Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/306 DELLA COMMISSIONE, 31 ottobre 2024

G.U.U.E. 31 marzo 2025, Serie L

Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 20 aprile 2025

Applicabile dal: 20 aprile 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) Per agevolare la comunicazione tra le persone giuridiche o altre imprese che chiedono l'autorizzazione come prestatori di servizi per le cripto-attività conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114 (nel seguito «richiedenti») e le autorità competenti, le autorità competenti dovrebbero designare un punto di contatto specifico per il ricevimento delle domande di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività e dovrebbero pubblicare sui propri siti web le informazioni sul punto di contatto.

2) Le informazioni presentate dal richiedente dovrebbero essere veritiere, accurate, complete e aggiornate dal momento della presentazione della domanda fino al momento della concessione dell'autorizzazione. Dato che alcune informazioni possono riferirsi unicamente al futuro, qualsiasi data futura in esse inclusa dovrebbe essere specificamente indicata nella domanda.

3) Onde garantire un trattamento rapido e tempestivo delle domande di autorizzazione come prestatori di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti dovrebbero confermarne il ricevimento inviando al richiedente una conferma di ricevimento in formato elettronico, in formato cartaceo o in entrambi i formati. Tale conferma di ricevimento dovrebbe includere i recapiti delle persone o delle funzioni preposte al trattamento della domanda di autorizzazione.

4) Affinché le autorità competenti possano basare la propria valutazione della domanda di autorizzazione su informazioni accurate, i richiedenti dovrebbero comunicare senza indebito ritardo alle autorità competenti qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella domanda di autorizzazione. In tal caso i termini per la valutazione della domanda di cui all'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114 dovrebbero decorrere dalla data in cui l'autorità competente riceve le informazioni aggiornate.

5) Durante la valutazione le autorità competenti dovrebbero poter chiedere al richiedente informazioni supplementari conformemente ai criteri e ai termini di cui all'articolo 63, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2023/1114.

6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione, in stretta cooperazione con l'Autorità bancaria europea.

7) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 150 del 9.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(2)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Art. 1

Designazione di un punto di contatto

Le autorità competenti designano un punto di contatto per il ricevimento delle domande di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114.

Le autorità competenti tengono aggiornati i recapiti del punto di contatto designato e li rendono pubblici sui propri siti web.

Art. 2

Presentazione della domanda di autorizzazione

1. Una persona giuridica o un'altra impresa che chiede l'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114 (nel seguito «richiedente») presenta all'autorità competente la domanda di autorizzazione compilando il modulo di cui all'allegato del presente regolamento.

2. La persona giuridica o altra impresa presenta la domanda in modo tale da consentire la memorizzazione delle informazioni garantendone l'accessibilità per consultazioni future e la riproduzione delle informazioni memorizzate.

Art. 3

Ricevimento della domanda di autorizzazione e conferma di ricevimento

Le autorità competenti inviano al richiedente una conferma di ricevimento in formato elettronico, in formato cartaceo o in entrambi i formati. La conferma di ricevimento include i recapiti del servizio, della funzione o del membro del personale dell'autorità competente che tratta la domanda.

Art. 4

Comunicazione di modifiche

1. Il richiedente comunica senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella domanda di autorizzazione. Il richiedente fornisce le informazioni aggiornate utilizzando il modulo di cui all'allegato.

2. Se il richiedente fornisce informazioni aggiornate conformemente al paragrafo 1, il termine di cui all'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114 decorre dalla data in cui l'autorità competente riceve dette informazioni aggiornate.

3. I prestatori di servizi per le cripto-attività comunicano all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione.

Art. 5

Comunicazione della decisione

Le autorità competenti notificano al richiedente la loro decisione di concessione o rifiuto dell'autorizzazione, di cui all'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114, in formato cartaceo, in formato elettronico o in entrambi i formati.

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN