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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 11 febbraio 2025

G.U.R.I. 1 aprile 2025, n. 76

Procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonchè alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 e, in particolare, l'art. 53, relativo ai «controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità» commi da 15 a 19;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, l'art. 41 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette del vino;

Visto il decreto 29 agosto 2023, n. 233, recante «Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose»;

Visti l'art. 53, comma 15 della citata legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, l'art. 41 della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238 e l'art. 7 del citato decreto 29 agosto 2023, n. 233, che consentono ai consorzi di tutela di avvalersi di agenti vigilatori per le attività di vigilanza, di tutela e di salvaguardia delle DO e IG protette nonchè la possibilità di attribuire agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi stessi, nei modi e nelle forme di legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

Visto il decreto 27 dicembre 2012, recante la istituzione dell'albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5 del decreto 6 novembre 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099, della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Considerato che le procedure per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela nonchè per l'attribuzione agli stessi della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono attivate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la procedura di riconoscimento deve essere aggiornata ed estesa anche agli agenti vigilatori dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Ritenuto opportuno, inoltre, adeguare il modello di tessera alla nuova procedura prevista per il rinnovo, la sostituzione e la modificazione della tessera stessa;

Decreta:

Art. 1

Riconoscimento degli agenti vigilatori e attribuzione della qualifica di agenti di pubblica sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e dell'art. 7 del decreto 29 agosto 2023, n. 233, l'espletamento dei compiti di vigilanza affidati al consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito Ministero) è svolto da agenti vigilatori, ai quali può essere attribuita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente.

2. Le modalità per richiedere il riconoscimento degli agenti vigilatori e l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti vigilatori di un Consorzio di tutela, nonchè il rilascio dell'apposita tessera di riconoscimento è disciplinata dal presente decreto.

Art. 2

Domanda per il riconoscimento di agente vigilatore e domanda per il riconoscimento di agente vigilatore con qualifica di pubblica sicurezza

1. Il Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 53 della citata legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 o ai sensi dell'art. 41 della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238 o ai sensi del decreto 29 agosto 2023, n. 233, inoltra al Ministero - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - apposita domanda per il riconoscimento dei propri agenti vigilatori e per l'eventuale conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai propri agenti vigilatori, conforme all'allegato 1 del presente decreto.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata in formato elettronico e a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche e integrazioni, firmata dal legale rappresentante.

3. La domanda è accompagnata dai seguenti allegati:

a) copia di un documento di riconoscimento dell'agente vigilatore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fotografia in formato tessera con estensione jpeg dell'agente vigilatore;

c) autodichiarazione dell'agente vigilatore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei requisiti soggettivi indicati al successivo comma 3;

d) indirizzo di posta certificata del soggetto richiedente e l'indirizzo di posta al quale Ministero dovrà trasmettere la tessera rilasciata.

3. Sono requisiti soggettivi, il cui possesso da parte dell'agente vigilatore è condizione propedeutica per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza:

a) la maggiore età;

b) il diploma di scuola media inferiore;

c) il non aver riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo;

d) non essere sottoposto a misura di prevenzione;

e) godimento dei diritti civili e politici».

Art. 3

Esame della domanda e rilascio della tessera

1. Il Ministero, esaminata la domanda, provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, a comunicare al consorzio di tutela richiedente la conformità o meno della domanda alle disposizioni previste dal presente decreto ovvero la necessità di eventuali integrazioni alla domanda trasmessa.

2. In caso di conformità della domanda di agente vigilatore alle richieste di cui al presente decreto, il Ministero emette la tessera di riconoscimento dell'agente vigilatore, conforme all'allegato 2 al presente decreto.

3. In caso di domanda per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il Ministero, valutata la conformità della domanda stessa alle richieste di cui al presente decreto, provvede a trasmettere all'ufficio territoriale del Governo, competente al rilascio del decreto di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, la documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione della qualifica.

4. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria espletata dall'Ufficio territoriale del Governo competente, il Ministero stampa la tessera di riconoscimento di agente vigilatore con qualifica di agente di pubblica sicurezza, conforme all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 4

Esercizio dell'attività di vigilanza

1. I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della citata legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 o dell'art. 41 della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238 o del decreto 29 agosto 2023, n. 233 possono stipulare fra loro convenzioni al fine di istituire un regime congiunto di svolgimento dell'attività di vigilanza sui singoli prodotti di riferimento anche al fine dell'accertamento, da parte degli agenti vigilatori o da parte degli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, delle violazioni di rispettiva competenza.

2. Le convenzioni di cui al precedente comma 1 devono essere notificate al Ministero entro trenta giorni dalla data della stipula.

Art. 5

Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di pubblica sicurezza

1. Il decreto 27 dicembre 2012 istituisce un albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agenti di pubblica sicurezza (di seguito albo).

2. L'albo contiene, tra l'altro, anche le convenzioni di cui al precedente art. 4.

3. L'iscrizione all'albo è soggetta a rinnovo triennale, previa apposita richiesta di conferma da parte del consorzio di tutela.

4. Il Ministero dispone d'ufficio, su richiesta del consorzio di tutela, la cancellazione dall'albo nelle ipotesi di revoca e di decadenza, previste al successivo art. 6.

Art. 6

Revoca, decadenza e sospensione del riconoscimento di agente vigilatore e di agente vigilatore con qualifica di pubblica sicurezza

1. Gli agenti vigilatori dei consorzi decadono dal proprio ufficio qualora ricorra una delle cause di incompatibilità previste al successivo art. 7 e in caso di estinzione del rapporto di lavoro; all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro perdono contestualmente anche la qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

2. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza all'agente vigilatore di un consorzio di tutela è revocata, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 2, comma 3, ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio ovvero quando è adottato nei confronti dell'interessato un provvedimento restrittivo della libertà personale.

3. Ricorrendo una delle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il consorzio richiedente dovrà comunicare, entro cinque giorni lavorativi, il verificarsi di tali condizioni al Ministero e dovrà contestualmente trasmettere al Ministero la tessera dell'agente vigilatore. Il Ministero provvederà all'aggiornamento dell'albo.

Art. 7

Cause di incompatibilità

1. Il riconoscimento ed il mantenimento dell'incarico di agente vigilatore e di agente vigilatore con qualifica di pubblica sicurezza sono incompatibili con la nomina a componente di un organo sociale del consorzio di tutela riconosciuto per la medesima DO o IG protetta per il quale l'agente vigilatore è incaricato.

2. L'incarico di agente vigilatore e di agente vigilatore con qualifica di pubblica sicurezza è incompatibile, inoltre, con l'attribuzione di un incarico, a qualsiasi titolo, presso un operatore inserito nel sistema di controllo della medesima DO o IG protetta per il quale l'agente vigilatore risulta incaricato ad espletare l'attività di vigilanza.

3. E', altresì, incompatibile con il riconoscimento ed il mantenimento dell'incarico di agente vigilatore e di agente di pubblica sicurezza, l'attribuzione di un incarico, a qualsiasi titolo, presso l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero, a svolgere l'attività di controllo sulla medesima DO o IG protetta per il quale l'agente vigilatore risulta incaricato ad espletare l'attività di vigilanza.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Le tessere rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto rimarranno valide per il periodo necessario alla sostituzione con le nuove tessere che verranno rilasciati dal Ministero.

2. La sostituzione delle tessere di riconoscimento non presuppone in capo ai soggetti coinvolti un nuovo riconoscimento della qualifica di agente vigilatore, nè una nuova attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, per tale motivo, non dovrà essere ripetuta la procedura di cui al presente articolo. Tale sostituzione riguarda esclusivamente il modello di tessera al fine di adeguarlo al nuovo esemplare predisposto dal Ministero.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto 6 novembre 2012 recante la modifica al decreto 21 dicembre 2010, che disciplina la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2025

Il Capo del Dipartimento: LUPO