
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/356 DELLA COMMISSIONE, 21 febbraio 2025
G.U.U.E. 24 febbraio 2025, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 per quanto riguarda il divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di determinati organismi nocivi.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 16 marzo 2025
Applicabile dal: 16 marzo 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 (2) della Commissione elenca gli organismi nocivi dei quali, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, sono temporaneamente vietati l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio nel territorio dell'Unione.
2) L'organismo nocivo Leucinodes pseudorbonalis era stato inizialmente incluso nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941, sulla base di una classificazione degli organismi nocivi effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).
3) Nel 2024 l'Autorità ha formulato un parere scientifico su una valutazione completa del rischio fitosanitario delle specie di Leucinodes africane (3), compresa Leucinodes pseudorbonalis. Essa ha concluso che la probabilità e l'impatto previsto dell'insediamento di Leucinodes pseudorbonalis nell'Unione sono molto bassi.
4) Alla luce del parere dell'Autorità, è opportuno concludere che l'organismo nocivo Leucinodes pseudorbonalis non presenta un rischio fitosanitario inaccettabile per il territorio dell'Unione e pertanto non soddisfa i criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato I, sezione 1 o sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il territorio dell'Unione. Esso non dovrebbe pertanto più essere soggetto alle misure temporanee adottate a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031. Leucinodes pseudorbonalis dovrebbe dunque essere rimosso dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941.
5) Al fine di facilitare l'individuazione degli organismi nocivi soggetti al divieto e della durata del divieto, è opportuno specificare nell'allegato i codici utilizzati dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante per designare gli organismi nocivi in questione e la data di scadenza del divieto.
6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941.
7) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 317 del 23.11.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/2019-12-14.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 della Commissione, del 13 ottobre 2022, relativo al divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di determinati organismi nocivi a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 14.10.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1941/oj).
Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali (PLH), 2024. Parere scientifico sulla valutazione del rischio fitosanitario delle specie di Leucinodes africane per l'Unione europea, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8739.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 è così modificato:
1) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 1
Organismi nocivi vietati
Nel territorio dell'Unione non sono consentiti l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio degli organismi nocivi elencati nell'allegato fino alla data stabilita in tale allegato per l'organismo nocivo in questione.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»
;
2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco degli organismi nocivi soggetti al divieto di cui all'articolo 1:
Genere o specie dell'organismo nocivo e rispettivo codice EPPO | Data di scadenza del divieto | |
1. | Chloridea virescens Fabricius [HELIVI] | 31 maggio 2027 |
2. | Homona magnanima Dyakonov [HOMOMA] | 31 maggio 2027 |
3. | Resseliella citrifrugis Jiang [RESSCI] | 31 maggio 2027 |
4. | Spodoptera ornithogalli Guenée [PRODOR] | 31 maggio 2027 |
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