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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/82 DELLA COMMISSIONE, 17 gennaio 2025

G.U.U.E. 31 marzo 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione relativi alla canapa.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 7 aprile 2025

Applicabile dal: 7 aprile 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 223, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Gli obblighi di comunicazione rivestono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. E' tuttavia importante razionalizzare tali obblighi, per far sì che conseguano l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione.

3) L'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 stabilisce norme relative alle informazioni da comunicare e al contenuto, alle tempistiche, alla periodicità e alle scadenze delle comunicazioni relative alla canapa. In particolare stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione le disposizioni adottate in materia di titoli di importazione dei prodotti a base di canapa e di informare la Commissione sulle sanzioni applicate o sulle misure adottate a seguito delle irregolarità constatate. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e tenuto conto del fatto che non è necessario imporre un obbligo di comunicazione sistematica e annuale di tali informazioni che gli Stati membri possono mettere a disposizione della Commissione su richiesta, tali obblighi di comunicazione non dovrebbero pertanto più sussistere. Ciò è in linea con la comunicazione della Commissione dal titolo «Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030» (3).

4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1239/oj).

(3)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030» [COM(2023) 168 final 16.3.2023].

Art. 1

All'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità competenti trasmettono alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità responsabili dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1237. La Commissione inoltra tali nomi e indirizzi alle autorità competenti degli altri Stati membri.».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN