
LEGGE REGIONALE 1 aprile 2025, n. 9
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 11 aprile 2025, n. 17
Norme in materia di erogazione di contributi regionali, consorzi fidi e liquidazione coatta amministrativa dei consorzi ASI. Modifiche di norme.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Proroghe di termini relativi alla realizzazione di iniziative finanziate con contributi pubblici
1. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni finanziate per l'anno 2024 possono essere realizzate entro il 30 giugno 2025 e rendicontate entro sessanta giorni dalla predetta data.
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20
1. All'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole "fino al 30 giugno 2025 nelle more della procedura di riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio finanziario 2024";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il comma 1 trova applicazione per tutte le procedure per le quali è richiesta la regolarità contributiva."
Norme in materia di erogazione di contributi di competenza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 le parole "attribuite ai beneficiari" sono sostituite dalle parole "trasferite agli enti locali o attribuite agli altri beneficiari".
2. L'erogazione dei contributi di competenza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo previsti dalla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni e dalla legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e successive modificazioni è effettuata attraverso il trasferimento diretto agli enti locali interessati o l'attribuzione agli altri beneficiari.
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 in materia di consorzi fidi
1. All'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
"5 bis.1. A decorrere dall'1 gennaio 2025, per i confidi iscritti agli elenchi o agli albi di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni è sufficiente il rispetto di uno solo dei parametri di cui al comma 5 bis.";
b) al comma 5-ter dopo le parole "fino a un massimo di 24." è aggiunto il seguente periodo:
"A decorrere dall'1 gennaio 2025, ai confidi iscritti agli elenchi o agli albi di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modificazioni è assegnato un punteggio base di 15 punti."
Modifica dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11
1. Il comma 8-quinquies dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni è abrogato.
Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le attività di supporto per lo svolgimento delle attività dei commissari liquidatori di cui al comma 1 sono svolte anche in favore dei commissari liquidatori della liquidazione coatta amministrativa utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.".
Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3
1. Alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole "63.330 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "63.230 migliaia di euro";
b) alla Tabella I di cui all'articolo 1 il contributo straordinario di cui alla riga 330 di seguito indicato è soppresso:
330 | Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | Realizzazione di un centro diurno per minori per la realizzazione di attività educative e laboratoriali | Comune di Adrano | 100 | 0,00 | 0,00 |
;.
c) al comma 1 dell'articolo 9 le parole "4.105 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "4.205 migliaia di euro";
d) al comma 2 dell'articolo 9 dopo la lettera lll) è aggiunta la seguente:
"lll-bis) 100 migliaia di euro al comune di Adrano per il funzionamento di un centro diurno per minori per la realizzazione di attività educative e laboratoriali.";
e) alla riga 255 della Tabella I di cui all'articolo 1, nella sezione "Oggetto" la parola "del" è sostituita dalle parole "di via";
f) alla lettera s) del comma 2 dell'articolo 3 le parole "S. Pertini" sono sostituite dalla parola "Sciascia";
g) al comma 3 dell'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera m) dopo le parole "settimana santa 2025" sono aggiunte le parole "e per attività culturali relative all'anno santo";
2) alla lettera n) dopo le parole "settimana santa 2025" sono aggiunte le parole "e per attività culturali relative all'anno santo";
h) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 le parole "per la realizzazione di un centro di aggregazione socio-educativo" sono sostituite dalle parole "per il funzionamento del centro diurno per disabili di Modica";
i) alla lettera nn) del comma 2 dell'articolo 12 le parole "Campi da tennis" sono sostituite dalle parole "Ciccio Scapellato";
j) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"Art. 24.
Adeguamento indennità amministratori e gettoni di presenza dei consiglieri comunali di comuni in dissesto
1. Per l'adeguamento degli importi delle indennità degli amministratori e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali di cui all'articolo 38 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, dei comuni capoluogo delle Città metropolitane in stato di dissesto finanziario alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno ancora in corso la relativa procedura di risanamento di cui all'articolo 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, è attribuito, per l'esercizio finanziario 2025, il complessivo contributo di 1.200 migliaia di euro, da ripartire ai predetti comuni, proporzionalmente al numero di abitanti, con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.
2. L'assegnazione finanziaria attribuita a ciascun comune ai sensi del comma 1 è volta a supportare l'esercizio delle funzioni istituzionali proprie dell'ente locale e non costituisce contributo straordinario da rendicontare ai sensi dell'articolo 158 del (n. 12) decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni.";
k) all'articolo 49 dopo le parole "enti locali" sono aggiunte le parole "e gli enti iscritti al GAP (Gruppo Amministrazioni Pubbliche) della Regione".
Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 le parole "F24 al versamento mediante F23" sono sostituite dalle parole "F23 al versamento mediante F24".
Modifiche all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 in materia di lavoro a tempo determinato del personale forestale
1. Al comma 5 dell'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Il rapporto di lavoro a tempo determinato del personale forestale di cui alla presente legge, assunto dalla Regione siciliana per essere adibito alle attività di carattere stagionale di cui all'allegato "N" del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori previsti dall'articolo 7 bis del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, è regolato da un contratto a termine stagionale, eseguito in un ristretto arco temporale, secondo le esigenze individuate dalla presente legge, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. Per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria trova applicazione il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Il comparto di contrattazione rimane distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali.".
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 1 aprile 2025.
SCHIFANI
Assessore regionale per le attività produttive
TAMAJO
Assessore regionale per l'economia
DAGNINO