
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/196 DELLA COMMISSIONE, 3 febbraio 2025
G.U.U.E. 4 febbraio 2025, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 per quanto riguarda l'accreditamento degli organismi di certificazione e rettifica l'allegato VII di tale regolamento. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 24 febbraio 2025
Applicabile dal: 24 febbraio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
1) Per stabilire se i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato sono conformi alle prescrizioni della direttiva (UE) 2018/2001 è indispensabile che i sistemi volontari li certifichino correttamente e in modo armonizzato. Per garantire la certezza del diritto per quanto riguarda le norme applicabili agli operatori economici e ai sistemi volontari, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione (2) stabilisce norme armonizzate applicabili durante l'intero processo di certificazione.
2) In fase di attuazione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 per quanto concerne l'accreditamento degli organismi di certificazione, è stato concluso che predisporre adeguati programmi di accreditamento richiederebbe agli Stati membri un periodo molto più lungo, tanto che l'applicazione di tali obblighi è già stata posticipata di un anno dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/805 della Commissione (3).
3) I successivi lavori preparatori intrapresi dagli Stati membri per applicare le disposizioni in materia di accreditamento degli organismi di certificazione hanno evidenziato la necessità di altro tempo per consentire agli organismi nazionali di accreditamento di predisporre e adottare i programmi di accreditamento, e per chiarire le norme in base alle quali tali programmi dovrebbero essere predisposti. E' inoltre opportuno introdurre un processo obbligatorio di valutazione dell'idoneità all'accreditamento delle norme di certificazione dei sistemi volontari e nazionali affinché le autorità competenti degli Stati membri possano predisporre più agevolmente i programmi di accreditamento. La valutazione dovrebbe rientrare nella valutazione complessiva che precede il riconoscimento di tali sistemi da parte della Commissione e dovrebbe essere effettuata consultando gli organismi nazionali di accreditamento degli Stati membri, con il coordinamento della Cooperazione europea per l'accreditamento.
4) E' opportuno modificare la definizione di «organismo di certificazione» di cui all'articolo 2, punto 14), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 per allinearla alle nuove disposizioni sull'accreditamento.
5) Per garantire la continuità operativa ed evitare qualsiasi rischio di perturbazione del mercato della certificazione, è necessario prevedere un periodo di transizione, che si applicherà agli organismi di certificazione che svolgono attività di certificazione per conto di un sistema volontario o nazionale riconosciuto dalla Commissione entro la fine del periodo di transizione. Tali organismi di certificazione dovrebbero poter proseguire le loro attività senza necessità di accreditarsi a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 fino al 31 dicembre 2026.
6) E' inoltre necessario rettificare un errore manifesto nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996. I valori relativi ai fertilizzanti azotati sono stati scambiati per errore con quelli dei fertilizzanti a base di urea. Detti valori dovrebbero quindi essere rettificati di conseguenza.
7) E' pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996.
8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 328 del 21.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (GU L 168 del 27.6.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/805 della Commissione, del 7 marzo 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 per quanto riguarda la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento (GU L, 2024/805, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/805/oj).
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 è così modificato:
1) all'articolo 2, il punto 14) è sostituito dal seguente:
«14) "organismo di certificazione": organismo indipendente accreditato di valutazione della conformità che stipula un accordo con un sistema volontario o nazionale riconosciuto dalla Commissione europea conformemente all'articolo 30, paragrafi da 4 a 6, della direttiva (UE) 2018/2001, per fornire servizi di certificazione delle materie prime o dei combustibili svolgendo controlli degli operatori economici e rilasciando certificati per conto dei sistemi volontari o nazionali con l'ausilio del sistema di certificazione del sistema volontario o nazionale;»;
2) l'articolo 11 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Obblighi degli organismi di certificazione e degli esecutori del controllo»;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli organismi di certificazione sono accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17065.
Gli organismi di certificazione che svolgono attività di verifica, avvalendosi di risorse interne o di altre risorse sotto il loro controllo diretto, rispettano inoltre i requisiti applicabili delle norme EN ISO/IEC 17029 ed EN ISO 14065. Gli organismi di certificazione si avvalgono di altre risorse per le attività di verifica solo se provenienti da organismi accreditati che rispettano i requisiti applicabili delle norme EN ISO/IEC 17029 ed EN ISO 14065.
L'accreditamento di un organismo di certificazione è effettuato da un organismo nazionale di accreditamento in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 e riguarda lo specifico ambito di applicazione della certificazione del sistema volontario o nazionale disciplinato dalla direttiva (UE) 2018/2001.
Nel quadro della valutazione dei sistemi volontari o nazionali a norma dell'articolo 30, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva (UE) 2018/2001, la Commissione valuta anche, previa consultazione della Cooperazione europea per l'accreditamento, se le metodologie, le regole e i protocolli adottati dai sistemi volontari o nazionali sono idonei all'accreditamento ai fini del presente articolo. La conclusione della valutazione dell'idoneità all'accreditamento dei sistemi volontari e nazionali è inclusa nelle relazioni di valutazione tecnica elaborate dalla Commissione e presentate agli Stati membri nell'ambito del processo di riconoscimento dei sistemi volontari e nazionali a norma dell'articolo 30, paragrafi 4 e 6, della direttiva (UE) 2018/2001.
Le metodologie, le regole e i protocolli adottati dai sistemi volontari e nazionali che sono stati riconosciuti dalla Commissione prima o in corrispondenza del 24 febbraio 2025 sono valutati dalla Commissione entro il 31 dicembre 2025, previa consultazione della Cooperazione europea per l'accreditamento, per verificarne l'idoneità all'accreditamento a norma del presente paragrafo.»
;
3) all'articolo 28, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L'articolo 11, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.».
L'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 è rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Nell'allegato VII, punto 1.4.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Le emissioni derivanti dalla neutralizzazione dei fertilizzanti azotati nel suolo sono pari a 0,806 kg CO2/kg N; per i fertilizzanti a base di urea le emissioni derivanti dalla neutralizzazione sono pari a 0,783 kg CO2/kg N.».