trattare i dati personali ivi contenuti, le autorità competenti dovrebbero conformarsi al regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, in linea con i principi relativi al trattamento di dati personali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679, le autorità competenti dovrebbero conservare tali dati personali soltanto per un arco di tempo non superiore a quello necessario per lo svolgimento dei loro compiti di vigilanza.
4) Ai fini dello svolgimento della valutazione prudenziale, se il candidato acquirente è una persona giuridica, sono necessarie anche informazioni sull'identità dei titolari effettivi in ultima istanza e sulla reputazione e sull'esperienza, relative agli ultimi 10 anni, delle persone che dirigono effettivamente l'attività del candidato acquirente. Il candidato acquirente dovrebbe pertanto presentare tali informazioni alle autorità competenti.
5) Se il candidato acquirente è o si prevede che sia una struttura di trust, è necessario che l'autorità competente del soggetto interessato ottenga informazioni sia sull'identità dei trustee che amministreranno le attività del trust sia sull'identità del costituente del trust e dei titolari effettivi di queste attività, per poter valutare la reputazione e l'esperienza di tali persone.
6) Se il candidato acquirente è un fondo di investimento alternativo (FIA), quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzato a norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il suo gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) o il FIA nel caso di un FIA gestito internamente, o la sua società di gestione dell'OICVM o la società di investimento dell'OICVM nel caso di un OICVM autogestito dovrebbe fornire all'autorità competente del soggetto interessato l'identità delle persone fisiche incaricate di prendere le decisioni di investimento per il fondo e le informazioni necessarie per valutare la loro reputazione.
7) Se è un fondo sovrano, il candidato acquirente dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni complete rilevanti per la valutazione della reputazione, comprese informazioni sull'identità e sulla reputazione delle persone che ricoprono posizioni di alto livello presso il ministero, il dipartimento governativo o altro organismo pubblico con l'incarico di prendere le decisioni di investimento per il fondo.
8) Se il candidato acquirente è una persona fisica, è necessario che le informazioni siano fornite in relazione sia al candidato acquirente sia a qualsiasi impresa da lui formalmente diretta o controllata nel corso degli ultimi 10 anni, affinché l'autorità competente del soggetto interessato disponga di tutte le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione.
9) Se il candidato acquirente è una persona giuridica, è necessario che le informazioni siano fornite in relazione a qualsiasi impresa da lui controllata o a qualsiasi azionista che detenga una partecipazione qualificata nel candidato acquirente, affinché l'autorità competente del soggetto interessato disponga di tutte le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione.
10) Le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione dovrebbero comprendere informazioni sull'assenza di condanne penali e procedimenti penali, siano essi passati o in corso, nonché informazioni su cause civili o amministrative. Analogamente, dovrebbero essere fornite informazioni relative a tutte le indagini e i procedimenti in corso, a sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente, nonché qualsiasi altra informazione pertinente, compreso il rifiuto della registrazione o il licenziamento da una posizione lavorativa o l'allontanamento da una posizione di fiducia, che sia ritenuta rilevante ai fini della valutazione della reputazione del candidato acquirente.
11) Al fine di garantire che l'esito delle indagini condotte da altre autorità sia debitamente preso in considerazione dall'autorità competente del soggetto interessato quando effettua la sua valutazione del candidato acquirente, quest'ultimo dovrebbe fornire informazioni che indichino se una valutazione in qualità di acquirente o di persona che dirige l'attività di un soggetto pertinente sia già stata effettuata da un'altra autorità competente o da un'altra autorità e, in tal caso, il candidato acquirente dovrebbe fornire l'esito di tale valutazione.
12) Al fine di facilitare il reperimento delle valutazioni precedenti nelle banche dati di vigilanza e agevolare la cooperazione tra autorità competenti, il candidato acquirente dovrebbe presentare all'autorità competente un identificativo del soggetto unitamente alle informazioni incluse nella notifica. Gli identificativi che possono essere utilizzati a tal fine dovrebbero essere quelli che possono essere utilizzati per identificare i soggetti giuridici conformemente all'articolo 14 del regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell'articolo 68, paragrafo 10, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114, in quanto tali identificativi presentano caratteristiche che li rendono adeguati a fini di vigilanza.
13) Per quanto concerne il progetto di acquisizione di partecipazioni qualificate indirette nel soggetto interessato, è necessario calibrare in modo proporzionato il contenuto della richiesta di informazioni. A tal fine, è opportuno distinguere due casi. Il primo è il caso in cui la persona fisica o giuridica che acquisisce o aumenta indirettamente una partecipazione qualificata nel soggetto interessato intenda acquisire il controllo di un soggetto che già detiene una partecipazione qualificata nel soggetto interessato oppure detenga il controllo del candidato acquirente diretto di una partecipazione qualificata nel soggetto interessato. Il secondo è il caso in cui si determini l'esistenza di una partecipazione qualificata moltiplicando la partecipazione qualificata detenuta nel soggetto interessato per le percentuali delle partecipazioni qualificate detenute indirettamente lungo la catena di detenzione. Nel secondo caso, tenuto conto dell'influenza più limitata che un tale azionista indiretto o socio con partecipazioni qualificate può esercitare sul soggetto interessato, il candidato acquirente dovrebbe presentare informazioni ridotte.
14) I candidati acquirenti potrebbero prevedere la nomina di uno o più membri dell'organo di amministrazione del soggetto interessato. Al fine di consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare i nuovi membri dell'organo di amministrazione di tale soggetto interessato, il candidato acquirente dovrebbe fornire le medesime informazioni richieste ai membri degli organi di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività al momento dell'autorizzazione.
15) Al fine di valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, è opportuno fornire all'autorità competente del soggetto interessato informazioni finanziarie riguardanti tale candidato acquirente, compresa una descrizione delle attività imprenditoriali correnti di quest'ultimo.
16) E' importante che l'autorità competente del soggetto interessato valuti se l'esistenza di potenziali conflitti di interessi possa compromettere la solidità finanziaria del candidato acquirente e la gestione sana e prudente del soggetto interessato. Di conseguenza i candidati acquirenti dovrebbero fornire informazioni sugli interessi o sui rapporti finanziari e non finanziari del candidato acquirente con azionisti, amministratori o membri dell'organo di amministrazione del soggetto interessato o con la persona autorizzata a esercitare i diritti di voto in seno al soggetto interessato oppure con il soggetto interessato stesso o il suo gruppo.
17) La presentazione di informazioni aggiuntive è necessaria qualora il candidato acquirente sia una persona giuridica. Tali informazioni aggiuntive dovrebbero consentire all'autorità competente del soggetto interessato di completare la valutazione del progetto di acquisizione, compreso nei casi in cui le strutture giuridiche e di gruppo interessate potrebbero essere complesse e richiedere un controllo dettagliato per quanto riguarda la reputazione, una potenziale azione concertata con altre parti e la capacità dell'autorità competente del soggetto interessato di continuare a esercitare una vigilanza effettiva su quest'ultimo.
18) Se il candidato acquirente è un soggetto stabilito in un paese terzo o è parte di un gruppo la cui impresa madre diretta o capogruppo è stabilita al di fuori dell'Unione, dovrebbero essere fornite informazioni aggiuntive per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare che il regime giuridico vigente nel paese terzo in questione non ponga ostacoli alla capacità del soggetto interessato di soddisfare i requisiti prudenziali, nonché di accertare la reputazione del candidato acquirente nel paese terzo in questione.
19) Per consentire una valutazione dell'eventualità o meno che il progetto di acquisizione incida sulla capacità dell'autorità competente del soggetto interessato di esercitare una vigilanza efficace su tale soggetto, il candidato acquirente dovrebbe presentare informazioni specifiche. Se il candidato acquirente è una persona giuridica, l'autorità competente del soggetto interessato dovrebbe valutare gli effetti dell'acquisizione prevista sulla vigilanza consolidata del soggetto interessato e del gruppo al quale quest'ultimo apparterrà dopo l'acquisizione.
20) Al fine di consentire la valutazione del progetto di acquisizione, il candidato acquirente dovrebbe fornire informazioni che identifichino il soggetto interessato, informazioni dettagliate sulle intenzioni e sull'investimento strategico di tale candidato acquirente e informazioni sulle azioni possedute o che si prevede saranno possedute da quest'ultimo. Tali informazioni dovrebbero comprendere informazioni dettagliate relative a qualsiasi azione intrapresa dal candidato acquirente di concerto con altre parti ai fini del progetto di acquisizione e le informazioni sul prezzo del progetto di acquisizione.
21) Il candidato acquirente dovrebbe inoltre fornire informazioni sul finanziamento del progetto di acquisizione, comprese informazioni in merito a tutti i mezzi e tutte le fonti di finanziamento. Il candidato acquirente dovrebbe inoltre essere in grado di presentare prove in merito all'origine e alla legittimità della fonte di tutti tali fondi e attività, comprese le cripto-attività o altre attività digitali, affinché l'autorità competente del soggetto interessato ne valuti la certezza, la sufficienza e l'origine legittima, compresa l'eventuale esistenza di un rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
22) Al fine di garantire una valutazione complessiva del progetto di acquisizione, i candidati acquirenti che intendono acquisire una partecipazione qualificata superiore al 20 % ma inferiore 50 % nel soggetto interessato dovrebbero fornire informazioni in merito alla loro strategia all'autorità competente del soggetto interessato. Analogamente, i candidati acquirenti che intendono acquisire una partecipazione qualificata inferiore al 20 % nel soggetto interessato, ma che esercitano su di esso un'influenza significativa equivalente mediante altri mezzi, tra cui le relazioni tra il candidato acquirente e gli azionisti esistenti, l'esistenza di accordi tra gli azionisti, la distribuzione di azioni, le partecipazioni e diritti di voto di tutti gli azionisti o la posizione del candidato acquirente all'interno della struttura del gruppo del soggetto interessato, dovrebbero altresì fornire tali informazioni per garantire un alto grado di uniformità nella valutazione dei progetti di acquisizione.
23) Qualora sia proposta una modifica del controllo sul soggetto interessato, come regola generale il candidato acquirente dovrebbe presentare un piano di business completo. Tuttavia, se non è proposta alcuna modifica del controllo sul soggetto interessato, per valutare eventuali effetti sulla solidità finanziaria del candidato acquirente dovrebbero essere sufficienti informazioni relative alla strategia futura del soggetto interessato e alle intenzioni del candidato acquirente in merito al soggetto interessato.
24) Nel rispetto del principio di proporzionalità, in taluni casi il candidato acquirente dovrebbe presentare informazioni ridotte. In particolare, qualora il candidato acquirente sia stato valutato per l'acquisizione o l'aumento di partecipazioni qualificate da parte della medesima autorità competente del soggetto interessato nei due anni precedenti, tale candidato acquirente dovrebbe essere tenuto a presentare soltanto le informazioni che sono cambiate rispetto a tale valutazione precedente. Analogamente, laddove sia un'impresa autorizzata e soggetta a vigilanza prudenziale da parte della medesima autorità competente del soggetto interessato, il candidato acquirente dovrebbe essere esentato dalla presentazione di talune informazioni già in possesso di tale autorità competente. In entrambi i casi, il candidato acquirente dovrebbe presentare soltanto informazioni specifiche per il progetto di acquisizione unitamente a una dichiarazione firmata attestante che le altre informazioni che non sono state presentate perché già in possesso dell'autorità competente sono veritiere, accurate e aggiornate.
25) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 16 luglio 2024.
26) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha elaborato in stretta collaborazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e presentato alla Commissione.
27) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 150 del 9.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).
Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
Informazioni generali relative al candidato acquirente
1. Se è una persona fisica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato i dati identificativi seguenti:
a) tutti i dati personali seguenti:
i) il nome e cognome e, se diverso, il cognome di nascita;
ii) la data e il luogo di nascita;
iii) la cittadinanza o le cittadinanze;
iv) il numero nazionale di identificazione personale, se disponibile;
v) il luogo di residenza, l'indirizzo e i recapiti correnti e qualsiasi altro luogo di residenza negli ultimi 10 anni;
vi) la copia di un documento d'identità ufficiale;
vii) il nome e i recapiti dell'eventuale consulente professionista principale utilizzato per preparare la notifica;
b) un curriculum vitae dettagliato, che indichi l'istruzione e la formazione pertinenti e qualsiasi esperienza professionale nella gestione di partecipazioni in società, qualsiasi esperienza dirigenziale, qualsiasi attività professionale o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate e qualsiasi esperienza professionale precedente pertinente in materia di servizi finanziari, cripto-attività o altre attività digitali, tecnologia a registro distribuito (DLT), tecnologie dell'informazione, cibersicurezza e innovazione digitale.
2. Se è una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le informazioni seguenti:
a) la denominazione della persona giuridica;
b) il nome e i recapiti dell'eventuale consulente professionista principale utilizzato per preparare la notifica;
c) se la persona giuridica è iscritta in un registro delle imprese nazionale di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il nome del registro in cui tale persona giuridica è iscritta, il numero di iscrizione o un elemento equivalente per identificarla nel registro e una copia del certificato di iscrizione;
d) un identificativo di cui all'articolo 14 del regolamento delegato della Commissione che stabilisce norme tecniche adottate a norma dell'articolo 68, paragrafo 10, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114;
e) l'indirizzo della sede legale della persona giuridica e, se diverso, della sua sede centrale e della sua sede principale di attività;
f) i recapiti della persona in seno al candidato acquirente da contattare in merito alla notifica;
g) i documenti o gli accordi societari che disciplinano la persona giuridica, un'illustrazione sintetica delle peculiarità della forma giuridica della persona giuridica e una panoramica aggiornata della sua attività imprenditoriale;
h) se la persona giuridica è mai stata o è soggetta alla disciplina di un'autorità competente nel settore dei servizi finanziari o di un altro organismo governativo e il nome di tale autorità competente o altro organismo governativo;
i) se la persona giuridica è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le politiche e le procedure applicabili in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
j) un elenco completo delle persone che dirigono effettivamente l'attività del candidato acquirente e, per ciascuna di esse, il nome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo, i recapiti, una copia del documento d'identità ufficiale, il numero di identificazione nazionale, se disponibile, e un curriculum vitae dettagliato che ne indichi l'istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti e le attività professionali o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate, compresa l'esperienza professionale nella gestione di partecipazioni in società, in servizi finanziari, cripto-attività o altre attività digitali, DLT, tecnologie dell'informazione, cibersicurezza o innovazione digitale, unitamente alle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a c);
k) l'identità di tutte le persone che sono titolari effettivi in ultima istanza delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), punto i), o dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849 e, per ciascuna persona, il nome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo, i recapiti e, se disponibile, il numero di identificazione nazionale, unitamente alle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a c), del presente regolamento.
Per le persone giuridiche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132, le informazioni di cui alle lettere a) ed e) corrispondono a quelle iscritte nel registro delle imprese nazionale di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132.
3. Se è un trust, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le informazioni seguenti:
a) l'identità di tutti i trustee che gestiscono attività ai sensi dell'atto costitutivo del trust, compresi, per ciascuna di tali persone, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo, i recapiti, una copia del documento d'identità ufficiale, il numero di identificazione nazionale, se disponibile, e un curriculum vitae dettagliato che ne indichi l'istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti e le attività professionali o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate, compresa l'esperienza professionale nella gestione di partecipazioni in società, in servizi finanziari, cripto-attività o altre attività digitali, DLT, tecnologie dell'informazione, cibersicurezza o innovazione digitale, unitamente alle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a c);
b) l'identità di ciascuna persona che è un costituente del trust, un beneficiario o un guardiano (se del caso) del patrimonio del trust, compresi la data e il luogo di nascita, l'indirizzo, i recapiti, una copia del documento di identità ufficiale e, ove pertinenti, le rispettive quote di distribuzione dei redditi generati dal patrimonio del trust;
c) una copia di qualsiasi documento che istituisce e disciplina il trust;
d) una descrizione delle peculiarità giuridiche del trust e del suo funzionamento e una panoramica aggiornata della sua attività imprenditoriale, nonché del tipo e del valore del patrimonio del trust;
e) una descrizione della politica di investimento del trust e di eventuali restrizioni agli investimenti, incluse informazioni sui fattori che influenzano le decisioni di investimento e la strategia di uscita in relazione all'emittente di token collegati ad attività;
f) le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera i).
4. Se il candidato acquirente è un fondo di investimento alternativo (FIA) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE o un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzato a norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE, il suo gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) o il FIA nel caso di un FIA gestito internamente, o la sua società di gestione dell'OICVM o la società di investimento dell'OICVM nel caso di un OICVM autogestito, fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le informazioni seguenti:
a) informazioni dettagliate sulla politica di investimento e su eventuali restrizioni agli investimenti, comprese informazioni sui fattori che influenzano le decisioni di investimento, e sulle strategie di uscita;
b) le identità e le posizioni delle persone incaricate, individualmente o in veste di comitato, della determinazione e dell'adozione delle decisioni di investimento per il FIA o l'OICVM, nonché una copia del contratto in caso di delega della gestione del portafoglio a terzi o, se del caso, del mandato del comitato e, per ciascuna persona, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo, i recapiti, una copia del documento d'identità ufficiale, il numero di identificazione nazionale, se disponibile, e un curriculum vitae dettagliato che ne indichi l'istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti e le attività professionali o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate, unitamente alle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a c);
c) le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera i);
d) una descrizione dell'andamento delle partecipazioni qualificate precedentemente acquisite dal GEFIA o dalla società di gestione dell'OICVM per conto dei FIA o degli OICVM da questo/a gestiti oppure acquisite dal FIA o dalla società di investimento dell'OICVM autogestito negli ultimi tre anni in altre imprese analoghe o in imprese che prestano servizi in relazione a cripto-attività o che emettono cripto-attività, che indichi se l'acquisizione di tali partecipazioni qualificate è stata approvata da un'autorità competente e, in caso affermativo, l'identità di tale autorità.
5. Se è un fondo sovrano, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le informazioni seguenti:
a) il nome del ministero, del dipartimento governativo o di un altro organismo pubblico con l'incarico di definire la politica di investimento del fondo sovrano;
b) informazioni dettagliate sulla politica di investimento del fondo sovrano ed eventuali restrizioni agli investimenti;
c) i nomi e le posizioni delle persone che ricoprono cariche amministrative di alto livello presso il ministero, il dipartimento governativo o un altro organismo pubblico con l'incarico di definire la politica di investimento e di adottare decisioni di investimento per il fondo sovrano, nonché, per ciascuna persona, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo, i recapiti, una copia del documento d'identità ufficiale, il numero di identificazione nazionale, se disponibile, e un curriculum vitae dettagliato che ne indichi l'istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti e le attività professionali o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate, compresa l'esperienza professionale nella gestione di partecipazioni in società, in servizi finanziari, cripto-attività o altre attività digitali, DLT, tecnologie dell'informazione, cibersicurezza o innovazione digitale, unitamente alle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a c);
d) informazioni dettagliate su qualsiasi influenza esercitata dal ministero, dal dipartimento governativo o da un altro organismo pubblico di cui alla lettera a) sulle operazioni quotidiane del fondo sovrano;
e) le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera i), se del caso.
Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).
Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona fisica
1. Se è una persona fisica, oltre alle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato tutti gli elementi seguenti:
a) in relazione al candidato acquirente e a qualsiasi impresa da lui diretta o controllata negli ultimi 10 anni, una dichiarazione contenente le informazioni seguenti:
i) fatte salve le prescrizioni della normativa nazionale in materia di comunicazione delle condanne scontate, informazioni sull'assenza di eventuali condanne penali o procedimenti penali in cui è stata formulata un'accusa contro la persona in questione e che non sono state/i annullate/i;
ii) informazioni su qualsiasi decisione civile o amministrativa relativa alla persona che sia pertinente per la valutazione dell'acquisizione della partecipazione qualificata nell'emittente del token collegato ad attività, nonché su qualsiasi sanzione o misura amministrativa imposta in conseguenza di una violazione di leggi o regolamenti, compresa l'interdizione da funzioni di amministratore d'impresa, in ciascun caso in cui non è stata annullata e avverso la quale non è pendente né può essere presentato ricorso, e in conseguenza di condanne penali in relazione alle quali devono essere fornite informazioni anche in presenza di pronunce ancora impugnabili;
iii) eventuali procedimenti fallimentari, d'insolvenza o simili;
iv) eventuali indagini o procedimenti penali in corso, anche relativi a provvedimenti cautelari;
v) eventuali indagini civili e amministrative, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti della persona riguardanti questioni che possono ragionevolmente considerarsi pertinenti ai fini della valutazione dell'acquisizione della partecipazione qualificata nell'emittente di token collegati ad attività;
vi) qualsiasi rifiuto della registrazione, dell'autorizzazione, dell'iscrizione o della licenza per l'esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
vii) qualsiasi ritiro, revoca o cessazione di una registrazione, di un'autorizzazione, di un'iscrizione o di una licenza per l'esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
viii) qualsiasi espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o da parte di un organismo o un'associazione professionale;
ix) qualsiasi incarico di responsabilità in un soggetto nei confronti del quale qualsiasi autorità abbia emesso una condanna penale, irrogato una sanzione civile o amministrativa o disposto un altro provvedimento civile o amministrativo pertinente per la valutazione dell'acquisizione della partecipazione qualificata nell'emittente del token collegato ad attività, ovvero che sia oggetto di qualsiasi indagine in corso, in ciascun caso per comportamento lacunoso, anche in relazione a frode, disonestà, corruzione, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari o alla mancata attuazione di politiche e procedure adeguate per prevenire tali eventi, ricoperto al momento in cui si è verificato il presunto comportamento, unitamente a informazioni dettagliate su tali eventi e sull'eventuale coinvolgimento nei medesimi;
x) qualsiasi licenziamento da una posizione lavorativa o allontanamento da una posizione di fiducia o da un incarico fiduciario, salvo conclusione del rapporto in questione per effetto del trascorrere del tempo, e qualsiasi situazione analoga;
b) se tali documenti esistono, un certificato ufficiale o qualsiasi altro documento equivalente o, in assenza di tali documenti, qualsiasi fonte affidabile di informazioni sull'assenza di uno qualsiasi degli eventi di cui alla lettera a), punti da i) a v), in relazione alla persona in questione;
c) se un'altra autorità di vigilanza ha già valutato la persona in questione, l'identità di detta autorità, la data di tale valutazione ed evidenze dell'esito della valutazione in questione;
d) informazioni sull'attuale situazione finanziaria della persona, comprese informazioni dettagliate sulle fonti di reddito, sulle attività e sulle passività, sui diritti su garanzie e sulle garanzie personali concessi o ricevuti;
e) una descrizione delle attività imprenditoriali attuali della persona e di qualsiasi impresa da essa amministrata o controllata;
f) informazioni finanziarie comprendenti i rating del credito e le relazioni pubblicamente disponibili relativi a qualsiasi impresa amministrata o controllata dalla persona.
Ai fini della lettera b), le registrazioni, i certificati e i documenti ufficiali devono essere stati rilasciati nei tre mesi precedenti la presentazione della notifica.
2. Se è una persona fisica, oltre alle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato anche tutti gli elementi seguenti:
a) una descrizione degli interessi finanziari della persona e di eventuali interessi non finanziari della persona in relazione a una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche seguenti:
i) qualsiasi altro azionista o socio attuale del soggetto interessato;
ii) qualsiasi persona autorizzata a esercitare diritti di voto nel soggetto interessato in uno dei casi seguenti o in una combinazione di essi:
1) i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona ha concluso un accordo che li obbliga a adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune durevole in relazione all'organo di amministrazione del soggetto interessato in questione;
2) i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo, concluso con tale persona, che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
3) i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona a titolo di garanzia, sempreché tale persona controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;
4) i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui tale persona ha l'usufrutto;
5) i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati come indicato ai punti da 1) a 4) da un'impresa controllata da tale persona;
6) i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona e possono essere esercitati discrezionalmente dalla medesima in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
7) i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona;
8) i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona in virtù di una delega, ove tale persona o entità possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
iii) qualsiasi persona che sia membro dell'organo di amministrazione del soggetto interessato;
iv) il soggetto interessato stesso o qualsiasi altro membro del relativo gruppo;
b) nella misura in cui dai rapporti di cui alla lettera a) derivi un conflitto di interessi, le modalità proposte per la gestione di tale conflitto;
c) una descrizione di qualsiasi legame con persone politicamente esposte ai sensi dell'articolo 3, punto 9), della direttiva (UE) 2015/849;
d) eventuali altri interessi o attività della persona che possano essere in conflitto con gli interessi o le attività del soggetto interessato e i metodi proposti per gestire tali conflitti di interesse.
Ai fini della lettera a), le operazioni di credito, le garanzie personali e i diritti sulle garanzie, concessi o ricevuti, anche in relazione a cripto-attività o altre attività digitali, sono considerati parte degli interessi finanziari, mentre i rapporti familiari o stretti sono considerati parte degli interessi non finanziari.
Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona giuridica
1. Se è una persona giuridica, oltre alle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato anche tutti gli elementi seguenti:
a) informazioni di cui:
i) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a x), e lettera b), in relazione alla persona giuridica e a qualsiasi impresa soggetta a controllo da parte della stessa;
ii) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), in relazione alla persona giuridica stessa;
iii) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), in relazione alla persona giuridica stessa;
iv) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), in relazione alla persona giuridica stessa, a qualsiasi membro dell'organo di amministrazione nella sua funzione esecutiva della persona giuridica o qualsiasi impresa soggetta a controllo da parte della persona giuridica stessa;
b) una descrizione degli interessi finanziari e degli interessi o rapporti non finanziari del candidato acquirente oppure, se del caso, del gruppo al quale il candidato acquirente appartiene, nonché delle persone che dirigono effettivamente la sua attività con:
i) qualsiasi altro azionista o socio attuale del soggetto interessato;
ii) qualsiasi persona autorizzata a esercitare diritti di voto nel soggetto interessato in uno dei casi seguenti o in una combinazione di essi:
1) i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona ha concluso un accordo che li obbliga a adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune durevole in relazione all'organo di amministrazione del soggetto interessato in questione;
2) i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo, concluso con tale persona, che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
3) i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona a titolo di garanzia, sempreché tale persona o entità controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;
4) i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui tale persona ha l'usufrutto;
5) i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati come indicato ai punti da 1) a 4) da un'impresa controllata da tale persona;
6) i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona e possono essere esercitati discrezionalmente dalla medesima in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
7) i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona;
8) i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona in virtù di una delega, ove tale persona possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
iii) qualsiasi persona politicamente esposta ai sensi dell'articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2015/849;
iv) qualsiasi persona che, conformemente alla legislazione nazionale, sia membro dell'organo di amministrazione, gestione o vigilanza, o dell'alta dirigenza del soggetto interessato;
v) il soggetto interessato stesso o qualsiasi altro membro del relativo gruppo;
c) nella misura in cui dai rapporti di cui alla lettera b) derivi un conflitto di interessi, le modalità proposte per la gestione di tale conflitto;
d) informazioni su eventuali altri interessi o attività del candidato acquirente che possano essere in conflitto con gli interessi o le attività del soggetto interessato e possibili soluzioni per gestire tali conflitti di interesse;
e) informazioni sulla struttura dell'azionariato del candidato acquirente comprendenti l'identità di tutti gli azionisti che esercitano un'influenza significativa e la rispettiva quota di capitale e i rispettivi diritti di voto, incluse informazioni su eventuali accordi conclusi tra gli azionisti;
f) se il candidato acquirente fa parte di un gruppo in qualità di filiazione o di impresa madre, un organigramma dettagliato dell'intera struttura societaria e informazioni sulla quota di capitale e sui diritti di voto degli azionisti dei soggetti del gruppo che esercitano un'influenza significativa nonché sulle attività attualmente svolte dai soggetti del gruppo;
g) se il candidato acquirente fa parte di un gruppo in qualità di filiazione o di impresa madre, informazioni sui rapporti tra i soggetti finanziari e i soggetti non finanziari del gruppo;
h) l'indicazione di enti creditizi, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, imprese di assicurazione o di riassicurazione, organismi di investimento collettivo e relativi gestori o imprese di investimento appartenenti al gruppo e i nomi delle competenti autorità di vigilanza;
i) bilanci annuali, a livello individuale e, se del caso, a livello consolidato e subconsolidato, relativi agli ultimi tre esercizi, se la persona giuridica è stata attiva per tale periodo oppure relativi a un periodo più breve durante il quale la persona giuridica è stata attiva e sono stati redatti i bilanci.
Ai fini della lettera b), le operazioni di credito, le garanzie personali e i diritti sulle garanzie, concessi o ricevuti, anche in relazione a cripto-attività o altre attività digitali, sono considerati parte degli interessi finanziari, mentre i rapporti familiari o stretti sono considerati parte degli interessi non finanziari.
2. Il candidato acquirente presenta i bilanci annuali di cui al paragrafo 1, lettera i), comprendenti ciascuno gli elementi seguenti e, se del caso, approvati dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 2, punto 2), o dell'articolo 2, punto 3), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1):
a) lo stato patrimoniale;
b) il conto profitti e perdite o il conto economico;
c) le relazioni annuali e gli allegati finanziari e ogni altro documento registrato presso l'ufficio del registro o l'autorità competente di riferimento per la persona giuridica;
d) se il candidato acquirente è una persona giuridica o un soggetto di nuova costituzione, in assenza di un bilancio, una sintesi aggiornata, relativa a una data più vicina possibile a quella di notifica, della situazione finanziaria del candidato acquirente, nonché delle previsioni finanziarie per i tre anni successivi, così come delle ipotesi di pianificazione utilizzate nello scenario di base e in quello di stress.
3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il candidato acquirente che è una persona giuridica e ha la sede centrale in un paese terzo fornisce all'autorità competente del soggetto interessato tutte le informazioni seguenti:
a) se la persona giuridica è soggetta a vigilanza da parte di un'autorità di un paese terzo nel settore dei servizi finanziari:
i) un certificato di conformità o, se non disponibile, un certificato equivalente rilasciato da tale autorità del paese terzo in relazione alla persona giuridica;
ii) se detta autorità rilascia tali dichiarazioni, una dichiarazione che attesti l'assenza di ostacoli o limiti alla comunicazione delle informazioni necessarie per la vigilanza sul soggetto interessato;
b) informazioni generali sul regime regolamentare del paese terzo in questione applicabile alla persona giuridica, comprese informazioni sulla misura in cui il regime di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo del paese terzo è coerente con le raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale.
Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).
Informazioni che devono essere presentate dalle persone che acquisiscono una partecipazione qualificata indiretta nel soggetto interessato
1. Se il candidato acquirente intende acquisire, direttamente o indirettamente, il controllo di un soggetto che già detiene una partecipazione qualificata in un soggetto interessato, indipendentemente dal fatto che tale partecipazione sia diretta o indiretta, oppure controlla, direttamente o indirettamente, il candidato acquirente diretto di una partecipazione qualificata in un soggetto interessato, il candidato acquirente presenta gli elementi seguenti:
a) se il candidato acquirente è una persona fisica, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, agli articoli 2, 6 e 8 e all'articolo 9, 10 o 11, a seconda dei casi;
b) se il candidato acquirente è una persona giuridica, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafi da 2 a 5, a seconda dei casi, agli articoli 3, 6 e 8 e all'articolo 9, 10 o 11, a seconda dei casi.
2. Se non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, il candidato acquirente presenta le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), se le percentuali delle partecipazioni lungo la catena societaria, a partire dalla partecipazione qualificata detenuta direttamente nel soggetto interessato, moltiplicate per la partecipazione nel livello immediatamente superiore nella catena societaria danno luogo a una partecipazione qualificata pari o superiore al 10 %. La moltiplicazione è applicata risalendo la catena societaria finché il risultato della moltiplicazione è pari o superiore al 10 %.
3. Se controlla una persona fisica o giuridica che detiene una partecipazione qualificata conformemente al paragrafo 2, il candidato acquirente presenta gli elementi seguenti:
a) se il candidato acquirente è una persona fisica, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 2, lettere a), da b) a f), e h), all'articolo 6, lettere da a) a f), e all'articolo 8;
b) se il candidato acquirente è una persona giuridica, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 3, 4 o 5, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii), all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da f) a i), all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 6, lettere da a) a f), e all'articolo 8.
Informazioni sulle persone che dirigeranno l'attività del soggetto interessato
Se il candidato acquirente intende nominare uno o più membri dell'organo di amministrazione del soggetto interessato, la notifica contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 7 del regolamento delegato della Commissione che stabilisce norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114.
Informazioni relative al progetto di acquisizione
In relazione al progetto di acquisizione, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le informazioni seguenti:
a) identificazione del soggetto interessato;
b) informazioni dettagliate sulle intenzioni del candidato acquirente in merito al progetto di acquisizione, ad esempio gli investimenti strategici o gli investimenti di portafoglio;
c) informazioni sulle quote possedute o che si prevede saranno possedute nel soggetto interessato dal candidato acquirente prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione, compreso quanto segue:
i) il numero e il tipo di azioni e il loro valore nominale;
ii) la percentuale del capitale complessivo del soggetto interessato rappresentata dalle azioni prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione;
iii) la percentuale dei diritti di voto complessivi del soggetto interessato rappresentata dalle azioni prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione, qualora tale percentuale sia diversa dalla percentuale di capitale del soggetto interessato;
iv) il valore di mercato, in euro e nella valuta locale, delle azioni del soggetto interessato prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione;
d) eventuali azioni concertate con altre parti, compreso il contributo di tali altre parti al finanziamento del progetto di acquisizione, i mezzi di partecipazione agli accordi finanziari in relazione al progetto di acquisizione e agli accordi organizzativi futuri del progetto di acquisizione;
e) il contenuto dei patti tra azionisti che si prevede di concludere con altri azionisti in relazione al soggetto interessato;
f) il prezzo di acquisizione proposto e i criteri utilizzati per determinare tale prezzo e, laddove diverso dal valore di mercato, una spiegazione di tale differenza;
g) se disponibile, copia del contratto di acquisizione.
Informazioni relative alla nuova struttura di gruppo proposta e al suo impatto sulla vigilanza
1. Se è una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato un'analisi dell'ambito della vigilanza su base consolidata del gruppo al quale il soggetto interessato apparterrà dopo l'attuazione del progetto di acquisizione. Tale analisi comprende informazioni sui soggetti del gruppo che rientreranno nell'ambito di applicazione dei requisiti per la vigilanza su base consolidata dopo l'attuazione del progetto di acquisizione e sui livelli all'interno del gruppo ai quali tali requisiti saranno applicati su base pienamente consolidata o subconsolidata.
2. Il candidato acquirente fornisce inoltre all'autorità competente del soggetto interessato un'analisi dell'impatto del progetto di acquisizione sulla capacità del soggetto interessato di continuare a fornire alla propria autorità competente informazioni tempestive e accurate, anche per effetto degli stretti legami tra il candidato acquirente e il soggetto interessato.
Informazioni relative al finanziamento del progetto di acquisizione
1. Il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato una spiegazione dettagliata delle fonti di finanziamento specifiche del progetto di acquisizione, tra cui:
a) una descrizione dettagliata dell'attività che ha generato i fondi e le attività per l'acquisizione, suffragata da documenti pertinenti, compresi bilanci, estratti conto bancari, dichiarazioni fiscali e qualsiasi altro documento o informazione che dimostri all'autorità competente che il progetto di acquisizione non costituisce un tentativo di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo;
b) informazioni dettagliate sulle eventuali attività, comprese eventuali cripto-attività, che devono essere vendute per contribuire al finanziamento del progetto di acquisizione, tra cui le condizioni di vendita, il prezzo, la stima e informazioni dettagliate sulle caratteristiche di tali attività, comprese informazioni su quando, come e da chi sono state acquisite;
c) informazioni dettagliate sull'accesso alle fonti di capitale e ai mercati finanziari, comprese informazioni dettagliate sugli strumenti finanziari da emettere;
d) se i fondi utilizzati per l'acquisizione della partecipazione sono stati presi a prestito, informazioni sull'uso di tali fondi, compresi il nome dei prestatori rilevanti e informazioni dettagliate sulle linee di credito concesse, compresi scadenze, condizioni, pegni e garanzie personali, unitamente a informazioni sulla fonte di reddito da utilizzare per rimborsare tali prestiti;
e) informazioni dettagliate sui mezzi di pagamento del progetto di acquisizione e sulla rete utilizzata per il trasferimento dei fondi diversi dai token di moneta elettronica;
f) informazioni dettagliate su eventuali cripto-attività e sulla DLT corrispondente utilizzate per acquisire la partecipazione, su qualsiasi portafoglio, compresi la natura o il tipo di portafoglio, l'eventualità che sia custodito o non custodito, nel quale le cripto-attività utilizzate o scambiate in valuta ufficiale ai fini dell'acquisizione della partecipazione o i mezzi di accesso a tali cripto-attività sono state conservate o sono stati conservati, così come informazioni dettagliate sui prestatori di servizi per le cripto-attività utilizzati, nonché sugli indirizzi o sui conti di registro distribuito del cedente e del cessionario;
g) informazioni su qualsiasi accordo finanziario con altre persone che sono o saranno azionisti del soggetto interessato.
Ai fini della lettera d), laddove il prestatore non sia un ente creditizio o un ente finanziario autorizzato a concedere crediti, il candidato acquirente fornisce informazioni complete ed elementi di prova in merito all'origine dei fondi presi in prestito, tra cui l'attività, la forma giuridica e il luogo di residenza del prestatore, e qualsiasi clausola contrattuale che abiliti il prestatore a impartire istruzioni al debitore in merito alla partecipazione qualificata.
2. Se è un trust, il candidato acquirente presenta all'autorità competente del soggetto interessato informazioni sul metodo di finanziamento del trust e sulle risorse che garantiscono la solidità finanziaria del trust a sostegno dell'emittente di token collegati ad attività.
Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate non superiori al 20 %
Qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata non superiore al 20 %, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato un documento sulla strategia contenente, laddove pertinente, le informazioni seguenti:
a) la strategia del candidato acquirente in relazione al progetto di acquisizione, compresi il periodo durante il quale il candidato acquirente intende detenere la propria partecipazione azionaria dopo l'attuazione del progetto di acquisizione ed eventuali sue intenzioni di aumentare, ridurre o mantenere il livello della partecipazione nel prossimo futuro;
b) l'indicazione delle intenzioni del candidato acquirente riguardo al soggetto interessato, in particolare l'eventuale intenzione del candidato acquirente di agire come azionista attivo di minoranza e le relative motivazioni;
c) informazioni sulla situazione finanziaria del candidato acquirente e sulla sua volontà di sostenere il soggetto interessato con finanziamenti aggiuntivi, qualora ciò sia necessario per lo sviluppo delle sue attività ovvero in caso di difficoltà finanziarie.
Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate superiori al 20 % ma inferiori al 50 %
1. Qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata superiore al 20 % ma inferiore al 50 %, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato un documento sulla strategia contenente, laddove pertinente, le informazioni seguenti:
a) tutte le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 9;
b) informazioni dettagliate sull'influenza che il candidato acquirente intende esercitare sulla posizione finanziaria, compresi la politica dei dividendi, lo sviluppo strategico e l'attribuzione delle risorse del soggetto interessato;
c) una descrizione delle intenzioni e della strategia del candidato acquirente nei confronti del soggetto interessato, che comprenda tutti gli elementi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, con un livello di dettaglio proporzionato all'influenza sul soggetto interessato derivante dall'acquisizione.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse anche all'autorità competente del soggetto interessato dal candidato acquirente di cui all'articolo 9 qualora l'influenza esercitata con la partecipazione azionaria del candidato acquirente, sulla base di una valutazione dell'azionariato del soggetto interessato, sia equivalente all'influenza esercitata con partecipazioni superiori al 20 % ma inferiori al 50 %.
Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate superiori al 50 %
1. Qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata superiore al 50 % o qualora il soggetto interessato diventi una sua filiazione, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato un piano di business avente un orizzonte temporale di tre anni. Tale piano comprende:
a) un piano di sviluppo strategico;
b) il bilancio stimato del soggetto interessato;
c) l'impatto dell'acquisizione sul governo societario e sulla struttura organizzativa generale del soggetto interessato.
2. Il piano di sviluppo strategico di cui al paragrafo 1, lettera a), indica, in termini generali, gli obiettivi precipui del progetto di acquisizione e i modi principali per conseguire tali obiettivi, compresi:
a) l'obiettivo globale del progetto di acquisizione;
b) gli obiettivi finanziari che possono essere indicati in termini di redditività dei mezzi propri (ROE), rapporto costi-benefici, utile per azione o, se del caso, in altri termini;
c) il possibile riorientamento di attività, prodotti e clientela mirata, nonché la possibile riallocazione di fondi o risorse che si prevede avranno un impatto sul soggetto interessato;
d) i processi generali volti a includere e integrare il soggetto interessato nella struttura del gruppo del candidato acquirente, tra cui una descrizione delle principali interazioni da realizzare con le altre imprese del gruppo e una descrizione delle politiche che governano i rapporti infragruppo.
Ai fini della lettera d), per i candidati acquirenti autorizzati e soggetti a vigilanza nell'Unione, sono sufficienti informazioni sui particolari dipartimenti all'interno della struttura del gruppo interessati dall'operazione.
3. Le stime dei bilanci del soggetto interessato di cui al paragrafo 1, lettera b), sia a livello individuale che, se del caso, su base consolidata, sono riferite a un periodo di tre anni e comprendono:
a) una previsione dello stato patrimoniale e del conto economico;
b) una previsione dei requisiti patrimoniali prudenziali e della riserva di attività;
c) informazioni sul livello previsto di esposizioni ai rischi, compresi i rischi di mercato, operativi (inclusi i rischi informatici e di frode), di credito e ambientali e altri rischi pertinenti;
d) una previsione delle operazioni infragruppo.
4. L'impatto dell'acquisizione sul governo societario e sulla struttura organizzativa generale del soggetto interessato di cui al paragrafo 1, lettera c), comprende l'impatto su quanto segue:
a) la composizione e le funzioni dei membri dell'organo di amministrazione e, se del caso, dei principali comitati istituiti da tale organo decisionale, comprese le informazioni relative alle persone che saranno nominate membri dell'organo di amministrazione;
b) le procedure amministrative e contabili e i controlli interni, comprese le modifiche delle procedure e dei sistemi riguardanti la contabilità, l'audit interno, la conformità con la normativa in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e gestione del rischio, compresa la nomina di detentori di funzioni chiave in materia di audit interno, dei responsabili del controllo di conformità e dei responsabili della gestione del rischio;
c) l'architettura globale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), comprese eventuali modifiche riguardanti la politica relativa ai fornitori terzi di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il diagramma di flusso dei dati, il software proprietario ed esterno utilizzato e le procedure e gli strumenti di sicurezza essenziali dei dati e dei sistemi, compresi i piani di backup, i piani di continuità operativa e le piste di controllo;
d) le politiche che disciplinano i prestatori terzi di servizi a supporto di funzioni essenziali o importanti, comprese informazioni sui settori interessati, sulla selezione dei prestatori di servizi e sui rispettivi diritti e obblighi delle parti principali stabiliti nei contratti, compresi gli accordi in materia di audit e gli accordi per la custodia e l'investimento della riserva di attività, nonché la qualità del servizio atteso dal prestatore in questione;
e) ogni altra informazione rilevante riguardante l'impatto dell'acquisizione sul governo societario e sulla struttura organizzativa generale del soggetto interessato, comprese eventuali modifiche dei diritti di voto degli azionisti.
Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).
Obblighi ridotti di informazione
1. Se il candidato acquirente è stato valutato per l'acquisizione o l'aumento di partecipazioni qualificate da parte della medesima autorità competente del soggetto interessato conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, all'articolo 13 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), all'articolo 23 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), all'articolo 59 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nei due anni precedenti la presentazione della notifica, tale candidato acquirente presenta all'autorità competente del soggetto interessato solo le informazioni specifiche per tale progetto di acquisizione o le informazioni che sono cambiate rispetto alla valutazione precedente.
Il candidato acquirente presenta una dichiarazione firmata che indichi le informazioni esatte di cui al presente regolamento che non sono state presentate, attestante che tali informazioni non sono mutate rispetto alla valutazione precedente e che sono ancora veritiere, accurate e aggiornate.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, se il candidato acquirente è un'impresa autorizzata dalla medesima autorità competente del soggetto interessato e soggetta a una vigilanza prudenziale costante da parte di detta autorità competente, tale candidato acquirente presenta soltanto le informazioni di cui al presente regolamento specifiche per il progetto di acquisizione e non è tenuto a presentare le informazioni già in possesso di tale autorità competente.
Il candidato acquirente presenta una dichiarazione firmata che indichi le informazioni esatte di cui al presente regolamento che non sono state presentate in quanto già in possesso di detta autorità competente e che attesti che tali informazioni sono veritiere, accurate e aggiornate.
3. Ai fini del presente articolo, tra le informazioni specifiche relative al progetto di acquisizione di cui al presente regolamento figurano tutti gli elementi seguenti:
a) se il candidato acquirente è una persona fisica:
i) le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
ii) le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da d) a f), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), se il progetto di acquisizione è contemplato dal paragrafo 1 o le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), se il progetto di acquisizione è contemplato dal paragrafo 2 del presente articolo;
iii) le informazioni di cui all'articolo 5;
iv) le informazioni di cui all'articolo 6;
v) le informazioni di cui all'articolo 8;
vi) le informazioni di cui all'articolo 9, 10 o 11, a seconda dei casi;
b) se il candidato acquirente è una persona giuridica, un trust, un FIA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, o un OICVM ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, o un fondo sovrano:
i) le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f);
ii) le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti da ii) a iv), e lettere b), c) e d), e all'articolo 5, a seconda dei casi e, se il progetto di acquisizione è contemplato dal paragrafo 1 del presente articolo, anche le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d);
iii) le informazioni di cui agli articoli 6 e 7;
iv) le informazioni di cui all'articolo 8;
v) le informazioni di cui all'articolo 9, 10 o 11, a seconda dei casi.
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).
Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN