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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/328 DELLA COMMISSIONE, 19 febbraio 2025

G.U.U.E. 20 febbraio 2025, Serie L

Regolamento che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica della Slovenia. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 12 marzo 2025

Applicabile dal: 12 marzo 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 16, in combinato disposto con l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, primo comma,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. L'articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce tra l'altro che l'immissione sul mercato o eventualmente le esportazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli sono soggette alle condizioni di cui all'allegato VIII del medesimo regolamento.

2) L'allegato VIII, capitolo A, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 riporta, tra l'altro, le condizioni applicabili all'immissione sul mercato di ovini e caprini e loro sperma ed embrioni. Il punto 2.1 di tale sezione riguarda il caso in cui uno Stato membro ritenga che il proprio territorio o parte del suo territorio presenti un rischio trascurabile di scrapie classica. In tal caso, lo Stato membro interessato è tenuto a presentare alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata da cui risulti in particolare che sono soddisfatti i criteri stabiliti in tale punto. Il punto 2.2 della medesima sezione prevede che la Commissione possa approvare lo status di rischio trascurabile per la scrapie classica dello Stato membro o di una zona dello Stato membro. Il punto 2.2 di tale sezione dispone inoltre che lo Stato membro sia tenuto a notificare alla Commissione ogni cambiamento nelle informazioni relative alla malattia presentate a norma del punto 2.1. In aggiunta, il punto 2.3 della medesima sezione elenca gli Stati membri per i quali è stato riconosciuto un rischio trascurabile di scrapie classica.

3) Il 26 giugno 2023 la Slovenia ha presentato alla Commissione una domanda per il riconoscimento dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica. La Commissione ha espresso parere favorevole sulla domanda della Slovenia per quanto riguarda i criteri di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, lettere a), b), d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 999/2001, ma non ha completato la sua valutazione relativamente al punto 2.1, lettera c), di tale sezione. Il 29 febbraio 2024 la Commissione ha richiesto l'assistenza tecnico-scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per valutare se nella sua domanda tale Stato membro avesse dimostrato la conformità con l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, lettera c), e punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.

4) Il 21 ottobre 2024 l'EFSA ha pubblicato una relazione scientifica sulla valutazione della domanda della Slovenia per il riconoscimento dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica (2) in risposta alla richiesta della Commissione (relazione EFSA). La relazione EFSA conclude che, sulla base della sensibilità diagnostica fornita dall'EFSA e dall'Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) del Centro comune di ricerca per i test diagnostici di screening utilizzati dall'autorità competente della Slovenia per individuare la scrapie classica, nonché del numero e del tipo di ovini e caprini sottoposti a test a tal fine tra il 2016 e il 2023, la sensibilità complessiva del sistema di sorveglianza applicato per individuare la malattia è in linea con le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001 per ciascuno di detti sette anni.

5) In base alla sensibilità dei test emersa dalla precedente valutazione dei test di screening condotta dall'EFSA e dall'IRMM, la relazione EFSA conclude altresìche la sorveglianza della scrapie classica che la Slovenia si propone di applicare in futuro continuerebbe a essere conforme all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.

6) Tenendo conto della relazione EFSA e dell'esito positivo della valutazione della Commissione di tale domanda rispetto agli altri criteri di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 999/2001, la Slovenia andrebbe inserita nell'elenco come Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica.

7) E' pertanto opportuno modificare l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di aggiungere la Slovenia all'elenco degli Stati membri con uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 147 del 31.5.2001, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj.

(2)

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9042. 

Art. 1

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001, capitolo A, sezione A, il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3. Gli Stati membri o zone di Stati membri con un rischio trascurabile di scrapie classica sono:

- Austria

- Cechia

- Slovenia

- Finlandia

- Svezia».