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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

G.U.R.I. 3 aprile 2025, n. 78

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025, n. 2.

In attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, e dell'art. 13 della legge 28 giugno 2024, n. 90, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025, n. 2, è stato adottato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1/2011, in materia di personale degli Organismi di informazione per la sicurezza», ai sensi dell'art. 43 della legge n. 124/2007.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del regolamento, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla comunicazione, con contestuale pubblicazione per estratto, dell'adozione del predetto regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si riporta di seguito estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025, n. 2.

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis);

c) nel Titolo quinto, dopo l'art. 50 è inserito il seguente Capo:

«Capo II-bis (Doveri successivi alla cessazione dal servizio). - Art. 50-bis (Permanenza dell'obbligo di segretezza). - 1. Ai sensi dall'art. 21, comma 12 della legge, il dipendente, dopo la cessazione dal servizio, è tenuto al rispetto del segreto su quanto appreso nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni nel corso dell'attività lavorativa presso gli organismi, secondo le medesime prescrizioni previste per il personale in servizio.

Art. 50-ter (Incompatibilità successiva per gli incarichi dirigenziali di prima fascia). -1. Coloro che hanno ricoperto la carica di direttore generale e di vice direttore generale del DIS e di direttore e di vice direttore delle agenzie, ovvero abbiano svolto incarichi dirigenziali di prima fascia di preposizione a strutture organizzative di livello dirigenziale generale, non possono svolgere, salva autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità delegata, ove istituita, nei tre anni successivi alla cessazione dall'incarico, attività lavorativa, professionale o consulenziale, ovvero ricoprire cariche, presso i soggetti esteri, pubblici o privati, di cui al comma 2, ovvero presso soggetti privati italiani a cui si applica il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

2. Per soggetto estero si intende:

a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione, ovvero il centro di attività principale nello Stato italiano, o che non sia comunque ivi stabilita;

b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale nello Stato italiano o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, dai soggetti di cui alle lettere a) e c);

c) un'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di uno Stato diverso da quello italiano, ovvero organizzazioni internazionali, di cui l'Italia non fa parte;

d) enti privi di personalità giuridica finanziati dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), ovvero costituiti secondo la legislazione di Stati esteri.

3. I soggetti di cui al comma 1, all'atto dell'assunzione degli incarichi di cui al presente art. presso gli organismi, sottoscrivono apposita dichiarazione di impegno a non svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del mandato, le attività di cui al presente articolo, ove non autorizzate ai sensi dell'art. 50-quater. All'atto della cessazione dall'incarico presso gli organismi, la dichiarazione di impegno è confermata.

Art. 50-quater (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 50-ter). - 1. I soggetti di cui all'art. 50-ter che, nei tre anni successivi alla cessazione dall'incarico presso gli organismi, intendano svolgere le attività o ricoprire le cariche ivi indicate, presso i soggetti di cui al medesimo articolo, presentano, per il tramite del DIS, istanza di autorizzazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata, ove istituita.

2. All'esito di apposita istruttoria, l'istanza è sottoposta dal Direttore generale del DIS, sentiti i direttori delle agenzie, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata, ove istituita, che rilascia l'autorizzazione o adotta provvedimento di diniego entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1. Laddove l'istruttoria risulti di particolare complessità, il termine di trenta giorni può essere sospeso, per una sola volta, per un massimo di venti giorni, dandone informazione all'interessato. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è comunicato all'interessato nei predetti termini. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento, il soggetto può svolgere le attività o ricoprire le cariche per cui ha presentato l'istanza.

3. L'intervenuta autorizzazione o il diniego e, in caso di decorso dei termini di cui al comma 2, le istanze di autorizzazione sono comunicati al COPASIR.

Art. 50-quinquies (Incompatibilità successive al rapporto di impiego presso gli organismi). - 1. Il personale appartenente al ruolo unico non può, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio, svolgere attività lavorativa, professionale o di consulenza nè ricoprire cariche presso:

a) enti o privati titolari di licenza ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) soggetti che a qualunque titolo svolgano attività di investigazione, ricerca o raccolta informativa.

2. All'atto dell'immissione nel ruolo unico, il personale di cui al comma 1 sottoscrive apposita dichiarazione di impegno a non svolgere le attività e a non ricoprire le cariche di cui al medesimo comma 1. All'atto della cessazione dal servizio presso gli organismi, la dichiarazione di impegno è confermata.

3. Il dipendente degli organismi, anche se cessato dal servizio, che intenda svolgere attività o assumere cariche nei tre anni successivi alla cessazione dall'impiego, ne dà comunicazione al DIS, fornendo le necessarie informazioni circa l'attività del soggetto terzo, presso il quale assumerà l'impiego o la carica, e le mansioni alle quali sarà adibito.

4. Il DIS, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'appartenente al ruolo unico e acquisito dalle agenzie ogni elemento utile per la conseguente verifica, comunica al dipendente, anche cessato dal servizio, l'eventuale sussistenza della causa di incompatibilità di cui al comma 1, ovvero indica specifiche prescrizioni o condizioni, al fine di non incorrere nell'incompatibilità. Nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi informativi, il termine di trenta giorni può essere sospeso, per una sola volta, per un massimo di venti giorni, dandone informazione all'interessato. Decorsi inutilmente i predetti termini, il soggetto può svolgere le attività o ricoprire le cariche oggetto della comunicazione.

5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica:

a) al personale che prestava servizio presso gli organismi da meno di un anno al momento della cessazione dal servizio stesso;

b) in relazione allo svolgimento delle attività o all'assunzione delle cariche di cui al comma 1 presso amministrazioni o enti pubblici.

6. La comunicazione di cui al comma 3 è effettuata per fini informativi anche dai dipendenti non appartenenti al ruolo unico cessati dal servizio.

Art. 50-sexies (Incompatibilità connesse a specifici percorsi formativi). - 1. Il personale appartenente al ruolo unico che abbia partecipato, nell'interesse e a spese del DIS, dell'AISE o dell'AISI, a specifici percorsi formativi di specializzazione non può, nei tre anni successivi alla data di completamento dell'ultimo dei predetti percorsi formativi, essere assunto nè assumere incarichi presso soggetti privati per svolgere le medesime mansioni per le quali ha beneficiato delle suddette attività formative.

2. Con proprio decreto, sentiti i direttori delle agenzie, il Direttore generale del DIS, su proposta del direttore della Scuola di formazione, individua le attività formative per le quali trova applicazione il divieto di cui al comma 1, nonchè le mansioni e gli impieghi specialistici ad esse connessi, tenendo conto del contenuto e del livello specialistico di tali attività, dei relativi costi, nonchè delle eventuali qualificazioni, abilitazioni o certificazioni che conseguono alla loro frequenza.

3. Prima di essere avviato alla frequenza di una delle attività individuate con il provvedimento di cui al comma 2, il personale appartenente al ruolo unico è informato del divieto di assumere, nei tre anni successivi alla data di completamento dell'attività formativa, impieghi o incarichi presso soggetti privati che comportino lo svolgimento di mansioni collegate all'attività formativa di cui al comma 2.

4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica al personale cessato dal servizio per limiti di età, inidoneità al servizio e superamento del periodo massimo di aspettativa per malattia, come disciplinati dal presente regolamento.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, al momento della cessazione dal rapporto di impiego presso gli organismi, il personale appartenente al ruolo unico riceve una comunicazione circa le attività formative svolte e le mansioni ad esse collegate per le quali, non essendo trascorso il triennio, sussiste l'incompatibilità di cui al comma 1.

Art. 50-septies (Disposizioni comuni in materia di incompatibilità successive al rapporto di impiego presso gli organismi). - 1. I contratti stipulati e gli incarichi conferiti in violazione dei divieti di cui al presente Capo sono nulli.

2. Agli adempimenti relativi all'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo provvede il DIS, in raccordo con le agenzie.».

Art. 2.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. L'art. 46-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1, è abrogato.

(omissis).

3. Il presente regolamento non è sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi dell'art. 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Dell'adozione del presente regolamento è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con contestuale pubblicazione per estratto.

5. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla comunicazione, con contestuale pubblicazione per estratto, di cui al comma 4.