
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 27 febbraio 2025, n. 53
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 18 marzo 2025, n. 64
Approvazione della proposta di fabbisogno di stoccaggio elettrico ai fini dello svolgimento della prima asta del meccanismo di approvvigionamento a termine di nuova capacità di stoccaggio elettrico.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
VISTO il Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (nel seguito: PNIEC) adottato ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 1999/2018, il cui aggiornamento è stato trasmesso alla Commissione europea il 30 giugno 2024, che ha individuato gli obiettivi di crescita della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché il fabbisogno di nuova capacità di stoccaggio elettrico funzionale all'integrazione della medesima nuova capacità di generazione rinnovabile nel sistema elettrico;
VISTO l'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante disposizioni in materia di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio elettrico;
VISTO in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 in cui si prevede che Terna, in coordinamento con i Gestori delle reti di distribuzione, sottoponga all'approvazione del Ministro della transizione ecologica (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito: l'ARERA), fornendone informazione alle regioni e province autonome, una proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacità di stoccaggio, articolato per le zone rilevanti della rete di trasmissione nonché sotto il profilo del tipo di accumulo in relazione al tipo di funzione cui si riferisce detto fabbisogno, tenendo conto dei fabbisogni già individuati dal PNIEC, della presumibile concentrazione geografica delle richieste di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare non programmabili, degli sviluppi di rete e delle esigenze di servizio;
VISTO in particolare il comma 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 che dispone che Terna, sulla base di criteri e condizioni definite dall'ARERA, elabori e presenti al Ministro della transizione ecologica (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), per la relativa approvazione, una proposta di disciplina del meccanismo di approvvigionamento di nuova capacità di stoccaggio elettrico (di seguito: Disciplina), prevedendo una fase sperimentale di avvio del sistema, la cui attuazione è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
CONSIDERATO che nell'ambito della componente M2C2.1 del PNRR si prevede tra le riforme oggetto dell'impegno da parte dell'Italia volte a sostenere la produzione da fonti rinnovabili la definizione del quadro normativo di incentivazione dei sistemi di stoccaggio elettrico previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 210 dell'8 novembre 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 recante regole comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 1 che ha stabilito la nuova denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
VISTA la deliberazione dell'ARERA 247/2023/R/eel del 6 giugno 2023, con la quale sono definiti, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, criteri e condizioni per il funzionamento del meccanismo di approvvigionamento a termine di nuova capacità di stoccaggio elettrico, sulla base dei quali Terna predispone la proposta di disciplina da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
VISTA la decisione C(2023)9226 del 21 dicembre 2023 con la quale la Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha ritenuto compatibile con il mercato interno lo schema di Disciplina, notificato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 8 novembre 2023, riguardante le procedure per l'approvvigionamento a termine di nuova capacità di stoccaggio elettrico attraverso lo svolgimento di procedure concorsuali articolate in una prima asta riguardante le batterie agli ioni di litio e, sulla base di specifiche condizioni di coordinamento tra le aste, una seconda asta riguardante l'accumulo idroelettrico;
VISTA la proposta di Disciplina presentata da Terna, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota del 2 agosto 2024, precisando che la proposta non include ancora le regole per la partecipazione al meccanismo dei potenziamenti dei sistemi di pompaggio esistenti, la cui partecipazione al meccanismo verrà prevista in una seconda proposta della Disciplina, che verrà trasmessa in tempo utile per la partecipazione degli stessi all'asta dedicata all'accumulo idroelettrico;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 346 del 10 ottobre 2024, con il quale, sentita l'ARERA, è stata approvata la proposta di disciplina del meccanismo di approvvigionamento di nuova capacità di stoccaggio elettrico (di seguito: Disciplina), presentata da Terna in data 2 agosto 2024, limitatamente all'approvvigionamento a termine di nuova capacità attraverso la prima asta dedicata alle batterie a ioni di litio ed alle tecnologie di stoccaggio elettrico diverse dalle batterie agli ioni di litio e dall'accumulo idroelettrico, prevedendo altresì che Terna presenti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il 31 marzo 2025 la proposta di modifica della Disciplina relativamente alle modalità e alle condizioni per la partecipazione dell'accumulo idroelettrico al meccanismo di approvvigionamento;
VISTO l'articolo 10, paragrafo 1 della Disciplina che prevede che Terna trasmetta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la proposta di fabbisogno e, previa consultazione, la relazione tecnica affinché quest'ultimo proceda all'approvazione o alla formulazione di osservazioni, entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi;
VISTA la nota del 6 dicembre 2024, prot. MASE 0224331 del 6 dicembre 2024, con cui Terna trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 della Disciplina:
a) la proposta di fabbisogno di stoccaggio elettrico ai fini dello svolgimento della prima asta dedicata alle batterie a ioni di litio ed alle tecnologie di stoccaggio elettrico diverse dalle batterie agli ioni di litio e dall'accumulo idroelettrico;
b) la relazione tecnica che individua i valori dei parametri tecnici necessari per lo svolgimento dell'asta, con riferimento alle batterie agli ioni di litio;
CONSIDERATO che con la medesima suddetta nota del 6 dicembre 2024, Terna ha evidenziato che provvederà a presentare nei prossimi mesi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini della relativa approvazione, sentita l'ARERA, la proposta di progressione temporale del fabbisogno di nuova capacità di stoccaggio elettrico, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, anche ai fini della definizione di un fabbisogno specifico relativo all'accumulo idroelettrico;
CONSIDERATO che secondo quanto previsto dagli articoli 10, paragrafo 3 e 47, paragrafo 1 della Disciplina, Terna provvede a pubblicare almeno 180 giorni prima dello svolgimento dell'asta il fabbisogno di stoccaggio elettrico e la relazione tecnico approvate dal Ministero;
CONSIDERATO che la proposta di fabbisogno di stoccaggio elettrico si basa su una comparazione dei costi degli stoccaggi e dei benefici associati agli stessi in termini di riduzione dell'overgeneration, di minori costi di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere gli obiettivi previsti dal PNIEC e di minori costi per garantire l'adeguatezza del sistema elettrico attraverso il mercato della capacità;
CONSIDERATO che la proposta di fabbisogno è articolata per le zone rilevanti della rete di trasmissione, tenendo conto dei fabbisogni già individuati del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, della presumibile concentrazione geografica delle richieste di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare non programmabili, e degli sviluppi di rete, in linea con quanto previsto dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 nonché con quanto previsto dalla decisione della Commissione europea del 21 dicembre 2023;
CONSIDERATO che il valore del fabbisogno di stoccaggio elettrico per la prima asta contenuto nella proposta è stato calcolato secondo un approccio conservativo rispetto alla comparazione dei costi e dei benefici, nonché tenendo conto degli impianti di stoccaggio già disponibili e dello stato dei procedimenti autorizzativi conclusi o in corso per i nuovi impianti di stoccaggio, assicurando un approvvigionamento delle risorse, secondo criteri prudenziali e di promozione della concorrenza, nella misura strettamente funzionale alle esigenze di flessibilità e di integrazione nel sistema della generazione da fonti rinnovabili;
RITENUTO di non formulare osservazioni in merito alla relazione tecnica contenente i valori dei parametri tecnici necessari per lo svolgimento della prima asta riferita alle batterie agli ioni di litio;
RITENUTO opportuno approvare la proposta di Terna relativa al fabbisogno di stoccaggio elettrico ai fini dello svolgimento della prima asta dedicata alle batterie a ioni di litio ed alle tecnologie di stoccaggio elettrico diverse dalle batterie agli ioni di litio e dall'accumulo idroelettrico, nelle more della presentazione da parte di Terna della proposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, affinché si proceda tempestivamente all'avvio del meccanismo con la prima asta avente periodo di consegna 2028;
Decreta:
Approvazione della disciplina del meccanismo di approvvigionamento a termine di nuova capacità stoccaggio elettrico
1. Nelle more della definizione della progressione temporale del fabbisogno di capacità di stoccaggio ai sensi dell'articolo 18, comma 1 e 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, è approvata la proposta di fabbisogno di nuova capacità di stoccaggio elettrico per l'anno di consegna 2028, con la relativa metodologia, trasmessa da Terna con la nota del 6 dicembre 2024, e che, allegata al presente decreto, ne forma parte integrante, ai fini dell'approvvigionamento a termine di nuova capacità attraverso la prima asta dedicata alle batterie a ioni di litio ed alle tecnologie di stoccaggio elettrico diverse dalle batterie agli ioni di litio e dall'accumulo idroelettrico.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 febbraio 2025
Il Ministro
GILBERTO PICHETTO FRATIN