
DECRETO PRESIDENZIALE 8 aprile 2025, n. 60
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 18 aprile 2025, n. 18
Limitazione all'afflusso ed alla circolazione di veicoli a motore per l'anno 2025 nell'isola di Favignana.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P. Reg. n. 5 aprile 2022, n. 9 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
Visto il D.P. Reg. 28 agosto 2024, n. 29, recante Regolamento di attuazione dell'art. 38 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, recante "Modifica dell'ordinamento della Presidenza della Regione";
Visto l'art. 33 della legge 25 novembre 2024, n. 177 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", con cui è stato modificato l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il quale, alla luce di tale modifica, testualmente recita "Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Presidente della Regione territorialmente competente, sentita la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e i Comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti";
Considerato che ai sensi del novellato art. 8 sopra citato compete al Presidente della Regione territorialmente competente, sentita la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ed i Comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la nota n. prot. 4457 del 10 febbraio 2025 con la quale la Segreteria Generale della Regione Siciliana ha incaricato il Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti di porre in essere le attività istruttorie relative alle limitazioni del traffico nelle isole minori;
Vista la delibera del 23 gennaio 2025, n. 12 recante "Art. 8 d.lgs. 30/4/1992, nr. 285 - afflusso dei veicoli a motore nell'isola di Favignana - periodo: 15/06/2025 - 30/09/2025", con la quale la Giunta Comunale di Favignana (Tp) ha espresso parere favorevole alla predisposizione di un decreto che limiti, nel periodo 15/06/2025 - 30/09/2025, l'afflusso e la circolazione nell'isola di Favignana, fatte salve le deroghe di cui all'art. 2;
Vista la nota n. 23115 del 07.03.2025 con la quale l'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Trapani - ha espresso parere favorevole alla predisposizione del suddetto decreto;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Divieti
Dal 15 giugno 2025 al 30 settembre 2025 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune omonimo.
Deroghe
Nel periodo indicato all'articolo 1, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
- veicoli per il trasporto pubblico;
- veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;
- veicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola di Favignana;
- autoambulanze e carri funebri;
- veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta IMU o TARI del Comune di Favignana, per l'isola di Favignana;
- autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso;
- autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno sei giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno o autocertificazione;
- autoveicoli che trasportano invalidi purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
- autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti da turisti ai sensi dell'art. 5 della legge 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio;
- autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'isola, nei quali stazionino per tutto il periodo del soggiorno di almeno sei giorni;
- caravan/roulotte e autocaravan/camper al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi/aree attrezzate esistenti ove hanno l'obbligo di stazionare durante tutto il soggiorno per almeno sei giorni;
- veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilità o di pubblico interesse;
- veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, convegni, manifestazioni culturali, manifestazioni sportive, e per servizi televisivi e cinematografici. Tale permesso sarà concesso di volta in volta, secondo la necessità;
- veicoli appartenenti ai residenti dell'arcipelago delle Egadi;
- autoveicoli e motocicli con emissioni di CO2 pari a =g/km.
Autorizzazioni
Al Comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Favignana.
Sanzioni
Chiunque violi i divieti e le limitazioni di cui al presente decreto è punito, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. con la sanzione amministrativa del pagamento da euro 430 ad euro 1.731 così come previsto dall'art. 8, comma 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Vigilanza
Il Prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.
Pubblicazione
Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 8 aprile 2025.
SCHIFANI