
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'
DECRETO 8 gennaio 2025
- Allegato al Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U.R.I. 18 marzo 2025, n. 64
Modalità di utilizzo di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.
IL MINISTRO PER LE DISABILITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità»;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c), che prevede il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli «atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;
VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare:
- l'articolo 5, ove sono riportate le attività che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale che sono considerate di interesse generale in quanto finalizzate per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- l'articolo 55, che in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale e personalizzato»;
VISTA la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2019, n. 2, recante "Legge 4 agosto 2017, n. 124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità";
VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2021 n. 72, recante "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)";
VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 26 novembre 2020, n. 63, recante "Attuazione dell'articolo 11, commi 2 -bis, 2 -ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1:
- Comma 210 che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025;
- Comma 214 che dispone che l'utilizzo del Fondo di cui al comma 210, per le finalità di cui alle lettere da a) a h) del comma 213, è disposto con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalità di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata per le finalità di cui alla lettera a) del citato comma 213;
- Comma 213, lettera h), che individua tra le finalità del Fondo di cui al comma 210 la promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2024, recante "Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 24- quater;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022 recante «Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri. Istituzione dell'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali e modifiche relative all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2023, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;
CONSIDERATO che è stato istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 il capitolo di spesa n. 857 «Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità»;
RITENUTO di destinare quota parte delle risorse stanziate nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, pari a complessivi venti milioni di euro per l'anno 2024, per concedere contributi economici per finanziare progetti sperimentali presentati dagli Enti del terzo settore per la realizzazione di iniziative per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, oltre a seicentomila euro per la correlata assistenza tecnica;
RITENUTO, ai sensi dell'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, di riservare detto finanziamento in via esclusiva agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del citato d.lgs. n. 117 del 2017, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), al fine di co-progettare la realizzazione di attività di interesse generale non economico, in considerazione della comunanza di interessi da perseguire;
RITENUTO, per il carattere non economico delle attività di interesse generale da perseguire, di limitare la partecipazione ai soggetti iscritti al RUNTS nelle sezioni di cui all'articolo 46, lettere a), b), c), e) e, limitatamente alle fondazioni, g), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
RITENUTO, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 241 del 1990, di disciplinare la procedura di accesso ai finanziamenti, nonché le relative modalità di erogazione, monitoraggio dell'utilizzo ed eventuale revoca dei finanziamenti stessi;
ACQUISITO il parere in sede di Conferenza unificata nella seduta del 18 dicembre 2024;
Su proposta del Ministro per le disabilità e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
1. Il presente decreto disciplina la procedura di accesso ai finanziamenti, nonché le relative modalità di erogazione, monitoraggio dell'utilizzo ed eventuale revoca dei finanziamenti stessi, a valere sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per finanziare progetti presentati dagli Enti del terzo settore per la realizzazione di iniziative sperimentali, riguardo una o più delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera h), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati complessivi venti milioni di euro.
3. Il Dipartimento procede alla sottoscrizione di apposita convenzione con gli enti del terzo settore ammessi a finanziamento, con la quale sono regolati i reciproci rapporti, tra gli altri: i termini e le modalità di erogazione del finanziamento nonché di monitoraggio delle attività e di rendicontazione delle spese; le cause di risoluzione della convenzione e di revoca del finanziamento.
1. Il contributo di cui all'articolo 1 è riservato in via esclusiva agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o a loro associazioni anche temporanee, in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda stabiliti dall'avviso pubblico di cui all'articolo 4:
a) costituiti da almeno cinque anni;
b) che svolgono, per finalità statutaria esclusiva o prevalente, attività volte alla promozione e difesa dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari nonché alla rimozione di ogni ostacolo che ne impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano;
c) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nelle sezioni di cui all'articolo 46, lettere a), b), c), e) e, limitatamente alle associazioni e fondazioni, g), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 oppure, sino alla compiuta attuazione dell'articolo 34 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, iscritti all'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e costituiti in forma di associazione o di fondazione;
d) con capacità operativa a livello nazionale comprovata dalla presenza e disponibilità di almeno una sede o struttura organizzativa in almeno otto regioni o province autonome.
2. Al fine di assicurare il finanziamento di progetti, sia di rilevanza nazionale che territoriale, nonché di garantire la realizzazione di progetti distribuiti preferibilmente su ampia parte del territorio nazionale, a ciascun progetto può essere concesso un contributo:
a) fino a un massimo di quattrocentomila euro, nel caso in cui il progetto è realizzato con il coinvolgimento nell'attuazione delle attività progettuali di uno o più soggetti di cui al comma 1 che, complessivamente, siano dotati di sedi o strutture coinvolte attivamente nel progetto e presenti sul territorio di almeno cinque regioni e/o province autonome e rappresentino almeno 400 associati persone fisiche;
b) fino a un massimo di ottocentomila euro, nel caso in cui il progetto è realizzato con il coinvolgimento nell'attuazione delle attività progettuali di uno o più soggetti di cui al comma 1 che, complessivamente, siano dotati di sedi o strutture coinvolte attivamente nel progetto e presenti sul territorio di almeno otto regioni e/o province autonome e rappresentino almeno 800 associati persone fisiche;
c) fino a un massimo di un milione seicentomila euro, nel caso in cui il progetto sia realizzato da una rete associativa di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o da un'associazione iscritta al RUNTS che abbia almeno 100 enti associativi iscritti al medesimo Registro e che è sviluppato con il coinvolgimento nell'attuazione delle attività progettuali di almeno 10 enti associati in maniera diretta o indiretta che, complessivamente, siano dotati di sedi o strutture coinvolte attivamente nel progetto e presenti, tra tutti, sul territorio di almeno dieci regioni e/o province autonome e che, complessivamente, impieghino almeno 5 dipendenti e rappresentino almeno 1.600 associati persone fisiche.
3. Lo stanziamento complessivo di venti milioni di euro è così suddiviso:
a) fino a 3,2 milioni di euro sono destinati al finanziamento dei progetti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo;
b) fino a 5,6 milioni di euro sono destinati al finanziamento dei progetti di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo;
c) fino a 11,2 milioni di euro sono destinati al finanziamento dei progetti di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo.
4. Gli Enti del terzo settore possono presentare domanda di finanziamento, sia in forma singola che associata. Ciascun Ente può essere capofila per un solo progetto e può essere partner in un ulteriore progetto. Le proposte progettuali devono essere coerenti con la programmazione sociale e sanitaria dei territori interessati. A tal fine, prima della presentazione della domanda di finanziamento, gli enti proponenti sono tenuti a informare le Regioni coinvolte e gli Ambiti Territoriali Sociali interessati dove verranno realizzati i progetti.
5. Il finanziamento copre fino al novanta per cento del costo complessivo del progetto; la restante quota, non inferiore al dieci per cento del costo complessivo del progetto stesso, è assicurata dal proponente o dai proponenti a titolo di cofinanziamento, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, volontari, beni e servizi messi a disposizione per la realizzazione delle attività e interventi previsti nel progetto.
6. Sono ammessi al finanziamento i progetti idonei, nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 4 e nei limiti dei rispettivi stanziamenti stabiliti nel comma 3 e tenuto conto del cofinanziamento di cui al comma 5. Nel caso in cui i menzionati stanziamenti siano superiori a quanto occorrente a finanziare i progetti idonei della relativa tipologia, la quota eccedente è ripartita tra le altre tipologie di cui al comma 2. Nel caso in cui i menzionati stanziamenti siano insufficienti a finanziare integralmente tutti i progetti idonei della relativa tipologia, all'ultimo degli iscritti in posizione utile è attribuito un finanziamento parziale, con facoltà di rinuncia.
7. Non sono finanziabili le spese relative all'acquisto di immobili o beni mobili registrati nonché le spese di manutenzione straordinaria di immobili, a eccezione degli eventuali interventi di adeguamento o riqualificazione necessari alla realizzazione del progetto.
8. Il finanziamento si configura come contributo a fondo perduto a copertura, nei limiti di esso, delle spese ammissibili sostenute e rendicontate dai beneficiari per i costi del personale e gli altri costi diretti e indiretti necessari alla realizzazione del progetto.
9. Gli enti del terzo settore ammessi al finanziamento si impegnano a realizzare direttamente le attività e gli interventi previsti nel progetto. E' consentito agli enti medesimi di avvalersi anche di soggetti terzi, incluse imprese private fornitrici di beni e servizi a titolo oneroso e, in tale ipotesi, questi ultimi devono essere selezionati nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento ed economicità.
1. I contributi di cui all'articolo 1 sono destinati al cofinanziamento di progetti sperimentali, con una durata compresa tra i diciotto e i trentasei mesi, volti ad assicurare l'effettivo e pieno accesso in favore delle persone con disabilità delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti, nonché in favore dei loro familiari. A tal fine, le iniziative finanziate devono promuovere, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, l'accesso al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato per consentire alla persona con disabilità di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità con gli altri.
2. Le proposte progettuali devono promuovere l'accesso delle persone con disabilità al sistema dei servizi territoriali e all'offerta del welfare di comunità, promosso dagli enti del terzo settore, che per ragioni personali e/o di contesto sperimentano maggiori ostacoli di accesso alle opportunità e sono più a rischio di esclusione.
3. Allo scopo di sviluppare la dimensione territoriale e comunitaria dell'inclusione, i progetti devono inoltre favorire il rafforzamento della capacità delle associazioni di essere parte attiva e facilitatori dell'attuazione dei processi di riforma in atto attraverso la messa in rete, lo scambio di esperienze e buone pratiche, la condivisione di approcci e strategie. Tali interventi potranno, in particolare, essere promossi nelle aree caratterizzate da diseguaglianze territoriali, ad esempio, in termini di servizi, di presenza di enti del terzo settore.
4. I progetti sostengono processi di miglioramento e rafforzamento della capacità organizzativa degli enti e il rafforzamento dell'efficacia della loro azione anche in termini di accrescimento del numero di associati e utenti con disabilità che fruiscono dei servizi.
5. I progetti realizzano azioni per la messa in rete, a livello territoriale e nazionale, e per lo scambio informativo tra le associazioni nell'ottica di rafforzare le conoscenze ai fini di maggiore omogeneità nei diversi territori con particolare riferimento a quelli che presentano maggiori carenze di servizi. I progetti realizzano azioni che si integrano senza sovrapposizioni con l'offerta dei servizi sociali e sanitari.
6. Sono esclusi dal finanziamento i progetti in corso di esecuzione o già terminati ovvero già finanziati alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda stabiliti dall'avviso pubblico di cui all'articolo 4.
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità (di seguito "Dipartimento"), entro trenta giorni dalla data del comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di avvenuta pubblicazione del presente decreto, provvede a pubblicare sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'indirizzo internet https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/ e all'interno del portale istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità http://www.disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/ un avviso pubblico, nel quale sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti di cui al presente decreto, nonché i criteri e le modalità di valutazione dei progetti presentati avuto anche riguardo al numero delle persone con disabilità e dei loro familiari beneficiati, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento dettati dall'avviso.
2. Con decreto del Capo Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità sono nominate una o più Commissioni di valutazione dei progetti presentati in attuazione del presente decreto e dell'avviso pubblico di cui al comma 1. Le Regioni partecipano alla valutazione dei progetti presentati attraverso la designazione di tre dei commissari.
1. Dall'assegnazione del contributo discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare, per tutte le attività di comunicazione e promozione, l'emblema della Repubblica con la dicitura «Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per le disabilità» sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet.
1. Per la gestione di una o più delle operazioni di cui all'articolo 4 e seguenti, il Dipartimento si avvale anche di società in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite convenzioni. Agli oneri e alle spese per l'attuazione della convenzione di cui al presente articolo, fino a euro 600.000,00, si provvede a valere nei limiti delle risorse previste dall'articolo 7, comma 1.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nel limite massimo di venti milioni e seicentomila euro, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a valere sul Cap. 857 - Centro di Responsabilità n. 20 "Politiche in favore delle persone con disabilità" anno finanziario 2024.
2. Eventuali economie conseguite in sede di attuazione del presente decreto sono restituite alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, mediante versamento delle somme dovute secondo termini e modalità comunicate dal predetto Dipartimento.
Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo, per gli adempimenti di competenza, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministro per le disabilità e di detta pubblicazione sarà dato avviso con comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma
Il Ministro per le disabilità
ALESSANDRA LOCATELLI
Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIANCARLO GIORGETTI
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARINA ELVIRA CALDERONE