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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/653 DEL CONSIGLIO, 27 marzo 2025

G.U.U.E. 31 marzo 2025, Serie L

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»).

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 27 marzo 2025

Entrata in vigore il: 1 aprile 2025

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio (2) ha stabilito le regole di funzionamento del comitato di selezione per la nomina del procuratore capo europeo e dei procuratori europei.

2) Sebbene né il regolamento (UE) 2017/1939 né la regola di funzionamento VI del comitato di selezione specifichi quale autorità sia responsabile della redazione, dell'adozione e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'invito generale a presentare candidature per il posto di procuratore capo europeo, è stata la Commissione a redigere, adottare e pubblicare il primo invito generale a presentare candidature, ed essa provvede anche al segretariato del comitato di selezione, che esamina le domande.

3) E' pertanto necessario chiarire che spetta alla Commissione redigere, adottare e pubblicare l'invito generale a presentare candidature per il posto di procuratore capo europeo, previa consultazione, al livello appropriato, del Parlamento europeo e del Consiglio.

4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 283 del 31.10.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj.

(2)

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 282 del 12.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1696/oj).

Art. 1

Nella regola VI.1, nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/1696, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione è responsabile della redazione, dell'adozione e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'invito generale a presentare candidature a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939. La Commissione consulta al livello appropriato il Parlamento europeo e il Consiglio sul progetto di invito generale a presentare candidature prima della sua adozione. Non appena riceve le candidature, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, come specificato nel dettaglio dalla Commissione nell'invito generale a presentare candidature. I candidati che non soddisfano i requisiti di ammissibilità sono esclusi dalle fasi successive della procedura. Il comitato di selezione stabilisce una graduatoria dei candidati che soddisfano i requisiti secondo le loro qualifiche ed esperienza, sulla base della documentazione e delle informazioni figuranti nella candidatura o fornite a seguito di una richiesta a norma della regola V. Al fine di stabilire l'elenco ristretto di candidati di cui alla regola VII.1, il comitato di selezione sente un numero sufficiente di candidati che si sono posizionati ai posti più alti in graduatoria. L'audizione si svolge di persona o, con decisione motivata del comitato di selezione, di propria iniziativa o su richiesta del candidato, mediante videoconferenza. Prima di decidere di propria iniziativa di svolgere un'audizione mediante videoconferenza, il comitato di selezione consente al candidato di esprimere il proprio parere.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2025

Per il Consiglio

Il presidente

P. HENNIG-KLOSKA