
DECRETO PRESIDENZIALE 8 aprile 2025, n. 61
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 18 aprile 2025, n. 18
Limitazione all'afflusso ed alla circolazione di veicoli a motore per l'anno 2025 nelle isole di Lampedusa e Linosa.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P. Reg. n. 5 aprile 2022, n. 9 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
Visto il D.P. Reg. 28 agosto 2024, n. 29, recante Regolamento di attuazione dell'art. 38 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, recante "Modifica dell'ordinamento della Presidenza della Regione";
Visto l'art. 33 della legge 25 novembre 2024, n. 177 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", con cui è stato modificato l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il quale, alla luce di tale modifica, testualmente recita "Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Presidente della Regione territorialmente competente, sentita la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e i Comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti";
Considerato che ai sensi del novellato art. 8 sopra citato compete al Presidente della Regione territorialmente competente, sentita la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ed i Comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la nota n. prot. 4457 del 10 febbraio 2025 con la quale la Segreteria Generale della Regione Siciliana ha incaricato il Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti di porre in essere le attività istruttorie relative alle limitazioni del traffico nelle isole minori;
Vista la delibera del 12 novembre 2024, n. 112 "Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Lampedusa nel periodo di più intenso movimento turistico anno 2025" con la quale la Giunta Comunale di Lampedusa e Linosa (Ag) ha espresso parere favorevole alla predisposizione di un decreto che limiti, nel periodo 01 agosto 2025 al 31 agosto 2025 l'afflusso e la circolazione nell'isola di Lampedusa, fatte salve le deroghe di cui all'art. 2;
Vista la delibera del 12 novembre 2024 n. 113 "Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Linosa anno 2025", con la quale la Giunta Comunale di Lampedusa e Linosa (Ag) ha espresso parere favorevole alla predisposizione di un decreto che limiti, nel periodo dal 01 giugno 2025 al 30 settembre 2025, l'afflusso e la circolazione nell'isola di Linosa, fatte salve le deroghe di cui all'art. 2;
Vista la nota prot. n. 19351 del 04 marzo 2025 con la quale l'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Agrigento esprime parere favorevole all'emissione deli decreti;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale nelle isole di Lampedusa e Linosa per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Divieti
Nell'isola di Lampedusa dal al 01 agosto 2025 al 31 agosto 2025, è vietato lo sbarco e la circolazione di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso.
Nell'isola di Lampedusa dal 01 maggio 2025 al 31 agosto 2025 è vietato lo sbarco e, comunque, è fatto divieto di circolazione di veicoli a motore adibiti al mercato ambulante (es.: food truck, autonegozi) intestati o nella disponibilità a qualunque titolo di persone fisiche o giuridiche che non siano, rispettivamente, residenti in modo stabile ossia da almeno tre anni a Lampedusa o non abbiano la sede legale sull'isola.
Nell'isola di Linosa dal 1° giugno 2025 al 30 settembre 2025 è vietato lo sbarco e la circolazione di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso.
Deroghe
Nell'isola di Lampedusa, nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire:
- autoveicoli appartenenti a persone residenti nell'isola di Lampedusa;
- gli autoveicoli necessari per l'espletamento di servizi di giustizia, di polizia, di sanità nonché quelli adibiti all'installazione e manutenzione di impianti e servizi di interesse generale;
- gli autoveicoli adibiti all'approvvigionamento alimentare ed idrico dell'isola;
- veicoli che trasportano invalidi, muniti di contrassegno previsto dall'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
- veicoli ad eccezione di quelli adibiti al mercato ambulante, che trasportano animali da compagnia, muniti delle relative certificazioni (microcip, libretto sanitario) che me attestino la proprietà di chi sta viaggiando;
- veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano, pur non essendo residenti, che risultino iscritti nei ruoli comunali della Tassa Rifiuti Solidi Urbani per l'anno in corso, che autocertificano tale condizione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni;
- camper e caravan anche se non appartenenti a residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa;
- autoveicoli particolarmente autorizzati, ricorrendo a singoli casi eccezionali, con provvedimento del Sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa, adottato su conforme parere del Prefetto di Agrigento;
- con riferimento al periodo di cui all'art. 1 il Sindaco, per eventuali fiere e/o comprovate urgenti ed inderogabili necessità, potrà concedere eventuali ed ulteriori autorizzazioni in deroga.
Nell'isola di Linosa, nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire:
- autoveicoli appartenenti a persone residenti nell'isola di Linosa;
- autoveicoli necessari per l'espletamento di servizi di giustizia, di polizia, di sanità nonché quelli adibiti all'installazione e manutenzione di impianti e servizi di interesse generale;
- autoveicoli adibiti all'approvvigionamento alimentare ed idrico dell'isola;
- veicoli che trasportano invalidi, muniti di contrassegno previsto dall'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
- veicoli ad eccezione di quelli adibiti al mercato ambulante, che trasportano animali da compagnia, muniti delle relative certificazioni (microcip, libretto sanitario) che me attestino la proprietà di chi sta viaggiando;
- veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano, pur non essendo residenti, che risultino iscritti nei ruoli comunali della Tassa Rifiuti Solidi Urbani per l'anno in corso, che autocertificano tale condizione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni;
- autoveicoli particolarmente autorizzati, ricorrendo a singoli casi eccezionali, con provvedimento del Sindaco del Comune Linosa, adottato su conforme parere del Prefetto di Agrigento;
- Inoltre, con riferimento al periodo di cui all'art. 1 il Sindaco, per comprovate urgenti ed inderogabili necessità, potrà concedere eventuali ed ulteriori autorizzazioni in deroga.
Autorizzazioni
Al Comune di Lampedusa e Linosa è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sulle isole di Lampedusa e Linosa.
Sanzioni
Chiunque violi i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 ad euro 1.731,00 così come previsto dall'art. 8, comma 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Vigilanza
Il Prefetto di Agrigento è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Pubblicazione
Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 8 aprile 2025.
SCHIFANI