Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO (UE) 2025/517 DEL CONSIGLIO, 11 marzo 2025

G.U.U.E. 25 marzo 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 14 aprile 2025

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 6

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (3) stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità competenti degli Stati membri preposte all'applicazione della legislazione relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione. Tali condizioni comportano, tra l'altro, norme relative all'archiviazione e allo scambio, con mezzi elettronici, di informazioni che potrebbero consentire di accertare correttamente l'IVA, di monitorarne la corretta applicazione, in particolare sulle transazioni intracomunitarie, e di lottare contro la frode all'IVA.

2) La direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio (4) ha introdotto nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio (5) obblighi di comunicazione digitale. Conformemente a tali obblighi, i soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA devono presentare agli Stati membri informazioni su ciascuna cessione intracomunitaria di beni, su ciascuna prestazione di servizi imponibile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il fornitore e, a meno che lo Stato membro si sia avvalso della facoltà di escludere i soggetti passivi dall'obbligo, su ciascun acquisto intracomunitario di beni e su ciascun acquisto di servizi imponibile e per il quale il destinatario è debitore dell'IVA. Lo scambio e il trattamento di tali informazioni sulle operazioni intracomunitarie aiutano gli Stati membri a verificare la corretta applicazione dell'IVA e a individuare le frodi.

3) La cooperazione esistente tra le autorità fiscali degli Stati membri si basa sullo scambio di informazioni aggregate tra i sistemi elettronici nazionali. L'introduzione degli obblighi di comunicazione digitale è mirata ad aumentare la riscossione delle imposte fornendo tempestivamente alle amministrazioni fiscali dati su ogni singola operazione. Per mettere tali dati a disposizione di altre amministrazioni fiscali in modo efficiente e agevolare un'attuazione comune delle analisi e dei controlli incrociati, nonché un'interpretazione comune di analisi e controlli incrociati, è necessario disporre di un sistema centrale in cui le informazioni sull'IVA siano condivise.

4) Per consentire agli Stati membri di combattere più efficacemente le frodi in materia di IVA, la Commissione dovrebbe istituire un sistema elettronico centrale di scambio di informazioni sull'IVA («VIES centrale») per la condivisione delle informazioni sull'IVA. Ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un sistema elettronico nazionale per trasmettere automaticamente al VIES centrale le informazioni sulle operazioni intracomunitarie comunicate dai rispettivi fornitori e acquirenti nei diversi Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero inoltre trasmettere automaticamente al VIES centrale le informazioni di identificazione IVA dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, compresi altri numeri d'identificazione IVA attribuiti a un soggetto. Inoltre, ogniqualvolta i dati vengono modificati, gli Stati membri dovrebbero caricare i metadati per il monitoraggio del tempo di modifica nel VIES centrale.

5) Gli Stati membri dovrebbero aggiornare automaticamente le informazioni di identificazione IVA dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie nel VIES centrale senza indugio ogni volta che le informazioni sull'identificazione cambiano, salvo che gli Stati membri concordino che tale aggiornamento non è pertinente, essenziale o utile. Tali aggiornamenti sono necessari perché la validità dei numeri di identificazione IVA dei soggetti passivi è soggetta a verifica per quanto riguarda la condizione per l'esenzione delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE. Per fornire alle amministrazioni fiscali un livello ragionevole di garanzia circa la qualità e l'affidabilità di tali informazioni, gli Stati membri dovrebbero aggiornare automaticamente le informazioni sulle operazioni intracomunitarie nel VIES centrale entro un giorno da quando lo Stato membro ha ricevuto le informazioni dal soggetto passivo.

6) Inoltre, per quanto riguarda le informazioni di identificazione IVA nel VIES centrale, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a garantire che il rispettivo Stato membro valuti se i dati forniti dai soggetti passivi per la loro identificazione ai fini dell'IVA a norma dell'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE siano completi ed esatti. Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che il numero di identificazione IVA sia indicato come non valido nel VIES centrale qualora un soggetto passivo non rispetti gli obblighi di comunicazione dei dati qualora sia cessata l'attività economica, o qualora l'autorità competente ritenga che tale soggetto passivo non eserciti più tale attività economica.

7) Le informazioni sulle operazioni intracomunitarie comunicate dai fornitori e dagli acquirenti nei diversi Stati membri dovrebbero essere inserite da ciascuno Stato membro nel VIES centrale subito dopo la loro ricezione da parte dello Stato membro stesso. E' necessario trattare le informazioni ricevute in tempi rapidi, per motivi tecnici connessi al volume dei dati, nonché per individuare precocemente le operazioni sospette e i possibili casi di frode in materia di IVA.

8) Al fine di assistere gli Stati membri nella lotta contro le frodi in materia di IVA e di individuare gli autori di frodi, le informazioni di identificazione IVA e le informazioni sull'IVA relative alle operazioni intracomunitarie dovrebbero essere disponibili nel VIES centrale per 10 anni. Tale periodo rappresenta il periodo minimo necessario per consentire agli Stati membri di eseguire controlli efficaci e di indagare su sospette frodi a danno dell'IVA o di individuare tali frodi. Si tratta inoltre di un periodo di tempo proporzionato, considerato il volume ingente delle informazioni sulle operazioni intracomunitarie e il grado di sensibilità in quanto dati commerciali e personali.

9) Per individuare tempestivamente i disallineamenti e migliorare in tal modo la capacità di combattere le frodi in materia di IVA, il VIES centrale dovrebbe essere in grado di effettuare controlli incrociati automatici delle informazioni raccolte sia presso il fornitore che presso l'acquirente attraverso l'obbligo di comunicazione digitale introdotto dalla direttiva (UE) 2025/516 nella direttiva 2006/112/CE. Il VIES centrale dovrebbe inoltre poter mettere a disposizione i risultati di tali controlli incrociati agli Stati membri affinché possano darvi un seguito adeguato.

10) Inoltre, per consentire al VIES centrale di mantenere le capacità dell'attuale sistema di scambio di informazioni sull'IVA di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010, il VIES centrale dovrebbe anche essere in grado di aggregare le informazioni per fornire un quadro generale delle cessioni e degli acquisti comunicati da soggetti passivi situati negli Stati membri. Per garantire che il VIES centrale consenta agli Stati membri di continuare ad accedere alle informazioni degli altri Stati membri così come è attualmente strutturato all'interno del corrente sistema di scambio di informazioni sull'IVA, il VIES centrale dovrebbe consentire l'aggregazione dei dati.

11) Per aiutare le autorità competenti degli Stati membri a accertare correttamente l'IVA, monitorare la corretta applicazione dell'IVA, combattere le frodi in materia di IVA e sfruttare le sinergie tra i diversi sistemi di informazione contenenti informazioni pertinenti ai fini dell'IVA, il VIES centrale dovrebbe trattare le informazioni ricevute dagli Stati membri insieme a tutte le informazioni comunicate o raccolte a norma del regolamento (UE) n. 904/2010.

12) L'accesso alle informazioni nel VIES centrale dovrebbe essere accordato in base al principio della necessità di sapere. L'accesso ai dati sensibili dovrebbe essere consentito agli utenti per i quali ciò è prevedibilmente pertinente mediante autorizzazioni di accesso e registri di accesso che salvaguardino le informazioni contenute nel VIES centrale. Tali informazioni non dovrebbero essere utilizzate per scopi diversi dal controllo della corretta applicazione dell'IVA e dalla lotta contro le frodi in materia di IVA. Tutti gli utenti devono essere vincolati dalle norme in materia di riservatezza stabilite all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 904/2010.

13) Per combattere le frodi in materia di IVA, i funzionari di collegamento di Eurofisc degli Stati membri di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 904/2010 dovrebbero poter accedere alle informazioni sull'IVA relative alle operazioni intracomunitarie e analizzarle. Al fine di monitorare la corretta applicazione della legislazione in materia di IVA, anche i funzionari degli Stati membri che verificano se si applichi l'esenzione dall'IVA per taluni beni importati di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, dovrebbero avere accesso alle informazioni di identificazione IVA archiviate nel VIES centrale. Inoltre, per gli stessi motivi, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero selezionare altri funzionari che devono avere accesso diretto al VIES centrale e concedere loro tale accesso ove necessario. Infine, le persone debitamente accreditate della Commissione dovrebbero poter accedere alle informazioni contenute nel VIES centrale, ma solo nella misura in cui tale accesso sia necessario per lo sviluppo e la manutenzione di tale sistema.

14) Per indagare sulle sospette frodi in materia di IVA e individuarle, i sistemi di informazione a sostegno della rete Eurofisc nella lotta contro le frodi in materia di IVA, compresi il sistema di analisi della rete delle operazioni (Transaction Network Analysis system) e il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (Central electronic system of payment information - «CESOP»), dovrebbero avere accesso diretto al VIES centrale.

15) Il volume dei dati e la frequenza delle trasmissioni di dati al VIES centrale rendono necessaria l'automazione dei flussi di informazioni dal VIES centrale ai sistemi elettronici nazionali. Tale automazione dovrebbe prevedere anche un canale di comunicazione da macchina a macchina efficiente e sicuro, e garantire che non sia più necessario un intervento umano nell'accesso ai dati condivisi. I sistemi elettronici nazionali che trasmettono informazioni al VIES centrale dovrebbero pertanto avere accesso anche alle informazioni archiviate nel VIES centrale, comprese le informazioni trattate e aggregate ai fini del controllo dell'IVA e della lotta contro le frodi in materia di IVA.

16) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (UE) n. 904/2010, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i compiti che la Commissione deve svolgere per elaborare, mantenere, ospitare e gestire sul piano tecnico il VIES centrale, le modalità pratiche relativi all'identificazione dei funzionari e dei sistemi elettronici e le modalità tecniche relative all'accesso dei funzionari e dei sistemi elettronici al VIES centrale, le autorizzazioni dettagliate di accesso dei funzionari e dei sistemi elettronici ai dati dettagliati nel VIES centrale al quale deve essere garantito l'accesso, i dettagli tecnici e il formato delle informazioni trasmesse al VIES centrale e i ruoli e le responsabilità degli Stati membri quando agiscono in qualità di titolari del trattamento e della Commissione quando agisce in qualità di responsabile del trattamento a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 (6) e (UE) 2018/1725 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

17) Le frodi in materia di IVA rappresentano un problema comune a tutti gli Stati membri. Gli Stati membri da soli non dispongono delle informazioni necessarie per garantire la corretta applicazione delle norme in materia di IVA e per contrastare le frodi in materia di IVA. Poiché l'obiettivo del regolamento (UE) n. 904/2010, ovvero la lotta contro la frode in materia di IVA, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo della natura transfrontaliera del mercato interno, ma può piuttosto essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

18) I soggetti passivi che agevolano cessioni di beni o prestazioni di servizi mediante l'uso di un'interfaccia elettronica possono essere oggetto di richieste di documentazione da parte dello Stato membro in cui tali cessioni o prestazioni sono imponibili ai sensi dell'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE. Per ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per tali soggetti passivi ed evitare la duplicazione del lavoro, lo Stato membro di identificazione dovrebbe coordinare il più possibile tali richieste. A tal fine è necessario stabilire un formulario tipo per la trasmissione elettronica di tali informazioni agli Stati membri. Tuttavia, gli Stati membri possono, conformemente all'articolo 242 bis, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, continuare a richiedere tale documentazione direttamente dal soggetto passivo, che deve essere fornita periodicamente e sistematicamente, fino a quando non sarà disponibile un accesso automatizzato alla stessa.

19) E' opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (UE) n. 904/2010 per adottare i dettagli tecnici del formulario standard e le modalità tecniche, compresi i messaggi elettronici comuni, per la presentazione della documentazione da parte dei soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi mediante l'uso di un'interfaccia elettronica di cui all'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

20) La direttiva (UE) 2025/516 introduce nella direttiva 2006/112/CE un regime di semplificazione dello sportello unico («OSS») per i soggetti passivi che trasferiscono taluni beni propri a livello transfrontaliero. E' pertanto necessario integrare tale regime nel quadro generale dei regimi speciali dello sportello unico IVA di cui al capo XI, sezione 3, del regolamento (UE) n. 904/2010. Tale quadro generale dovrebbe in particolare includere la comunicazione di informazioni tra gli Stati membri a partire dai quali e verso i quali i beni sono trasferiti.

21) Poiché il regime di semplificazione OSS introdotto è completo e comprende i movimenti transfrontalieri di beni oggetto di un regime di call-off stock a norma dell'articolo 17 bis della direttiva 2006/112/CE, tale regime è stato soppresso dalla direttiva 2006/112/CE. E' necessario che tale modifica della direttiva 2006/112/CE trovi riscontro nell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 904/2010.

22) L'abuso dei numeri di identificazione IVA nell'ambito dell'OSS per le importazioni («IOSS» - Import One-Stop-Shop) è stato individuato dai portatori di interessi come un rischio potenziale. Per garantire l'uso corretto dei numeri di identificazioni IVA per l'IOSS e rendere più solido il processo di verifica di tali numeri, è necessario estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 47 nonies del regolamento (UE) n. 904/2010 concedendo alle autorità doganali l'accesso alle informazioni sull'operatore registrato nell'IOSS, migliorando nel contempo le capacità di gestione dei rischi e di controllo di tali autorità doganali.

23) Per rafforzare i controlli in relazione al regime IOSS è necessario aggiungere all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 904/2010 il valore totale dei beni importati nell'ambito del regime IOSS per numero di identificazione IVA per l'IOSS per Stato membro di consumo.

24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e assicura in particolare il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale stabilito all'articolo 8 della Carta. A tale proposito limita rigorosamente la quantità di dati personali che saranno messi a disposizione delle autorità fiscali. Il trattamento delle informazioni sulle operazioni intracomunitarie a norma del presente regolamento dovrebbe aver luogo solo ai fini del presente regolamento.

25) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 3 marzo 2023 (9).

26) Poiché l'attuazione del sistema VIES centrale richiederà nuovi sviluppi tecnologici, è necessario rinviare l'applicazione delle disposizioni relative al VIES centrale al fine di permettere agli Stati membri e alla Commissione di mettere a punto tali tecnologie.

27) L'accesso automatizzato alle informazioni sulle operazioni intracomunitarie comunicate tramite elenchi riepilogativi incide direttamente sull'efficacia dei controlli IVA. Pertanto, l'attuale sistema di scambio di informazioni sull'IVA di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010 dovrebbe essere mantenuto per un periodo di tempo successivo all'abolizione di tali elenchi riepilogativi. Oltre tale periodo, le disposizioni pertinenti dell'attuale sistema di scambio di informazioni sull'IVA dovrebbero essere soppresse e le informazioni comunicate tramite gli elenchi riepilogativi dovrebbero essere ancora accessibili su richiesta.

28) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Parere del 22 novembre 2023 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)

GU C 228 del 29.6.2023.

(3)

Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj).

(4)

Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio. Dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale (GU L, 2025/516, 25.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/516/oj).

(5)

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).

(6)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(7)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(8)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(9)

GU C 113 del 28.3.2023.

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento

All'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i dati riguardanti i numeri d'identificazione IVA che ha attribuito di cui all'articolo 369 octodecies della direttiva 2006/112/CE e, per numero di identificazione IVA attribuito da uno Stato membro, il valore totale delle importazioni di beni esenti a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), di tale direttiva, durante ogni mese, per Stato membro di consumo quale definito all'articolo 369 terdecies, secondo paragrafo, punto 4), di tale direttiva;».

Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1° luglio 2028

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presente regolamento prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all'IVA su beni e servizi forniti o su beni trasferiti conformemente ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i beni e i servizi coperti dai regimi speciali, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.»

;

2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le definizioni di cui agli articoli 358, 358 bis, 369 bis, 369 terdecies e 369 quinvicies bis della direttiva 2006/112/CE ai fini di ciascun regime speciale si applicano anche ai fini del presente regolamento.»

;

3) all'articolo 17, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le informazioni che raccoglie conformemente agli articoli 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies, 369 octies, 369 sexdecies, 369 septdecies, 369 vicies, 369 unvicies, 369 quinvicies quater, 369 quinvicies septies e 369 quinvicies octies della direttiva 2006/112/CE

;

4) l'articolo 47 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 47 ter

1. Gli Stati membri dispongono che i soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE debbano fornire allo Stato membro di identificazione, con mezzi elettronici, le informazioni di cui all'articolo 361 di tale direttiva.

I soggetti passivi che si avvalgono dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, sezioni 3 e 5, della direttiva 2006/112/CE forniscono allo Stato membro di identificazione, con mezzi elettronici, i dettagli della loro identificazione quando iniziano un'attività a norma degli articoli 369 quater e 369 quinvicies quater della stessa direttiva.

I soggetti passivi presentano inoltre con mezzi elettronici eventuali modifiche delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 361, paragrafo 2, dell'articolo 369 quater e dell'articolo 369 quinvicies quater della direttiva 2006/112/CE.

2. Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 5, della direttiva 2006/112/CE. Allo stesso modo lo Stato membro di identificazione comunica alle autorità competenti degli altri Stati membri i numeri d'identificazione IVA di cui a tali sezioni.

3. Se il soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 5, della direttiva 2006/112/CE è escluso da tale regime speciale, lo Stato membro di identificazione ne informa senza indugio con mezzi elettronici le autorità competenti degli altri Stati membri.»

;

5) l'articolo 47 quinquies è sostituito dal seguente:

«Articolo 47 quinquies

1. Gli Stati membri dispongono che la dichiarazione IVA recante le informazioni di cui agli articoli 365, 369 octies, 369 unvicies e 369 quinvicies octies della direttiva 2006/112/CE debba essere trasmessa con mezzi elettronici.

2. Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo con mezzi elettronici all'autorità competente dello Stato membro di consumo o alle autorità competenti degli Stati membri a partire dai quali o verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati, successivamente alla data in cui la dichiarazione IVA doveva essere presentata in conformità della direttiva 2006/112/CE, ma entro i venti giorni successivi alla fine del mese in cui la dichiarazione IVA doveva essere presentata.

Lo Stato membro di identificazione trasmette anche le informazioni di cui all'articolo 369 octies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE all'autorità competente di ciascun altro Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati e le informazioni di cui all'articolo 369 octies, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE all'autorità competente di ciascuno Stato membro di stabilimento interessato.

Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione IVA sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.»

;

6) all'articolo 47 nonies è aggiunto il seguente paragrafo:

«Ai fini del primo comma del presente articolo, gli Stati membri concedono alle autorità competenti l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 369 septdecies, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE

;

7) l'articolo 47 decies è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per ottenere la documentazione detenuta da un soggetto passivo o da un intermediario a norma degli articoli 369, 369 duodecies, 369 quinvicies e 369 quinvicies duodecies della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di consumo o lo Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati trasmette in primo luogo una richiesta allo Stato membro di identificazione con mezzi elettronici.»

;

b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Lo Stato membro di identificazione trasmette con mezzi elettronici e senza indugio allo Stato membro di consumo richiedente o allo Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati la documentazione ottenuta.

5. Se lo Stato membro di consumo richiedente o lo Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati non riceve la documentazione entro 30 giorni dalla data della richiesta, può agire in conformità della legislazione nazionale per ottenere tale documentazione.»

;

8) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 47 decies bis

La Commissione, nel quadro di una revisione del regolamento (UE) n. 904/2010, valuta la possibilità di consentire, tra Stati membri, un accesso automatizzato alla documentazione fornita allo Stato membro di identificazione dai soggetti passivi registrati nell'ambito di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE

;

9) all'articolo 47 undecies, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, se lo Stato membro di consumo o lo Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati decide che un'indagine amministrativa è necessaria, consulta dapprima lo Stato membro di identificazione in merito alla necessità di tale indagine.»

;

10) è inserito il capo seguente:

«CAPO XI bis

Disposizioni relative agli obblighi di archiviazione per i soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi mediante il ricorso alle interfacce elettroniche conformemente all'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE

Articolo 47 quaterdecies

1. Per ottenere la documentazione detenuta da un soggetto passivo a norma dell'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE, e fatto salvo il paragrafo 2, secondo comma, di tale articolo, lo Stato membro in cui le cessioni o prestazioni di cui a tale articolo sono imponibili presenta preventivamente una richiesta allo Stato membro in cui un soggetto passivo è identificato ai fini dell'IVA con mezzi elettronici.

2. Se lo Stato membro in cui un soggetto passivo è identificato ai fini dell'IVA riceve una richiesta di cui al paragrafo 1, tale Stato membro trasmette la richiesta senza indugio con mezzi elettronici al soggetto passivo.

3. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, un soggetto passivo presenti con mezzi elettronici la documentazione richiesta allo Stato membro in cui tale soggetto passivo è identificato ai fini dell'IVA e che ha trasmesso la richiesta. Gli Stati membri permettono che la documentazione sia presentata mediante un formulario tipo.

4. Lo Stato membro in cui un soggetto passivo è identificato ai fini dell'IVA e che ha trasmesso la richiesta trasmette la documentazione ottenuta a norma del paragrafo 3 del presente articolo con mezzi elettronici e senza indugio allo Stato membro richiedente in cui le cessioni o prestazioni di cui all'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE sono imponibili.

5. Se lo Stato membro richiedente in cui le cessioni o prestazioni di cui all'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE sono imponibili non riceve la documentazione entro 30 giorni dalla data della richiesta, può agire in conformità della legislazione nazionale per ottenere tale documentazione.

Articolo 47 quindecies

La Commissione specifica mediante atti di esecuzione:

a) i dettagli tecnici del formulario tipo di cui all'articolo 47 quaterdecies, paragrafo 3;

b) le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per fornire le informazioni di cui all'articolo 47 quaterdecies, paragrafi 1, 2 e 4, nonché i mezzi tecnici per la trasmissione di tali informazioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 47 sexdecies

La Commissione, nel quadro di una revisione del regolamento (UE) n. 904/2010, valuta la possibilità di consentire tra Stati membri un accesso automatizzato ai dati forniti allo Stato membro di stabilimento mediante piattaforme nel quadro degli obblighi di archiviazione della documentazione.».

Art. 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1° luglio 2029

L'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i numeri d'identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera b);»

;

2) alla lettera e), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro, a condizione che:».

Art. 4

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1° luglio 2030

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:

«g) "cessione intracomunitaria di beni": qualsiasi cessione di beni in relazione ai quali i dati devono essere trasmessi a norma dell'articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;

h) "prestazione intracomunitaria di servizi": qualsiasi prestazione di servizi in relazione ai quali i dati devono essere trasmessi a norma dell'articolo 262 della direttiva 2006/112/CE

;

2) all'articolo 17, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio (*1);

____________

(*1) Direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio, del 3 giugno 2022, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (GU L 155 dell'8.6.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/890/oj).»;"

3) al capo V, è aggiunta la sezione seguente:

«SEZIONE 3

SISTEMA ELETTRONICO CENTRALE PER LO SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI SULL'IVA

Articolo 24 octies

1. La Commissione elabora, mantiene, ospita e gestisce sul piano tecnico un sistema elettronico centrale per lo scambio delle informazioni sull'IVA ("VIES centrale") per gli scopi di cui all'articolo 1.

2. Ogni Stato membro elabora, mantiene, ospita e gestisce sul piano tecnico un sistema elettronico nazionale per trasmettere automaticamente al VIES centrale le seguenti informazioni:

a) le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI, capo 6, sezione 1, della direttiva 2006/112/CE;

b) le informazioni relative all'identità, l'attività, la forma giuridica e l'indirizzo delle persone a cui ha attribuito un numero di identificazione IVA, raccolti in applicazione dell'articolo 213 della direttiva 2006/112/CE, la data di attribuzione di tale numero e altri numeri di identificazione IVA attribuiti a tali persone;

c) i numeri di identificazione IVA emessi dallo Stato membro che hanno perso validità, e le date in cui tali numeri hanno perso validità; e

d) la data e l'ora in cui i dati di cui alle lettere a), b) e c) sono stati modificati.

Le informazioni di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi di cui alla direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

La Commissione specifica, mediante un atto di esecuzione, i dettagli e il formato delle informazioni elencate nel primo comma del presente paragrafo. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

3. Ciascuno Stato membro può archiviare le informazioni di cui all'articolo 24 undecies, lettere da a) a d), fatte salve le autorizzazioni di accesso di cui all'articolo 24 duodecies, paragrafo 3, lettera b), nel sistema elettronico nazionale di cui al paragrafo 2 del presente articolo conformemente alla propria legislazione nazionale.

Articolo 24 nonies

1. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni disponibili nel sistema VIES centrale siano aggiornate, complete ed esatte.

La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, i criteri che determinano quali modifiche non sono abbastanza pertinenti, essenziali o utili da essere trasmesse nel VIES centrale. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nella loro valutazione, i dati forniti da soggetti passivi e da persone giuridiche che non sono soggetti passivi per la loro identificazione ai fini dell'IVA in conformità dell'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE siano completi e esatti prima di essere trasmessi nel VIES centrale.

Gli Stati membri attuano procedure di verifica dei dati di cui al primo comma in base ai risultati della loro valutazione del rischio. Le verifiche sono effettuate, in linea di massima, prima dell'identificazione ai fini dell'IVA o, qualora prima dell'identificazione siano effettuate solo verifiche preliminari, entro sei mesi da tale identificazione.

3. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure attuate a livello nazionale per garantire la qualità e l'affidabilità delle informazioni a norma del paragrafo 2.

4. Gli Stati membri trasmettono automaticamente senza indugio al VIES centrale le informazioni di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2.

La Commissione definisce in un atto di esecuzione i dettagli relativi ai ritardi tecnici accettabili. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri trasmettono automaticamente le informazioni di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, lettera a), al VIES centrale entro un giorno dalla raccolta delle informazioni trasmesse dal soggetto passivo alle autorità competenti.

6. Le informazioni di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, sono disponibili nel VIES centrale per dieci anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui sono state trasmesse al sistema.

Articolo 24 decies

1. Gli Stati membri aggiornano automaticamente il VIES centrale per garantire che il numero di identificazione IVA di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE sia indicato come non valido nel VIES centrale nelle seguenti situazioni:

a) quando persone identificate ai fini dell'IVA abbiano dichiarato di non esercitare più la loro attività economica, di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/112/CE, o quando l'autorità competente abbia ritenuto che tali persone non esercitino più la loro attività economica;

b) quando persone abbiano dichiarato dati falsi per un'identificazione IVA talché, se l'amministrazione fiscale ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l'identificazione ai fini IVA o avrebbe soppresso il numero di identificazione IVA;

c) quando persone non abbiano comunicato eventuali modifiche ai loro dati talché, se l'amministrazione fiscale ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l'identificazione ai fini IVA o avrebbe soppresso il numero di identificazione IVA.

Ai fini del primo comma, lettera a), le persone interessate hanno il diritto di provare l'esistenza di un'attività economica con altri mezzi.

Le situazioni elencate nel primo comma non pregiudicano eventuali disposizioni nazionali che prevedano situazioni supplementari.

2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), l'autorità competente considera cessata un'attività economica almeno nelle seguenti situazioni:

a) pur essendo stata sollecitata in tal senso, la persona identificata ai fini dell'IVA non ha presentato dichiarazioni IVA per un anno dopo la scadenza del termine per la presentazione della prima dichiarazione IVA mancante;

b) pur essendo stata sollecitata in tal senso, la persona identificata ai fini dell'IVA non ha presentato alcun dato relativo alla fornitura intracomunitaria di beni o alla prestazione intracomunitaria di servizi per sei mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione dei dati relativi alla prima operazione mancante.

Le situazioni elencate nel primo comma non pregiudicano eventuali disposizioni nazionali che prevedano situazioni supplementari.

Articolo 24 undecies

Il VIES centrale svolge le seguenti funzioni per quanto riguarda le informazioni ricevute a norma dell'articolo 24 octies, paragrafo 2:

a) archiviare le informazioni di cui alle lettere b), c) e d) del presente paragrafo e all'articolo 24 octies, paragrafo 2;

b) eseguire un controllo incrociato delle informazioni raccolte conformemente al titolo XI, capo 6, sezione 1, della direttiva 2006/112/CE e mettere il risultato di tale controllo incrociato a disposizione degli Stati membri che impongono ai soggetti passivi di comunicare i dati di cui all'articolo 264 di tale direttiva riguardo alle transazioni elencate all'articolo 262, paragrafo 1, lettere b) e d), di tale direttiva;

c) aggregare le informazioni raccolte a norma dell'articolo 213 della direttiva 2006/112/CE riguardo alle persone cui era stato emesso un numero di identificazione IVA e rendere accessibili ai funzionari o ai sistemi elettronici di cui all'articolo 24 duodecies del presente regolamento le seguenti informazioni:

i) il valore totale di tutte le cessioni intracomunitarie di beni e il valore totale di tutte le prestazioni intracomunitarie di servizi a persone titolari di un numero di identificazione IVA attribuito da uno Stato membro effettuate da tutti gli operatori identificati ai fini dell'IVA in ogni altro Stato membro;

ii) i numeri d'identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui al punto i);

iii) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui al punto i) effettuate da ognuna delle persone di cui al punto ii) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da uno Stato membro; e

iv) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui a punto i) effettuate da ognuna delle persone di cui al punto ii) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro;

d) trattare le informazioni, unitamente a tutte le informazioni comunicate o raccolte a norma del presente regolamento;

e) rendere accessibili ai funzionari o ai sistemi elettronici di cui all'articolo 24 duodecies le informazioni di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, e alle lettere b), c) e d) del presente paragrafo, conformemente alle autorizzazioni di accesso di cui all'articolo 24 duodecies, paragrafo 3, lettera b);

f) fornire conferma della validità del numero di identificazione IVA di una determinata persona, nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti; e

g) un sistema di registrazione per tracciare l'ora di accesso e le informazioni cui hanno avuto accesso i funzionari o i sistemi elettronici di cui all'articolo 24 duodecies.

Articolo 24 duodecies

1. Ciascuno Stato membro accorda l'accesso automatizzato al VIES centrale, conformemente alle autorizzazioni di accesso di cui al paragrafo 3, lettera b):

a) ai funzionari autorizzati dall'autorità competente di tale Stato membro ad accedere direttamente alle informazioni nel VIES centrale;

b) ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che dispongano di un'identificazione personale dell'utente per il VIES centrale e qualora tale accesso sia connesso a un'indagine su un caso di sospetta frode in materia di IVA o sia finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA;

c) ai funzionari, autorizzati dall'autorità competente di tale Stato membro, che verificano il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.

2. Ciascuno Stato membro accorda l'accesso automatizzato al VIES centrale, conformemente alle autorizzazioni di accesso di cui al paragrafo 3, lettera b):

a) ai sistemi elettronici nazionali di tale Stato membro incaricati di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE;

b) ai sistemi elettronici nazionali di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo paragrafo;

c) CESOP di cui all'articolo 24 bis;

d) ai sistemi elettronici che effettuano nell'ambito di Eurofisc lo scambio rapido, il trattamento e l'analisi di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere.

3. La Commissione specifica mediante atti di esecuzione quanto segue:

a) le modalità pratiche per l'identificazione dei funzionari e dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 1 e 2;

b) le modalità tecniche relative all'accesso e le autorizzazioni dettagliate relative all'accesso dei funzionari e dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo alle informazioni di cui all'articolo 24 undecies, lettere da a) a g), e i dati dettagliati nel VIES centrale al quale deve essere consentito l'accesso.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 24 terdecies

1. I costi di elaborazione, funzionamento e mantenimento del VIES centrale sono a carico del bilancio generale dell'Unione. Tali costi includono i costi della connessione protetta tra il VIES centrale e i sistemi elettronici nazionali di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, nonché quelli dei servizi necessari per lo svolgimento delle funzionalità elencate all'articolo 24 undecies.

2. Ciascuno Stato membro sostiene i costi ed è responsabile di tutti gli sviluppi del proprio sistema elettronico nazionale di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, necessari al fine di consentire lo scambio di informazioni tramite la rete comune di comunicazione (CCN - Common Communications Network) o qualsiasi altra rete sicura analoga.

Articolo 24 quaterdecies

La Commissione specifica mediante atti di esecuzione quanto segue:

a) i compiti che la Commissione deve svolgere per elaborare, mantenere, ospitare e gestire sul piano tecnico il VIES centrale;

b) i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda le funzioni di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725*.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

____________

(*2) Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj).»."

Art. 5

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1° luglio 2032

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

1) all'articolo 17, paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse;

2) l'articolo 20 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, qualora delle informazioni siano da correggere o da aggiungere nel sistema elettronico a norma dell'articolo 19, il loro inserimento ha luogo entro un mese a decorrere dal periodo nel quale le informazioni sono state raccolte.»

;

3) l'articolo 21 è così modificato:

a) sono soppressi i paragrafi 1 bis e 2;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 bis, lettera d), del presente articolo al fine di consentire allo Stato membro che fornisce le informazioni di identificare il funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»

;

4) gli articoli 22 e 23 sono soppressi;

5) all'articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro provvedono affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi siano autorizzati, per le esigenze di questo tipo di operazione, a ottenere conferma con mezzi elettronici della validità del numero di identificazione IVA di una data persona nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti. Tali informazioni devono corrispondere ai dati indicati all'articolo 24 octies, paragrafo 2.».

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° luglio 2028.

L'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° luglio 2029.

L'articolo 4 si applica a decorrere dal 1° luglio 2030.

L'articolo 5 si applica a decorrere dal 1° luglio 2032.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. DOMAŃSKI