
DECRETO PRESIDENZIALE 8 aprile 2025, n. 62
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 18 aprile 2025, n. 18
Limitazione all'afflusso ed alla circolazione di veicoli a motore per l'anno 2025 nelle isole del comune di Lipari.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P. Reg. n. 5 aprile 2022, n. 9 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
Visto il D.P. Reg. 28 agosto 2024, n. 29, recante Regolamento di attuazione dell'art. 38 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, recante "Modifica dell'ordinamento della Presidenza della Regione";
Visto l'art. 33 della legge 25 novembre 2024, n. 177 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", con cui è stato modificato l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il quale, alla luce di tale modifica, testualmente recita "Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Presidente della Regione territorialmente competente, sentita la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e i Comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti";
Considerato che ai sensi del novellato art. 8 sopra citato compete al Presidente della Regione territorialmente competente, sentita la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ed i Comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la nota n. prot. 4457 del 10 febbraio 2025 con la quale la Segreteria Generale della Regione Siciliana ha incaricato il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti di porre in essere le attività istruttorie relative alle limitazioni del traffico nelle isole minori;
Vista la delibera del 29 gennaio 2025, n. 2 recante "Limitazione afflusso veicoli a motore nelle isole del Comune di Lipari - anno 2025" con la quale la Giunta Comunale di Lipari (Me) ha espresso parere favorevole alla predisposizione di un decreto che limiti, nei periodi di seguito indicati l'afflusso e la circolazione nelle isole Eolie, fatte salve le deroghe di cui all'art. 2;
Vista la nota prot. n. 23520 del 04 marzo 2025 con la quale l'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Messina - esprime il proprio parere favorevole alla predisposizione del decreto;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Divieti
Nelle isole del Comune di Lipari è vietato lo sbarco e la circolazione ai veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente calendario:
- dal 01 maggio al 31 ottobre 2025 divieto per le isole di Panarea e Stromboli
- dal 01 giugno al 31 ottobre 2025 divieto per l'isola di Alicudi
- dal 01 giugno al 30 settembre 2025 divieto per le isole di Lipari e Vulcano
- dal 01 giugno al 30 settembre 2025 divieto per l'isola di Filicudi.
Deroghe
Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
A) Isole di Alicudi, Panarea e Stromboli:
- veicoli adibiti a trasporto di merci per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci, autoambulanze e ai veicoli delle Forze dell'ordine;
- Per le isole di Panarea e Stromboli è consentita la circolazione a motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Lipari per l'anno 2025, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare, nonché veicoli delle Forze dell'Ordine;
- autoveicoli del servizio televisivo, cimematografico o che trasportano artisti ed attrezzature per occasioni e prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;
B) Isole di Lipari e Vulcano:
- autoveicoli, ciclomotori e motocicli (come definiti dall'art. 53 del Codice della Strada) appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2025 iscrizione esclusivamente dimostrata con certificato rilasciato dall'amministrazione comunale in duplice copia di cui una trattenuta dall'agenzia che emetterà la polizza d'imbarco e dovrà essere esposta in modo ben visibile all'interno del mezzo utilizzato, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
- veicoli adibiti al trasporto di merci per l'esclusiva fornitura alle attività operanti nelle Isole di Lipari e Vulcano;
- caravan ed autocaravan a servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti o nei parcheggi pubblici e/o privati, ove esistenti, e lì stazionino permanentemente;
- autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasioni e prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dall'Assessorato Comunale Spettacolo e Cultura;
- autoambulanze, veicoli delle Forze dell'ordine e carri funebri;
- Autobus turistici che, relativamente all'ingresso (imbarco) alla sosta ed alla circolazione sulla rete viaria, dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni di legge in materia ai regolamenti ed alle ordinanze locali;
- autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o in casa privata in affitto; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli devono dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato. La stessa dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dovrà essere redatta in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emetterà la polizza d'imbarco e una dovrà essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo;
C) Isola di Filicudi:
- autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2025, iscrizione esclusivamente dimostrata con certificato rilasciato dall'amministrazione comunale in duplice copia di cui una trattenuta dall'agenzia che emetterà la polizza d'imbarco e dovrà essere esposta in modo ben visibile all'interno del mezzo utilizzato, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
- veicoli adibiti al trasporto di merci per il rifornimento di esercizi commerciali con obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;
- ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;
- autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasioni e prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dall'Assessorato Comunale Spettacolo e Cultura;
- autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extra alberghiera o casa privata in affitto che se ubicate all'interno del perimetro urbano, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato. La stessa dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dovrà essere redatta, in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emetterà la polizza d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo;
- autoambulanze e ai veicoli delle Forze dell'ordine.
Sulle Isole di Lipari, Vulcano e Stromboli possono affluire e circolare i veicoli a motore in carico all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Su tutte le isole possono affluire i veicoli che trasportano invalidi purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera di tipo europeo.
Autorizzazioni
Al Comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco di cui al presente decreto.
Sanzioni
Il Comune di Lipari potrà deliberare sanzioni nei confronti delle compagnie di navigazione che provvedono all'emissione dei biglietti di viaggio per veicoli senza previa acquisizione della documentazione comprovante l'ammissione alla deroga al divieto di sbarco.
Chiunque violi i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 ad euro 1.731,00 così come previsto dall'art. 8, comma 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Vigilanza
Il Prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Pubblicazione
Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 8 aprile 2025.
SCHIFANI