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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/659 DELLA COMMISSIONE, 3 aprile 2025

G.U.U.E. 4 aprile 2025, Serie L

Regolamento recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di fogli da impiallacciatura provenienti da diverse specie di Acer L. originarie del Canada e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 24 aprile 2025

Applicabile fino al: 30 settembre 2029

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 42 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Al fine di prevenire l'introduzione nel territorio dell'Unione di Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, di Euwallacea fornicatus sensu lato, e di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in "t Veld (isolati non UE) («organismi nocivi specificati»), il legname di diverse specie di Acer L. originarie del Canada, («legname specificato»), può essere introdotto nel territorio dell'Unione solo se soddisfa le prescrizioni particolari di cui all'allegato VII, punti 85, 86, 102 e 111, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2). Le specie interessate del legname specificato sono: Acer saccharum Marsh, Acer macrophyllum Pursh, Acer buergerianum Miq., Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., e Acer pseudoplatanus L., quali indicate nei rispettivi punti di detto allegato.

2) Nel giugno 2021 il Canada ha presentato alla Commissione una richiesta di deroga alle prescrizioni particolari di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2019/2072 ai fini dell'introduzione nel territorio dell'Unione del legname specificato in forma di fogli da impiallacciatura. La richiesta era corredata di un fascicolo contenente informazioni tecniche e scientifiche sul processo di produzione di fogli da impiallacciatura, compresi i fogli da impiallacciatura in acero, in tale paese e sul suo impatto sugli organismi nocivi rilevanti per il legname specificato, in particolare sugli organismi nocivi specificati. Tale processo comprende fasi quali il trattamento termico del legname in tronchi, lo scortecciamento, la sramatura, il taglio e l'essiccazione ad alte temperature. Nel fascicolo sono state integrate informazioni supplementari nel gennaio 2022.

3) Il Canada ha trasmesso il fascicolo all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») nel gennaio 2022. L'Autorità ha analizzato il fascicolo e ha concluso nel proprio parere (3) che le misure in esso descritte sono in grado di ridurre a un livello molto basso la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione associati ai fogli da impiallacciatura in acero nel legname specificato, o di rimuovere completamente gli organismi nocivi specificati. Il processo di produzione del legname destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura in Canada garantisce pertanto lo stesso livello di protezione contro l'introduzione degli organismi nocivi specificati delle prescrizioni particolari previste all'allegato VII del regolamento (UE) 2019/2072 per l'introduzione nel territorio dell'Unione del legname specificato originario del Canada.

4) Dato che il processo di produzione del legname specificato destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura può ridurre efficacemente a un livello accettabile il rischio di introduzione nel territorio dell'Unione degli organismi nocivi specificati e di altri organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, è opportuno consentire l'introduzione del legname specificato nel territorio dell'Unione nel rispetto di determinate prescrizioni. Tali prescrizioni dovrebbero comprendere esami e trattamenti dei tronchi utilizzati per la produzione di fogli da impiallacciatura e dei fogli da impiallacciatura stessi.

5) Poiché il legname specificato proveniente dal Canada, prodotto a seguito del processo di produzione di cui sopra, finora non è stato introdotto nel territorio dell'Unione e non vi è ancora alcuna esperienza relativa a tale commercio, il legno specificato presenta un rischio fitosanitario non ancora pienamente valutato. L'applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere temporanea per consentire una valutazione completa del rispettivo rischio.

6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 317 del 23.11.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

(3)

Commodity risk assessment of maple veneer sheets from Canada, EFSA Journal, 2024;22:e8892. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8892.

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per l'introduzione nel territorio dell'Unione di legname di acero (Acer L.) in forma di fogli da impiallacciatura, di spessore pari o inferiore a 6 mm, originario del Canada.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) «legname specificato»: il legname di Acer saccharum Marsh, Acer macrophyllum Pursh, Acer buergerianum Miq., Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch. o Acer pseudoplatanus L. in forma di fogli da impiallacciatura, di spessore pari o inferiore a 6 mm, originario del Canada;

b) «organismi nocivi specificati»: Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, Euwallacea fornicatus sensu lato e Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in "t Veld (isolati non UE).

Art. 3

Deroga al regolamento (UE) 2019/2072

In deroga alle prescrizioni particolari di cui all'allegato VII, punti 85, 86, 102 e 111, del regolamento (UE) 2019/2072, il legname specificato può essere introdotto nel territorio dell'Unione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1, del presente regolamento;

b) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Canada presenta alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale sulle attività svolte nel corso dell'anno civile precedente, contenente tutti gli elementi di cui all'allegato I, punto 2, del presente regolamento.

Art. 4

Certificato fitosanitario

Il legname specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario recante la dicitura seguente alla voce «Dichiarazione supplementare»: «La partita rispetta le prescrizioni dell'Unione europea stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/659»;

Art. 5

Modifica dell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

L'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all'allegato II.

Art. 6

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 30 settembre 2029.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PRODUZIONE DEL LEGNAME SPECIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 

1. Il legname specificato può essere introdotto nel territorio dell'Unione solo dopo che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Canada abbia confermato sul certificato fitosanitario rilasciato a norma dell'articolo 4 che il legname soddisfa tutte le condizioni seguenti relative alla raccolta, al trattamento e all'identificazione in Canada:

a) i tronchi utilizzati per la produzione del legname specificato sono stati raccolti in popolamenti misti rigenerati naturalmente senza sintomi di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, in particolare degli organismi nocivi specificati;

b) i tronchi sono rimasti nella foresta per non più di due mesi dopo l'abbattimento;

c) i tronchi sono stati sottoposti a esame visivo per rilevare la presenza degli organismi nocivi specificati;

d) l'esame visivo ha dimostrato che i tronchi sono esenti da sintomi di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;

e) i tronchi sono stati immersi in un bagno di acqua calda per almeno 20 minuti fino a raggiungere, nella loro parte più interna, una temperatura di 50 °C;

f) corteccia e cambio sono stati completamente rimossi dai tronchi;

g) i tronchi sono stati tagliati in fogli da impiallacciatura di spessore pari o inferiore a 6 mm;

h) i fogli da impiallacciatura sono stati essiccati termicamente in modo che il loro tenore di umidità dopo l'essiccazione sia pari o inferiore al 12 %;

i) la pertinente autorità competente del Canada ha effettuato una supervisione sistematica della procedura di riscaldamento di cui alla lettera e) e di essiccazione termica di cui alla lettera h) presso il sito di produzione in modo da garantire il rispetto di tali punti. 

2. La relazione annuale sulle attività nell'anno civile precedente comprende, per ciascun sito di trattamento:

a) la quantità di legname specificato esportata nell'Unione;

b) il resoconto delle ispezioni ufficiali effettuate sul legname specificato prima dell'esportazione;

c) i rilevamenti della presenza degli organismi nocivi specificati; e

d) in caso di rilevamenti di cui alla lettera c), un'analisi dei motivi della presenza di tali organismi nocivi e delle misure adottate per prevenirne la ricomparsa.

ALLEGATO II

L'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:

1) al punto 85, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente:

«Legname di Acer saccharum Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, eccetto in forma di:

- legname destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura,

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione *

* ad eccezione del legname in forma di fogli di impiallacciatura di spessore pari o inferiore a 6 mm originario del Canada, che può essere introdotto nell'Unione fatte salve le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/659 della Commissione, del 3 aprile 2025, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di fogli di impiallacciatura provenienti da diverse specie di Acer L. originarie del Canada e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 (GU L, 2025/659, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/659/oj)»;

2) al punto 86, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente:

«Legname di Acer saccharum Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura *

* ad eccezione del legname in forma di fogli di impiallacciatura di spessore pari o inferiore a 6 mm originario del Canada, che può essere introdotto nell'Unione fatte salve le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/659 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di fogli di impiallacciatura provenienti da diverse specie di Acer L. originarie del Canada e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072»;

3) al punto 102, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente:

«Legname di Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A.Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W.Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A.Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F.Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence. Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. e Xylosma avilae Sleumer,

eccetto legname in forma di:

- piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante,

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale *

* ad eccezione del legname di Acer macrophyllum Pursh, Acer buergerianum Miq., Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch. o Acer pseudoplatanus L. in forma di fogli di impiallacciatura di spessore pari o inferiore a 6 mm originario del Canada, che può essere introdotto nell'Unione fatte salve le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/659 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di fogli di impiallacciatura provenienti da diverse specie di Acer L. originarie del Canada e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072»;

4) al punto 111, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente:

«Legname di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. e Arn.) Rehd., Quercus L. e Taxus brevifolia Nutt., eccetto legname in forma di:

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale *

* ad eccezione del legname di Acer macrophyllum Pursh in forma di fogli di impiallacciatura di spessore pari o inferiore a 6 mm originario del Canada, che può essere introdotto nell'Unione fatte salve le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/659 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di fogli di impiallacciatura provenienti da diverse specie di Acer L. originarie del Canada e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072».