
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'
DECRETO 14 gennaio 2025, n. 17
G.U.R.I. 26 febbraio 2025, n. 47
Regolamento concernente le modalità, i tempi, i criteri e gli obblighi di comunicazione ai fini dell'autogestione del budget di progetto.
IL MINISTRO PER LE DISABILITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»;
Visto in particolare l'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 62 del 2024 che nel disciplinare il budget di progetto, al comma 8, prevede anche la possibilità che la persona con disabilità possa autogestire il budget, fermo restando l'obbligo di rendicontare e rinvia ad un regolamento dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione delle modalità, dei tempi, dei criteri e degli obblighi di comunicazione da osservare nell'autogestire il budget;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli è stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Alessandra Locatelli, è stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilità;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali rispettivamente con le note n. 15317 del 28 ottobre 2024 e n. 9524 del 16 ottobre 2024;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 7 novembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, n. 217 del 10 gennaio 2025;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i tempi, i criteri e gli obblighi di comunicazione ai fini dell'autogestione del budget di progetto di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di seguito «decreto legislativo».
2. Ferme restando le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) «autogestione del budget di progetto»: gestione di risorse finanziarie o di voucher da parte del responsabile dell'autogestione.
L'autogestione può riguardare la totalità delle risorse del budget di progetto o quota di esse;
b) «responsabile dell'autogestione»: la persona con disabilità, il genitore del minore con disabilità, il tutore o amministratore di sostegno dotato dei relativi poteri o il soggetto delegato dalla persona con disabilità con procura rilasciata anche nel progetto di vita, a compiere i singoli atti occorrenti per l'autogestione e a garantire la rendicontazione;
c) «responsabile per l'erogazione»: soggetto responsabile del procedimento di erogazione delle risorse o dei voucher conferiti in autogestione individuato da ciascuna delle amministrazioni conferenti, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo;
d) «voucher»: titoli che danno accesso a servizi, beni materiali o immateriali assicurati da uno o più fornitori accreditati.
e) «referente per l'attuazione del progetto di vita»: soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
f) «unità di valutazione multidimensionale»: l'unità di cui all'articolo 24 del decreto legislativo.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle risorse del budget di progetto di cui al citato articolo 28 del decreto legislativo ad esclusione delle:
a) risorse proprie che la persona con disabilità, o altri privati nel suo interesse, conferiscano al progetto di vita;
b) risorse per le quali, a legislazione vigente, è esclusa la rendicontazione;
c) risorse conferite, a legislazione vigente, a fondo perduto.
Autogestione
1. I soggetti individuati dall'articolo 1, comma 2, lettera b), possono chiedere, in fase di definizione del progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo, di autogestire, in tutto o in parte, le risorse del budget di progetto. Il referente per l'attuazione del progetto di vita trasmette ai soggetti pubblici di cui all'articolo 26 comma 7, del decreto legislativo la richiesta di autogestione del budget di progetto e partecipa alla relativa istruttoria interloquendo, ove necessario, con i medesimi soggetti.
2. I soggetti pubblici di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo possono, ciascuno per le risorse di rispettiva competenza, accogliere la richiesta tenuto conto della situazione di contesto della persona e anche:
a) della eventuale disponibilità di strumenti aggregativi della spesa che agevolino l'acquisizione delle corrispondenti risorse;
b) della efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della autogestione;
c) del principio dell'integrazione e dell'interoperabilità nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati.
3. I soggetti di cui al comma 2 comunicano l'accoglimento o il diniego della richiesta al referente per l'attuazione del progetto di vita.
4. Gli esiti delle valutazioni di cui al comma 2 intervengono nel rispetto dei termini dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Gli eventuali dinieghi della richiesta sono motivati, avuto riguardo alla situazione di contesto e agli indici di cui al comma 2.
Erogazione delle risorse finanziarie e assegnazione dei voucher
1. Il progetto di vita indica i termini e la periodicità per l'erogazione delle risorse finanziarie e dei voucher destinati all'acquisizione di servizi o beni da parte del responsabile.
2. Nel caso in cui il progetto di vita non rechi l'indicazione dei termini e della periodicità di cui al comma 1:
a) le risorse finanziarie e i voucher destinati all'acquisizione di servizi o beni a carattere ricorrente sono erogati al responsabile dell'autogestione bimestralmente ed almeno 30 giorni prima rispetto al momento dell'utilizzo indicato nel progetto di vita;
b) le risorse finanziarie e i voucher destinati all'acquisizione di servizi o beni a carattere non ricorrente sono erogati al responsabile dell'autogestione almeno 30 giorni prima dell'acquisto programmato nel progetto di vita.
Tracciabilità
1. Il responsabile dell'autogestione assicura la tracciabilità delle risorse finanziarie e dei voucher conferiti in autogestione mediante:
a) l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, bancario o postale, acceso presso banche di Paesi dell'Unione europea o presso Poste italiane SpA;
b) la conservazione della documentazione di cui all'articolo 10 per un periodo minimo di cinque anni dalla relativa spesa.
Vincolo di destinazione
1. Le risorse finanziarie e i voucher conferiti in autogestione sono vincolati al raggiungimento degli obiettivi relativi agli interventi del progetto di vita.
Vincolo di modalità
1. Le risorse finanziarie e i voucher conferiti in autogestione per l'acquisizione di servizi, prestazioni individuali sono utilizzati in uno o più dei seguenti modi:
a) stipula di un contratto di lavoro dipendente registrato presso l'INPS, che preveda una remunerazione non inferiore a quella minima prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore depositati ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;
b) utilizzo, nel caso di prestazioni di lavoro occasionali, del libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
c) acquisto di servizi da un operatore economico non individuale iscritto al registro delle imprese o da un ente iscritto al registro unico nazionale del terzo settore o onlus;
d) utilizzo dei voucher presso un soggetto accreditato.
2. Le risorse finanziarie e i voucher conferiti in autogestione per la fornitura di beni materiali o immateriali sono utilizzati mediante la stipula di contratti di:
a) compravendita;
b) noleggio;
c) locazione;
d) leasing;
e) l'acquisto di servizio sostitutivo, quando consentito dalla tipologia di bene da acquistare;
f) l'utilizzo dei voucher presso un soggetto accreditato.
Vincolo temporale di utilizzo
1. Il progetto di vita indica i tempi di utilizzazione delle risorse finanziarie o dei voucher conferiti in autogestione.
2. Nel caso in cui il progetto di vita non indica i termini di cui al comma 1 le risorse finanziarie o voucher conferiti in autogestione sono utilizzati dal responsabile per l'autogestione entro tre mesi dal conferimento.
Rendicontazione
1. Il responsabile dell'autogestione invia al referente per l'attuazione del progetto la documentazione di cui all'articolo 10, idonea a dimostrare l'utilizzo delle risorse finanziarie e dei voucher nel rispetto dei vincoli previsti dagli articoli 6, 7 e 8.
2. Ai fini del successivo controllo sulla rendicontazione, il referente per l'attuazione del progetto di vita, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo trasmette ai responsabili per l'erogazione la documentazione afferente alle risorse di rispettiva competenza.
3. Le regioni, al fine di individuare soluzioni maggiormente aderenti ai contesti organizzativi territoriali, potranno stabilire modalità diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 per l'invio della documentazione di cui all'articolo 10, avendo cura comunque di assicurare un referente unico e nel rispetto dei principi di semplificazione ed efficacia del procedimento.
4. La rendicontazione avviene entro sei mesi dal conferimento delle risorse finanziarie e dei voucher, salvo diversa previsione del progetto di vita.
Documentazione
1. La presentazione della documentazione di cui all'Allegato A, che forma parte integrante del presente regolamento, assolve all'obbligo di rendicontazione.
Utilizzo parziale delle risorse
1. Nel caso di utilizzo parziale delle risorse finanziarie e dei voucher conferiti in autogestione, il referente per l'attuazione del progetto informa i responsabili per l'erogazione che procedono, entro sei mesi dalla predetta comunicazione, alla compensazione delle risorse e dei voucher non utilizzati a valere sui conferimenti futuri.
2. Nei casi in cui la compensazione di cui al comma 1 non sia possibile o lo sia solo in parte, i responsabili per l'erogazione avviano l'azione di recupero.
3. In ogni caso resta ferma la possibilità di valutare la riduzione del budget autogestito, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b).
Rendicontazione mancante, incompleta o non valida
1. Nel caso di rendicontazione mancante, incompleta o non valida in conseguenza della violazione dei vincoli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 il referente per l'attuazione, coordinandosi con i responsabili dell'erogazione, avvia il soccorso istruttorio di cui all'articolo 13.
2. Nel caso di esito negativo del soccorso istruttorio, il referente per l'attuazione del progetto di vita informa i responsabili per l'erogazione, che adottano i conseguenti provvedimenti contabili, nonchè l'Unità di valutazione multidimensionale ai fini della revisione o della revoca dell'autogestione di cui all'articolo 14.
Soccorso istruttorio
1. Nei casi di cui all'articolo 12, il referente per l'attuazione assegna al responsabile dell'autogestione un termine non inferiore 30 giorni per integrare o produrre nuova documentazione.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere incrementato di 30 giorni, a richiesta, per consentire al responsabile per l'autogestione di acquisire un servizio di supporto per la gestione delle risorse finanziarie e dei voucher e per la relativa rendicontazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 l'erogazione delle risorse è sospesa e si procede ai sensi dell'articolo 14.
Revisione e revoca dell'autogestione
1. L'autogestione può essere oggetto di revisione a cura dell'Unità di valutazione multidimensionale unitamente ai soggetti responsabili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo, su proposta del referente per l'attuazione, al fine di:
a) aumentare le risorse finanziarie o i voucher conferiti in autogestione;
b) ridurre le risorse finanziarie o i voucher conferiti in autogestione, nel caso di cui agli articoli 11 e 12;
c) revocare, anche in parte, l'autogestione nel caso di cui all'articolo 12.
2. In caso di revoca, le prestazioni sono erogate direttamente a cura dei soggetti di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo.
Effetti sul reddito e sul patrimonio
1. Le risorse finanziarie pubbliche conferite in autogestione non costituiscono reddito nè entrano nel patrimonio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nè se ne tiene conto nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche coinvolte nell'attuazione del Progetto di vita svolgono le attività previste dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Ministro per le disabilità
LOCATELLI
Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI
Il Ministro della salute
SCHILLACI
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 439
ALLEGATO A
(art. 10 - Documentazione probatoria della spesa)
Tipologia di spesa | Documentazione probatoria |
Acquisizione di una risorsa professionale (compresi assistenti personali, badanti, ecc.) | Contratto di lavoro dipendente aderente a un Contratto collettivo nazionale di lavoro, corredato degli estremi di registrazione all'INPS. |
Pagamento dell'emolumento netto a una risorsa professionale. (compresi assistenti personali, badanti, ecc.) | Alternativamente: - Cedolino di stipendio unitamente ai relativi pagamenti quietanzati estinti su conto corrente ed emessi sul conto corrente dedicato. - Pagamento tramite Libretto famiglia aperto presso l'INPS e intestato alla persona con disabilità oppure a chi la rappresenti. |
Versamento degli oneri contributivi relativi a una risorsa professionale. | Alternativamente: - Ricevuta PagoPA del pagamento degli oneri relativi al quadrimestre concluso, come liquidati da INPS, emesso dal conto corrente dedicato. - Pagamento tramite Libretto famiglia aperto presso l'INPS e intestato alla persona con disabilità oppure a chi la rappresenti. |
Acquisto di un bene materiale o immateriale | Alternativamente: - Scontrino fiscale dal quale risulti la tipologia del bene nonchè il codice fiscale della persona con disabilità o di chi la rappresenti. - Fattura intestata alla persona con disabilità o a chi la rappresenti. |
Pagamento di un bene materiale o immateriale | Bonifico dal conto corrente dedicato o pagamento con carta di credito/debito collegata al conto corrente dedicato, in favore di un conto corrente intestato a chi abbia emesso lo scontrino/la fattura, la cui causale sia univocamente riferita al pagamento di cui trattasi. |
Acquisto di un servizio | Alternativamente: - Scontrino fiscale dal quale risulti la tipologia del bene nonchè il codice fiscale della persona con disabilità o di chi la rappresenti. - Fattura intestata alla persona con disabilità o a chi la rappresenti. - Altra idonea documentazione indicata dal responsabile dell'erogazione |