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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/113 DELLA COMMISSIONE, 23 gennaio 2025

G.U.U.E. 24 gennaio 2025, Serie L

Decisione che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che abroga la decisione di esecuzione 2014/896/UE della Commissione. [notificata con il numero C(2025) 376] 

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 23 gennaio 2025

Applicabile dal: 1° gennaio 2027

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2012/18/UE (di seguito «la direttiva») impone agli Stati membri di trasmettere una relazione sull'attuazione della direttiva entro il 30 settembre 2019 e successivamente ogni quattro anni, usando il modulo apposito che figura nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/896/UE della Commissione (2).

2) La Commissione ha elaborato un modulo apposito che figura nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/896/UE e stabilisce le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere ai fini della relazione sull'attuazione della direttiva.

3) L'analisi del primo periodo di riferimento, compreso tra il 1° giugno 2015 e il 31 dicembre 2018, ha dimostrato che il modulo apposito usato dagli Stati membri dovrebbe essere semplificato per assicurare la massima accuratezza e comparabilità delle informazioni, per consentire alla Commissione di valutare meglio l'efficacia della prevenzione degli incidenti industriali e di rendere pubbliche informazioni più pertinenti. A tal fine è opportuno aggiornare il modulo apposito e rivedere di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/896/UE.

4) Il prossimo periodo di riferimento basato sul modulo aggiornato dovrebbe essere quello compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2026. Gli Stati membri dovrebbero comunicare le informazioni alla Commissione entro il 30 settembre 2027.

5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2012/18/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 197 del 24.7.2012, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/18/oj.

(2)

Decisione di esecuzione 2014/896/UE della Commissione, del 10 dicembre 2014, che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [notificata con il numero C 9335] (GU L 355 del 12.12.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/896/oj).

Art. 1

Per trasmettere le informazioni sull'attuazione della direttiva 2012/18/UE a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, della stessa, gli Stati membri usano il modulo che figura nell'allegato della presente decisione (1).

(1)

Disponibile anche sul sito della Commissione europea: http://ec.europa.eu/environment/seveso/.

Art. 2

La decisione di esecuzione 2014/896/UE è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2026.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Art. 3

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2027.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2025

Per la Commissione

JESSIKA ROSWALL

Membro della Commissione