Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE 23 gennaio 2025, n. 4

G.U.R.I. 24 gennaio 2025, n. 19

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia. 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 2025

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

NORDIO, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2024, N. 178

All'articolo 1:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dopo le parole: "comma 1, lettera b)," sono inserite le seguenti: "del presente decreto, agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,"».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «all'articolo 46-terdecies,» sono inserite le seguenti: «comma 1,».

All'articolo 3:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), capoverso Art. 26-bis, comma 1, le parole: «cui sono conferiti» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali sono conferiti» e le parole: «dati statistici,» sono sostituite dalle seguenti: «dati statistici e»;

al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 7, la lettera n) è abrogata».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto a sei mesi»;

al comma 2, dopo le parole: «la spesa» sono inserite le seguenti: «di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e» e le parole: «cui si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «, a cui si provvede».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera i), capoverso 11, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 3, le parole: «intercettazioni, di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «intercettazioni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al»;

al comma 4, lettere a), b) e c), alla parola: «mediante» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 7:

al comma 2, capoverso Art. 97-ter, comma 2, dopo la parola: «trasmette» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «L'articolo 56, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 4 dell'articolo 56»;

alla rubrica, dopo la parola: «autentica» sono inserite le seguenti: «del comma 4».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: «derivanti dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,».