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LEGGE REGIONALE 12 marzo 2025, n. 8

G.U.R.S. 21 marzo 2025, n. 14

Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3

1. Alla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

"Art. 74.

Procedure di progressione del personale regionale non dirigenziale

1. Nell'ambito delle procedure di progressione tra le categorie del CCRL del personale del comparto non dirigenziale della Regione, il 50 per cento delle posizioni disponibili è riservato al personale in possesso del requisito del titolo di studio necessario per l'accesso alla categoria superiore ed esperienza almeno decennale nella qualifica immediatamente inferiore anche assunto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni o delle successive leggi che ne hanno esteso i benefici. Ai fini economici l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'amministrazione regionale nella qualifica di provenienza è riconosciuta al 50 per cento.";

b) l'articolo 118 è sostituito dal seguente:

"Art. 118.

Disposizione in materia di tutela delle donne vittime di violenza

1. Fino al 31 dicembre 2025, e comunque nelle more della definizione di una disciplina statale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni si applicano sia alle donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso di cui all'articolo 583 quinquies del codice penale sia ai figli delle vittime di femminicidio.";

c) all'articolo 124 le parole "In tal caso il relativo trattamento economico è determinato sulla base della anzianità di servizio posseduta nella qualifica di appartenenza." sono soppresse.

Art. 2

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 marzo 2025.

SCHIFANI

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica MESSINA

Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro ALBANO