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DECISIONE (UE) 2025/628 DELLA COMMISSIONE, 31 marzo 2025

G.U.U.E. 1 aprile 2025, Serie L

Decisione che stabilisce norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione a fini di vigilanza, indagine, esecuzione e monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2022/2065.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 31 marzo 2025

Entrata in vigore il: 21 aprile 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

1) La Commissione svolge indagini ai fini dell'esecuzione delle norme stabilite nel regolamento (UE) 2022/2065 (2) in riferimento ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. A tal fine essa esercita poteri di vigilanza, indagine, esecuzione e monitoraggio conferitile dal regolamento (UE) 2022/2065.

2) I compiti della Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2065 sono svolti dalla direzione generale della Commissione responsabile delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie.

3) Nell'esercizio dei suoi compiti di vigilanza, indagine, esecuzione e monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione tratta informazioni. Queste possono includere dati personali di persone fisiche quali singoli membri del personale dell'impresa (ad esempio il capo della funzione di controllo della conformità e il punto di contatto unico), indagati, vittime, persone segnalanti, informatori e testimoni, nonché altre persone fisiche i cui dati personali sono contenuti in documenti ottenuti in relazione all'esercizio dei compiti di vigilanza, indagine, esecuzione e monitoraggio della Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2065.

4) Il trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2018/1725, effettuato nel corso delle attività di indagine ed esecuzione a norma del regolamento (UE) 2022/2065, potrebbe aver luogo anche prima che la Commissione avvii formalmente un procedimento a norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2022/2065, potrebbe continuare per tutto lo svolgimento dell'indagine e potrebbe proseguire anche dopo la chiusura formale dell'indagine (ad esempio, per attività di sorveglianza regolamentare o di controllo al fine di valutare la necessità di avviare nuove attività d'indagine o procedimenti giudiziari).

5) Per svolgere i suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione tratta svariate categorie di dati personali, quali dati identificativi, dati di contatto, dati relativi al coinvolgimento nel caso, dati relativi al caso e qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria. Per quanto improbabile, le categorie di dati personali trattati potrebbero includere anche le categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 in presenza di uno dei motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 o 3, di tale regolamento, come pure i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1725. Nello svolgimento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2022/2065 la Commissione è tenuta a rispettare i diritti delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale riconosciuti dall'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché i diritti previsti dal regolamento (UE) 2018/1725. Allo stesso tempo, nel contesto delle sue attività a norma del regolamento (UE) 2022/2065 la Commissione è tenuta a rispettare le norme rigorose in materia di riservatezza e segreto professionale di cui all'articolo 84 di tale regolamento.

6) In determinate circostanze è necessario conciliare i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 con l'esercizio efficace dei compiti di vigilanza, indagine, esecuzione e monitoraggio della Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2065, garantendo al tempo stesso il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli altri interessati. A tal fine l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 offre alla Commissione la possibilità di limitare, a determinate condizioni, l'applicazione degli articoli da 14 a 22, 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché dell'articolo 4 del medesimo regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22 di detto regolamento.

7) In determinate circostanze è necessario conciliare i diritti degli interessati con la necessità di salvaguardare gli obiettivi della vigilanza, dell'indagine, dell'esecuzione e del monitoraggio effettuati a norma del regolamento (UE) 2022/2065 quale importante obiettivo di interesse pubblico generale dell'Unione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1725. La Commissione potrebbe applicare limitazioni qualora, ad esempio, l'esercizio di tali diritti pregiudicasse gravemente la sua capacità di condurre l'indagine in modo efficace, ostacolandone di conseguenza l'obiettivo. In situazioni simili vi è un rischio di distruzione di prove o di interferenza con soggetti chiave, ad esempio testimoni, nel corso dell'indagine.

8) In determinate circostanze è necessario trovare un equilibrio tra i diritti degli interessati e i diritti e le libertà fondamentali di altre persone coinvolte, quali vittime o testimoni. In tal caso la Commissione potrebbe decidere di limitare l'accesso all'identità, alle dichiarazioni e ad altri dati personali di dette persone al fine di tutelarne i diritti e le libertà in conformità all'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725. La Commissione potrebbe decidere di agire in tal senso in particolare per proteggere le persone in questione da possibili ritorsioni.

9) E' necessario proteggere le informazioni riservate riguardanti un informatore, una persona segnalante o qualsiasi altra persona fisica che abbia comunicato informazioni alla Commissione nell'ambito dell'esercizio dei compiti di vigilanza, indagine, esecuzione e monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2022/2065. La Commissione dovrebbe limitare l'accesso all'identità, alle dichiarazioni e ad altri dati personali di dette persone al fine di tutelare i diritti e le libertà di tutte le persone coinvolte a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725. La Commissione può rivelare l'identità della persona che ha comunicato le informazioni solo se questa ne dà autorizzazione. L'identità dovrebbe essere resa nota dalla Commissione se previsto per legge o richiesto da un'autorità giudiziaria. Se gli interessati presentano una richiesta di accesso ai propri dati personali, l'accesso dovrebbe essere consentito ed esteso anche ai dati trasmessi dalla persona che ha comunicato le informazioni. Per tutelare la riservatezza della persona che ha comunicato le informazioni, la Commissione non dovrebbe fornire all'interessato né il nome né alcun altro dato che ne consentirebbe l'identificazione diretta o indiretta.

10) Inoltre, al fine di garantire l'applicazione efficace del regolamento (UE) 2022/2065, in particolare per quanto riguarda la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, la Commissione potrebbe limitare l'applicazione dei diritti degli interessati per salvaguardare un importante obiettivo di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, come indicato all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1725. Potrebbe agire in tal senso in una situazione in cui la finalità di una limitazione imposta da un'autorità di uno Stato membro sarebbe compromessa se la Commissione non applicasse una limitazione equivalente per gli stessi dati personali. Al fine di garantire un'applicazione efficace del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione potrebbe applicare limitazioni anche per salvaguardare la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, coerentemente con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725. Nell'applicare le limitazioni a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione dovrebbe consultare lo Stato membro avente l'importante obiettivo di interesse pubblico generale in merito ai potenziali motivi per l'imposizione di limitazioni e alla necessità e proporzionalità di tali limitazioni, a meno che ciò non comprometta le attività della Commissione. A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione potrebbe decidere di limitare l'applicazione dei diritti degli interessati per salvaguardare una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi citati sopra e di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2018/1725.

11) La Commissione dovrebbe applicare le limitazioni solo se rispettano i diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla Carta e sono strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica. La Commissione dovrebbe fornire una giustificazione per tali limitazioni.

12) L'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1725 prevede che il titolare del trattamento informi gli interessati dei principali motivi della limitazione e del loro diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.

13) A norma dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione può rinviare, omettere o negare la comunicazione all'interessato delle informazioni sui principali motivi su cui si basa l'applicazione di una limitazione qualora la comunicazione di tali informazioni annulli in qualsiasi modo l'effetto della limitazione. La Commissione dovrebbe valutare caso per caso se la comunicazione della limitazione ne annulli l'effetto.

14) La Commissione dovrebbe revocare la limitazione non appena le condizioni che la giustificano non siano più in essere, e dovrebbe valutare periodicamente tali condizioni.

15) Al fine di ottemperare agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725 la Commissione dovrebbe informare, in modo trasparente e coerente, tutti gli interessati riguardo alle sue attività che comportano il trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti mediante un avviso sulla protezione dei dati pubblicato sul proprio sito web. La Commissione dovrebbe informare individualmente, con mezzi appropriati, le persone segnalanti, gli informatori, i testimoni e, se rilevante per il caso, i singoli membri del personale dell'impresa (ad esempio il capo della funzione di controllo della conformità e il punto di contatto unico) del trattamento dei loro dati personali.

16) L'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1725 prevede eccezioni al diritto di informazione degli interessati. Qualora tali eccezioni trovino applicazione, la Commissione non è tenuta ad applicare una limitazione al diritto di informazione ai sensi della presente decisione. Le eccezioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725 sono applicabili nei casi in cui la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 16, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento, risulterebbe impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato, o rischierebbe di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. Nel caso di interessati non rilevanti per l'indagine, i cui dati personali siano contenuti in documenti ottenuti nell'ambito della vigilanza, dell'indagine, dell'esecuzione e del monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2022/2065, diversi dagli interessati informati individualmente, la comunicazione di tali informazioni potrebbe risultare impossibile o implicare uno sforzo sproporzionato. Questo può verificarsi quando la Commissione ottiene dati personali nel contesto della segnalazione di una persona segnalante o nel corso delle sue azioni di monitoraggio volte a garantire l'attuazione efficace e il rispetto del regolamento (UE) 2022/2065. Le eccezioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725 possono applicarsi anche quando la comunicazione di tali informazioni agli indagati e alle vittime in relazione a un caso potrebbe rischiare di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento.

17) Conformemente ai principi di trasparenza, correttezza e responsabilizzazione, la Commissione dovrebbe gestire tutte le eccezioni e le limitazioni in modo trasparente e tenere annotazioni dell'applicazione di tali eccezioni e limitazioni.

18) Per garantire la protezione dei diritti e delle libertà degli interessati e in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione dovrebbe coinvolgere il coordinatore per la protezione dei dati della direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie e il proprio responsabile della protezione dei dati durante l'intero processo di applicazione delle limitazioni e documentare tale consultazione. In particolare, il coordinatore per la protezione dei dati dovrebbe essere consultato a tempo debito in merito a eventuali limitazioni che possono essere applicate e dovrebbe verificarne la conformità alla presente decisione.

19) Il responsabile della protezione dei dati della Commissione dovrebbe effettuare un riesame indipendente dell'applicazione delle limitazioni al fine di garantire la conformità alla presente decisione.

20) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il suo parere il 22 ottobre 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj.

(2)

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (GU L 277 del 27.10.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).

Art. 1

Oggetto

1. La presente decisione stabilisce le norme che la Commissione è tenuta a seguire per informare gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali in conformità agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725 nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza, indagine, esecuzione e monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2022/2065.

2. La presente decisione stabilisce inoltre le condizioni alle quali la Commissione può limitare l'applicazione degli articoli 4, da 14 a 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e h), del medesimo regolamento.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La presente decisione si applica al trattamento, da parte della Commissione, dei dati personali delle seguenti categorie di interessati:

a) indagati;

b) vittime;

c) persone segnalanti;

d) informatori;

e) testimoni;

f) membri del personale di un'impresa;

g) persone fisiche i cui dati personali sono contenuti nei documenti o in altri supporti ottenuti in relazione alla vigilanza, all'indagine, all'esecuzione e al monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2022/2065.

2. La presente decisione si applica al trattamento dei dati personali appartenenti alle seguenti categorie:

a) dati identificativi;

b) dati di contatto;

c) dati relativi al coinvolgimento nel caso;

d) dati relativi al caso;

e) qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria per soddisfare le prescrizioni del regolamento (UE) 2022/2065, compresi i dati personali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1725.

Art. 3

Limitazioni

1. Fatti salvi gli articoli da 3 a 8 della presente decisione, la Commissione può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché del principio di trasparenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20 di detto regolamento nei casi in cui:

a) l'esercizio dei suddetti diritti comprometterebbe la finalità delle attività di vigilanza, indagine, esecuzione e monitoraggio della Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2065, coerentemente con l'articolo 25, paragrafo 1, lettere c) e g), del regolamento (UE) 2018/1725;

b) l'esercizio dei suddetti diritti e obblighi pregiudicherebbe la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui, coerentemente con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725;

c) l'esercizio dei suddetti diritti e obblighi potrebbe compromettere la cooperazione della Commissione con gli Stati membri finalizzata a garantire l'applicazione efficace del regolamento (UE) 2022/2065, coerentemente con l'articolo 25, paragrafo 1, lettere b) e g), del regolamento (UE) 2018/1725.

2. Prima di applicare limitazioni nelle circostanze di cui al paragrafo 1, lettera c), la Commissione consulta gli Stati membri pertinenti in merito ai potenziali motivi per l'imposizione di limitazioni e alla necessità e proporzionalità di tali limitazioni, a meno che ciò non comprometta le attività della Commissione.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudicano l'applicazione di altre decisioni della Commissione che stabiliscono norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alla limitazione di determinati diritti a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.

4. Prima di applicare le limitazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua e documenta una valutazione caso per caso della loro necessità e proporzionalità. Le suddette limitazioni sono circoscritte a quanto strettamente necessario per conseguire il loro obiettivo.

Art. 4

Comunicazione di informazioni agli interessati

1. La Commissione pubblica sul suo sito web un avviso sulla protezione dei dati per informare tutti gli interessati riguardo alle sue attività che comportano il trattamento dei loro dati personali ai fini dei suoi compiti di vigilanza, indagine, esecuzione e monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2022/2065. L'avviso sulla protezione dei dati fornisce informazioni sulla potenziale limitazione dei diritti degli interessati ai sensi dell'articolo 3. Tali informazioni specificano quali diritti possono essere limitati, i motivi per cui possono essere applicate limitazioni e la durata potenziale delle stesse.

2. La Commissione informa individualmente, con mezzi appropriati, le persone segnalanti, gli informatori, i testimoni e, se rilevante per il caso, i singoli membri del personale dell'impresa, in merito al trattamento dei loro dati personali.

3. Allorché, conformemente all'articolo 3, la Commissione limita, in tutto o in parte, la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, essa annota e registra i motivi della limitazione conformemente all'articolo 7 della presente decisione. La Commissione informa inoltre gli interessati del loro diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.

Art. 5

Diritto di accesso dell'interessato, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento

1. Allorché la Commissione limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati da parte degli interessati, il diritto alla rettifica, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento, di cui rispettivamente agli articoli da 17 a 20 del regolamento (UE) 2018/1725, essa, nel rispondere alla richiesta di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento, informa l'interessato circa gli aspetti seguenti:

a) la limitazione applicata e i principali motivi della stessa;

b) la possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.

2. La Commissione può rinviare, omettere o negare la comunicazione delle informazioni circa i motivi di una limitazione e circa il diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati solo fintantoché tale comunicazione annullerebbe l'effetto della limitazione. La Commissione valuta caso per caso se ciò sia giustificato. Non appena l'effetto della limitazione non possa più essere annullato da tale comunicazione, la Commissione trasmette le informazioni all'interessato.

Art. 6

Comunicazione di violazioni dei dati personali agli interessati

1. Quando ha l'obbligo di comunicare una violazione dei dati personali a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione può, in circostanze eccezionali, limitare in tutto o in parte tale comunicazione. La Commissione annota e registra i motivi della limitazione, il fondamento giuridico della stessa conformemente all'articolo 3 e una valutazione della sua necessità e proporzionalità. L'annotazione è comunicata al Garante europeo della protezione dei dati al momento della notifica della violazione dei dati personali.

2. Qualora i motivi della limitazione non siano più in essere, la Commissione comunica la violazione dei dati personali all'interessato e lo informa in merito ai principali motivi della limitazione e al suo diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.

3. Qualora notifichi la violazione dei dati personali al Garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione allega alla notifica l'annotazione effettuata a norma dell'articolo 7 della presente decisione.

Art. 7

Annotazione e registrazione delle limitazioni

1. La Commissione annota i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, il fondamento giuridico della stessa, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dall'imposizione di una limitazione e una valutazione della necessità e proporzionalità della limitazione, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.

2. L'annotazione indica in che modo l'esercizio del diritto da parte dell'interessato comprometta uno o più dei motivi applicabili di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725.

3. Tale annotazione e, se del caso, la documentazione contenente gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono registrate. Su richiesta, sono messe a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

4. La Commissione redige relazioni periodiche sull'applicazione delle limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 nel quadro della presente decisione.

Art. 8

Durata delle limitazioni

1. Le limitazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili, e sono revocate non appena tali motivi non sono più in essere.

2. Qualora i motivi di una limitazione non siano più in essere la Commissione revoca la limitazione.

3. La Commissione comunica anche all'interessato i motivi dell'applicazione della limitazione e lo informa in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. La Commissione riesamina l'applicazione delle limitazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 ogni sei mesi e all'archiviazione del fascicolo. Il riesame comprende una valutazione della necessità e proporzionalità della limitazione tenuto conto degli elementi pertinenti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.

Art. 9

Garanzie e periodi di conservazione

1. La Commissione mette in atto garanzie per prevenire gli abusi e l'accesso o il trasferimento illeciti di dati personali che sono o potrebbero essere soggetti a limitazioni o a eccezioni. Tali garanzie includono misure tecniche e organizzative quali:

a) una chiara definizione dei ruoli, delle responsabilità, delle fasi procedurali e dei diritti di accesso;

b) un ambiente elettronico sicuro che impedisca l'accesso o il trasferimento illecito o accidentale di dati elettronici a persone non autorizzate;

c) l'archiviazione e il trattamento sicuri dei documenti cartacei limitatamente a quanto strettamente necessario per conseguire la finalità del trattamento;

d) il debito monitoraggio delle limitazioni e un riesame periodico della loro applicazione. I riesami sono effettuati almeno ogni sei mesi e all'archiviazione del fascicolo.

2. I dati personali sono conservati conformemente alle pertinenti norme di conservazione della Commissione, da definire nei registri delle attività di trattamento tenuti a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725. Al termine del periodo di conservazione, i dati personali sono cancellati, resi anonimi o trasferiti agli archivi a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725.

Art. 10

Coinvolgimento del coordinatore per la protezione dei dati e del responsabile della protezione dei dati della Commissione

1. Il coordinatore per la protezione dei dati della direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie è consultato prima dell'applicazione di eventuali limitazioni e ne verifica la conformità alla presente decisione.

2. Il responsabile della protezione dei dati della Commissione è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti di un interessato siano limitati in conformità alla presente decisione. Su richiesta, al responsabile della protezione dei dati della Commissione è garantito l'accesso all'annotazione e a tutti i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base.

3. Il responsabile della protezione dei dati può chiedere un riesame dell'applicazione di una limitazione ed è informato per iscritto circa l'esito di tale riesame.

4. La Commissione documenta il coinvolgimento del proprio responsabile della protezione dei dati e del coordinatore per la protezione dei dati, indicando anche quali informazioni siano condivise con loro, in ciascun caso di limitazione dei diritti e degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Art. 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN