
LEGGE REGIONALE 8 aprile 2025, n. 19
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 18 aprile 2025, n. 18
Disposizioni in materia di noleggio con conducente e trasporto pubblico locale.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29
1. Alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:
«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede o mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato cartaceo o elettronico che deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio.»";
b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
"Art. 4 bis.
Disposizioni per il rilascio di titoli autorizzatori per il servizio di noleggio con conducente
1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, mediante procedura ad evidenza pubblica, è autorizzato al rilascio di titoli autorizzatori non cedibili, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modificazioni.
2. I titoli autorizzatori di cui al comma 1 sono rilasciati nel limite massimo di cinquecento autovetture, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21/1992 e successive modificazioni. Conformemente alla normativa statale, le autorizzazioni di noleggio con conducente, comunali e regionali, sono valide sull'intero territorio regionale.
3. E' istituito, presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, il registro regionale delle autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate dai comuni e dalla Regione ai sensi del comma 1. I comuni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, trasmettono all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità i dati delle autorizzazioni già rilasciate e i dati sull'ambito di esercizio.
4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da adottare previo parere della Commissione legislativa competente, sono disciplinate le modalità di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni di cui al comma 1. Con il medesimo decreto è adottato uno schema di regolamento tipo per la disciplina, da parte dei comuni, delle autorizzazioni rilasciate da questi ultimi prevedendo che per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente non possano essere introdotte misure limitative dei tempi di attesa per l'erogazione dei detti servizi e consentendo il rapporto di intermediazione con committenti terzi. Nel decreto sono, altresì, definiti i criteri e i parametri cui i comuni devono attenersi per fissare il numero massimo di autorizzazioni che ciascun comune può rilasciare.
5. I comuni adeguano i propri regolamenti allo schema di regolamento tipo di cui al comma 4, decorsi 90 giorni dalla sua adozione con decreto assessoriale.
6. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità presenta alla Commissione legislativa competente una relazione sull'attuazione del presente articolo e sui risultati ottenuti, anche al fine di valutare la congruità del numero di autorizzazioni complessivamente rilasciate e gli effetti sul mercato.".
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
1. I contributi di cui al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, a valere sulle risorse già stanziate per l'annualità 2025, sono garantiti per l'intero esercizio finanziario ai comuni beneficiari che hanno avviato le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale entro il 31 dicembre 2025.
2. I comuni, entro il 31 dicembre 2025, avviano le procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale urbano che devono essere concluse entro i termini di cui alla normativa vigente. In considerazione della condizione di grave difficoltà sul piano della capacità amministrativa e della carenza di figure professionali, nelle more dell'avvio e del definitivo espletamento di tali procedure, la Regione e i comuni possono prorogare i contratti vigenti.
Modifica all'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19
1. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, le parole "con carattere di stagionalità" sono sostituite dalle parole "per un periodo di nove mesi all'anno".
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 aprile 2025.
SCHIFANI
Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità ARICO'