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BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 6, G.U.R.I. 7 marzo 2025, n. 55

Disposizioni di attuazione del nuovo Capo II, titolo V, del Testo Unico Bancario sulla gestione di crediti in sofferenza.

Normativa della Banca d'Italia di attuazione del nuovo capo II, titolo V, del TUB sulla gestione di crediti in sofferenza

Con il presente Provvedimento si emanano le Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia volte a completare il recepimento in Italia della direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive, SMD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, in attuazione delle previsioni di cui al Capo II, Titolo V, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito TUB).

Le nuove Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia per la gestione di crediti in sofferenza si compongono di due parti: nella Parte Prima sono contenute le previsioni applicabili ai gestori di crediti in sofferenza, mentre nella Parte Seconda sono indicate quelle applicabili alle banche e agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB che svolgono l'attività di gestione per conto di acquirenti di crediti in sofferenza oppure che cedono o intendono cedere crediti in sofferenza.

La Parte Prima, articolata in 12 Capitoli, disciplina tra l'altro: le condizioni e la procedura di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di gestione da parte dei gestori di crediti in sofferenza e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB che intendono esercitare tale attività in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia (Capitolo 2); le attività esercitabili da parte dei gestori di crediti in sofferenza (Capitolo 4); l'organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni dei gestori di crediti (Capitolo 5); l'operatività in Italia e all'estero dei gestori di crediti (Capitolo 6); le regole applicabili agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB autorizzati all'attività di gestione di crediti in sofferenza (Capitolo 11).

La Parte Seconda disciplina, in un unico Capitolo: (i) gli obblighi di natura informativa nei confronti della Banca d'Italia applicabili alle banche ed agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza; nonchè (ii) gli obblighi informativi nei confronti dei potenziali acquirenti e delle autorità di vigilanza.

Vengono altresì modificate con il presente Provvedimento le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari, emanate con Provvedimento del 26 luglio 2022, nonchè le Disposizioni di vigilanza sulle informazioni e documenti da trasmettere nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata, emanate con Provvedimento del 26 ottobre 2021, per estenderne l'applicazione ai gestori di crediti in sofferenza, con specifici adattamenti per assicurare un'applicazione proporzionale delle norme.

Gli interventi tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica. In conformità con quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (Provvedimento del 9 luglio 2019), la Banca d'Italia non ha condotto un'analisi di impatto della regolamentazione, considerato che gli interventi si limitano ad attuare o recepire conformemente il contenuto delle previsioni del TUB e di atti, anche non vincolanti, di Autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione o AIR e non comportano l'esercizio di una discrezionalità significativa da parte della Banca d'Italia.

Le Disposizioni di vigilanza e le modifiche alle Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari e alle Disposizioni di vigilanza sulle informazioni e documenti da trasmettere nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata sono pubblicate sul sito web della Banca d'Italia, unitamente al presente Provvedimento, al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Le Disposizioni e il Provvedimento saranno altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le Disposizioni di vigilanza e le modifiche alle Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari e alle Disposizioni di vigilanza sulle informazioni e documenti da trasmettere nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Resta fermo, per quanto riguarda le condizioni e i termini per l'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza, quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116.

Il Governatore: PANETTA

(Delibera 34/2025).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA