
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2025, n. 24
G.U.R.I. 13 marzo 2025, n. 60
Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 57-bis, comma 2, il quale stabilisce:
al primo periodo, che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;
al secondo periodo, che gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
al terzo periodo, che le modalità attuative sono definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonchè adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 375, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo, in particolare, una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 29 [N.d.R. recte: legge 28 gennaio 2009, n. 2], recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» e, in particolare, l'articolo 3, che ha esteso la previsione della compensazione della spesa per le famiglie in stato di disagio economico e sociale anche alle forniture di gas naturale, incluse quelle condominiali, ed ha introdotto un trattamento differenziato per le famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 639, con il quale è stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura del costo di servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, commi 527 e 528, che prevedono, rispettivamente, l'assegnazione all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e la variazione della denominazione da «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» in «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante «Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, con il quale sono state adottate misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, nonchè dai clienti domestici in grave condizione di salute, tale da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante «Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, recante «Tariffa sociale del servizio idrico integrato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016, che ha fornito direttive per il riconoscimento del bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e ha previsto che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente regoli le condizioni di disagio economico sociale che consentono di accedere al bonus idrico in base all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, con il quale è stato disposto che, a partire dall'anno 2017 e con cadenza triennale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il valore soglia dell'ISEE di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 sulla base del valor medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento;
Considerato che il citato decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 29, hanno individuato nell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, lo strumento per determinare i nuclei familiari in situazione di effettiva vulnerabilità economica che, in quanto tali, sono titolati ad accedere al bonus elettrico e al bonus gas;
Considerato che i comuni, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disciplinare l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), integrando la disciplina legislativa statuita dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Considerato che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al pubblico servizio possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Considerato che, ai fini dell'individuazione della fascia degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni di disagio economico cui applicare condizioni tariffarie agevolate, è necessario fare riferimento ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
Considerato che, in attuazione delle disposizioni normative di cui sopra, hanno accesso al bonus elettrico, al bonus gas e al bonus idrico i nuclei familiari il cui ISEE non risulta superiore a 9.530 euro, le famiglie con almeno quattro figli a carico il cui ISEE non risulta superiore a 20.000 euro e, limitatamente al bonus elettrico, i percettori della Carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonchè i clienti domestici in grave condizione di salute, tale da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;
Considerato che l'articolo 57-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevede che i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente e che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce con propri provvedimenti le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus sociali (per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale) tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste;
Considerato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
Ritenuto opportuno applicare al riconoscimento del bonus sociale per i rifiuti il medesimo automatismo utilizzato per il riconoscimento degli altri bonus sociali;
Ritenuto necessario introdurre misure di compensazione per la tutela degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni di disagio economico, da coprire tramite una componente perequativa a carico di tutti gli utenti del servizio su scala nazionale;
Ritenuto opportuno introdurre il nuovo sistema di agevolazione tariffaria a decorrere dal 1° gennaio 2025, prevedendo altresì meccanismi periodici di monitoraggio dell'efficacia dell'applicazione delle misure di compensazione di cui al presente decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, di seguito denominato «bonus sociale per i rifiuti», ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
2. Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
Beneficiari dell'agevolazione
1. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.
2. Ai fini dell'individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
4. I valori soglia di cui al comma 3 sono aggiornati con cadenza triennale dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento.
Agevolazione tariffaria
1. L'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente.
2. Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti di cui all'articolo 2.
3. La componente perequativa di cui al comma 2 viene definita in modo che la stessa:
a) rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;
b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;
c) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti.
Gestione dell'ammissione all'agevolazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2.
2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonchè le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS.
3. I comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti ed operativi, in qualità di enti erogatori, applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 agli utenti aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAte ai sensi del comma 2.
4. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite del sistema SGAte, necessari alla attuazione delle compensazioni di cui all'articolo 3, comma 2.
Disposizioni transitorie e finali
1. Nell'ambito dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente può prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente decreto.
2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente monitora gli effetti delle disposizioni tariffarie del presente decreto dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze al fine dell'adozione di disposizioni modificative e integrative.
3. A conclusione del primo anno di applicazione dell'agevolazione delle disposizioni tariffarie di cui al presente decreto, sulla base dei dati raccolti ed elaborati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in relazione agli effetti del bonus sociale per i rifiuti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali presenta una relazione contenente una valutazione degli effetti riscontrati ed eventuali proposte modificative e integrative.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 gennaio 2025
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
MANTOVANO
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali>
CALDERONE
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN
Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 609