
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/687 DELLA COMMISSIONE, 30 gennaio 2025
G.U.U.E. 7 aprile 2025, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda le ispezioni ante mortem presso i macelli, le ispezioni ante mortem presso l'azienda di provenienza e le ispezioni post mortem. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 27 aprile 2025
Applicabile dal: 27 aprile 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7, lettere a), d) ed e),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (2) stabilisce norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625, comprese le ispezioni ante mortem presso i macelli, le ispezioni ante mortem presso l'azienda di provenienza e le ispezioni post mortem.
2) L'articolo 3, paragrafo 3, lettere c) e d), e l'articolo 8, lettere c) e d), del regolamento delegato (UE) 2019/624 fanno riferimento alla tubercolosi e alla brucellosi. I nomi scientifici di tali malattie sono stati modificati rispettivamente in infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) e infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). E' pertanto necessario modificare il loro nome negli articoli 3 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624.
3) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (4) stabilisce i criteri per la concessione dello status di indenne da malattia per quanto riguarda l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis e l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis. A norma del suddetto regolamento delegato tale status deve essere concesso a livello dello stabilimento in cui gli animali sono detenuti anziché a livello di mandria. Gli articoli 3 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624 si riferiscono ad animali che non sono stati dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi. Per motivi di coerenza, è necessario modificare tali articoli al fine di fare riferimento alle disposizioni specifiche del regolamento (UE) 2020/689 riguardanti lo status di indenne da malattia.
4) L'articolo 4, punto 41), del regolamento (UE) 2016/429 definisce una zona soggetta a restrizioni come una zona in cui si applicano restrizioni ai movimenti di taluni animali. Tuttavia, a norma dell'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2016/429, agli animali terrestri detenuti possono applicarsi deroghe alle restrizioni dei movimenti nelle zone soggette a restrizioni. E' pertanto necessario allineare i riferimenti alle restrizioni in materia di sanità animale di cui agli articoli 3 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624 a tali disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
5) L'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione stabilisce condizioni e criteri specifici che stabiliscono quando le ispezioni ante mortem possono essere effettuate presso l'azienda di provenienza. Il regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione (5) ha modificato il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Il regolamento (CE) n. 853/2004 modificato consente la macellazione di ovini e caprini presso l'azienda di provenienza a determinate condizioni. Esso consente inoltre che la selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza sia trasportata a un centro di lavorazione della selvaggina. Le condizioni e i criteri specifici che stabiliscono quando le ispezioni ante mortem possono essere effettuate presso l'azienda di provenienza, stabiliti all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624, dovrebbero essere allineati alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004.
6) L'articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/624 fa riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (7). Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (8) ha sostituito il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628. Per motivi di coerenza e per evitare ambiguità, i riferimenti e la terminologia di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/624 dovrebbero essere adattati di conseguenza.
7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/624,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.
Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/624/oj).
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).
Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).
Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di igiene per determinate carni, i prodotti della pesca, i prodotti lattiero-caseari e le uova (GU L, 2024/1141, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1141/oj).
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/628/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).
Il regolamento delegato (UE) 2019/624 è così modificato:
1) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a) agli animali sottoposti a macellazione d'urgenza come menzionato all'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;
b) agli animali che si sospettano affetti da una malattia o da una condizione che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute umana;
c) ai bovini provenienti da stabilimenti definiti all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) ai quali non è stato concesso lo status di indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) come stabilito nell'allegato IV, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (*2);
d) ai bovini, agli ovini o ai caprini provenienti da stabilimenti definiti all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429 ai quali non è stato concesso lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis senza vaccinazione come stabilito nell'allegato IV, parte I, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689;
e) agli animali provenienti da una zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2016/429 e soggetti a restrizioni all'interno di tale zona;
f) agli animali soggetti a controlli più rigorosi a causa della diffusione di malattie emergenti o di particolari malattie figuranti nell'elenco stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale.
___________________
(*1) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj)."
(*2) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).»;"
2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Condizioni e criteri specifici per specie per determinare quando le ispezioni ante mortem possono essere effettuate presso l'azienda di provenienza
1) Le autorità competenti applicano le condizioni e i criteri specifici stabiliti nel presente articolo, ove pertinenti, al pollame, alla selvaggina d'allevamento, agli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina e ai solipedi domestici.
2) Nel caso del pollame allevato per la produzione di "foie gras" e del pollame a eviscerazione differita macellati presso l'azienda di provenienza, il certificato sanitario completato in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato IV, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (*3), anziché il certificato sanitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, accompagna le carcasse non eviscerate al macello o al laboratorio di sezionamento o è inviato in anticipo in qualsiasi formato.
3) Nel caso degli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, dei solipedi domestici e della selvaggina d'allevamento macellati presso l'azienda di provenienza in conformità all'allegato III, sezione I, capitolo VI bis, o sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, il certificato sanitario completato in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato IV, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, anziché il certificato sanitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, accompagna gli animali al macello o, in caso di selvaggina d'allevamento, al macello o allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina o è inviato in anticipo in qualsiasi formato.
4) Nel caso della selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza in conformità all'allegato III, sezione III, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004:
a) un certificato sanitario completato in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato IV, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, anziché il certificato sanitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, accompagna gli animali al macello o allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina o è inviato in anticipo in qualsiasi formato;
b) il veterinario ufficiale verifica regolarmente che coloro che effettuano la macellazione e il dissanguamento svolgano adeguatamente i propri compiti.
5) In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, gli Stati membri possono consentire la macellazione della selvaggina d'allevamento fino a 28 giorni dalla data di rilascio del certificato sanitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), se:
a) sono forniti direttamente, dal produttore al consumatore finale o a esercizi locali di commercio al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale, solo piccoli quantitativi di carni di selvaggina d'allevamento; e
b) sono macellati non più di 50 animali l'anno per azienda di provenienza.
___________________
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).»;"
3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Esecuzione delle ispezioni post mortem da parte del veterinario ufficiale
Le ispezioni post mortem sono effettuate dal veterinario ufficiale nei casi seguenti:
a) animali sottoposti a macellazione d'urgenza come menzionato all'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;
b) animali che si sospettano affetti da una malattia o da una condizione che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute umana;
c) bovini provenienti da stabilimenti definiti all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429 ai quali non è stato concesso lo status di indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) come stabilito nell'allegato IV, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689;
d) bovini, ovini o caprini provenienti da stabilimenti definiti all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429 ai quali non è stato concesso lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis senza vaccinazione come stabilito nell'allegato IV, parte I, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689;
e) animali provenienti da una zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2016/429 e soggetti a restrizioni all'interno di tale zona;
f) quando sono necessari controlli più rigorosi per tenere conto delle malattie emergenti o di particolari malattie figuranti nell'elenco stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale;
g) in caso di deroga sui tempi dell'ispezione post mortem in conformità all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.».
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN