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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/655 DELLA COMMISSIONE, 2 aprile 2025

G.U.U.E. 3 aprile 2025, Serie L

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche e le procedure relative alla disponibilità e all'accessibilità dei dati sull'infrastruttura per i combustibili alternativi.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 23 aprile 2025

Applicabile dal: 14 aprile 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 7, primo comma,

considerando quanto segue:

1) l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 prevede che entro il 14 aprile 2025 i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti devono assicurare la disponibilità di dati statici e dati dinamici riguardanti l'infrastruttura per i combustibili alternativi da loro gestita o i servizi intrinsecamente connessi a tale infrastruttura che essi forniscono o esternalizzano, senza spese. Gli Stati membri devono assicurare l'accessibilità di tali dati in modo aperto e non discriminatorio a tutti gli utenti dei dati attraverso i propri punti di accesso nazionali di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1804.

2) I dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 sono essenziali affinché gli utenti finali dei punti di ricarica e di rifornimento possano prendere decisioni informate in merito all'uso di tale infrastruttura. Gli utenti finali possono ricevere informazioni sull'infrastruttura per i combustibili alternativi da servizi informativi sviluppati da operatori del mercato del settore, in particolare gli utenti dei dati, che fanno affidamento sull'accesso a dati di alta qualità. Per fare in modo che i gestori o i proprietari dei punti di ricarica o di rifornimento rendano disponibili tali dati in modo accurato e affidabile, le condizioni di accesso ai dati e le caratteristiche dei dati dovrebbero essere armonizzate per quanto riguarda il formato, la frequenza e la qualità con cui i dati devono essere resi disponibili.

3) Le specifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1804 rivestono un'importanza fondamentale per il fine specifico di agevolare la fornitura, agli utenti dei dati, di dati compatibili, interoperabili e in tempo reale sull'infrastruttura per i combustibili alternativi. Dovrebbero contribuire a fare sì che i dati resi accessibili agli utenti dei dati siano coerenti, affidabili e di alta qualità, sostenendo così efficacemente lo sviluppo di servizi informativi tempestivi e mirati per gli utenti finali. E' pertanto necessario stabilire specifiche relative al formato, alla frequenza e alla qualità con cui devono essere resi disponibili i tipi di dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804. Per un'applicazione uniforme del regolamento (UE) 2023/1804, le specifiche dovrebbero contenere una descrizione dei tipi di dati che devono essere resi disponibili.

4) Per quanto riguarda le specifiche relative al formato dei tipi di dati, i gestori dei punti di ricarica e dei punti di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti dovrebbero rendere disponibili i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 secondo il modello di dati previsto per i dati sui combustibili alternativi descritto in formato DATEX II, con inclusione almeno della specifica tecnica CEN/TS 16157-10:2022 «Sistemi di trasporto intelligenti - Specifiche di scambio dati DATEX II per la gestione del traffico e l'informazione - parte 10: pubblicazioni per l'infrastruttura energetica». A norma dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1804, è necessario prevedere un periodo transitorio ragionevole per l'attuazione di specifiche tecniche così complesse. Tali specifiche dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dal 14 aprile 2026, ossia un anno dopo la data di entrata in vigore delle prescrizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804.

5) Ai fini di una presentazione e di un'interpretazione complete delle specifiche introdotte dal presente regolamento, è necessario fornire un gruppo completo dei tipi di dati indicati all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804. E' opportuno definire categorie generali per l'infrastruttura per i combustibili alternativi al fine di tenere conto delle diverse esigenze informative, come informazioni generali, ubicazione geografica, accessibilità, opzioni di pagamento, stato operativo, disponibilità o prezzo ad hoc. E' opportuno stabilire categorie specifiche connesse a determinate infrastrutture per i combustibili alternativi sulla base dell'autenticazione automatica, delle funzioni di ricarica intelligente, dell'energia elettrica rinnovabile, della fornitura di idrogeno o dell'idrogeno rinnovabile. Ciascuna categoria dovrebbe includere i tipi di dati corrispondenti, accompagnati dalle relative descrizioni, in modo che gli utenti dei dati possano interpretarle inequivocabilmente. Il livello di applicazione dovrebbe inoltre essere ulteriormente specificato indicando se il tipo di dati si applica ai punti di ricarica o di rifornimento o alle stazioni di ricarica o di rifornimento. Per facilitare in futuro la reperibilità e l'uso dei dati, i metadati sui dati relativi all'infrastruttura per i combustibili alternativi dovrebbero basarsi sulle specifiche armonizzate introdotte dal presente regolamento.

6) Onde garantire che i dati rispecchino la situazione più attuale dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, è necessario stabilire la frequenza con cui i dati devono essere aggiornati dai gestori o, conformemente agli accordi presi tra di loro, dai proprietari delle infrastrutture di ricarica e di rifornimento. Quando si verifica un cambiamento dovrebbero essere aggiornati sia i dati statici che quelli dinamici. I dati statici dovrebbero essere aggiornati entro ventiquattro ore dal cambiamento e i dati dinamici entro un minuto dal cambiamento.

7) E' opportuno stabilire requisiti specifici per garantire un'alta qualità dei dati. La gestione della qualità dei dati è il primo e fondamentale passo per l'ottenimento di servizi informativi accurati e affidabili. I gestori o i proprietari dei punti di ricarica e di rifornimento dovrebbero pertanto garantire la completezza, la correttezza, la coerenza, la tempestività e l'affidabilità dei dati prima di renderli disponibili. A tale scopo, dovrebbero istituire anche meccanismi specifici di controllo della qualità dei dati per fare sì che i dati alla fonte possiedano tali requisiti qualitativi.

8) E' inoltre necessario assicurare una cooperazione efficace tra gli Stati membri e i portatori di interessi del settore al fine di garantire la qualità dei dati relativi all'infrastruttura per i combustibili alternativi che sono resi disponibili, sulla base dei lavori dell'azione di sostegno al programma relativa all'Organizzazione nazionale di coordinamento dei punti di accesso per l'Europa. Requisiti armonizzati in tema di qualità e affidabilità dei dati sono fondamentali per garantire agli Stati membri una buona comprensione dei dati resi accessibili agli utenti attraverso i propri punti di accesso nazionali, la cui qualità sarà fondamentale per l'affidabilità dei servizi informativi.

9) In applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1804, gli Stati membri devono fare in modo che i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, di tale regolamento siano resi accessibili attraverso i propri punti di accesso nazionali, nel rispetto delle specifiche complementari aggiuntive stabilite nel presente regolamento. A tale fine, e per garantire la qualità e, in particolare, l'affidabilità dei dati, è opportuno stabilire le procedure di cui all'articolo 20, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1804, che gli Stati membri dovrebbero rispettare per rendere accessibili i dati attraverso i propri punti di accesso nazionali. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a monitorare regolarmente i dati, ed anche le informazioni sulle interfacce per i programmi applicativi (API), resi accessibili attraverso i propri punti di accesso nazionali dai gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, dai proprietari di tali punti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre stabilire misure adeguate al fine di agevolare lo scambio di informazioni e il contatto tra i gestori o i proprietari dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico e i punti di accesso nazionali. Gli Stati membri dovrebbero anche adottare misure per affrontare i problemi diffusi e persistenti riguardanti la qualità dei dati riscontrati nei loro punti di accesso nazionali, in particolare i problemi che incidono sullo scambio complessivo automatizzato e uniforme dei dati tramite le API attraverso i rispettivi punti di accesso nazionali.

10) Ai fini dell'attuazione dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1804, le specifiche relative a formato, frequenza e qualità dovrebbero anche contribuire alla configurazione tecnica del punto di accesso europeo comune da istituire entro il 31 dicembre 2026. Le specifiche dovrebbero agevolare il funzionamento futuro del punto di accesso europeo comune, affinché gli utenti dei dati possano accedere facilmente ai dati e confrontare le informazioni sulle caratteristiche dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, quali prezzo, accessibilità, disponibilità o potenza.

11) Le specifiche relative a formato, frequenza e qualità si basano sui risultati dell'azione di sostegno al programma del meccanismo per collegare l'Europa riguardante la raccolta di dati relativi ai punti di ricarica/rifornimento per i combustibili alternativi e i codici identificativi unici relativi agli attori della mobilità elettrica, che si è conclusa nel 2022.

12) A norma dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1804, il presente regolamento deve prevedere un periodo transitorio ragionevole. L'applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere rinviata al 14 aprile 2025, data in cui entrano in vigore le prescrizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804.

13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1804,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 234 del 22.9.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1804/oj.

Art. 1

Specifiche relative al formato dei dati

1. I gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti, assicurano la disponibilità dei tipi di dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 conformemente:

a) alle specifiche relative al formato dei tipi di dati per i punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico, con le descrizioni, fornite nelle tabelle di cui all'allegato del presente regolamento;

b) al modello di dati previsto per i dati sui combustibili alternativi fornito in formato DATEX II, con inclusa almeno la CEN/TS 16157-10:2022 in aggiunta alle specifiche di cui alla lettera a), a decorrere dal 14 aprile 2026.

2. I tipi di dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 sono resi disponibili conformemente alle specifiche relative al formato di cui all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Specifiche relative alla frequenza dei dati

I gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti, assicurano la disponibilità dei tipi di dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 conformemente alle prescrizioni seguenti:

a) i dati statici devono essere aggiornati quando si verifica un cambiamento e, in ogni caso, entro ventiquattro ore dal cambiamento;

b) i dati dinamici devono essere aggiornati quando si verifica un cambiamento e, in ogni caso, entro un minuto dal cambiamento.

Art. 3

Specifiche relative alla qualità dei dati

1. Nel garantire la disponibilità dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804, i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti, rispettano le prescrizioni seguenti:

a) completezza: sono resi disponibili tutti i tipi di dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804. I gestori o i proprietari dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico possono inoltre rendere disponibili a titolo volontario ulteriori tipi di dati qualora ritengano che possano apportare un valore aggiunto per lo sviluppo di servizi informativi per gli utenti finali dell'infrastruttura per i combustibili alternativi;

b) correttezza: i tipi di dati riflettono correttamente le descrizioni di cui all'allegato;

c) coerenza: i tipi di dati sono resi disponibili conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 e alle specifiche relative al formato dei dati di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Sono eliminate le possibili duplicazioni o sovrapposizioni di dati;

d) tempestività: i tipi di dati sono aggiornati conformemente alle specifiche relative alla frequenza di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Sono messe in atto le misure tecniche necessarie per fare in modo che i tipi di dati sensibili al fattore tempo, come la disponibilità di punti di ricarica o di rifornimento, siano aggiornati conformemente alle presenti specifiche;

e) affidabilità: i tipi di dati sono monitorati regolarmente per individuare eventuali incongruenze ed errori.

2. I gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti, istituiscono meccanismi di controllo della qualità dei dati che assicurino che i dati alla fonte siano conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, prima che siano resi accessibili tramite i punti di accesso nazionali.

3. Qualsiasi soggetto può istituire un'API che dia accesso ai dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 agli utenti dei dati per conto dei gestori o dei proprietari di punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico e può trasmettere informazioni su tali API ai punti di accesso nazionali, conformemente agli accordi applicabili tra il soggetto e il gestore o il proprietario. Tali accordi di esternalizzazione non esonerano i gestori o i proprietari dall'obbligo di cui al presente articolo di garantire la qualità dei dati originali forniti.

Art. 4

Procedure in riferimento all'accessibilità dei dati

Al fine di rendere accessibili i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1804, gli Stati membri predispongono le seguenti procedure per:

a) monitorare regolarmente i tipi di dati, comprese le informazioni sulle API, resi accessibili attraverso i propri punti di accesso nazionali dai gestori dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, dai proprietari di tali punti. Questo monitoraggio deve garantire che i dati resi accessibili attraverso i punti di accesso nazionali siano conformi alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2023/1804 e al presente regolamento;

b) agevolare lo scambio di informazioni tra i gestori o i proprietari dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico e i propri punti di accesso nazionali;

c) affrontare i problemi diffusi e persistenti in relazione alla qualità dei dati, tra cui i problemi che incidono sullo scambio complessivo automatizzato e uniforme dei dati tramite le API attraverso i propri punti di accesso nazionali.

Art. 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 aprile 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN