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REGOLAMENTO (UE) 2025/205 DEL CONSIGLIO, 30 gennaio 2025

G.U.U.E. 31 gennaio 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 1° febbraio 2025

Applicabile dal: 1° febbraio 2025

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2025/204 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2) attua la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio (3).

2) Il 19 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/628 (4), che ha inserito nella posizione comune 2001/931/PESC, per un periodo iniziale di 12 mesi, un'esenzione umanitaria dalle misure di congelamento dei beni e dalle restrizioni riguardanti la messa a disposizione di fondi o risorse economiche alle persone, i gruppi e le entità designati, a vantaggio dei soggetti di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2664 (2022), delle organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario e delle organizzazioni e agenzie che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro o da agenzie specializzate degli Stati membri. Inoltre, la decisione (PESC) 2024/628 ha introdotto un meccanismo di deroga per le organizzazioni e i soggetti coinvolti in attività umanitarie che non possono avvalersi di tale esenzione e una clausola di riesame in relazione a tali eccezioni.

3) Il 30 gennaio 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/204, con cui ha modificato la posizione comune 2001/931/PESC prorogando l'esenzione umanitaria fino al 22 febbraio 2027.

4) Le misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2580/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L, 2025/204, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/204/oj.

(2)

Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2580/oj).

(3)

Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/931/oj).

(4)

Decisione (PESC) 2024/628 del Consiglio, del 19 febbraio 2024, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L, 2024/628, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/628/oj).

Art. 1

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2580/2001 è così modificato:

1) al paragrafo 7, le parole «12 mesi» sono sostituite dalle parole «24 mesi»;

2) al paragrafo 8, la data «22 febbraio 2025» è sostituita dalla data «22 febbraio 2027».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. SZŁAPKA